CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03239/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso n. 289/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ DOMENICO,c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], GALIPO’ GIANFRANCO, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], GALIPO’ GIORGIO, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], GALIPO’ LUCA, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE],rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Romapresso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 6; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat i e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso di lui nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 19; controricorrenti nonché contro [OSCURATO:PERSONA], GALIPO’ CINZIA, GALIPO’ LIA, GALIPO’ MARCELLO, GALIPO’ FLORA; intimati [OSCURATO:PERSONA]: impugnazione di testamento RG.289/2019 C.C.3-12-2024 avverso la sentenza n. 455/2018 della Corte d’Appello di Messina , pubblicatail 14 - 5 - 2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 3 - 1 2 - 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Dario e [OSCURATO:PERSONA] cita vano d avanti a l Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Gianfranco, Giorgio, Luca, Lia, Cinzia, Marcello e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], per sentire dichiarare che il testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], pubblicato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], era nullo o annullabile perché apocrifo o perché redatto da persona incapace di intendere di volere e che , conseguentemente , unici eredi di [OSCURATO:PERSONA] erano Marcello, Dario e [OSCURATO:PERSONA], nominati con testamento del 25-8-1983pubblicato il 13-2-2003; in via subordinata chiedevano che fosse accertato che era comunque valido il legato contenuto nel testamento del 25-8-1983, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva destinato al nipote [OSCURATO:PERSONA] la quota di un terzo del lastrico solare e dell’area del quarto piano del fabbricato sito in Capo d’Orlando,in via dell’Ospizio angolo via [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano in giudizio i convenuti Domenico, Gianfranco, Giorgio, Luca, Lia e [OSCURATO:PERSONA], mentre rimanevano contumaci Cinzia e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]. I convenuti invocavano il rigetto delle domande e , in via riconvenzionale, chie devano che fosse dichiarata caducata la disposizione testamentaria in favore di Maria e [OSCURATO:PERSONA] nel testamento della loro madre [OSCURATO:PERSONA] pubblicato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e per l’effetto venissero dichiarati nulli o annullati tutti gli atti eseguiti dalle stesse a favore degli attori e di [OSCURATO:PERSONA], compreso il preliminare di vendita stipulato da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], ordinando agli attori di consegnare ai convenuti l’area del lastrico solare di cui si trattava; chiedevano, altresì, in via riconvenzionale di dichiarare che, in forza del testamento di [OSCURATO:PERSONA] pubblicato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], le sue figlie Maria e [OSCURATO:PERSONA] erano rimaste usufruttuarie, non essendo passate a nozze e, per l’effetto, di dichiarare nulli o annulla re tutti gli atti di disposizione eseguiti d a lle predette a favore degli attori e del convenuto [OSCURATO:PERSONA]; chiedevano, inoltre, che fosse ordinato agli attori e a [OSCURATO:PERSONA] di consegnare i cespiti indicati in atto di citazione. Con sentenza n. 54/20 1 6, pubblicata il 2 - 2 - 2016 , il Tribunale di Patti dichiarava l ’inammissibilità delle domande riconvenzionali, l a nullità del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] pubblicato in data 21- 1-2008 in quanto “falso” , dichiara va l’inefficacia del testamento di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella parte in cui assegnava i beni del padre della stessa agli attori, rigettando le altre domande. 