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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 09351/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31687-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.

A R.L., con sede in [OSCURATO:PERSONA] (FG), alla S.S. 16, km.269, in persona dei consiglieri e legali rappresentanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Foggia, al [OSCURATO:PERSONA] II n. 8. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.

A R.L., in persona del curatore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - avverso la sentenza, n.r.g. 1800/2020, della CORTE DI APPELLO di BARI, depositata in data 22/10/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31687/2020 Numero sezionale 2351/2022 Numero di raccolta generale 9351/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 01/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22 ottobre 2020, n. 1800, reiettiva del reclamo dalla prima promosso contro la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal Tribunale di Foggia, il 16 aprile 2020, su istanza della [OSCURATO:SOCIETA]..

La curatela fallimentare è rimasta solo intimata.

1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte ha ritenuto l’indubbia natura commerciale dell’attività concretamente svolta dalla reclamante, così da ritenerla assoggettabile a fallimento, concorrendone gli altri requisiti di legge, malgrado si trattasse di società cooperativa agricola. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva pregiudizialmente il Collegio che l’odierno ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. risulta essere stato notificato esclusivamente al curatore del suo fallimento, non anche alla creditrice istante [OSCURATO:SOCIETA]..

1.1. Malgrado l’indubbia qualità di litisconsorte necessaria della menzionata creditrice anche in questa sede (argomentandosi da Cass.n. 5917 del 2018 e da Cass. n. 2796 del 1997, quest’ultima riferita all’originario testo dell’art. 18, comma 3, l.fall. ma parimenti utilizzabile per quello, qui applicabile ratione temporis, del comma 6 del medesimo articolo modificato, da ultimo, dal d.lgs. n. 169 del 2007, attesane la sostanziale identità di tenore letterale e di ratio) e benché l'omessa notificazione dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sull'ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che Ric. 2020 n. 31687 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31687/2020 Numero sezionale 2351/2022 Numero di raccolta generale 9351/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma rende necessaria l'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice anche quando il litisconsorte non sia stato indicato nell'atto di impugnazione (cfr. Cass. n. 8065 del 2019; Cass. n. 19910 del 2018; Cass. n. 18364 del 2013), opina la Corte, tuttavia, che, nella specie, una siffatta integrazione si rivelerebbe inutile attesa la inammissibilità prima facie dell’unico motivo di ricorso formulato.

1.2. Va ricordato, invero, che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie inammissibile (per le ragioni che andranno ad esporsi sub § 2 e ss.) o infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. Cass. n. 8980 del 2020, in motivazione.

In senso sostanzialmente conforme si vedano Ric. 2020 n. 31687 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31687/2020 Numero sezionale 2351/2022 Numero di raccolta generale 9351/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 anche, ex multis, Cass. n. 5874 del 2020; Cass. n. 12515 del 2018; Cass.n. 11287 del 2018; Cass. n. 15106 del 2013; Cass.SU, n. 6826 del 2010).

2. L’unico formulato motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione della norma relativa alla erronea qualificazione di imprenditore commerciale, anziché cooperativa agricola di produzione e trasformazione.

Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia», contesta alla corte distrettuale: i) di non aver «tenuto conto di quelle che sono state le motivazioni addotte dalla società ricorrente, limitandosi semplicemente a richiamare le risultanze della c.t.u. contabile relative ai bilanci della fallita»; ii) di aver omesso «di considerare che la soc. coop. dichiarata fallita opera nel settore agricolo e, pertanto, alla luce delle vigenti norme, non può essere dichiarata fallita».

Esso si rivela inammissibile nel suo complesso.

2.1. Lo è, innanzitutto, laddove fa riferimento ad una nozione di vizio di motivazione non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (nella formulazione disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 22 ottobre 2020), atteso che tale mezzo di impugnazione riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).

Nella specie, peraltro, nemmeno risultano Ric. 2020 n. 31687 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31687/2020 Numero sezionale 2351/2022 Numero di raccolta generale 9351/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 puntualmente osservati gli oneri di allegazione sanciti, per tale tipologia di censura, da Cass., SU, n. 8053 del 2014.

2.2. Parimenti inammissibile si rivela la formulata denuncia di violazione di legge.

2.2.1. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la sottrazione dell'impresa agricola, nella definizione offerta dall'art. 2135 cod. civ., al fallimento non può essere intesa nel senso che lo svolgimento di un'attività agricola pone al riparo dal fallimento l'impresa che svolga, al contempo, anche un'attività di carattere commerciale (cfr. Cass. n. 5342 del 2019; Cass. n. 12215 del 2012, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 1049 del 2021).

