CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14837/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
none Irma, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE];[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]-ricorrenti-controComune [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Conte-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.1830/2025 depositata il 20/03/2025.Numero registro generale 18857/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 14837/2026Data pubblicazione 18/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del15/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStanislao [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Uditi per le ricorrenti l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per il controricorrentel'Avv. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Comune di Fiumicino richiese ad [OSCURATO:PERSONA] il pagamentodella IMU e della TASI per l’anno 2016, in relazione ad alcuni terreni di suaproprietà, ricadenti dell’area di [OSCURATO:PERSONA]; il contribuente proposeimpugnazione avverso la CGT di I grado; nel corso di quel procedimento, indata 3.2.2023, le odierne ricorrenti si costituivano in giudizio, inconseguenza del decesso di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; consentenza n. 5270 del 2023 la CGT di I grado ha rigettato il ricorso; le eredidi [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la sentenza di I grado; l’appello è statorigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, conla sentenza n. 1830/2025, depositata il 20.3.2025.2. Avverso la sentenza della CGT di II grado le odierne ricorrentihanno quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.3. Il Comune di Fiumicino ha resistito con controricorso4. Il P.G. ha depositato requisitoria chiedendo il rigetto del ricorso.5. Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza pubblicaRAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente evidenziato che le ricorrenti hanno chiesto lariunione del presente procedimento con il procedimento n. 19579/2024,chiamato per la medesima udienza pubblica del 15.4.2026, pendente tra lestesse parti ed avente ad oggetto altra annualità del medesimo tributo (IMUe TASI 2015).1.1. L’istanza non può essere accolta in ragione della peculiarità dellequestioni concernenti i singoli procedimenti, che non sempre possono essereNumero registro generale 18857/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 14837/2026Data pubblicazione 18/05/2026omologate. Del resto, la trattazione unitaria di procedimenti connessi non èobbligatoria, ma implica una scelta discrezionale del giudice (cfr. Cass. n.27550 del 30/10/2018); e, nel caso di specie, ritiene il Collegio chel’uniformità delle decisioni è già garantita dalla trattazione congiunta dellecause nella medesima udienza.2. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione ela falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. (applicabile al processotributario ex art. 1 c. 2 d.lgs. 546/1992) in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 e 4 c.p.c., in quanto il giudice dell’appello avrebbe dovuto accertare edichiarare l’avvenuto “giudicato sostanziale esterno” in favore delle erediSABLONE, in virtù della sentenza n. 2077/2023 ritualmente prodotta ingiudizio munita di attestato di passaggio in giudicato, la quale aveva accoltole loro ragioni in relazione alla annualità 2012 degli stessi tributi. L’eccezionedi giudicato esterno è stata ritenuta infondata dalla CGT di II grado, inquanto “si riferisce ad una annualità del medesimo tributo di quattro anniprecedenti il provvedimento impugnato. I presupposti di fatto e di dirittosono pertanto diversi da quelli all’esame. Inoltre, quanto statuito nella citatasentenza vale con esclusivo riferimento alle prospettazioni delle parti, nondel tutto coincidenti con quelle oggi all’esame. Gli atti impugnati, inoltre,contengono riferimenti a diverse Delibere comunali e ulteriori provvedimentisuccessivi”.2.1 Inoltre, con memoria depositata in data 3.4.2026, parte ricorrenteha illustrato un elemento sopravvenuto, rappresentato dal passaggio ingiudicato della sentenza n. 475 del 2026 della CGT di II grado del Lazio,resa tra le stesse parti, invocando il relativo dictum, attinente alle medesimeimposte TASI e IMU per l’annualità 2017. Tale sentenza ha affermato: “èfatto pacifico - documentalmente dimostrato e comunque non è contestatodal Comune resistente (agli effetti dell'art. 115 c.p.c., applicabile anche nelprocesso tributario) - che sugli immobili in questione di proprietà degliodierni ricorrenti insistano tre tipologie di vincolo: -idrogeologico daesondazione (peraltro insistente su quasi tutta la zona denominata ISOLASACRA) a livello massimo (R4 ovvero fascia A); -idrogeologico da alluvioneanch'esso a livello massimo (R4 ovvero fascia A); -presenza di gas endogeniNumero registro generale 18857/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 14837/2026Data pubblicazione 18/05/2026Co2 (livello massimo C). Tali superiori vincoli incidono, in concreto,sull'effettiva possibilità di edificazione dei terreni stessi e, quindi, sulpresupposto impositivo di cui agli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 504/1992, assimilabilia vincoli di verde pubblico”. Parte ricorrente sostiene che il giudicatoanteriore (annualità 2012) e il successivo (annualità 2017) facciano statoanche per le annualità intermedie, in discussione nel presente procedimento(R.G. n. 18857/25, per annualità 2016) e nel procedimento analogo (R.G.n. 19579/24, per annualità 2015) in quanto la natura edificabile dei terreni,non sarebbe, come sostenuto nella sentenza qui impugnata, un “elementomutevole nel tempo”, ma il derivato – in termini negativi di inedificabilitàassoluta di fatto – di una qualificazione giuridica dei (sempre medesimi)vincoli idrogeologico, da alluvione e da emissione di gas nocivi,pacificamente sussistenti.2.2 Il motivo, relativo alla efficacia espansiva del giudicato relativo adiversa annualità tributaria, deve essere disatteso.2.3. Al riguardo, è consolidato il principio secondo cui, nel processotributario, effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposteperiodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che,estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile otendenzialmente permanente, mentre non riguarda gli elementi variabili,destinati a modificarsi nel tempo, escludendo che la pronuncia resa in altracontroversia tra le stesse parti su precedenti annualità I.C.I. o I.M.U. possaavere efficacia di giudicato circa l'accertamento sull'inedificabilità del terrenooggetto di tassazione, in considerazione della possibile adozione di attiamministrativi incidenti sullo sfruttamento urbanistico del bene (Cass. n.25516/2019; Cass. n. 8747/2025). Peraltro, l'attività interpretativa dellenorme compiuta dal giudice, in quanto consustanziale allo stesso eserciziodella funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all’attivitàesegetica esercitata da altro giudice, dovendosi richiamare a tale proposito ildistinto modo in cui opera il vincolo determinato dalla efficacia oggettiva delgiudicato ex art. 2909 cod. civ. rispetto a quello imposto, in altri ordinamentigiuridici, dal principio dello stare decisis (cioè del precedentegiurisprudenziale vincolante) che non trova riconoscimento nell'attualeNumero registro generale 18857/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 14837/2026Data pubblicazione 18/05/2026ordinamento processuale (Cass. n. 15215/2021; Cass. n. 23723/2013; Cass.n. 14509/2016).Ne discende che l’interpretazione ed individuazione della norma giuridicaposta a fondamento di una certa pronuncia - salvo che su tale pronuncia sisia formato il giudicato interno - non limitano il giudice dell'impugnazione odi legittimità nel potere di individuare ed interpretare la norma applicabile alcaso concreto e non sono, quindi, suscettibili di passare in giudicatoautonomamente dalla domanda o dal capo cui si riferiscono, assolvendo aduna funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (Cass n.1531/1976; Cass. n. 19679/2003; Cass. n. 216561/2010; Cass. n.2270/2024).In definitiva, in materia tributaria, l'effetto vincolantedel giudicato esterno opera nel caso di giudizi identici - per soggetti, causapetendi e petitum - ma nei soli limiti dell'accertamento delle questioni di fattoe non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (Cass. n. 6405/2025).2.4. Nel caso di specie, dunque, le statuizioni irrevocabili relative allesentenze n. 2077/2023 e n. 475/2026 invocate dalle ricorrenti non sonovincolanti in altri giudizi, aventi ad oggetto analoghi tributi, pretesi inannualità diverse, come quella in esame (2016). Ciò in quanto le relativedecisioni irrevocabili si fondano su un elemento mutevole, quale laedificabilità del terreno e su di una qualificazione giuridica (eventuale naturadi vincolo di inedificabilità assoluta, derivante dal concreto atteggiarsi deivincoli idrogeologico, da esondazione e da esalazione imposti sui terreni diproprietà delle ricorrenti) che non può limitare altri giudici nell’esercizio dellefunzioni di accertamento e qualificazione giuridica dei fatti sottoposti alla lorocognizione.Infatti, in termini generali, il vincolo idrogeologico, da alluvione o daesalazione, pur potendo comprimere in modo anche significativo lapotenzialità edificatoria di un terreno, non ne esclude per ciò solo, in radice,la vocazione edificatoria, in quanto esso va inserito e valutato nel casoconcreto, sulla base della situazione di fatto, della oggettiva consistenza delterreno, degli strumenti edificatori a protezione della incolumità pubblica,tutti elementi che possono variare di anno in anno e che sono suscettibili didiversificazione a seconda del mutare delle condizioni idrogeologiche eNumero registro generale 18857/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 14837/2026Data pubblicazione 18/05/2026dell’evolversi della tecnica edificatoria. Ne discende che la qualificazione inipotesi adottata in un certo anno circa la non edificabilità - di fatto e assoluta- di un certo terreno (a prescindere dalla correttezza di tale qualificazione nonpiù suscettibile di essere messa in discussione per quell’anno di imposta inragione della mancata impugnazione della sentenza) non determina per ciòsolo, in relazione ai medesimi terreni, la espansione del dictum anche adannualità tributarie diverse.3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, in via subordinata e inogni caso, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., degli artt. 2c. 1 lett. b), dell’art. 5 c. 5 del d.lgs. n. 504/1992, degli artt. 63 – 67 d.lgs.152/2006 e degli artt. 4 e 5, l. 2248/1865, all. E, in relazione agli artt. 360c. 1 n. 3) e 5) c.p.c. – violazione e falsa interpretazione delle delibereemanate dall’Autorità di bacino del fiume Tevere (oggi, Autorità di bacinodistrettuale dell’appennino centrale), che hanno stabilito l’inedificabilitàassoluta e permanente di tutti i terreni siti in loc. [OSCURATO:PERSONA], ivi inclusi quellidi proprietà delle odierne ricorrenti e ripresi a tassazione IMU dal Comune diparte della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, degli artt.28, 31 e 40 della delibera 125/2012 dell’Autorità di Bacino del [OSCURATO:PERSONA]– vincolanti per il Comune di Fiumicino, anche in deroga al Piano RegolatoreGenerale, 20 ex artt. 65 – 67 D.lgs. 152/2006 (“[OSCURATO:PERSONA] dell’Ambiente” o“Codice dell’Ambiente”) – là dove il Giudice dell’Appello ha ritenuto che lesuddette norme abbiano introdotto, sui terreni insistenti in loc. [OSCURATO:PERSONA] in“limitazioni” (pur ritenute stringenti) all’edificabilità, anziché dei vincoliassoluti e permanenti di inedificabilità per rischio da alluvione, esondazionee/o gas endogeni, come invece argomentato dalle odierne ricorrenti con imotivi di appello e ribadito nelle memorie.3.1 Il motivo, con riferimento ad entrambi i parametri evocati, èinteramente da disattendere.3.2 Sul punto contestato da parte ricorrente, la sentenza di II grado hamotivato, affermando che: “Il Comune di Fiumicino ha provveduto ad unavalutazione dei terreni caso per caso, applicando per alcuni cespiti riduzionianche importanti del valore astratto proprio per tener conto del rischioNumero registro generale 18857/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 14837/2026Data pubblicazione 18/05/2026idrogeologico e di quello derivante dall’emissione di gas nocivi (…) a differenzadi quanto ritenuto dalle appellanti, le successive determinazioni dell’Autorità diBacino e della Regione Lazio non hanno comportato in modo inequivoco unasituazione di inedificabilità assoluta. Ad esempio, la determina della RegioneLazio del 26 settembre 2016 prevede nelle aree indicate ai punti A) e B) unapossibilità edificatoria condizionata all’utilizzo di particolari tecnologie, mentreper le aree indicate alla lettera C) rinvia alla effettuazione di ulteriori indaginidi verifica. Anche le determine dell’Autorità di Bacino prevedono la necessitàdi procedere ad un appalto integrato delle opere necessarie a eliminare oridurre la situazione di rischio idrogeologico evidenziato. Si tratta, allora, diterreni soggetti a vincoli di edificabilità, spesso severi, ma non già di terrenisottoposti ad una situazione di inedificabilità assoluta, relativamente ai quali ilComune, con le Delibere citate, e soprattutto con i provvedimenti impugnati,sembra aver tenuto conto nel determinare il valore al metro quadro dei singolicespiti, con abbattimenti importanti rispetto al valore di aree non sottoposte aipredetti vincoli (…)”.A fronte di tale motivazione, parte ricorrente si duole, sostanzialmente,che la Commissione tributaria regionale non abbia qualificato, ai fini dellavalutazione del parametro della “area fabbricabile”, di cui agli artt. 2 c. 1 lett.b) e dell’art. 5 c. 5 del d.lgs. n. 504/1992, “vincoli assoluti di inedificabilità” ilvincolo idrogeologico imposto dalla Autorità di Bacino nel 2012 e il vincoloimposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del 2016 relativo al rischio da emissionedi gas endogeni CO2, entrambi insistenti sulle particelle di proprietà SABLONE,le quali, nel PRG del Comune di Fiumicino risultano come aree edificabili.La motivazione della sentenza impugnata, sul punto, è tuttavia logica,coerente e ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte,secondo la quale «in tema di ICI, l'esistenza di un vincolo idrogeologico checondizioni di fatto l'edificabilità del suolo non esclude la natura fabbricabiledall'area - rilevante ex art. 2 del d. lgs. n. 504 del 1992 e desunta dallaqualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune -ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale,riducendo, quindi, la base imponibile» (Cass. n. 19963 del 24/07/2019); «intema di ICI, la nozione di edificabilità di un immobile non si identifica e non siesaurisce in quella di edilizia abitativa, per cui l'inclusione di un'area in unaNumero registro generale 18857/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 14837/2026Data pubblicazione 18/05/2026zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interessepubblico, anche se incide nella determinazione del valore venale dell'immobile,da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialitàedificatorie, tuttavia non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile ex art. 2del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta, stabilitiin via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distintidai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l'originaria naturaedificabile». (Cass. n. 25935/2024). Inoltre, con riferimento al vincolopaesaggistico, questa Corte ha affermato, in tema di ICI (sulla scorta di principiapplicabili anche all’IMU), che «deve escludersi la natura edificabile di un'area,che tale sia in base al PRG, solo allorquando il piano paesaggistico regionalepreveda vincoli di inedificabilità assoluti (cfr. Cass. n. 34242/2019). Ed invero,ai fini della tassabilità delle «aree fabbricabili», le previsioni del pianopaesaggistico regionale prevalgono, a norma dell'art. 145, comma 3, del d.lgs.n. 42 del 2004, sugli strumenti urbanistici dei Comuni, con la conseguenza cheè irrilevante che il terreno sia edificabile secondo il piano regolatore generalequalora, in base al piano paesaggistico regionale, lo stesso sia soggetto ad unvincolo di inedificabilità assoluta, il quale, diversamente dai vincoli diinedificabilità specifica - che possono incidere unicamente sul valore venale -è idoneo a escludere la natura edificabile dell'area e, quindi, il presuppostoimpositivo» (cfr. Cass. n. 33012 del 2019).Non si ravvisa quindi alcun vizio della sentenza, nel caso di specie, inquanto il giudice ha valutato il concreto atteggiarsi delle limitazioni impostedai provvedimenti amministrativi richiamati e, secondo un condivisibilegiudizio scevro di illogicità, non altrimenti sindacabile in sede di legittimità,ha rilevato che esse non sono assimilabili ad una condizione di oggettivaimpossibilità di utilizzo, a fini edificatori, delle aree de quo. Ciò è peraltrodesumile dall’esame delle delibere stesse, riportate correttamente nel ricorso,da cui è possibile ricavare la logicità e la coerenza della motivazione, inquanto, nella c.d. fascia “A” (nella quale ricadono i terreni Sablone) ilproprietario può, tra l’altro, porre in essere: “interventi di ristrutturazioneedilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR380/2001 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici, ivi compresi gliinterventi necessari all’adeguamento alla normativa antisismica, allaNumero registro generale 18857/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 14837/2026Data pubblicazione 18/05/2026prevenzione sismica, all’abbattimento delle barriere architettoniche ed alrispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché almiglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative eproduttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delledestinazioni d’uso senza incremento del carico urbanistico, aumento divolume ma non della superficie di sedime, ad eccezione delle opere necessarieper l’abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamentiimpiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezzae risparmio energetico. Gli interventi che comportano almeno una delleseguenti condizioni: - aumento di volume; - diversa distribuzione dei volumiesistenti; - diversa disposizione delle superfici di sedime; - cambi didestinazione d’uso; - modifiche delle caratteristiche morfologiche delle aree;devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza modificadel deflusso della piena, a tal fine è necessario acquisire il nulla ostadell’autorità idraulica competente. Questi interventi non possono comunqueprevedere volumetrie al di sotto del livello di campagna (…) E’ consentitaaltresì la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativiall’aperto con possibilità di realizzazione di modesti manufatti accessori aservizio degli stessi. Tali interventi sono consentiti a condizione che taliinterventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/osignificativa riduzione dell'attuale capacità d’invaso, non costituiscanoimpedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazionedelle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventidi protezione civile (…) la realizzazione di manufatti di modeste dimensioneal servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzatiin condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello dirischio (…) [è altresì ammessa la costruzione di] edifici e i manufatti finalizzatialla conduzione delle aziende agricole, purché realizzate in condizioni disicurezza idraulica e senza incremento dell’attuale livello di rischio” (art. 28delibera Autorità di Bacino del fiume Tevere n.125/2012).È evidente che nel caso di specie, pur in presenza di limitazioni alla facoltàedificatoria del proprietario, essa non è stata completamente ablatadall’intervento sovraordinato, bensì è stata puntualmente governatanell’interesse superiore della sicurezza idrogeologica. Per questo, in modoNumero registro generale 18857/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 14837/2026Data pubblicazione 18/05/2026coerente, la sentenza impugnata ha ritenuto tali limitazioni prive del caratteredella assolutezza.Analogamente, circa il diverso vincolo previsto dalla Determinazione dellaRegione Lazio n. G10802 del 26/09/2016, relativo al rischio da emissione digas endogeni/CO2, si osserva che nella relativa delibera, riportata nel ricorso,si legge, in conformità con quanto osservato dal giudice del merito, che nelle“Aree indicate con la lettera “C” (…) è previsto un approfondimento delleindagini, perché presentano valori superiori al 5% o sono ubicate inprossimità delle stesse”, con determina di espletare una “istruttoria tecnicafinalizzata al rilascio del parere geomorfologico ai sensi dell’art. 89, del D.P.R.380/01 (…) dovrà essere eseguita una indagine di verifica delle concentrazionidella CO2 come descritto nell’allegato 2”; solo all’esito della indagine enell’ipotesi, ancora non verificata, che i valori superino la soglia critica, l’areadi sedime dell’edificio previsto sarà classificata “non idonea” e pertanto saràesclusa ogni edificazione”.Si tratta dunque di una inedificabilità assoluta del tutto ipotetica che, perl’anno in esame, il 2016, non era ancora attuale, ma subordinata adaccertamenti tecnici. Il rischio, solo ipotizzabile, dell’esito totalmentenegativo di tali accertamenti potrebbe, come tale, riverberarsi sul valorevenale del terreno ma non sulla sua vocazione edificatoria, valutata al tempodella imposizione tributaria de quo.5. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenzaimpugnata in relazione all’art. 360 c. 1 nn. 3), 4) e 5) c.p.c. (omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti) nonché, conseguentemente, in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessapronuncia su una domanda ritualmente introdotta in giudizio, sulla dedottairragionevolezza dei criteri di determinazione del valore venale dei beni ripresia tassazione, di cui alla delibera di giunta comunale n. 7 del 2009, violazionee falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. b) e art. 5, comma 5, del d.lgs.504/1992 per eccesso di potere. Con il presente motivo di doglianza, èimpugnato il capo della sentenza nel quale la Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado del Lazio ha affermato la congruità, anche in mancanza diprova contraria sul punto da parte del contribuente, della determinazione delvalore venale dei beni ripresi a tassazione, fatta dal Comune di Fiumicino. IlNumero registro generale 18857/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 14837/2026Data pubblicazione 18/05/2026ricorrente lamenta che il criterio di calcolo legato ad una riduzione percentualedel valore venale dell’area pienamente edificabile tramite l’applicazione avalle del procedimento di “una del tutto arbitraria riduzione percentuale delvalore di mercato così ottenuto” non sarebbe idonea a assicurare un risultatogiustificabile ed equo. In definitiva, la pronuncia impugnata si rivelerebbeviziata in relazione all’art. 360 c. 1 nn. 3), 4) e 5) c.p.c., in quanto il giudicedell’appello, a causa di un proprio errore nella percezione del contenuto deglidi accertamento demandatogli ed ha pertanto omesso di rispondere allarelativa domanda presentata dalle contribuenti (i.e., se sia legittimo o no ilmeccanismo adottato dal Comune di Fiumicino per la determinazione delvalore venale delle aree edificabili ma soggette a vincoli o limitazioni al lorosfruttamento edilizio).5.1 Il motivo è infondato, per ciascuno dei parametri evocati.5.2 Per costante giurisprudenza di questa Corte, invero, la mancanzadi motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, vaapprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze incui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendiposta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra lorologicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra letante: Cass. n. 8427/2020; Cass. n. 9975/2021; Cass. n. 37344/2022; Cass.n. 5882/2025). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di“motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenzaimpugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e,talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, esserestata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da noncomma, Cost. (tra le tante: Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 8400/2021; Cass.n. 9288/2021 ; Cass. n. 14337/2024; Cass. n. 5882/2025).5.3 Nella specie, tuttavia, la motivazione della sentenza impugnata èsufficiente e coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguataillustrazione delle ragioni giustificatrici della decisione adottata in ordine allaconferma dell’atto impositivo. Invero, la sentenza di II grado ha affermatoNumero registro generale 18857/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 14837/2026Data pubblicazione 18/05/2026che “da un esame degli atti impugnati, risulta che si tratti di terrenidifferentemente classificati in catasto, alcuni dei quali con la dicitura “resid.”,e notevolmente diversi per superficie. Il valore dei terreni accertati dalComune varia da circa 20 euro a 85 euro al metro quadro. Per il cespite didimensioni maggiori (oltre 90.000 metri quadri), il valore unitario accertatodal Comune risulta inferiore a 20 euro. Il Comune di Fiumicino ha provvedutoad una valutazione dei terreni caso per caso, applicando per alcuni cespitiriduzioni anche importanti del valore astratto proprio per tener conto delrischio idrogeologico e di quello derivante dall’emissione di gas nocivi”. Nonsi ravvisa, quindi, nel caso di specie, l’omessa o contraddittoria motivazionesulla eccezione di irragionevolezza dei criteri adottati dal Comun di Fiumicino,che sono stati, invece, presi in considerazione dal giudice e valutati comecongrui, con giudizio di merito non sindacabile in questa sede. Ne discendel’infondatezza della doglianza relativa alla violazione di legge ex art. 360 n. 3c.p.c., in quanto il giudice del merito ha individuato il valore di stima deiterreni nel valore venale, legalmente prescritto ex art. 5 comma 5 del d.lgs.504/1992, abbattuto in modo anche significativo dallo stesso ente impositore,come rilevato in sentenza.5.4 In definitiva, in presenza di una adeguata considerazione, da partedel giudice del merito, dell’aspetto estimativo adottato dal Comune, vaesclusa la dedotta irragionevolezza ed i motivi riconducibili agli artt. 360 n. 3e 4 c.p.c. devono essere rigettati.5.5 Inoltre, parte ricorrente insiste nel richiedere una nuovavalutazione di un elemento di giudizio, che deduce essere stato omesso inragione di un errore nella percezione del contenuto degli atti e documenti,vizio dedotto ex art. 360 n. 5 c.p.c. Come tale, la doglianza è inammissibile.5.6 Innanzitutto, le decisioni dei gradi di merito, entrambe di rigetto(c.d. doppia conforme), si fondano sulle medesime ragioni di fatto, comeperaltro evidenziato dalle stesse ricorrenti. La sentenza di secondo grado,infatti, non ha fatto altro che esplicitare, per altro in maniera congrua e logica,il percorso motivazionale seguito dalla sentenza di primo grado per giungeread affermare la legittimità della imposizione a carico. Dunque, in presenza dic.d. “doppia conforme”, la deduzione del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. èinammissibile. Inoltre, va ribadito che il controllo di logicità del giudizio diNumero registro generale 18857/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 14837/2026Data pubblicazione 18/05/2026fatto, consentito dall'art. 360 n. 5 c.p.c. non equivale a una revisione del"ragionamento decisorio", ossia delle opzioni che hanno condotto il giudice dimerito a una determinata soluzione, poiché tale revisione si tradurrebbe inuna nuova formulazione del giudizio di merito, incompatibile con la funzioneistituzionale della giurisdizione di legittimità. Ed invero, il novellato art. 360,n. 5, c.p.c. configura un vizio specifico relativo all'omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli attiprocessuali, che sia decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti, dimodo che, ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dalgiudice, non è riconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singolielementi istruttori - ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanzeprobatorie -, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del poteredi valutazione delle prove non aventi natura legale (Cass. n. 30837/2025). Èinfatti ormai principio consolidato che, nel giudizio di legittimità, èdenunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione insé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabilie nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.(Cass. SU 27 dicembre 2019 n. 34476.). In definitiva, va ribadito che, con laproposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente «non può rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibilied in sè coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove èsottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito dellacausa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e dellacorrettezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cuiresta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, diNumero registro generale 18857/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 14837/2026Data pubblicazione 18/05/2026valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra lerisultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione» (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097).6. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenzaimpugnata in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c. per violazionee falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (principio di non contestazione)nonché, conseguentemente, per violazione e falsa applicazione dell’art. 112c.p.c. (omessa pronuncia su una domanda ritualmente introdotta in giudizio),in punto di violazione della capacità contributiva, eccezione sollevata dalcontribuente con contestuale questione di legittimità costituzionale dell’art.2, c. 1, D.lgs. 504/1992, così come oggetto di interpretazione autenticadall’art. 36 L. 248/06, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248 e rigettata dalla CGT di II grado.7. Con il quinto motivo di ricorso è riproposta la questione dilegittimità costituzionale dell’art. 2, c. 1, lett. b) e 5, c. 5, d.lgs. 504/1992,così come oggetto di interpretazione autentica dall’art. 36 l. 248/06, seinterpretati nel senso di attribuire ai Comuni la libertà di stabilire i criteri diedificabilità di un terreno, nonché il suo valore venale, in modo affattoarbitrario ed avulso da ogni dato reale, per violazione dell’art. 3 Costituzione(principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento), perviolazione dell’art. 53 Costituzione (principio di capacità contributiva), perviolazione dell’art. 2 Costituzione (doveri di solidarietà politica, economica esociale), nonché per violazione dell’art. 41 Costituzione (libertà di iniziativaeconomica).7.1. I due motivi, per vicinanza delle questioni proposte, possono essereesaminati congiuntamente e vanno disattesi.7.2. Come sopra argomentato, non è ravvisabile nella sentenzaimpugnata alcun vizio violazione di legge nell’interpretazione delle norme inmateria di imposta IMU e TASI. Né in punto edificabilità dei terreni, nè inpunto di quantificazione del relativo valore, neppure in contrasto con ladedotta capacità contributiva delle ricorrenti, tenuto conto della esaminatalogicità della motivazione svolta sul punto dal giudice del gravame. Ed invero,la questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate, in punto diviolazione della capacità contributiva, è manifestamente infondata in quantoNumero registro generale 18857/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 14837/2026Data pubblicazione 18/05/2026al CGT di II grado ha valutato la congruità della stima, in ordine ai terreni, inrelazione alle diverse aree, valutando gli abbattimenti dei valori previstidall’ente impositore, in coerenza con le concrete potenzialità edificatorieaccertate all’esito del giudizio. Come anche affermato dalla Corte cost. n.120 del 2022: «il valore di mercato, dal suo canto, si plasma sulla qualitasdel bene ablato, che dipende come ha chiarito questa Corte – dalle sue«caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazioneeconomica di esso, secondo legge» (sentenza n. 348 del 2007, nonché art.32 del d.P.R. n. 327 del 2001) (…) In sostanza, i criteri che definisconol’edificabilità legale non sono che lo specchio di un possibile utilizzo economicodel terreno da parte dei privati che, nel rispetto della legge, dimostriprospettive di valorizzazione sul mercato. Del resto, sempre nella medesimaottica, vòlta a considerare le qualità rilevanti a livello economico, occorre invia integrativa ponderare «ogni [ulteriore] dato valutativo inerente ai requisitispecifici del bene» (sentenza n. 338 del 2011), il che induce ad apprezzareanche parametri di fatto (la cosiddetta edificabilità di fatto, di cui all’art. 37,comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001). Questi consentono di determinare ilvalore di mercato di un immobile sito in un luogo, nel quale non vi sia ancorala pianificazione urbanistica, o di tenere conto di usi diversi dalla meraedificabilità, o di escludere quest’ultima, se sussistano indici di edificabilità inastratto, che in concreto risultino esauriti». Nel caso di specie, non è stataravvisato dal giudice del merito un esaurimento in concreto delle potenzialitàdei terreni, che dunque mantengono una loro sfruttabile vocazioneedificatoria e, di conseguenza, il requisito ex art. 2 del D.lgsl. n. 504/1992della “fabbricabilità”, con possibilità di valutazione in concreto del loro valore– a fini tributari – che non confligge con i parametri costituzionali invocati dalricorrente.8. Il ricorso, dunque, va dunque integralmente rigettato; la spese delpresente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.9. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento a carico di parte ricorrente diun ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per laproposizione dell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 18857/2025Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 14837/2026Data pubblicazione 18/05/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità, che liquida in € 5.000,00 per competenze, oltre ad € 200,00per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 15/04/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteLavinia [OSCURATO:PERSONA]