2.Avverso detta sentenza Domenico, Gianfranco, Giorgio, Luca e [OSCURATO:PERSONA] appello. Dario e [OSCURATO:PERSONA] ne chiedevanoil rigetto e formulavano appello incidentale condizionato, mentre [OSCURATO:PERSONA], Cinzia, Marcello e [OSCURATO:PERSONA] rimanevanocontumaci. La Corte d’appello di Messina , con sentenza n. 455/2018 , pubblicata il 14 - 5 - 2018 , in riforma parziale della sentenza di primo grado, rigettavale domande di nullità e di annullamento del testamento olografodi [OSCURATO:PERSONA] pubblicato nel 2008 e , perciò , dichiara va che regolava la successione di [OSCURATO:PERSONA] testamento, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato erede universale il fratello [OSCURATO:PERSONA]; ciò in quanto gli attori in primo grado non avrebbero potuto limitarsi a dichiarare di disconoscere quel testamento e non poteva assumere valenza decisiva il fatto che non ne fosse stata chiesta la verificazione e, seppure fosse sufficiente la riproposizione delle questioni ex art. 346 cod. proc. civ., gli appellati non avevano ribadito in appello la richiesta di consulenza tecnica grafologica e non avevano riproposto le istanze istruttorie volte a dimostrare l’incapacità della testatrice. La Corte di appello escludevache la disposizione sulla terrazza in Capo d’Orlando di cui al precedente testamento potesse sopravvivere, in quanto incompatibile con il contenuto del testamento successivo. Quindi la sentenza esaminava la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l’acquisto ex art. 2932 cod. civ. della quota di un terzo della terrazza in forza del preliminare 20-12-1998 con la zia [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva promesso il trasferimento della nuda proprietà. Esaminava, altresì, la domanda riconvenzionale dei convenuti Galipò, i quali sostenevano che [OSCURATO:PERSONA] non era titolare di diritto sulla terrazza e larigettava, in quanto il testamento di [OSCURATO:PERSONA] non conteneva apposizione di termine in relazione all’assegnazione di tale bene e ogni questione era stata risolta dalla scrittura transattiva del 2- 9-1989, con il quale [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli appellanti e [OSCURATO:PERSONA], riconosceva che la terrazza era stata trasferita a Carmela e [OSCURATO:PERSONA], oltre che per un terzo a [OSCURATO:PERSONA]. Con la stessa sentenza di appello si dichiaravache, alla data del 20-12-1998, [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a promettere in vendita la nuda proprietà della quota a lei spettante della terrazza e la domanda era stata proposta nei confronti di tutti gli obbligati, in quantoeredi di AlfredoGalipò designato unico erede nel testamento di [OSCURATO:PERSONA]; per l’effetto, accoglievala domanda proposta ex art. 2932 cod. civ. in relazione alla quota di un terzo della terrazza. Dichiaravache non era in discussione il fatto che il padre con il suo testamento aveva lasciato a Maria e [OSCURATO:PERSONA] solo l’usufrutto e, quanto alla domanda di consegna dei beni di “Piana”riproposta dagli appellanti, dichiarava che i Castrovinci erano titolari di quota di tali beni quali aventi causa di [OSCURATO:PERSONA].3. Domenico, Gianfranco, Giorgio e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di appello sulla base di quattro motivi. Dario e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti ex art. 96 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA], Cinzia, Lia, Marcello e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio i ricorrentihanno depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 3-12-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente si dà atto che, in ragione dell’esito del giudizio, non si pone questione sulle modalità di esecuzione della notificazione del ricorso per cassazione alle parti rimaste intimate, in applicazione del principio sulla ragionevole durata del processo, che impone di evitare condotte che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra le quali rientrano quelleche si traducono in un inutile dispendio di attività processuale, non giustificata dalla struttura dialettica del processo(Cass. Sez. 1, 11 - 3 - 2020 n. 6924, Cass. Sez. 6 - 3 , 17 - 6 - 2019 n. 16141, Cass. Sez. 2,21- 5- 2018 n. 12515). 