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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 15746/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21232/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 131, presso lo studio VITAGLIANO, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso. - controricorrenti - [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - [OSCURATO:PERSONA] - intimato - [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 4200/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/202 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convengono in giudizio davanti al Tribunale di Roma: 1) [OSCURATO:SOCIETA]., quale creditrice procedente in una espropriazione immobiliare, promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] attraverso atti notificati ex art. 140 c.p.c., ed avente ad oggetto un terreno agricolo; 2) [OSCURATO:PERSONA], quale aggiudicatario; 3) [OSCURATO:PERSONA], quale ingegnere c.t.u. incaricato della perizia di stima; 4) [OSCURATO:PERSONA], quale notaio delegato alla vendita forzata, affinché, previo accertamento per errore materiale nella indicazione del valore del bene nella perizia di stima, venga dichiarata l'inefficacia della vendita forzata o, in via subordinata, che i convenuti vengano condannati in solido al risarcimento dei danni cagionati dall'errore.

A fondamento delle loro domande, gli attori fanno valere di essere comproprietari dell'immobile colpito dal procedimento esecutivo; che nel corso del processo il c.t.u. incaricato della stima era incorso in errore materiale, indicando nella relazione la cifra di lire 19.380.000, anziché 193.800.000; che di tale errore non si erano avveduti né il giudice dell'esecuzione, né il notaio delegato; che di tali vicende gli attori erano venuti a conoscenza solo allorché l'aggiudicatario [OSCURATO:PERSONA] si era presentato per essere Ric. 21232/2017 - Sez. 52 - Ud. 21/04/2022- 2 - immesso nel possesso dell'immobile espropriato.

I convenuti chiedono tutti, in via principale, il rigetto delle domande attoree ed ottengono ragione sia in primo grado (dopo che era stata estromessa la Casciano, in quanto non proprietaria del bene assoggettato ad espropriazione) che in appello.

A fondamento della sentenza n. 4200/2016, in epigrafe, la Corte di appello adduce che l'inefficacia della vendita e del decreto di trasferimento avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., come ha argomentato il giudice di primo grado; che l'azione risarcitoria è infondata sulla base delle argomentazioni della pronuncia di rigetto di primo grado riguardanti i comportamenti rilevanti ai fini della causazione del danno; che la regolamentazione delle spese processuali è in linea con il principio della soccombenza; che il dispositivo della sentenza di primo grado è da integrare con l'ordine di cancellazione della domanda giudiziale. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Impugna in cassazione il debitore esecutato [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 15 settembre 2017 e tre motivi: a) nullità ex art. 360, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e all'art. 118 disp. att. c.p.c., poiché la sentenza è motivata per relationem, tramite rinvio alla motivazione della pronuncia di primo grado, con riguardo al rigetto della domanda; b) violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3 c.p.c. dell'art. 2043 c.c in combinato disposto con l'art. 1227 co. 1 c.c.; c) nullità ex art. 360, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e all'art. 118 disp. att. c.p.c., poiché la sentenza è motivata per relationem, tramite rinvio alla motivazione della pronuncia di primo grado, con riguardo alla condanna alle spese, nonché alla violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.

Il ricorrente conclude per la cassazione della sentenza impugnata, eventualmente per la decisione della causa nel merito, con le pronunce conseguenziali in tema di spese.

Resistono con controricorso sia il notaio Vitagliano, che l'aggiudicatario Giuliani con la moglie [OSCURATO:PERSONA] (che era intervenuta ad adiuvandum nel giudizio di primo grado).

Entrambi i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. 21232/2017 - Sez. 52 - Ud. 21/04/2022- 3 - ft! eccepiscono in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per tardività e ne argomentano l'infondatezza nel merito.

2. - È fondata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per tardività, sulla base di ragioni che si ricapitolano nel modo seguente, a servizio di miglior chiarezza.

La causa è stata introdotta anteriormente al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della

I. 69/2009, che ha ridotto da un anno a sei mesi il termine ex art. 327, co. 1 c.p.c. (cosiddetto «termine lungo» d'impugnazione, che rileva poiché la sentenza di appello non è stata notificata).

La proponibilità del ricorso in cassazione rimane quindi assoggettata alla durata originariamente prevista del termine «lungo», cioè un anno.

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune, secondo quanto dispongono gli artt. 155, co. 2 c.p.c. e 2963, co. 1 c.c.

Il che significa che il termine scade alla mezzanotte del giorno del mese corrispondente al giorno in cui esso ha cominciato a decorrere, indipendentemente dal numero effettivo dei giorni compresi in tale periodo (fra le più recenti in tal senso, Cass. 2186/2021).