Pertanto, la ripartizione dell'onere probatorio ai fini dell'accertamento della fallibilità dell'imprenditore agricolo comporta che compete a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola, affinché sia possibile constatare il ricorrere del presupposto richiesto dall'art. 1, comma 1,1. fall.; grava, invece, su chi invochi l'esenzione dal fallimento assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, cod. civ. - ai sensi dell'art. 2697, comma 2, cod. civ. ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova - il corrispondente onere probatorio (cfr. Cass. 16614/2016).

Quanto, poi, alla prevalenza dell'attività di commercializzazione rispetto a quella agricola, l'attuale formulazione dell'art. 2135, comma 3, cod. civ., nell'individuare le attività connesse esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, richiede che le stesse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo ed impone quindi di Ric. 2020 n. 31687 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31687/2020 Numero sezionale 2351/2022 Numero di raccolta generale 9351/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 valutare, con riferimento alla singola impresa, se queste attività siano svolte su prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall'attività agricola dell'imprenditore; dunque, in presenza di un'attività connessa di commercializzazione la natura di impresa agricola non consegue di per sé dallo svolgimento di un ciclo biologico di coltivazione collegato con il fondo, ma dal fatto che tale commercializzazione riguardi prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo piuttosto che in altro modo (cfr. Cass. n. 1049 del 2021).

2.2.2. La declinazione di queste regole, correttamente individuate, rispetto al caso concreto rimane affidata al giudice di merito, la cui valutazione circa la indubbia natura commerciale dell’attività svolta dalla fallita riguarda un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede di legittimità.

E’ inammissibile, infatti, il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando in realtà - come mostra di fare l’odierna ricorrente tentando di accreditare la natura soltanto agricola della propria attività di impresa - alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 22698 del 2021; Cass. n. 6000 del 2022.

In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019).

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di Ric. 2020 n. 31687 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31687/2020 Numero sezionale 2351/2022 Numero di raccolta generale 9351/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 legittimità, essendo il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. rimasto solo intimato, altresì, dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 1° marzo 2022.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 31687 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -7- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31687-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C. A R.L., con sede in [OSCURATO:PERSONA] (FG), alla S.S. 16, km.269, in persona dei consiglieri e legali rappresentanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Foggia, al [OSCURATO:PERSONA] II n. 8. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.C. A R.L., in persona del curatore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - avverso la sentenza, n.r.g. 1800/2020, della CORTE DI APPELLO di BARI, depositata in data 22/10/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31687/2020 Numero sezionale 2351/2022 Numero di raccolta generale 9351/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 01/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22 ottobre 2020, n. 1800, reiettiva del reclamo dalla prima promosso contro la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal Tribunale di Foggia, il 16 aprile 2020, su istanza della [OSCURATO:SOCIETA].. La curatela fallimentare è rimasta solo intimata. 1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte ha ritenuto l’indubbia natura commerciale dell’attività concretamente svolta dalla reclamante, così da ritenerla assoggettabile a fallimento, concorrendone gli altri requisiti di legge, malgrado si trattasse di società cooperativa agricola. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva pregiudizialmente il Collegio che l’odierno ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. risulta essere stato notificato esclusivamente al curatore del suo fallimento, non anche alla creditrice istante [OSCURATO:SOCIETA].. 1.1. Malgrado l’indubbia qualità di litisconsorte necessaria della menzionata creditrice anche in questa sede (argomentandosi da Cass.n. 5917 del 2018 e da Cass. n. 2796 del 1997, quest’ultima riferita all’originario testo dell’art. 18, comma 3, l.fall. ma parimenti utilizzabile per quello, qui applicabile ratione temporis, del comma 6 del medesimo articolo modificato, da ultimo, dal d.lgs. n. 169 del 2007, attesane la sostanziale identità di tenore letterale e di ratio) e benché l'omessa notificazione dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sull'ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che Ric. 2020 n. 31687 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31687/2020 Numero sezionale 2351/2022 Numero di raccolta generale 9351/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma rende necessaria l'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice anche quando il litisconsorte non sia stato indicato nell'atto di impugnazione (cfr. Cass. n. 8065 del 2019; Cass. n. 19910 del 2018; Cass. n. 18364 del 2013), opina la Corte, tuttavia, che, nella specie, una siffatta integrazione si rivelerebbe inutile attesa la inammissibilità prima facie dell’unico motivo di ricorso formulato. 1.2. Va ricordato, invero, che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie inammissibile (per le ragioni che andranno ad esporsi sub § 2 e ss.) o infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. Cass. n. 8980 del 2020, in motivazione. In senso sostanzialmente conforme si vedano Ric. 2020 n. 31687 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31687/2020 Numero sezionale 2351/2022 Numero di raccolta generale 9351/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 anche, ex multis, Cass. n. 5874 del 2020; Cass. n. 12515 del 2018; Cass.n. 11287 del 2018; Cass. n. 15106 del 2013; Cass.SU, n. 6826 del 2010). 2. L’unico formulato motivo, rubricato «Violazione e falsa applicazione della norma relativa alla erronea qualificazione di imprenditore commerciale, anziché cooperativa agricola di produzione e trasformazione. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia», contesta alla corte distrettuale: i) di non aver «tenuto conto di quelle che sono state le motivazioni addotte dalla società ricorrente, limitandosi semplicemente a richiamare le risultanze della c.t.u. contabile relative ai bilanci della fallita»; ii) di aver omesso «di considerare che la soc. coop. dichiarata fallita opera nel settore agricolo e, pertanto, alla luce delle vigenti norme, non può essere dichiarata fallita». Esso si rivela inammissibile nel suo complesso. 2.1. Lo è, innanzitutto, laddove fa riferimento ad una nozione di vizio di motivazione non riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (nella formulazione disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 22 ottobre 2020), atteso che tale mezzo di impugnazione riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Nella specie, peraltro, nemmeno risultano Ric. 2020 n. 31687 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31687/2020 Numero sezionale 2351/2022 Numero di raccolta generale 9351/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 puntualmente osservati gli oneri di allegazione sanciti, per tale tipologia di censura, da Cass., SU, n. 8053 del 2014. 2.2. Parimenti inammissibile si rivela la formulata denuncia di violazione di legge. 2.2.1. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la sottrazione dell'impresa agricola, nella definizione offerta dall'art. 2135 cod. civ., al fallimento non può essere intesa nel senso che lo svolgimento di un'attività agricola pone al riparo dal fallimento l'impresa che svolga, al contempo, anche un'attività di carattere commerciale (cfr. Cass. n. 5342 del 2019; Cass. n. 12215 del 2012, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 1049 del 2021). Pertanto, la ripartizione dell'onere probatorio ai fini dell'accertamento della fallibilità dell'imprenditore agricolo comporta che compete a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola, affinché sia possibile constatare il ricorrere del presupposto richiesto dall'art. 1, comma 1,1. fall.; grava, invece, su chi invochi l'esenzione dal fallimento assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135, comma 3, cod. civ. - ai sensi dell'art. 2697, comma 2, cod. civ. ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova - il corrispondente onere probatorio (cfr. Cass. 16614/2016). Quanto, poi, alla prevalenza dell'attività di commercializzazione rispetto a quella agricola, l'attuale formulazione dell'art. 2135, comma 3, cod. civ., nell'individuare le attività connesse esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, richiede che le stesse abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo ed impone quindi di Ric. 2020 n. 31687 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31687/2020 Numero sezionale 2351/2022 Numero di raccolta generale 9351/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 valutare, con riferimento alla singola impresa, se queste attività siano svolte su prodotti ottenuti in via esclusiva o quanto meno in prevalenza dall'attività agricola dell'imprenditore; dunque, in presenza di un'attività connessa di commercializzazione la natura di impresa agricola non consegue di per sé dallo svolgimento di un ciclo biologico di coltivazione collegato con il fondo, ma dal fatto che tale commercializzazione riguardi prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo piuttosto che in altro modo (cfr. Cass. n. 1049 del 2021). 2.2.2. La declinazione di queste regole, correttamente individuate, rispetto al caso concreto rimane affidata al giudice di merito, la cui valutazione circa la indubbia natura commerciale dell’attività svolta dalla fallita riguarda un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede di legittimità. E’ inammissibile, infatti, il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando in realtà - come mostra di fare l’odierna ricorrente tentando di accreditare la natura soltanto agricola della propria attività di impresa - alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 ed, in motivazione, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 22698 del 2021; Cass. n. 6000 del 2022. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche Cass., SU, n. 34476 del 2019). 3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di Ric. 2020 n. 31687 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 31687/2020 Numero sezionale 2351/2022 Numero di raccolta generale 9351/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 legittimità, essendo il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. rimasto solo intimato, altresì, dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 1° marzo 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 31687 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -7- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4