CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22360/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’Avv.[OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –avversola sentenza n. 1431/2016, pronunciata in data 1/3/2016 dallaCommissione Tributaria Regionale della Puglia-sezione staccata diLecce, depositata il 7/6/2016;Numero registro generale 1633/2017Numero sezionale 4331/2026Numero di raccolta generale 22360/2026Data pubblicazione 30/06/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20 maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della società S.T.P.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che resiste con controricorso,avverso la sentenza in epigrafe indicata.2. Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione di due cartelle dipagamento, quella n. 024 2008 007248536000 emessa ai fini IRPEG,IRAP ed IVA, sanzioni ed interessi per l’anno 2002, a seguito diiscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle somme oggetto di avviso diaccertamento, e l’altra, n. 024 2011 0006577059, emessa per lemedesime imposte e con riferimento allo stesso anno 2002 a seguitodel passaggio in giudicato della sentenza della Commissione TributariaProvinciale di Brindisi n. 220/01/2008, che aveva annullato il primo edsecondo rilievo dell’avviso di accertamento e cioè quello di euro497.222,00 per utilizzo di perdite fiscali non definite e quello di euro44.699,00 per il recupero di costi non inerenti.3. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso dellasocietà che aveva chiesto l’annullamento delle maggiori imposte IVA eIRAP, relative al recupero dei costi non inerenti per i quali era statoaccolto il ricorso con la sentenza passata in giudicato innanzimenzionata, e la compensazione del maggiore imponibile accertato conle perdite pregresse fiscalmente utilizzabili indicate nella dichiarazione2002, con conseguente annullamento delle relative sanzioni edinteressi.4. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza quiimpugnata, rigettava l’appello dell’Ufficio.In particolare, il giudice di appello riteneva che l’Ufficio, con lecartelle oggetto di impugnazione, non avesse interpretatoNumero registro generale 1633/2017Numero sezionale 4331/2026Numero di raccolta generale 22360/2026Data pubblicazione 30/06/2026correttamente la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diBrindisi n. 220/01/2008, poiché avrebbe dovuto tenere conto dellacompensazione delle perdite pregresse che avrebbero azzerato ilreddito imponibile.[OSCURATO:PERSONA] riteneva, inoltre, che laquestione dell’applicabilità delle sanzioni anche nel caso di riconosciutacompensazione e conseguente azzeramento del reddito imponibilefosse inammissibile, perché dedotta dall’Ufficio solo nel giudizio diappello.5. L’Agenzia ricorre per cassazione articolando quattro motivi diricorso. La contribuente ha depositato controricorso.6. La società, in relazione alla seconda cartella, ha poi depositatoistanza ai sensi dell’art. 6, comma 10, dell’art. 7 e dell’art. 8 del d.l.119/2018, convertito dalla legge 136/2018, di sospensione del giudiziofino alla data del 10 giugno 2019, con allegato pagamento della primarata, nonché domanda, datata 22/09/2023, di adesione allaRottamazione-quater, ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, dellalegge 197/2022, intervenuta anch’essa in corso di causa. Detta ultimadomanda risulta trasmessa all’Agenzia delle entrate e ricevuta in data26/09/2023 e ad essa è allegata una quietanza di pagamento del21/05/2019 per l’importo indicato di euro 1.861,00.7. La Corte, in relazione a tale ultima domanda, con l’ordinanzainterlocutoria del 28 maggio 2025 ha evidenziato che tra ladocumentazione prodotta dalla contribuente, non risultava alcunacomunicazione dell’[OSCURATO:PERSONA], in ottemperanza aquanto previsto dall’art. 1, comma 241, della legge n. 197/2022,relativa all’ammontare dell’importo dovuto ai fini della definizione.Inoltre, ha rilevato che dall’elenco dei procedimenti pendenti oggettodi condono trasmesso alla Corte di cassazione dall’Agenzia delle entratesi evinceva che il procedimento non è stato definito ed anzi che sarebbeNumero registro generale 1633/2017Numero sezionale 4331/2026Numero di raccolta generale 22360/2026Data pubblicazione 30/06/2026intervenuto un provvedimento di diniego dell’istanza di definizione. LaCorte, quindi, disponeva rinvio a nuovo ruolo, invitando le parti aprodurre, entro sessanta giorni, documentazione attestante l’avvenutadefinizione della lite.6. Le parti non hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare, con riferimento alla richiesta di definizioneagevolata proposta ai sensi del d.l. 119/2018, si osserva che ilricorrente ha presentato istanza di sospensione con allegata quietanzadi versamento dell’importo di euro 1.861,00, ma non ha dato seguitoalla procedura prevista, per quanto in atti.Ed invero per la definizione dei carichi affidati all’Agenzia delleEntrate Riscossione, come nel caso di specie laddove si controverte delpagamento della cartella n. 02420110006577059, in considerazione diquanto disposto dall’art. 3, comma 8, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119,convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136, occorreche il contribuente abbia provveduto all’integrale pagamentodell’importo dovuto. Ed infatti, ai sensi dell’art. 3, comma 6, d. l. n.119/2018, l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivoperfezionamento della definizione agevolata, nonché alla produzione,nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamentieffettuati; ai sensi dell’art. 3, comma 14, dello stesso d. l. n. 119/2018,in caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rataovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, ladefinizione non produce effetto.In assenza di documentazione ulteriore volta a dimostrarel’integrale pagamento non può dichiararsi l’estinzione del giudizio,peraltro in assenza di richiesta in tal senso della parte.Numero registro generale 1633/2017Numero sezionale 4331/2026Numero di raccolta generale 22360/2026Data pubblicazione 30/06/2026Deve poi evidenziarsi che, come innanzi detto, la societàcontribuente ha proposto anche istanza di definizione dellacontroversia tributaria ai sensi della legge 197/2022 e relativadomanda di estinzione del giudizio e che la Corte, con l’ordinanza soprarichiamata, ha chiesto integrarsi la documentazione in atti.Non risulta che la parte abbia ottemperato all’invito di depositareentro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza ladocumentazione attestante l’avvenuta definizione della lite, per cuinemmeno con riferimento a tale richiesta di definizione agevolata puòdichiararsi l’estinzione del giudizio.Si procede allora all’esame del ricorso.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazionedell’art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992, in quanto, secondo laprospettazione della parte, la sentenza impugnata è carente dimotivazione essendosi limitata ad affermare che “L’Ufficio non hacorrettamente interpretato ed applicato la sentenza del 2008” e che“Sanzioni ed interessi non sono applicabili”, in assenza digiustificazione degli assunti esposti.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Va premesso che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibilinel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione siatotalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni non concilianti, o risulti perplessaNumero registro generale 1633/2017Numero sezionale 4331/2026Numero di raccolta generale 22360/2026Data pubblicazione 30/06/2026ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.Il vizio prospettato ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 4 c.p.c.,può essere dunque rilevato laddove l’impugnazione della sentenza sifondi su un’interpretazione della legge che, sorretta da unamotivazione incongrua, debba ritenersi errata. La motivazione èstrumentale alla ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice nellastesura del provvedimento e, pertanto, non rileva di per sé, potendoessere censurata soltanto laddove sorregga una decisione fondata sullaerrata applicazione o interpretazione della legge. Più precisamente,l’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione è quella che sitramuta in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, inquanto attinente all'esistenza della motivazione, purché il vizio risultidal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazioneapparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili enella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile,esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza dellamotivazione, dovendosi garantire il c.d. minimo costituzionale (cfr.Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053, Cass.n. 19573/2025, Cass.n.26206/2025, Cass. n.21537/2022, Cass., n. 7090/2022, Cass. n.22598/2018).1.3. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] nellasentenza impugnata ha affermato che l’Ufficio non ha correttamenteinterpretato ed applicato la sentenza del 2008.Tale affermazione, da un lato, va letta in uno con l’esposizione deimotivi di ricorso proposti dalla società contribuente contenuta nellaparte assertiva della sentenza impugnata, con particolare riguardo allaNumero registro generale 1633/2017Numero sezionale 4331/2026Numero di raccolta generale 22360/2026Data pubblicazione 30/06/2026compensazione del maggior imponibile accertato ai fini IRPEG con leperdite pregresse fiscalmente utilizzabili ed indicate nella dichiarazione2002, con conseguente annullamento delle relative sanzioni edinteressi; dall’altro, l’affermazione censurata risulta sviluppata diseguito, nella motivazione della sentenza, laddove la Commissione haritenuto che la ricorrente abbia espresso la volontà di compensare lamaggiore IRPEG con le pregresse perdite e ciò sia in sede diconsiderazioni conclusive dell’istanza di accertamento con adesionedepositata il 5/10/2006, sia nell’articolazione del ricorso di primogrado. Va anche aggiunto che la [OSCURATO:PERSONA], alfine rendere maggiormente intellegibile il proprio convincimento, haanche esemplificato numericamente il ragionamento seguitoconcludendo che, per effetto della compensazione, il reddito imponibileera pari a zero. Quanto alle sanzioni, poi, la Commissione riteneva chela domanda dell’Ufficio fosse inammissibile, ai sensi dell’art. 57 d.lgs.546/1992, in quanto avente carattere di novità.Risulta, dunque, esposto l’iter logico giuridico seguito dallaCommissione, sia con riferimento alla compensazione riconosciutacome ammissibile e correttamente effettuata dalla societàcontribuente, sia avuto riguardo all’applicazione delle sanzioni, con lapiena adesione alle ragioni esposte dalla società.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazionedell’art. 57 d.lgs. 546/1992, per aver la Commissione TributariaRegionale erroneamente affermato che la domanda dell’Ufficio diapplicare le sanzioni -anche ove il maggior reddito accertato fossecompensato ed azzerato dalle perdite pregresse- fosse domandanuova.Ad avviso della ricorrente, la deduzione difensiva svolta nel gradodi appello si ricollega alla statuizione del giudice di primo grado cheNumero registro generale 1633/2017Numero sezionale 4331/2026Numero di raccolta generale 22360/2026Data pubblicazione 30/06/2026aveva invitato l’Ufficio a provvedere allo sgravio delle cartelleimpugnate quanto agli interessi ed alle sanzioni, come richiesto dallasocietà ricorrente.2.1. Il motivo è fondato.Con riferimento alle sanzioni non si individua alcuna domandanuova poiché l’Agenzia delle entrate si è limitata a sostenere la pretesaportata dalla cartella, anche con riferimento alle sanzioni applicate, eciò alla luce della decisione impugnata.Ed infatti, la sentenza di primo grado, che ha accolto integralmenteil ricorso del contribuente, è stata censurata dall’Agenzia anche conriferimento al profilo delle sanzioni collegate ai maggiori tributiaccertati che, invece, la società contribuente riteneva caducate in virtùdella compensazione delle perdite con il maggior reddito di impresa.Il preteso versamento delle sanzioni non è, dunque, questionenuova oggetto di domanda proposta soltanto nel grado di appello,come invece ritenuto dal giudice del gravame.Inoltre, si osserva che non costituisce domanda nuova nemmenola riduzione dell’originaria pretesa tributaria in ordine alle sanzioniapplicate, in conseguenza del riconoscimento della compensazione dialcune somme poste in riscossione, perché la compensazione non valead annullamento del tributo che viene invece soltanto rideterminatosulla base del meccanismo contabile di cui all’art. 102 t.u.i.r.3. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione degliartt. 1 e 5 del d.lgs. 471/1997, per aver affermato che le sanzioni nonsono dovute, poiché l’assunto non ha alcun rilievo ai fini IVA rispettoall’eventuale compensazione realizzata ai fini delle imposte dirette, e,quanto a queste ultime, poiché le sanzioni non attengono alla concretadebenza di maggiore imposta ma a comportamenti di omissione oinfedele redazione della dichiarazione.Numero registro generale 1633/2017Numero sezionale 4331/2026Numero di raccolta generale 22360/2026Data pubblicazione 30/06/20263.1. Il motivo è fondato.3.2. [OSCURATO:PERSONA] con riferimento allesanzioni, che l’Agenzia delle entrate appellante chiedeva applicarsianche nel caso in cui il maggior reddito accertato fosse compensato edazzerato dalle perdite pregresse, ha ritenuto l’inammissibilità delmotivo di appello e, comunque, ha affermato la non applicabilità disanzioni ed interessi, con giudizio non condiviso da questa Corte, perquanto già esposto nel precedente motivo di ricorso.Si rileva che di per sé la “compensazione” di cui all’art. 102 (ora84) t.u.i.r. non consente l’automatica esclusione delle sanzioni.Invero, nel caso di dichiarazione infedele, intesa anche comeincompletezza della stessa, le sanzioni amministrative sono dovuteindipendentemente dal fatto che il maggior reddito accertato possarisultare abbattuto dall'esistenza di perdite pregresse relative a periodid'imposta precedenti e, pur se disponibili, non utilizzate incompensazione nella dichiarazione dei redditi oggetto di verifica, attesoche l'eventuale possibilità di computare "ex post" le perdite pregresse,e così ridurre o azzerare il maggior reddito accertato, attiene al profilodell'entità della pretesa fiscale, ma è inidonea ad evitare glieffetti sanzionatori che derivano dalla condotta tenuta dal contribuentedi indicazione di un reddito inferiore a quello accertato (cfr. Cass. sez.5, 4/6/2014, 12460; Cass. sez. 5, 11/11/2015, n. 23029).La diversa statuizione resa sul punto dalla Commissione TributariaRegionale conduce alla cassazione della sentenza alla luce di quantoinnanzi argomentato, dovendosi escludere la novità della questione el’inapplicabilità delle sanzioni in conseguenza del computo dellepregresse perdite rispetto al reddito accertato, con conseguente rinvioper nuovo esame da parte del giudice di merito in ordine alladeterminazione delle sanzioni.Numero registro generale 1633/2017Numero sezionale 4331/2026Numero di raccolta generale 22360/2026Data pubblicazione 30/06/20264. Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazionedell’art. 102 t.u.i.r., nella formulazione anteriore alla riforma del 2004,per non aver la [OSCURATO:PERSONA] tenuto conto dellanecessità di una formale comunicazione nella quale il contribuenteavrebbe dovuto esporre di voler utilizzare una perdita relativa ad unanno diverso da quello del quale vuole compensare il reddito, conprecisa indicazione dell’anno della perdita e dell’anno per la quale sivuole utilizzarla, trattandosi di una scelta negoziale alla quale non puòsupplire l’Ufficio. In particolare, l’Agenzia osserva che la volontà dicompensare i redditi con perdite pregresse poteva dirsi esercitata nelladichiarazione soltanto per l’importo di euro 497.222,00 ma non per lesomme relative a maggiori redditi solo in seguito accertati; era infattinecessaria una ulteriore comunicazione rivolta all’Agenzia delle entrateche indicasse con quali perdite si volesse operare la compensazione.4.1. Il motivo è fondato.4.1. L’art. art. 102, comma 1, del t.u.i.r. (ora art. 84), vigenteratione temporis, prevede che «la perdita di un periodo di imposta,determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione delreddito, può essere computata in diminuzione del reddito complessivodei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'interoimporto che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno diessi».Secondo il più recente orientamento di questa Corte (Cass. n.25566/2017; Cass. n. 5105/2019; Cass. n. 16977/2019, Cass. n.21529/2025), da ultimo ribadito con ordinanza n. 673 del 12/01/2026,«in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, l’eserciziodella facoltà di opzione, riservata al contribuente dall’art. 84 del t.u.i.r.(vigente ratione temporis), di utilizzare le perdite di esercizioverificatesi negli anni pregressi portandole in diminuzione del redditoNumero registro generale 1633/2017Numero sezionale 4331/2026Numero di raccolta generale 22360/2026Data pubblicazione 30/06/2026prodotto nell'anno oggetto della dichiarazione, ovvero di non utilizzaredette perdite riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi diimposta successivi, costituisce manifestazione di volontà negoziale enon mera dichiarazione di scienza, con la conseguenza che essa deveessere esercitata mediante una chiara indicazione nella dichiarazionenon potendosi a tal fine l’Amministrazione sostituirsi al contribuente».4.2. L'omessa indicazione in dichiarazione di perdite pregresse edella volontà di utilizzo nel quinquennio successivo non può essereoggetto di rettifica da parte dell'Ufficio, essendo a tal fine necessarioche la facoltà di scelta che la legge attribuisce al contribuente siaesercitata mediante una chiara indicazione nella dichiarazione dellospecifico periodo di imposta nel quale utilizzare in compensazione leperdite disponibili, facoltà nel cui esercizio l'Amministrazione non puòsostituirsi al contribuente nell'interesse di quest'ultimo.4.3. Nel caso in esame, come ricostruito dalla CommissioneTributaria Regionale, la perdita fiscale relativa all’esercizio 1997,utilizzabile sino al quinto esercizio successivo del 2002, era pari ad euro9.146.107,00; di tale importo la società ha utilizzato soltanto euro497.222,00 per compensare il reddito imponibile dell’anno 2002, percui il quantum ancora da utilizzare era superiore ed in grado di azzerareil maggior reddito imponibile accertato dall’Ufficio ammontante ad euro103.396,00. Più in particolare, la Commissione rilevava che dallasomma di euro 9.146.107,00 poteva essere sottratto sia l’importo dieuro 497.222,00 (pari al rilievo dell’Ufficio poi annullato), sia quello dieuro 103.396,00 (pari al maggior reddito accertato), con conseguenteresidua perdita di euro 8.545.489,00 e reddito imponibile pari a zeroper effetto della compensazione.4.4. [OSCURATO:PERSONA], così argomentando, nonsi è attenuta ai principi innanzi esposti laddove ha proceduto adeffettuare un’ulteriore compensazione tra le perdite ed il maggiorNumero registro generale 1633/2017Numero sezionale 4331/2026Numero di raccolta generale 22360/2026Data pubblicazione 30/06/2026reddito accertato, oltre a quello indicato dalla parte ed oggetto delrilievo dell’Ufficio poi annullato, ciò in assenza di precipua dichiarazionedella parte, dichiarazione comunque non emendabile dall’Ufficio, nérettificabile se non a certe condizioni, e stante la definitivitàdell’accertamento del reddito e dell’importo delle perdite dichiarate.A tal riguardo si osserva che non è ravvisabile neanche la chiaravolontà della parte espressa nei documenti fiscali di riferimento diutilizzo delle perdite contabilizzate nel 1997 a compensazione degliulteriori e maggiori redditi accertati.Nel caso di specie la dichiarazione non è intervenuta, non potendorilevare a tal fine le deduzioni difensive rese nel corso del presentegiudizio. Né rileva che la volontà di compensare con il maggior redditoaccertato le perdite pregresse sia stata espressa nell’istanza diaccertamento per adesione del 5/10/2006 o nel ricorso di primo gradopresentato il 22/5/2008 nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazionedell’avviso di accertamento, come invece affermato dalla CommissioneTributaria Regionale nella sentenza impugnata. Si tratta, invero, diperdite il cui importo deducibile è cristallizzato dalla definizione delgiudizio proposto avverso l’avviso di accertamento con sentenza dellaCommissione Tributaria Provinciale di Brindisi n. 220/01/2008, che siassume non impugnata e, quindi, passata in giudicato.Da tanto consegue che la questione delle ulteriori perdite dacompensare con il maggior reddito accertato non rileva nel presentegiudizio (peraltro sulla base di una mera volontà nemmeno espressaformalmente all’Agenzia delle entrate), nel quale si procede neiconfronti delle cartelle innanzi menzionate derivanti dal predetto avvisodi accertamento non più impugnabile.A ciò va aggiunto che non può essere tenuto in considerazione chela società non intendesse limitare l'utilizzo delle perdite pregresseproprio allo specifico ammontare dei