2.Il primo motivo di ricorso è rubricato “ violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c., violazione del principio di eventualità, del principio di preclusione e del principio di non contestazione, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che i consorti [OSCURATO:PERSONA] e Dario non avessero l’onere di ‘avanzare impugnativa incidentale per eventualmente insistere nella domanda principale e nelle ulteriori, bastando la riproposizione delle questioni ai sensi dell’art. 346 c.p.c.’”. I ricorrenti evidenziano che all’udienza di trattazione del 4-11- 2009 gli attori non avevano preso alcuna posizione sulle domand e riconvenzionali dei convenuti, non avendo proposto né domande né eccezioni che fossero conseguenza delle domande riconvenzionali, né avendo depositato memoria; sostengono che da ciò derivava la conseguenza che le domande riconvenzionali andavano accolte; tra le domande riconvenzionali vi era quella di dichiarare decaduta la disposizione testamentaria a favore di Maria e [OSCURATO:PERSONA] nel testamento della loro madre [OSCURATO:PERSONA] pubblicato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con l’effetto di dichiarare nulli o annullare tutti gli atti di disposizione da loro eseguiti a favore degli attori e del convenuto [OSCURATO:PERSONA], compreso il preliminare di vendita stipulato da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA]; tra le domande riconvenzionali vi era anche quella di dichiarare che, in forza del testamento di [OSCURATO:PERSONA], le figlie Maria e [OSCURATO:PERSONA] erano usufruttuarie e di conse guenza dichiarare nulli o annullare tutti gli atti di disposizione da loro eseguiti a favore degli attori e del convenuto [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, poiché le domande riconvenzionali andavano accolte, per impugnare “tale pronuncia” era necessaria una impugnazione incidentale. 2.1. Il motivo è inammissibile in quanto risulta pressoch é incomprensibile e, nei limiti in cui se ne riesce a intendere il contenuto, non individua la statuizione censurata o comunque non la censura in modo pertinente. Nell’intitolazione sopra testualmente trascritta il motivo fa riferimento ad affermazione fatta a pag. 11 della sentenza impugnata, con riferimento alla domanda di falsità materiale del testamento pubblicato il 21-1-2008 accolta dal giudice di primo grado sulla base del disconoscimento della scrittura e senza istanza di verificazione e prova della falsificazione, nonché con riferimento alla domanda di annullamento del testamento per incapacità di intendere e di volere.Si tratta di domande il cui rigetto è stato pronunciato in accoglimento dell’appello deg li odierni ricorrenti, per cui si deve escludere che il motivo faccia riferimento alle statuizioni su tali domande. Piuttosto sembra chei ricorrenti sostengano che le loro domande riconvenzionali avrebbero dovuto essere accolte dal giudice di primo grado, in quanto nonerano state contestate e perciò avrebbero dovuto essere accolteanche dal giudice d’appello . Se questo ne è il senso, il motivoè evidentemente inammissibile, perché il ricorso per cassazione è rivolto esclusivamente avverso la sentenza di appello; quindi , se i ricorrenti intendevano lamentarsi del mancato accoglimento delle loro domande riconvenzionali d a parte della sentenza impugnata , avrebbero dovuto individuare e censurare l e relativ e pronunc e di rigetto della Corte d’appello, ma non lo fanno nell’ambito di questo motivo. 3. Il secondo motivo è rubricato “ violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e ss. (1363, 1364 e 1365) cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 3, per avere la Corte erroneamente interpretato il testamento pubblico di [OSCURATO:PERSONA]”. I ricorrenti evidenziano di avere sostenuto che quel testamento prevedeva che l’area del quarto piano era assegnata alle figlie Maria e [OSCURATO:PERSONA] e per un terzo al nipote [OSCURATO:PERSONA] “subordinatamente alle autorizzazioni per la costruzione e in caso di mancata autorizzazione nessuno ha diritto ad indennizzo da parte degli eredi in quanto in tale ipotesi il legato deve considerarsi come non assegnato”. Rilevano che Dario e [OSCURATO:PERSONA] ottennero autorizzazione a realizzare volumi tecnici, cioè locale lavanderia, ma tale autorizzazione era illegittima anche perché i Castrovinci non erano proprietari nell’immobile di alcun appartamento, per cui nonpotevano chiedere l’autorizzazione a costruire vani tecnici.Quindi sostengono che il legato dovesseconsiderarsi non assegnato, in quanto nessuna costruzione sul lastrico solare era mai stata realizzata, né poteva essere realizzata in base agli strumenti urbanistici, con la conseguenza che il lastrico solare si sarebbe dovuto considerare di proprietà condominiale. 