CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2021
Cassazione n. 31265/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33369-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I I 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 4174/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso in epigrafe la ASL Napoli 1 Centro impugna l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposto, il gravame deJla medesima avverso la decisione di primo grado e ne chiede la cassazione lamentandone l'erroneità in ragione del fatto che, pubblicata la sentenza impugnata il 3.9.2013, il termine per la sua impugnazione sarebbe venuto a scadere, applicandosi ratione ternporis l'art. 327 comma 1, cod. proc. civ., nel testo antecedente alla sua novellazione ad opera dell'art. 46, comma 17, 1. 18 giugno 2009, n. 69 e tenuto altresì conto della doppia sospensione feriale, il 31.10.2014, onde il proposto atto di appello passato all'ufficiale notificante in data 30.10.2014 — e non il 31.10.2014 divisato dal decidente — non avrebbe dovuto essere considerato tardivo. Non ha svolto attività processuale l'intimata. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è fondato e va accolto. L'impugnato deliberato d'appello è tre volte erroneo: una prima volta è tale poiché non considera che, essendo stata pubblicata la sentenza di primo grado il 3.9.2013, il dies a quo da considerarsi ai fini della sua impugnazione non poteva decorrere da questa data, ma dal 16.9.2013 applicandosi fino al 15.9.2013 la sospensione feriale dei termini ai sensi dell'art. 1, comma 1, L 7 ottobre 1969, n. 742 nel testo antecedente alla sua novellazione ad opera dell'art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni in 1. 10 novembre 2014, n. 162; una seconda volta è tale perché non considera che applicandosi d