redditi esposti in dichiarazione eNumero registro generale 1633/2017Numero sezionale 4331/2026Numero di raccolta generale 22360/2026Data pubblicazione 30/06/2026che nel modello di dichiarazione dei redditi l'opzione per lo scomputoper le perdite pregresse potesse essere espressa soltanto conriferimento al reddito dichiarato. Invero, la circostanza di fatto chel'opzione effettuata in dichiarazione sia stata limitata allacompensazione del reddito dichiarato nel periodo in contestazionemediante l'utilizzo di parte delle perdite pregresse disponibili,correttamente inquadrata l’opzione nell’ambito delle dichiarazioninegoziali, non consente di ravvisare la possibilità di rettifica, salva laprova a carico del contribuente del carattere essenziale edobiettivamente riconoscibile dell'errore, ai sensi degli artt. 1427 e ss.c.c..Non si può affermare, pertanto, come invece esposto dallaCommissione Tributaria Regionale, in difetto di una chiara indicazionecontenuta nella dichiarazione dei redditi, che la parte si sia avvalsadella facoltà di compensazione di perdite pregresse ulteriori rispetto aquelle riportate per lo specifico periodo di imposta con i maggiori redditisuccessivamente accertati.Inoltre, come si è detto, nel caso di specie è pacifico chel’impugnazione dell’avviso di accertamento si sia conclusa con sentenzaormai definitiva, che non ha riconosciuto lo scomputo delle perditeoggetto di contestazione.Questa Corte (Cass. n. 18043/2023) ha chiarito che non ènemmeno rilevante, sia pure a livello interpretativo, la disciplinaintrodotta dall’art. 25 d.lgs. n.158/2015, che ha previsto per ilcontribuente la facoltà di chiedere che siano computate in diminuzionele perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importopresentando un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissionedell'avviso di accertamento, entro il termine di proposizione del ricorso.Ed infatti: “In primo luogo deve rilevarsi che la suddetta norma èinapplicabile, ratione temporis, al caso di specie, in quanto il comma 5Numero registro generale 1633/2017Numero sezionale 4331/2026Numero di raccolta generale 22360/2026Data pubblicazione 30/06/2026dello stesso art. 25 prevede che Le disposizioni di cui ai commiprecedenti entrano in vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento aiperiodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendentii termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 600 .Ai commi precedenti la norma introduce un procedimento perconsentire lo scomputo delle perdite pregresse non utilizzate daimaggiori imponibili accertati nell’ambito del procedimento diaccertamento ordinario e presuppone il mancato decorso dei termini diimpugnazione dell’atto impositivo, che rimangono sospesi”.Nel caso in esame l’avviso di accertamento risulta definito con sentenzaresa nell’anno 2008, come sopra precisato, per cui la disposizionenormativa citata non è applicabile.Infine, deve anche richiamarsi la circolare n.15/E del 2017, nellaquale al paragrafo 4.1. l’Agenzia delle entrate ha chiarito che lapresentazione del Modello IPEA a seguito della notifica dell’avviso diaccertamento sospende i termini per impugnare e che anche a seguitodello scomputo delle perdite e della rideterminazione delle imposte,interessi e sanzioni, l’atto impugnabile rimane l’avviso di accertamento.Da tanto si desume che, anche alla luce dei chiarimenti contenuti nellapredetta circolare, il procedimento introdotto dall’art.25 d.lgs. n.n.158/2015, debba essere esperito prima che l’avviso di accertamentosia divenuto definitivo per mancata impugnazione, circostanza nonsussistente per quanto detto nel caso in esame.5. In definitiva, dall’accoglimento del secondo, del terzo e delquarto motivo di ricorso, consegue l’annullamento della sentenzaimpugnata con conseguente rinvio al giudice del merito per nuovoesame, alla luce dei principi innanzi espressi, e per la regolamentazionedelle spese di lite.La Corte,Numero registro generale 1633/2017Numero sezionale 4331/2026Numero di raccolta generale 22360/2026Data pubblicazione 30/06/2026 P.Q.Mrigettato il primo motivo, accolti il secondo, il terzo ed il quarto, cassala sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 20 maggio 2026La PresidenteAndreina Giudicepietro