3.1. Il motivo è inammissibile in quanto, o ve la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte e autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, che, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (cfr., tre le tante, Cass. Sez. 1, 27 - 7 - 2017 n. 18641, Cass. Sez. 3 , 26 - 2 - 2024 n. 5102). La sentenza impugnata (pag. 14) non ha compiuto sol tanto l’affermazione della quale si dolgono i ricorrenti, in ordine al fatto che il testamento di [OSCURATO:PERSONA] non conteneva la fissazione di alcun termine per gli assegnatari dell’ultimo piano. Di seguito la sentenza ha, infatti,rilevato che ogni problematica era risolta dalla scrittura transattiva del 2-9-1989, con cui [OSCURATO:PERSONA], dante causa degli appellanti e anche di [OSCURATO:PERSONA], riconosceva al punto 2) quella proprietà come devoluta dalla di lui madre [OSCURATO:PERSONA] sue sorelle Carmela e Maria, oltre che per un terzo al nipote [OSCURATO:PERSONA]; ha , inoltre, aggiunto che altre scritture e altre vicende giudiziarie tra le parti avevano dato per presupposta tale proprietà. A fronte di questo contenuto della pronuncia, i ricorrenti sostengono l’erronea interpretazione del contenuto della disposizione testamentaria, ma non censurano l’accertamento riferito al fatto che era la scrittura transattiva del 2-9-1989 ad aver offerto il riscontro probatorio relativo aldiritto di proprietà del lastrico solare in forza del testamento in capo a Carmela e [OSCURATO:PERSONA], oltre che a [OSCURATO:PERSONA]. La statuizione non censurata è autonoma e in sé idonea a fondare l’accertamento del diritto di proprietà pro quota sulla terrazza in capo a [OSCURATO:PERSONA], a prescindere dalle questioni relative all’interpretazione del testamento. 4. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono “ violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte erroneamente ritenuto applicabile l’art. 2932 cod. civ. in caso di vendita di cosa altrui”. Sostengono che la sentenza abbia erroneamente dichiarato che alla data del 20-12-1998 [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a promettere la vendita della nuda proprietà della quota a lei assegnata pari a un terzo, in quanto il legato, subordinato alle autorizzazioni per la costruzione, non era stato assegnato. Quindi rilevano che il preliminare del 20-12- 1998 costituiva vendita di cosa altrui, insuscettibile di esecuzione in forma specifica,e aggiungono che alle pagg. 14 e 15 la sentenza opera una serie di affermazioni errate, in primo luogoin relazione al fatto che il testamento di [OSCURATO:PERSONA] era stato fatto a favore di [OSCURATO:PERSONA], mentre lo si sarebbe dovuto ritenere disposto a favore di [OSCURATO:PERSONA];aggiungono che la sentenza non ha considerato che la scrittura transattiva del 2-9-1989 era stata disconosciuta e non ne era stata chiesta la verificazione e le domande riconvenzionali dei Castrovinci erano state dichiarate inammissibili perché tardive; infine, sostengonoche l’ “assurdità totale” sia stata raggiunta dalla sentenza laddove ha ricostruito le modalità con le quali [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato la proprietà del lastrico solare in questione. 4.1. Il motivo è infondato laddove sostiene la violazione dell’art.2932 cod. civ. in relazione alla vendita di cosa altrui.Al rigetto del secondo motivo e al conseguente passaggio in giudicato dell’accertamento che il lastrico solare era di proprietà di Maria e [OSCURATO:PERSONA] consegue che non si pone questione di applicazione dell’art. 2932 cod. civ. in riferimento a bene altrui con riguardo alla promessa di trasferimento della nuda proprietà eseguita il 20-12-1998 da [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA]. Per il resto, le deduzioni svolte nel motivo risultano inammissibili, in primo luogo in quanto non fanno neppure riferimento al motivo di ricorso prospettato, ma si risolvono in una serie di affermazioni fatte sull’erroneopresupposto che il giudizio di legittimità sia il terzo grado del giudizio di merito nel quale la critica alla sentenza impugnata possa essere svolta informa libera e svincolata dalla formulazione di motivi ex art. 360 cod. proc. civ. La deduzione che il testamento di [OSCURATO:PERSONA] non fosse a favore di Dario ma di [OSCURATO:PERSONA] non trova sostegno nella sentenza impugnata, che indica sempre il nipote Dario quale erede designato nel testamento di [OSCURATO:PERSONA] insieme alle figlie Carmela e Maria; quindi, la deduzione avrebbe dovuto essere veicolata attraverso motivo da proporre ex art. 360 , co. 1 , n. 5 cod. proc. civ., nel ricorrenzadei relativi presupposti e, in mancanza, non può essere esaminata. Del resto, si tratta di affermazione che nella sentenza è anche priva di contenuto decisorio, perché la pronuncia ex art. 2932 cod. civ. ha riguardato la quota oggetto della promessa del 20- 12 - 1998, sulla quale non aveva alcuna incidenza che [OSCURATO:PERSONA] fosse o meno titolare di altre quote di quel bene. L’affermazione che la scrittura transattiva del 2-9-1989 era stata disconosciuta non può essere esaminata, in quanto eseguita in modo inammissibile, in violazione delle previsioni dell’art. 369 , co. 2, n. 4 cod. proc. civ., senza indicare in quali atti e in quali termini il disconoscimento, del quale la sentenza impugnata non fa cenno, fosse stato eseguito. 5. Il quarto motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la Corte pronunciato ultra ed extra petita, in relazione ai beni di ‘Piana’”. Con esso i ricorrenti sostengono che la sentenza abbia pronunciato ultra ed extra petita laddove ha dichiarato che i Castrovinci erano proprietari di quota dei beni di Piana quali aventi causa di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricevuto dal padre un quarto di quei beni; rilevano che, diversamente, [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto la sua quota dei beni di Piana ai consorti Galipò. Aggiungono che, dopo il decesso di [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un quarto dei beni di Piana, i suoi eredi legittimi erano per un terzo i tre consorti Castrovinci figli della sorella [OSCURATO:PERSONA] e per un terzo i fratelli Marcello e [OSCURATO:PERSONA] figli del fratello Giuseppe, già proprietari degli altri tre quarti per avere acquistato le quote. 5.1. Il motivo è inammissibile, perché non è configurabile la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. con esso dedotta. Costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio di “ultra” o “extra” petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione - petitum o causa petendi - emetta un provvedimento diverso da quello richiesto, oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso, così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. Sez. 2,21- 3- 2019 n. 8048, Cass. Sez. 1 , 11 - 4 - 2018 n. 9002). Nella fattispecie gli argomenti dei ricorrenti non sono volti a sostenere che sia stato emesso provvedimento diverso da quello richiesto, ma a lamentare che sia stata erroneamente accertata in fatto la proprietà dei beni di “Piana”, che erano stati oggetto di loro domanda di rilascio; quindi, la relativa statuizione non poteva essere censurata mediante la denuncia della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ma, nel la sussistenzadei relativi presupposti, esclusivamente con la proposizione di motivo ex art. 360,co. 1, n. 5 cod. proc. civ. 6.In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate , in favore dei controricorrenti, come in dispositivo, mentre va esclu sa la condanna dei ricorrenti chiesta dagli controricorrenti ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., non ravvisandosene i presupposti. Non vi è luogo a provvedere sulle spese relative al rapporto processuale tra i ricorrenti e le altre parti intimate, che non hanno svolto attività difensiva nella presente sede. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidatein e uro 200,00 per esborsi e in e uro 4.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa nella misura come per legge. Dà atto della sussistenza, ai sensi dell’art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dei presupposti processuali