CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00794/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3054/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di LIVORNO n. 969/2024 depositata il 26/09/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Giudice di Pace di Livorno opposizione avverso due verbali di accertamento elevati a suo carico dalla [OSCURATO:PERSONA] di Livorno, uno per la violazione dell’art. 218, comma 6, cod. strada e l’altro per la violazione di cui all’art. 93, commi 1-bise 7 - bis , cod. strada, per aver circolato alla guida di un veicolo immatricolato in Polonia, pur essendo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sessanta giorni, e ciò abusivamente, visto che egli era sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorrente ha sostenuto di non essersi trovato alla guida del veicolo al momento del controllo, ma di essersi limitato a spostarlo su richiesta di alcuni agenti della [OSCURATO:PERSONA] in borghese, venendo poi sottoposto ad identificazione. Il Comune di Livorno ha chiesto il rigetto dell’opposizione. Con la sentenza di primo grado, il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso, disponendo la compensazione delle spese processuali. Impugnata la stessa da parte di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza del Comune di Livorno, il Tribunale di Livorno, con sentenza n. 969/2024 pubblicata il 26.09.2024, in parziale riforma della decisione impugnata, ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto al verbale relativo alla violazione di cui all’art. 93, commi 1-bis e 7 - bis , C.d.S., atteso il relativo annullamento disposto nel frattempo dal Comune, confermando, per il resto, la sentenza di primo grado e compensando le spese del doppio grado. In motivazione, il Tribunale, per quanto di interesse in questa sede: - ha evidenziato che nel ricorso introduttivo del primo grado l’appellante aveva affermato che gli agenti si erano qualificati solo dopo lo spostamento dell’auto, sicché non si versava in tema di ottemperanza ad un ordine dell’autorità; -ha rilevato che l’appellante non aveva proposto querela di falso avverso il verbale degli operanti, munito di fede privilegiata, e non aveva provato né di aver spostato il veicolo spingendolo a mano, né di aver comunicato agli agenti l’avvenuta sospensione della patente prima di provvedere allo spostamento. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in questione, sulla scorta di cinque motivi. Il Comune di Livorno resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 51 c.p., 112, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., 218, comma 6, C.d.S. e 650 c.p., sostenendo che lo spostamento dell’auto, ordinato dagli agenti per evitare intralcio alla circolazione, sarebbe stato scriminato ex art. 51 c.p., poiché l'inottemperanza avrebbe integrato gli estremi del reato di cui all'art. 650 c.p. Il ricorrente inoltre lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ritenendo erronea la valutazione del Tribunale circa la mancata prova della legittimità della sua condotta, emergente dalle ammissioni del Comune. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente lamenta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., 3 legge n. 689/1981, 650 c.p. e 218, comma 6, C.d.S., in quanto, alla luce delle ammissioni del Comune, dovrebbe considerarsi superata la presunzione di colpa di cui all’art. 3 L. 689/1981. I due motivi, da valutarsi unitariamente in quanto connessi, sono infondati. L’art. 51 c.p. scrimina l’adempimento di un dovere imposto «da un ordine legittimo della pubblica Autorità»; anche l’art. 650 c.p. sanziona l’inottemperanza ad un provvedimento «legalmente dato dall'Autorità». Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 650 c.p., ove venga rilevato il difetto del presupposto della legittimità, l'inosservanza del provvedimento non integra il reato in questione per la cui sussistenza è richiesto esplicitamente che il provvedimento sia "legalmente dato" (cfr.: Cass. pen. n. 54841/2018). L’eventuale ordine di guidare un veicolo, impartito ad un soggetto con patente sospesa, sarebbe stato illegittimo per violazione di legge, tanto più in un caso, come quello di specie, in cui gli agenti ignoravano l’avvenuta sospensione; pertanto, l’eventuale osservanza di tale ordine non poteva considerarsi scriminata e l’eventuale inottemperanza non sarebbe stata punibile ex art. 650 c.p. Quanto sopra vale anche in ordine alla censura relativa alla pretesa violazione dell’art. 218, comma 6, cod. strada, che si fonda sulle medesime considerazioni, mentre l’ulteriore pretesa violazione dell’art.112 c.p.c. non è stata argomentata dal ricorrente, sicché il motivo, in tale parte, risulta inammissibile. L’illegittimità dell’ordine di spostamento e la consapevolezza in capo al ricorrente di non poter circolare con il veicolo per la sospensione della patente inducono anche ad escludere la violazione, da parte del Tribunale, dell’art. 3 l. n. 689/1981, secondo cui, in caso di infrazione commessa per errore sul fatto, «l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa». Quanto alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deve rilevarsi che, come affermato da questa Corte (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 20867/2020), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; a sua volta, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione. In concreto, la tesi del ricorrente si fonda sul preteso carattere non contestato del momento in cui gli operanti si erano qualificati. Tuttavia, la versione fornita nel ricorso introduttivo del primo grado, riportata sia nella sentenza impugnata, sia nel ricorso per cassazione a pag. 7, differiva da quella resa dal Comune in sede di costituzione, come riportata sempre nel ricorso per cassazione, a pag. 8, ed il giudice del merito ne ha dato atto; in particolare, il ricorrente aveva allegato che gli agenti lo avevano invitato a spostare l’auto prima di essersi qualificati, mentre, in sede di costituzione in giudizio, l’Ente aveva sostenuto il contrario. Ne deriva l’infondatezza del motivo nella parte in esame, avendo il giudice del merito rilevato che la tesi del ricorrente era contraddetta dalle sue stesse allegazioni. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 2697 c.c., si osserva che il Tribunale ha ritenuto che spettasse al ricorrente, a fronte delle risultanze del verbale degli operanti, l’onere di proporre querela di falso e, in ogni caso, di offrire elementi di prova in senso contrario; tale ragionamento è conforme alla norma citata, non risultando che sia stato attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di essa (cfr.: Cass. n. 17313/2020), sicché, anche in tale parte, il motivo è infondato. Il Tribunale ha ritenuto non provati i fatti dedotti dal ricorrente, ivi compreso l’eventuale spostamento del mezzo a spinta, e ciò non è posto specificamente in discussione nella presente sede. Infine, è inammissibile, non rientrando nel disposto dell’art. 372 c.p.c., la produzione in sede di legittimità, da parte del ricorrente, dei verbali relativi alle deposizioni testimoniali rese nel processo penale n. 284/2024 R.G. instaurato dinanzi al Tribunale di Livorno. 2. Con il secondo motivo, in subordine, il ricorrente lamenta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, assumendo che il giudicante abbia omesso di esprimersi circa la ricostruzione dei fatti confermata dal Comune nei suoi scritti difensivi, ossia «che gli agenti si erano identificati, avevano ordinato di spostare l’autovettura e il ricorrente aveva ottemperato» (cfr.: ricorso, a pag. 15). Il motivo è inammissibile ex art. 360, quarto comma, c.p.c. (applicabile ratione temporis): entrambi i giudici di merito hanno ritenuto non provati gli assunti del ricorrente, sicché si verte in tema di c.d. doppia conforme. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 221 c.p.c., 2700 c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere il giudice di appello attribuito pubblica fede al verbale degli operanti, ed avere ritenuto che, per contrastarne le risultanze, fosse necessaria la querela di falso. Il motivo è inammissibile. Nelcaso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano; è dunque sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto per intero, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 16602/2005; in senso conforme, si vedano anche: Cass. n. 18641/2017; Cass. n. 2360/2025; Cass. n. 3239/2025). In concreto, il giudice del merito, oltre a ritenere che fosse necessario proporre querela di falso per contrastare le risultanze del verbale, dopo aver affrontato la questione concernente la differenza tra la nozione di circolazione del veicolo e quella di spinta dello stesso, ha anche sottolineato che «parte opponente (odierno appellante) non ha in alcun modo provato gli assunti alla base delle proprie deduzioni difensive» (cfr.: sentenza di secondo grado, a pag. 8), e ciò in accordo con quanto già affermato, sia pur sinteticamente, nella motivazione della sentenza di primo grado. Tale ultima ratio decidendi è autonomamente idonea a sorreggere la decisione e la sua mancata impugnazione specifica determina l’inammissibilità del motivo in esame. 4. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., 157 e 218 cod. strada. In particolare, premesso che, secondo l’assunto del ricorrente, egli, al momento del controllo, non stava circolando, ma si era limitato a spostare il veicolo su richiesta degli agenti per evitare il protrarsi di un intralcio alla circolazione stradale, sicché, a suo dire, difettavano tanto la condotta oggettiva della circolazione, quanto la volontà di mettersi al volante al fine di circolare, si è lamentato che tale questione non fosse stata considerata nella pronuncia impugnata pur essendo stata essa oggetto di deduzione e discussione. Il motivo è infondato. Nella sentenza impugnata, a pag. 6, si è dato atto della proposizione da parte dell’appellante, odierno ricorrente, della questione concernente la «distinzione tra i concetti di “guida/spinta del veicolo”, da un lato, e “circolazione”, dall’altro» e che detta tematica è stata trattata nell’intera pag. 7 del provvedimento impugnato. Neppure può sostenersi la tesi dell’omessa pronuncia per non avere il giudice di secondo grado affrontato espressamente la tematica concernente la possibilità o meno di configurare una “circolazione” in senso tecnico qualora lo spostamento del veicolo sia avvenuto solo per pochi metri nonché al solo fine di ottemperare ad un ordine dell’autorità. Infatti, anche qualora la motivazione non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, l’effettiva decisione sul motivo di appello rende non configurabile il vizio in questione. In ogni caso, deve osservarsi che la condotta di «guida» di un veicolo consiste nell'esercizio della facoltà umana di controllo e di dominio di un veicolo semovente, in modo che il soggetto che guida sia in grado di utilizzare adeguatamente gli strumenti che determinano il moto e la stasi e di contenere l'utilizzo di tali strumenti entro le regole specifiche che disciplinano e limitano la circolazione e le regole generali di prudenza, perizia e diligenza (cfr.: Cass. pen., n. 45898/2010). Pertanto, ai fini della configurabilità della “circolazione” ai sensi e per gli effetti del Codice della strada, non può darsi rilievo dirimente né all’entità della distanza percorsa né alla finalità della condotta di guida; al contrario, ne integra gli estremi ogni spostamento del veicolo, anche per una distanza ridotta, ove avvenuto mediante l’utilizzo del motore e dei relativi congegni idonei ad imprimere il movimento al mezzo. Quanto, poi, al rilievo della finalità dello spostamento e della sua pretesa legittimità per avere il ricorrente obbedito ad un ordine della [OSCURATO:PERSONA], si richiamano le osservazioni già svolte innanzi, in virtù delle quali le considerazioni del ricorrente medesimo sono da ritenersi infondate. In subordine, [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, ex art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame del fatto decisivo costituito dall’avvenuto spostamento del mezzo per ordine dell’autorità, sicché non poteva trattarsi di circolazione. Tale censura è inammissibile, vertendosi in tema di c.d. doppia conforme. 5. In definitiva, il ricorso va interamente rigettato. Le spese processuali del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Sussistono, infine, i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 200,00 per spese ed euro 500,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da p