La giurisprudenza di questa Corte indica tale modo di computo con il brocardo ex nominatione dierum.

Tuttavia, laddove si tratti di un termine processuale annuale (o di un termine inferiore la cui durata copra in tutto o in parte il periodo dal 10 al 31 agosto), ai fini del computo, il criterio «secondo la denominazione dei giorni» deve essere integrato dal criterio «secondo la numerazione dei giorni» (ex numeratione dierum).

Tale è infatti il criterio seguito dalla disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

L'art. 1

I. 742/1969, modificato dall'art. 16, co. 1 d.l. 132/2014 convertito con modificazioni nella

I. 162/2014, prevede infatti che (con efficacia dal 2015) «il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione».

Il decorso del termine è sospeso quindi per 31 giorni.

Ne discende che, in tal caso, al termine annuale (o infrannuale che copra in tutto o in parte il periodo dal 10 al 31 agosto), computato secondo la denominazione dei giorni, devono Ric. 21232/2017 - Sez. 52 - Ud. 21/04/2022- 4 - essere aggiunti 31 giorni.

Ove poi, all'esito di questa aggiunta, il giorno finale venga a cadere nel periodo dal 10 al 31 agosto, un orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte ritiene che, al fine del computo definitivo del termine, si debba aggiungere un ulteriore periodo di 31 giorni, dandosi così luogo a una «doppia sospensione feriale dei termini»: così, tra le molte, Cass. 31265/2021, 14210/2019, 27833/2017.

Nella fattispecie, la sentenza impugnata in cassazione è stata depositata il 1° luglio 2016.

Al netto della sospensione feriale dei termini, il termine annuale scade il 10 luglio 2017.

A ciò si aggiunge un primo periodo di sospensione (relativo al 2016) di 31 giorni, computati dal 2 luglio 2017, con scadenza il 10 agosto 2017.

Poiché tale giorno ricade nel periodo di sospensione feriale (del 2017), alla stregua della giurisprudenza sulla «doppia sospensione» appena menzionata, si deve aggiungere un secondo periodo di 31 giorni, computati dal 2 agosto 2017, cosicché la scadenza del termine d'impugnazione si fissa definitivamente al 10 settembre 2017.

Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato il 15 settembre 2017, esso è inammissibile per tardività.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in Euro 4.100,00, oltre a Euro 200 per esborsi, nonché spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17

I. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21232/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 131, presso lo studio VITAGLIANO, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura in calce al controricorso; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al controricorso. - controricorrenti - [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - [OSCURATO:PERSONA] - intimato - [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 4200/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/202 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convengono in giudizio davanti al Tribunale di Roma: 1) [OSCURATO:SOCIETA]., quale creditrice procedente in una espropriazione immobiliare, promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] attraverso atti notificati ex art. 140 c.p.c., ed avente ad oggetto un terreno agricolo; 2) [OSCURATO:PERSONA], quale aggiudicatario; 3) [OSCURATO:PERSONA], quale ingegnere c.t.u. incaricato della perizia di stima; 4) [OSCURATO:PERSONA], quale notaio delegato alla vendita forzata, affinché, previo accertamento per errore materiale nella indicazione del valore del bene nella perizia di stima, venga dichiarata l'inefficacia della vendita forzata o, in via subordinata, che i convenuti vengano condannati in solido al risarcimento dei danni cagionati dall'errore. A fondamento delle loro domande, gli attori fanno valere di essere comproprietari dell'immobile colpito dal procedimento esecutivo; che nel corso del processo il c.t.u. incaricato della stima era incorso in errore materiale, indicando nella relazione la cifra di lire 19.380.000, anziché 193.800.000; che di tale errore non si erano avveduti né il giudice dell'esecuzione, né il notaio delegato; che di tali vicende gli attori erano venuti a conoscenza solo allorché l'aggiudicatario [OSCURATO:PERSONA] si era presentato per essere Ric. 21232/2017 - Sez. 52 - Ud. 21/04/2022- 2 - immesso nel possesso dell'immobile espropriato. I convenuti chiedono tutti, in via principale, il rigetto delle domande attoree ed ottengono ragione sia in primo grado (dopo che era stata estromessa la Casciano, in quanto non proprietaria del bene assoggettato ad espropriazione) che in appello. A fondamento della sentenza n. 4200/2016, in epigrafe, la Corte di appello adduce che l'inefficacia della vendita e del decreto di trasferimento avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., come ha argomentato il giudice di primo grado; che l'azione risarcitoria è infondata sulla base delle argomentazioni della pronuncia di rigetto di primo grado riguardanti i comportamenti rilevanti ai fini della causazione del danno; che la regolamentazione delle spese processuali è in linea con il principio della soccombenza; che il dispositivo della sentenza di primo grado è da integrare con l'ordine di cancellazione della domanda giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Impugna in cassazione il debitore esecutato [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 15 settembre 2017 e tre motivi: a) nullità ex art. 360, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e all'art. 118 disp. att. c.p.c., poiché la sentenza è motivata per relationem, tramite rinvio alla motivazione della pronuncia di primo grado, con riguardo al rigetto della domanda; b) violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3 c.p.c. dell'art. 2043 c.c in combinato disposto con l'art. 1227 co. 1 c.c.; c) nullità ex art. 360, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e all'art. 118 disp. att. c.p.c., poiché la sentenza è motivata per relationem, tramite rinvio alla motivazione della pronuncia di primo grado, con riguardo alla condanna alle spese, nonché alla violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. Il ricorrente conclude per la cassazione della sentenza impugnata, eventualmente per la decisione della causa nel merito, con le pronunce conseguenziali in tema di spese. Resistono con controricorso sia il notaio Vitagliano, che l'aggiudicatario Giuliani con la moglie [OSCURATO:PERSONA] (che era intervenuta ad adiuvandum nel giudizio di primo grado). Entrambi i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. 21232/2017 - Sez. 52 - Ud. 21/04/2022- 3 - ft! eccepiscono in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per tardività e ne argomentano l'infondatezza nel merito. 2. - È fondata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per tardività, sulla base di ragioni che si ricapitolano nel modo seguente, a servizio di miglior chiarezza. La causa è stata introdotta anteriormente al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della I. 69/2009, che ha ridotto da un anno a sei mesi il termine ex art. 327, co. 1 c.p.c. (cosiddetto «termine lungo» d'impugnazione, che rileva poiché la sentenza di appello non è stata notificata). La proponibilità del ricorso in cassazione rimane quindi assoggettata alla durata originariamente prevista del termine «lungo», cioè un anno. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune, secondo quanto dispongono gli artt. 155, co. 2 c.p.c. e 2963, co. 1 c.c. Il che significa che il termine scade alla mezzanotte del giorno del mese corrispondente al giorno in cui esso ha cominciato a decorrere, indipendentemente dal numero effettivo dei giorni compresi in tale periodo (fra le più recenti in tal senso, Cass. 2186/2021). La giurisprudenza di questa Corte indica tale modo di computo con il brocardo ex nominatione dierum. Tuttavia, laddove si tratti di un termine processuale annuale (o di un termine inferiore la cui durata copra in tutto o in parte il periodo dal 10 al 31 agosto), ai fini del computo, il criterio «secondo la denominazione dei giorni» deve essere integrato dal criterio «secondo la numerazione dei giorni» (ex numeratione dierum). Tale è infatti il criterio seguito dalla disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. L'art. 1 I. 742/1969, modificato dall'art. 16, co. 1 d.l. 132/2014 convertito con modificazioni nella I. 162/2014, prevede infatti che (con efficacia dal 2015) «il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione». Il decorso del termine è sospeso quindi per 31 giorni. Ne discende che, in tal caso, al termine annuale (o infrannuale che copra in tutto o in parte il periodo dal 10 al 31 agosto), computato secondo la denominazione dei giorni, devono Ric. 21232/2017 - Sez. 52 - Ud. 21/04/2022- 4 - essere aggiunti 31 giorni. Ove poi, all'esito di questa aggiunta, il giorno finale venga a cadere nel periodo dal 10 al 31 agosto, un orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte ritiene che, al fine del computo definitivo del termine, si debba aggiungere un ulteriore periodo di 31 giorni, dandosi così luogo a una «doppia sospensione feriale dei termini»: così, tra le molte, Cass. 31265/2021, 14210/2019, 27833/2017. Nella fattispecie, la sentenza impugnata in cassazione è stata depositata il 1° luglio 2016. Al netto della sospensione feriale dei termini, il termine annuale scade il 10 luglio 2017. A ciò si aggiunge un primo periodo di sospensione (relativo al 2016) di 31 giorni, computati dal 2 luglio 2017, con scadenza il 10 agosto 2017. Poiché tale giorno ricade nel periodo di sospensione feriale (del 2017), alla stregua della giurisprudenza sulla «doppia sospensione» appena menzionata, si deve aggiungere un secondo periodo di 31 giorni, computati dal 2 agosto 2017, cosicché la scadenza del termine d'impugnazione si fissa definitivamente al 10 settembre 2017. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato il 15 settembre 2017, esso è inammissibile per tardività. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in Euro 4.100,00, oltre a Euro 200 per esborsi, nonché spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17 I. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 2
Sentenza Cassazione n. 15746/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris