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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 06770/2026

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15751-2023 proposto da; [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S.

I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 319/2023 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/06/2023 R.G.N. 607/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.15751/2023 Cron.

Rep.

Ud.26/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 319/2023 della Corte d’appello di Bologna che, accogliendo il gravame dell’INPS, ha rigettato la domanda volta ad ottenere la Naspi, domanda che era stata accolta dal Tribunale di Modena.

Resiste INPS con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria richiamando Cass. n. 15660/2025.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 26 febbraio 2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza è censurata per “violazione o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015 alla luce degli orientamenti delle Sezioni Unite, di cui alla sentenza n. 2990/2018, e della Corte Costituzionale, di cui alla sentenza n. 29/2019, in materia di mora credendi del datore di lavoro” ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

La Corte ha così motivato. -L’art. 3 del d.lgs. n. 22/2015 nella versione vigente ratione temporis stabiliva: “La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a)siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c)possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”. -Nel caso di specie si controverte solo della sussistenza del presupposto delle 30 giornate di lavoro effettivo. -E’ pacifico che la lavoratrice non abbia prestato attività lavorativa per almeno 30 giorni nei 12 mesi antecedenti l’inizio della disoccupazione. -Il primo Giudice ha ritenuto elemento idoneo a bypassare il requisito di legge il fatto che il datore di lavoro aveva tenuto comportamento illegittimo impedendo alla ricorrente di maturare le 30 giornate, poiché il mancato svolgimento della prestazione lavorativa nel mese di agosto non era imputabile alla lavoratrice che aveva regolarmente offerto la prestazione. -L’interpretazione del primo giudice è errata perché la legge richiede lavoro effettivo, il cui senso è chiarito dalle circolari INPS n. 94/2015 e n. 142/2025, espressione che significa “effettiva presenza al lavoro” a prescindere dalla durata oraria ma non può estendersi alla situazione oggi sub iudice, che poteva determinare, se mai, la richiesta di danni nei confronti dell’ex datore di lavoro.

La ricorrente censura la decisione rilevando come da Cass., Sez.Un.n. 2990/2018 la prestazione illegittimamente rifiutata sia equiparata alla prestazione effettivamente eseguita; che Corte cost. n. 29/2019 ha sottolineato che le Sezioni Unite, in una prospettiva costituzionalmente orientata, hanno esteso la regola della corrispettività all’ipotesi di rifiuto illegittimo del datore di lavoro di ricevere la prestazione offerta; che Cass. n. 7977/2020 ha ribadito che, una volta offerta la prestazione, il rifiuto del datore rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza dell’obbligo di pagare la retribuzione La censura è da accogliere.

Nell’odierno giudizio si controverte, nuovamente, sull’interpretazione del requisito delle trenta giornate «di lavoro effettivo», tipizzato dalla lettera c) dell’art. 3 del d.lgs. n. 22/2015.

Questa Corte si è già confrontata con la disposizione in oggetto e ha ritenuto che “le trenta giornate di lavoro effettivo”, nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, cui l’art. 3 cit. subordina, in concorso con altre condizioni previste dalla stessa norma, il trattamento della NASpI, sono integrate anche da giornate di ferie e/o di riposo retribuito (Cass. n. 22922/2024, n. 31402/2024), in considerazione del fatto che le ferie, come i riposi, rappresentano momenti connaturali al rapporto dilavoro: durante la loro fruizione vi è piena vitalità - e quindi effettività -del rapporto stesso.

Per la Corte il «lavoro effettivo» è, dunque, sempre comprensivo di quelle “pause” periodiche della prestazione lavorativa che, finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, sono equiparabili alla effettiva e concreta esecuzione delle mansioni.

Come ancora di recente osservato da Cass. n. 19630/2025 in un caso assimilabile, «le argomentazioni esposte, dalle quali non vi è ragione di discostarsi, meritano conferma anche nella presente sede, per la peculiarità del caso concreto, in cui la prestazione lavorativa non è stata resa per decisione unilaterale del datore di lavoro, non validamente supportata e, dunque, inidonea ad incidere sugli obblighi retributivi e contributivi».

Nella vicenda all’esame del precedente e nel caso odierno, nel periodo considerato dalla norma di legge il lavoratore non è stato adibito ad alcuna mansione per il rifiuto datoriale di ricevere la prestazione e, dunque, per la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, «per cui reputa il Collegio che il «lavoro» (recte: il rapporto di lavoro) debba considerarsi «effettivo» ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 22 del 2015.

Ciò in quanto, l’art. 3 cit., pur nella sua peculiare formulazione terminologica, evoca un concetto giuridico di “effettività” non coincidente con il significato, strettamente naturalistico, di un’attività materialmente in essere.

La prestazione di lavoro è, infatti, effettiva non solo nel momento in cui è concretamente eseguita ma anche durante le sue pause fisiologiche e, a fortiori , quando è offerta ma, ingiustificatamente, rifiutata.

In tutte queste ipotesi, il sinallagma contrattuale resta inalterato nella sua concreta funzionalità, tanto che non vi è interruzione dell’obbligazione retributiva e di quella contributiva.

Diversamente ragionando, il lavoratore verrebbe ad essere pregiudicato, nei diritti previdenziali, pur esercitando legittime prerogative, garantite da leggi o contratti collettivi o, ancor di più, in presenza di comportamenti unilaterali e ingiusti del datore di lavoro (basti pensare, a tale ultimo riguardo, all’ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto di lavoro, non ottemperato per esclusiva volontà della parte datoriale).

Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15751-2023 proposto da; [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 319/2023 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/06/2023 R.G.N. 607/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.15751/2023 Cron. Rep. Ud.26/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 319/2023 della Corte d’appello di Bologna che, accogliendo il gravame dell’INPS, ha rigettato la domanda volta ad ottenere la Naspi, domanda che era stata accolta dal Tribunale di Modena. Resiste INPS con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria richiamando Cass. n. 15660/2025. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 26 febbraio 2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza è censurata per “violazione o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015 alla luce degli orientamenti delle Sezioni Unite, di cui alla sentenza n. 2990/2018, e della Corte Costituzionale, di cui alla sentenza n. 29/2019, in materia di mora credendi del datore di lavoro” ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. La Corte ha così motivato. -L’art. 3 del d.lgs. n. 22/2015 nella versione vigente ratione temporis stabiliva: “La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a)siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c)possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”. -Nel caso di specie si controverte solo della sussistenza del presupposto delle 30 giornate di lavoro effettivo. -E’ pacifico che la lavoratrice non abbia prestato attività lavorativa per almeno 30 giorni nei 12 mesi antecedenti l’inizio della disoccupazione. -Il primo Giudice ha ritenuto elemento idoneo a bypassare il requisito di legge il fatto che il datore di lavoro aveva tenuto comportamento illegittimo impedendo alla ricorrente di maturare le 30 giornate, poiché il mancato svolgimento della prestazione lavorativa nel mese di agosto non era imputabile alla lavoratrice che aveva regolarmente offerto la prestazione. -L’interpretazione del primo giudice è errata perché la legge richiede lavoro effettivo, il cui senso è chiarito dalle circolari INPS n. 94/2015 e n. 142/2025, espressione che significa “effettiva presenza al lavoro” a prescindere dalla durata oraria ma non può estendersi alla situazione oggi sub iudice, che poteva determinare, se mai, la richiesta di danni nei confronti dell’ex datore di lavoro. La ricorrente censura la decisione rilevando come da Cass., Sez.Un.n. 2990/2018 la prestazione illegittimamente rifiutata sia equiparata alla prestazione effettivamente eseguita; che Corte cost. n. 29/2019 ha sottolineato che le Sezioni Unite, in una prospettiva costituzionalmente orientata, hanno esteso la regola della corrispettività all’ipotesi di rifiuto illegittimo del datore di lavoro di ricevere la prestazione offerta; che Cass. n. 7977/2020 ha ribadito che, una volta offerta la prestazione, il rifiuto del datore rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza dell’obbligo di pagare la retribuzione La censura è da accogliere. Nell’odierno giudizio si controverte, nuovamente, sull’interpretazione del requisito delle trenta giornate «di lavoro effettivo», tipizzato dalla lettera c) dell’art. 3 del d.lgs. n. 22/2015. Questa Corte si è già confrontata con la disposizione in oggetto e ha ritenuto che “le trenta giornate di lavoro effettivo”, nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, cui l’art. 3 cit. subordina, in concorso con altre condizioni previste dalla stessa norma, il trattamento della NASpI, sono integrate anche da giornate di ferie e/o di riposo retribuito (Cass. n. 22922/2024, n. 31402/2024), in considerazione del fatto che le ferie, come i riposi, rappresentano momenti connaturali al rapporto dilavoro: durante la loro fruizione vi è piena vitalità - e quindi effettività -del rapporto stesso. Per la Corte il «lavoro effettivo» è, dunque, sempre comprensivo di quelle “pause” periodiche della prestazione lavorativa che, finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore, sono equiparabili alla effettiva e concreta esecuzione delle mansioni. Come ancora di recente osservato da Cass. n. 19630/2025 in un caso assimilabile, «le argomentazioni esposte, dalle quali non vi è ragione di discostarsi, meritano conferma anche nella presente sede, per la peculiarità del caso concreto, in cui la prestazione lavorativa non è stata resa per decisione unilaterale del datore di lavoro, non validamente supportata e, dunque, inidonea ad incidere sugli obblighi retributivi e contributivi». Nella vicenda all’esame del precedente e nel caso odierno, nel periodo considerato dalla norma di legge il lavoratore non è stato adibito ad alcuna mansione per il rifiuto datoriale di ricevere la prestazione e, dunque, per la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, «per cui reputa il Collegio che il «lavoro» (recte: il rapporto di lavoro) debba considerarsi «effettivo» ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 22 del 2015. Ciò in quanto, l’art. 3 cit., pur nella sua peculiare formulazione terminologica, evoca un concetto giuridico di “effettività” non coincidente con il significato, strettamente naturalistico, di un’attività materialmente in essere. La prestazione di lavoro è, infatti, effettiva non solo nel momento in cui è concretamente eseguita ma anche durante le sue pause fisiologiche e, a fortiori , quando è offerta ma, ingiustificatamente, rifiutata. In tutte queste ipotesi, il sinallagma contrattuale resta inalterato nella sua concreta funzionalità, tanto che non vi è interruzione dell’obbligazione retributiva e di quella contributiva. Diversamente ragionando, il lavoratore verrebbe ad essere pregiudicato, nei diritti previdenziali, pur esercitando legittime prerogative, garantite da leggi o contratti collettivi o, ancor di più, in presenza di comportamenti unilaterali e ingiusti del datore di lavoro (basti pensare, a tale ultimo riguardo, all’ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto di lavoro, non ottemperato per esclusiva volontà della parte datoriale). Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in
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