CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 22922/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13301-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 332, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA].3, comma 1, lett. c) d.lgs. nr. 22 del 2015 «30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione» R.G.N.13301/2019 Cron. Rep. Ud.12/03/2024 PU avverso la sentenza n. 511/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/10/2018 R.G.N. 16/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbale avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diritto dell'odierna controricorrente al trattamento cd. NASpI([OSCURATO:PERSONA] per l'Impiego). 2. Controversa la sussistenza del requisito richiesto dall'art. 3, comma uno, lett. c) , d.lgs. nr. 22 del 2015 ovvero quello «delle trentagiornate di lavoro effettivo […] nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione», la Corte territoriale ha giudicato che, nella fattispecie, fosse integrato il requisito in oggetto, dovendo considerarsi il periodo di «ferie»goduto dalla lavoratrice, nell’arco temporale preso in considerazione dalla norma di legge, a tutti gli effetti, quale periodo di effettivo lavoro. 3. A tale riguardo, ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale nr. 423 del 1995, in materia di indennità di mobilità ex art. 16 della legge nr. 223 del 1991, nonché la giurisprudenza di legittimità relativa all'integrazione salariale a favore degli operai agricoli exart 8, comma 3, della legge nr.457 del 1972, traendone la conseguenza che il legislatore, nell'individuare un determinato numero di giornate di lavoro effettivo, quale presupposto costitutivo del diritto, intendesse riferirsi non solo alle giornate di «effettiva» presenza al lavoro ma altresì a quelle in cui, pur mancando la prestazione lavorativa, permanesse a carico del datore di lavoro l'obbligo della retribuzione e della corrispondente contribuzione, come per le giornate di ferie o di riposo retribuito. 4. Per la Corte distrettuale, andava valorizzata la correlazione tra la provvidenza e l'obbligazione di corrispondere la retribuzione e la contribuzione, a prescindere dal fatto che, nella specifica fattispecie normativa, a differenza di altre norme (quali appunto il citato art 16 della legge 223 del 91 sull'indennità di mobilità), il legislatore non avesse specificato che, tra le giornate di lavoro effettivo, dovessero ricomprendersi anche i periodi di sospensione del lavorocome le ferie. 5. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’INPS con un unico motivo. 6. Ha resistito, con controricorso, illustrato con memoria, la parte privata. 7. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 8. Con l’unico motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-l’INPS deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. nr. 22 del 2015 anche in relazione all’art. 12 disp. att. cod.civ. 9. Sostiene l’Istituto che l e giornate di « lavoro effettivo » sono solo quelle di « effettiva presenza al lavoro » per l’inequivoco dato letteraledella disposizione , non comparabile con altre, di differente tenore, considerate dall’Ordinamento giuslavoristico e previdenziale.10.Nel caso di specie, è pacifico che la lavoratrice « nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione» non ha reso la prestazione lavorativa per il numero di giornate normativamente indicato, avendo fruito di un lunghissimo periodo di ferie. 11. Il motivo è infondato. 12. Da un punto di vista fattuale, la f attispecie è sicuramente peculiare in quanto la lavoratrice, licenziata per giustificato motivo oggettivo, con decorrenza dal 7 gennaio 2016, nel periodo che ha preceduto la risoluzione del rapporto, ha goduto di un periodo ininterrotto di ferie(pari quasi all’intero anno 2015), avendo accumulato i periodi di riposo maturati «nel corso dei 38 anni lavorati»presso la società datoriale. 13.Estraneo, tuttavia, all’odierno giudizio ogni aspetto su i fatti, i n diritto , l’art. 3 del D . lg s . nr. 22 del 2015, nella formulazione rationetemporis vigente, stabili sce : 14.«1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione[…]». 15.Il requisito di cui si controverte è quello delle «trenta giornate di lavoro effettivo» di cui alla lett. c) che, successivamente, escluso per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal23 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 (v. art.16, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, nr. 41 , conv . con modif .dallalegge nr. 69 del 2021, recante « Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID- 19»), è stato , d al 1° gennaio 2022 , definitivamente eliminato (art.1, comma 221, lett. b) della legge nr. 234 del 2021). 16.Si tratta, dunque, di un requisito operativo per gli eventi di disoccupazione compresi tra il 6 marzo 2015 e il 22 marzo 2021. 17.La sentenza impugnata, nell’esegesi dell’art. 3, comma 1, lett. c), ha privilegiato un’interpretazione che assicurasse a l concetto di «lavoro effettivo» un significato unitari o , conforme cioè a quello che, in altre occasioni, il Giudice delle leggi e la Corte di cassazione avevanoattribuito ad analog a espression e , utilizzata in altre disposizioni di disciplina di ammortizzatori sociali. 18.In particolare, i giudici territoriali hanno comparato l’espressione utilizzata dal cit. art. 3 con quella dell’art. 16 della legge nr. 223 del 1991, disposizione quest’ultima che, ai fini dell’indennità di mobilità, richiede che il lavoratore possa far valere un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di «lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni». 19.Hanno osservato, dunque, come nel calcolo di tale particolare requisito di anzianità minima fosse posta un'equiparazione al «lavoro effettivamente prestato» per le ipotesi di ferie, festività ed infortuni (sul lavoro) che doveva essere sempre rispettata, anche in difetto di una precisa indicazione nel testo di legge, poiché, come osservato anche dalla Corte Costituzionale, nella pronuncia richiamata nello storico di lite, le ferie e le festività, per quanto qui più rileva, (non meno del riposo settimanale) attengono alle ordinarie pause periodiche nella prestazione lavorativa e sono perciò differenti da altre e possibili sospensioni dell’attività lavorativa. 20.A giudizio del Collegio, la raggiunta esegesi dell’art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs nr. 22 del 2015merita conferma in questa sede. 21.Essa correttamente utilizza altri elementi di interpretazione rispetto al dato strettamente letterale , nella ricerca di un significato d a attribuire a l concetto di « lavoro effettivo» che sia il più possibile omogeneo e , perciò, necessariamente comprensivo di quei periodi equipara bili alla prestazione effettiva (quali ferie e riposi retribuiti), riconducibil i a interessi costituzionalmente tutelati. 22.D’altronde, l'art. 12 delle preleggi, a mente del quale «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore», richiede pur sempre un'attività interpretativa, sicché il principio in claris non fit interpretatio non preclude affatto la ricerca dell'effettiva mens acti anche ove essa contraddica il senso palese delle espressioni utilizzate, dovendo il dato letterale/formale essere controllato dall'interpretazione logica. 23.Le ferie, come i riposi retribuiti, rappresentano componenti essenziali del rapporto di lavoro. Durante la loro fruizione vi è piena vitalità -e quindi effettività-della prestazione lavorativa:quest’ultima è, pertanto, da intendersi comprensiva anche delle pause, rispetto ai momenti di effettiva e concreta esecuzione delle mansioni, e delle sospensioni, nello svolgimento di queste,connaturali al rapporto stesso .24. Il « lavoro effettivo » include , in particolare, le ferie e i riposi retribuiti, costituzionalmente tutelati e previst i proprio alfine di rendere possibile, attraverso pause periodic he , il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore. 25.A ben vedere, l’art. 16 della legge nr. 223 del 1991 codifica unaregola iuris e , in modo espresso, chiarisce che ne l la nozione di « lavoro effettivo » debbano ricomprendersi determinati periodi di sospensione del rapporto. 26.Nondimeno, per le ragioni innanzi evidenziate, al medesimo esito interpretativo deve pervenirsi in relazione all’art. 3, comma 1, lett. c),del D.Lgs nr. 22 del 2015 benché la norma si limiti a richiedere, quale presupposto di accesso alla NASpI, unitamente ad altre condizioni, un numero di giornate di «lavoro effettivo». 27.Per quanto, infine, possa valere, si evidenzia che la stessa circolare INPS nr. 197 del 2015, relativa al D. Lgs. n r . 148 del 2015 (recante « Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali»), nel chiarire i requisiti di accesso ai(nuovi) trattamenti di integrazione salariale, precisa che l’ anzianità di « effettivo lavoro » richiesta dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs nr. 148, riferita, senza ulteriori precisazioni, a lle giornate di effettiva presenza al lavoro, include, in analogia con quanto disposto dall’art. 16, comma 1, della legge nr.223 del 19 91, i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e, in applicazione degli indirizzi emersi in giurisprudenza, anche quelli di maternità obbligatoria. 28.Pertanto - e i n conclusione - deve affermarsi che « le trentagiornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione, cui l’art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. nr. 22 del 2015, subordina, in concorso con altre condizioni previste dalla stessa norma, il trattamento della NASpI, sono integrate anche da giornate di ferie e /o di riposo retributivo, trattandosi di pause essenziali e connatura li del rapporto di lavoro, costituzionalmente garantite». 29.A tali principi, si è attenuta la sentenza impugnata nell’esaminare la vicenda concreta, pur del tutto peculiare. Essa, dunque, è immunedai rilievi mossi. 30.Segue il rigetto del ricorso. 31.La novità della questione trattata giustifica l ’integrale compensazione delle spese di lite. 32.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, invece, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della «sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto», spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass., sez.un., nr. 4315 del 2020). PQM La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma