Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37344/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

esso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “Aeroporti di PugliaS.p.A.“, con sede in Bari, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Trani, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il 16 dicembre 2019n. 3441/01/2019; [OSCURATO:PERSONA] AEROPORTUALEudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del2 dicembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: Il Comune di Bari ha proposto ricorso la cass azione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il 16 dicembre 2019 n. 3441/01/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2011 con riguardo agli immobili compresi nell’area aeroportuale del medesimo Comune, ha respinto l’appello proposto dal medesimo nei confronti della “Aeroporti di PugliaS.p.A.“ avverso la sentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari l’1 dicembre 2016 n. 3768/10/2016, con compensazione delle spese giudiziali.

L a [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure,sul presupposto che gli immobili in questione – nonostante la classificazione catastale in categoria D/8 -siano vincolati al servizio pubblico del trasporto aereo.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

La “ [OSCURATO:SOCIETA].

“ si è costituita con controricorso.

Le parti ha nno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo m otivo , si de nuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione meramente apparente.

2. Con il secondo motivo, si de nuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7, comma 1, lett. b, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di sec ondo grado che gli immobili in questione potessero beneficiare dell’esenzione da ICI, nonostante la classificazione in categoria D/8 secondo la dichiarazione di variazione della stessa contribuente.

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7, comma 1, lett. b, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, 2, commi 40, 41, 42, 43 e 44, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che gli immobili in questione fossero strumentali all’erogazione del servizio pubblico del trasporto aereo. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il primo motivo è infondato. 1.1 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse odobiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975).Peraltro, s i è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. »2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184). 1.2 Nella specie, si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente e c oerente sul piano della lo gica giuridica, contenendo un’adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello, che è stato idoneamente giustificato (a prescindere dallafondatezza delle argomentazioni in punto di diritto) con il riconoscimento dell’esenzione da ICI per l’intrinseca strumentalità all’erogazione del servizio pubblico del trasporto aereo.

A tale riguardo, premesso c he « (…) i beni immobili facenti parte dell’area aeroportuale costituiscono beni strumentali dell’aeroporto civile e come tali privi di autonomia funzionale e reddituale»,il giudice di appello ha valutato che «tali immobili sono direttamente vincolati al servizio pubblico dell’attività aeroportuale, in mancanza è stata prevista la revoca della concessione all’ENAC».

Inoltre, a suo dire: «In conseguenza della collocazione degli immobili soprarichiamati nel demanio aeronautico ai sensi degli artt. 692 e 693 del codice della navigazione, la loro classificazione deve essere riferita alla categoria E/1 in quanto parte indissolubile del compendio immobiliare destinato al traffico aereo, come, peraltro, riconosciuto anche dal Legislatore comunitario nella Direttiva 2014/23/UB che ha regolato i servizi necessari per il funzionamento delle aerostazioni e nella delibera n. 758 del 13 luglio 2016 dell’[OSCURATO:PERSONA] oltre che dalle clausole contenute nei contratti di sublocazione. (…) Pertanto anche le particelle sulle quali sono ubicati i locali destinati ad attività commerciali devono ritenersi (…) come parte del complesso unico dell’aerostazione e come tali inseriti nella categoria E1».

E tanto basta a soddisfare, p er la congruenza e la linearità delle argomentazioni, il requisito motivazionale del “minimo costituzionale”. 2.Il secondo motivo ed il terzo motivo –la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta –sono fondati. 2.1 Secondo l a prospettazione del ricorrente, « (…) la contribuente, con le procedure DOCFA descritte ed esibite, aveva correttamente classificato le unità immobiliari oggetto dell’avviso impugnato in categoria D8(…)».

E tanto aveva fatto «(…) in evidente applicazione della norma invece violata dalla sentenza oggi gravata», vale a dire dell’art. 2, commi 40, 41, 42, 43 e 44, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286.

Come è noto, quest’ultima disposizione (sotto la rubrica “Misure in materia di riscossione”) stabilisce che: «40.

Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

41. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle F inanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA], sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonché gli oneri di cui al comma 41.

43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 1 gennaio 2007».

Pertanto, lo stesso ha lamenta to c he il giudice di appello avrebbe erroneamente riconosciuto l’esenzione al l’area aeroportuale sul presupposto d ella destinazione a servizio pubblico, là dove, invece, la classificazione in categoria D/8 – all’esito di procedura DOCFA per iniziativa della stessa contribuente - sarebbe conforme alla destinazione ad attività commerciale.2.2 Dunque, la predetta norma ha posto il divieto, per le unità censite sotto le categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, di comprendere «immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale».

Essa, quindi, prevede una diversa classificazione in presenza di:

1. un immobile o una porzione di immobile;

2. con destinazione ad un uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi;3. con autonomia funzionale;

4. con autonomia reddituale.

La legge, quindi, mentre riconosce la categoria E, ne esclude l’applicabilità a beni identificati con specifiche caratteristiche facenti parte di un più vasto complesso immobiliare.Tali beni, che non possono più essere accatastati nella più ampia categoria E, devono avere autonomia funzionale e reddituale. 2.3 Come è stato chiarito dall’art. 1 , commi 1, 2, 3 e 4, del provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia del Territorio il 2 gennaio 2007, in ottemperanza all’art. 2, comma 42, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286: «1.Gli immobili o loro porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell'ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, ovvero oggetto di dichiarazione di variazione o di nuova costruzione, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome in altra appropriata categoria di un diverso gruppo, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

2. Per «usi diversi» si intende ogni altra utilizzazione, ancorché diversa da quella commerciale, industriale e di ufficio privato, non strettamente strumentale all'esercizio della destinazione funzionale dell'unità immobiliare principale, censita in una categoria del gruppo E. Sono considerati strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'erogazione del servizio pubblico. 3.

Per autonomia funzionale si intende la possibilità del bene di essere utilizzato autonomamente rispetto alle altre porzioni immobiliari del compendio di cui fa parte, ancorché l'accesso possa avvenire da spazi comuni e nell'ambito di orari e regole stabiliti con disciplinari, regolamenti o similari.

A tale fine i beni di cui al comma 1 devono essere delimitati e, ove necessario, devono essere dotati o dotabili dei servizi di fornitura di energia elettrica, di adduzione idrica, di fognatura, ed altri, ancorché utilizzabili in forma associata.

Gli stessi beni devono inoltre presentare una stabilità nel tempo, legata alle caratteristiche intrinseche, ancorché la destinazione specifica possa variare nel corso dell'anno.

4. L'autonomia reddituale si configura quando il bene è in grado di produrre un reddito indipendente ed autonomo da quello ascrivibile agli altri cespiti ubicati nel compendio». 2.4 In linea preliminare e generale, si deve osservare che l’intervento del legislatore con il D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, si correla al la preesistente disciplina che regola l’ordinamento del catasto, attraversoun univoco indirizzo circa le modalità di accatastamento di questo particolare segmento immobiliare, che incide sulla prassi operativa pregressa, garantendone l’uniforme applicazione da parte degli operatori.

Al riguardo, giova ricordare come, per le stes se finalità, la circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 16 maggio 2006 n. 4 (“Modalità di individuazione e classamento delle unità immobiliari censibili nei gruppi speciali D ed E”) aveva già anticipato indirizzi tecnici e procedurali concernenti unità immobiliari a destinazione particolare, nella consapevolezza che: «Per le unità iscrivibili nelle categorie dei gruppi D ed E riveste particolare rilevanza la problematica connessa alla corretta perimetrazione della singola unità immobiliare»(punto 2.1).

Così, si è evidenziato che: «Per quanto concerne gli immobili afferenti alle categorie dei gruppi D ed E, risulta frequente il caso in cui l’unità immobiliare coincida con un insieme di fabbricati in stretto legame funzionale tra di loro e facenti parte di un unico complesso a destinazione produttiva o commerciale.

In particolare, nel caso delle unità immobiliari da classare nel gruppo E, le istruzioni emanate negli anni immediatamente successivi all’istituzione del NCEU hanno fornito specifiche indicazioni – specie per quanto concerne le infrastrutture relative ai trasporti pubblici –per l’individuazione del contesto di riferimento, per determinare se un dato immobile faccia o meno parte dell’unità immobiliare oggetto di stima.

È stato cioèimplicitamente definito un ulteriore criterio di qualificazione di carattere “localizzativo” come linea guida per la perimetrazione della unità immobiliare»(punto 2.3).

Secondo il predetto documento: «Di fatto si deve rimarcare come, fino alla prima metà del secolo XX, negli apparati di stazione le porzioni di immobili destinate alle attività non strettamente connesse al trasporto (come bar, rivendite e similari) costituivano in genere fattispecie marginali o comunque scarsamente frequenti e per di più i diritti reali in capo ai suddetti immobili erano di norma riconducibili allo Stato.

In tale particolare contesto, dunque, ai fini del classamento, era stata attribuita maggiore rilevanza ai requisiti di “destinazione prevalente” e di “localizzazione” rispetto a quelli di autonoma utilizzabilità e redditività, nonché ai criteri oggettivi, quali la destinazione e le altre caratteristiche fisiche, di ogni “cespite indipendente”.

Nel periodo intercorso dall’epoca di formazione del [OSCURATO:PERSONA] all’attualità, come già precisato in premessa, sono intervenuti profondi mutamenti di natura oggettiva e soggettiva nella peculiare tipologia del patrimonio immobiliare in parola.

In particolare, per le più rilevanti infrastrutture relative ai trasporti pubblici, si è assistito ad un progressivo e radicale processo di parcellizzazione delle attività con cessione a soggetti terzi di rami di attività collaterali a quello istituzionale, con una crescente attenzione all’utilità produttiva anche nella gestione dei servizi pubblici.

Detti fenomeni hanno, di fatto, mutato il quadro di riferimento, rendendo quindi necessaria una complessiva rivisitazione dei criteri di individuazione dei beni riconducibili nella nozione di unità immobiliare, sia essa stazione per trasporti terrestri, marittima, aeroportuale o portuale, ovvero di diversa destinazione funzionale.

Al riguardo, si ritiene che il citato criterio localizzativo necessiti di una rilettura che superi la nozione geografica di “recinto” e tenga conto della nuova realtà ed in particolare della destinazione funzionale e delle caratteristiche proprie di ciascuna unità immobiliare, in conformità a quanto stabilito dalla normativa catastale.

Più precisamente si ritiene che siano da ricomprendere nell’unità immobiliare stazione esclusivamente gli immobili o loro porzioni strumentali all’attività del trasporto, vale a dire solo quegli immobili utilizzati a titolo esclusivo dal soggetto giuridico erogante il servizio pubblico per l’esercizio della propria specifica attività.

L’insieme degli immobili afferenti alla stazione, nel senso sopra precisato, non può pertanto essere riferito ad un luogo fisico continuo, ma ad un contesto astratto definito da relazioni strettamente funzionali.

Il criterio localizzativo, cioè, non può costituire il parametro di riferimento essenziale, allorché nell’ambito del “recinto stazione” siano individuabili costruzioni o loro porzioni destinate ad attività, per così dire “non istituzionali”, in quanto non strettamente correlabili al trasporto.Di conseguenza gli eventuali esercizi commerciali, immobili a destinazione ricettiva od altro, pur ricompresi nel recinto di una stazione od aeroporto (ad es. dutyfree, centri commerciali, dormitori, ostelli, depositi per le merci, bar, ristoranti, ecc.) devono essere censiti sulla base delle loro caratteristiche intrinseche derivanti dalla loro destinazione oggettiva e reale e non possono essere inglobati nell’infrastruttura utilizzata per trasporto pubblico, avente classamento nella categoria E/1.

Quanto precisato per le infrastrutture dei trasporti pubblici è chiaramente estensibile, analogicamente, a tutte le altre categorie caratterizzate da similari articolazioni funzionali»(punto 2.3). 2.5 Sulla scia di taleindirizzo, in stretto collegamento col D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, nonché in p ed i ssequ a esecuzione del provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia del Territorio il 2 gennaio 2007, la circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 13 aprile 2007 n. 4 (“Articolo 2, commi 40 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 –Accertamento in catasto delle unità immobiliari urbane censite nelle categorie particolari E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 – Censimento delle po rzioni di tali unità immobiliari destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, già iscritte negli atti del catasto) ha evidenziato: « In particolare con la richiamata circolare, la corretta individuazione delle diverse unità costitutive dei compendi immobiliari complessi, di cui al sub a), veniva ricondotta alla stessa nozione di “unità immobiliare”, così come definita nella normativa catastale e sinteticamente identificata nel “minimo perimetro immobiliare, caratterizzato da autonomia funzionale e reddituale”.

Da questa definizione del modello base del catasto fabbricati discendeva pertanto un chiaro ed unitario indirizzo comportamentale, espresso dalla necessità di articolare ovvero scorporare dai suddetti compendi ogni immobile o porzione di immobile rispondente alla nozione sopra richiamata, rispettivamente nei casi di nuova costruzione o variazione, ovvero di unità già censite»(punto 2) .

Secondo il medesimo documento: «Orbene questo indirizzo ha trovato conferma nella norma primaria.

Invero detta norma disciplina in modo esplicito il classamento delle unità immobiliari censite nelle categorie del gruppo E, escludendo peraltro le categorie E/7 ed E/8.

Il requisito di uniformità dei criteri di inventariazione ed accertamento del patrimonio immobiliare nelle diverse categorie catastali, pregiudiziale per soddisfare la missione istituzionale del catasto di costituire un equo sistema di riferimento per l’imposizione immobiliare, implica comunque una coerente estensione del suddetto indirizzo anche alle unità immobiliari oggetto di censimento futuro .

Per quanto concerne, invece, la seconda tipologia di unità immobiliari, definite semplici, dicui al sub b), con la citata circolare sono stati approfonditi diversi profili di prassi fino allora adottati, e forniti indirizzi per una parziale rivisitazione delle modalità di classamento, in ragione soprattutto delle profonde innovazioni in campo tecnologico e tipologico, oltre che del contesto urbanistico e socio-economico, manifestatesi nel cinquantennio trascorso dall’epoca di formazione ed entrata in conservazione del catasto edilizio urbano.

In particolare per alcune categorie immobiliari (quali le tipologie di tipo “semplice” oggetto di esemplificazione), si sono registrati rilevanti processi, sia di standardizzazione tipologica e strutturale, che di diffusione sul territorio, tali da annullare proprio quei caratteri di “singolarità e particolarità” –specifici delle unità da censire nelle categoria del gruppo E – che gli stessi presentavano originariamente, e da giustificare conseguentemente la loro inventariazione in una categoria ordinaria.

In relazione a quanto rappresentato, appare chiaro che il primo insieme di immobili rientra specificamente nell’ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 2, commi 40 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262.

Da ciò discende anche che gli adempimenti previsti dovranno essere svolti con le modalità e nei termini indicati nelle disposizioni sopra richiamate per il primo ambito tipologico definito “complesso”, mentre quelli relativi alle tipologie di immobili del secondo ambito definito “semplice” (tra i quali, in particolare, quelli indicati alla lettera a) del punto 3.1.3 della già citata circolare n. 4/2006) - rientrando negli obiettivi di miglioramento e razionalizzazione del sistema catastale -saranno attivati, in coerenza con gli indirizzi forniti dalla stessa circolare n. 4/2006, sulla base della pianificazione delle attività ordinarie dell’Agenzia, anche connesse all’attuazione dei processi di iniziativa degli enti locali (in particolare: art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004)» (punto 2). 2.6 Analizzando l’impatto sulla prassi catastale del D .L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, la predetta circolare del 2007 ha precisato che «(…)il dettato letterale del citato art. 2, comma 40, si applica sia alle porzioni di immobili, sia ad interi immobili ricompresi all’interno di compendi»(punto 3).

Onde: «Per un corretto censimento delle unità immobiliari di tipo “complesso” è pregiudiziale quindi verificare se le porzioni di fabbricato, eventualmente presenti e da stralciare dall’unità originaria, presentino o meno i caratteri essenziali dell’unità immobiliare stabiliti dall’art. 2, comma 1, del decreto del ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, laddove prevede che “l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, … che, … presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale”.

Ove non si riscontrasse tale autonomia, l’unità originaria non può essere scissa in più unità immobiliari (autonome), ma è censita nella categoria catastale più pertinente in relazione alla destinazione d’uso prevalente. (…) Le disposizioni in oggetto, come già evidenziato, confermano le direttive precedentemente emanate per l’individuazione delle unità immobiliari costituenti articolati compendi immobiliari polifunzionali e per il loro corretto classamento nelle categorie speciali e particolari ovvero ordinarie.

In particolare trovano ancora piena attuazione le direttive comprese nella richiamata circolare n. 4 del 16.5.2006 in tema di accertamento nelle categorie del gruppo E»(punto 3).

Così, richiamando l’art. 1, comma 2, del provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia del Territorio il 2 gennaio 2007, nel quale è evidenziato come la locuzione «usi diversi» si riferisce ad ogni altra utilizzazione «(…) non strettamente strumentale all'esercizio della destinazione funzionale (…) censita in una categoria del gruppo E», la predetta circolare del 2007 ha fornito puntuali indicazioni con specifico riguardo al classamento catastale delle infrastrutture dei trasporti pubblici.

Secondo tale documento: «In sostanza, vanno distinte, ai fini del mantenimento degli immobili nel gruppo E, non le destinazioni semplicemente strumentali all’esercizio delle attività censite nel medesimo gruppo, ma soltanto quelle “strettamente” strumentali.

Ad esempio, con specifico riferimento alle “stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei” (categoria E/1), che rappresenta il caso tipico più complesso, occorre individuare quali attività siano strettamente funzionali alle destinazioni catastali menzionate, al fine di ricomprendere nella stessa categoria E/1 solo quegli immobili o loro porzioni ospitanti tali attività.

Ricadono senz’altro in tale ambito i fabbricati o locali utilizzati dai viaggiatori e dal personale adibito al servizio di trasporto, come le biglietterie, le sale d’attesa, le sale di controllo del traffico, i servizi igienici ad uso dei viaggiatori o del personale, le aree occupate dai binari (ovvero da piste aeroportuali o moli marittimi) e dalle banchine destinate al servizio pubblico, ivi comprese quelle adibite alla movimentazione delle merci, i parcheggi siti all’interno del perimetro della stazione fruibili dal personale dipendente, le aree di rispetto o adibite alla sosta dei veicoli di trasporto asserviti alla stazione, i locali utilizzati per il pronto soccorso, quelli adibiti a deposito bagagli, nonché i locali, di limitata consistenza, destinati ai servizi d’ordine e sicurezza, allorché collocati nei fabbricati ospitanti la stazione.

Costituiscono altresì cespite unico con la “stazione”, strettamente funzionali alla gestione della infrastruttura del trasporto, le torri di controllo, i magazzini e le aree per il deposito temporaneo delle merci, le aree o officine destinate alla manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto, gli impianti di trasformazione e produzione di energia elettrica, necessari ad assicurare la continuità nella funzionalità della stazione, gli impianti di stoccaggio e distribuzione di carburanti finalizzati al servizio di trasporto nell’ambito della stazione ed ogni altro spazio o locale indispensabile all’esercizio del pubblico trasporto.

Di contro, costituiscono unità immobiliari autonome, censibili nelle categorie ordinarie o speciali, le abitazioni e foresterie, i locali ospitanti bar o ristoranti, le rivendite di giornali e di tabacchi, i locali adibiti a vendita o esposizione di qualsiasi altra merce, i centri commerciali, gli alberghi, gli ostelli e gli uffici pubblici o privati.

Vengono altresì considerate unità immobiliari autonome, le caserme per gli organi addetti alla vigilanza e alla sicurezza se ospitati in specifici fabbricati, gli hangar ed i capannoni per la costruzione e/o manutenzione straordinaria periodica dei veicoli, le autorimesse e le aree di parcheggio appositamente realizzate ed altre destinazioni autonome rispetto ai servizi di pubblico trasporto»(punto 4). 2.7Inoltre, l’allegato alla predetta circolare (“ L inee guida per il classamento delle unità immobiliari censibi li nelle categorie del “gruppo E” e per l’individuazione degli immobili o delle loro porzioni a diversa destinazione funzionale”) riporta utili linee guida per il classamento delle unità immobiliari nelle categorie del gruppo E, nonché per consentire una più completa disamina delle fattispecie interessate dall’ambito di applicazione della norma in oggetto.

A tal fine, si fornisce una tipizzazione degli immobili in relazione alle diverse categorie di classamento: «Anche in relazione agli indirizzi procedurali previsti dall’art. 2, comma 40, del DL 262/06, convertito con modificazioni nella legge n. 286/06, si riepilogano le destinazioni del quadro di qualificazione nazionale delle categorie del GRUPPO E, evidenziando che per l’attribuzione di una della categorie particolari, occorre fare riferimento oltre alla “singolarità” delle destinazioni e delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli immobili, anche alla destinazione d’uso dell’intera unità immobiliare o delle singole porzioni a medesima utilizzazione, la quale deve essere diversa da commerciale, industriale, uffici privati ed usi diversi daquelli di un pubblico servizio».

Con particolare riguardo alla categoria “E/1- Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei”, che viene in rilievo ai fini del thema decidendum, l’allegato distingue, da un lato, gli immobili censibili in detta categoria e, dall’altro, gli immobili censibili in altre categorie: «Gli immobili della fattispecie destinati al soddisfacimento del pubblico trasporto, compresi gli impianti fissi e le aree connesse, ancorché di natura demaniale si accertano: a) per la parte strettamente funzionale al pubblico trasporto, come unica unità immobiliare, da censire nella categoria E/1 e comprendente di norma: - i fabbricati o i locali viaggiatori (compresi biglietterie, sale di attesa e di imbarco, locali adibiti ad uffici a diretto servizio di gestione della stazione); -servizi igienici ad uso libero dei viaggiatori; -spazi sosta veicoli adibiti al servizio pubblico; - parcheggi auto ad uso del personale dipendente, siti all’interno del perimetro della stazione; -aree occupate dai binari, dalle piste aeroportuali e dalle banchine destinate al servizio pubblico; - magazzini ed aree per il deposito temporaneo e la movimentazione delle merci; -aree o officine, destinate alla manutenzione dei mezzi di trasporto; -impianti di produzione e trasformazione dell’energia elettrica, purché la prevalenza della potenza prodotta sia destinata alla stazione; -impianti di stoccaggio e distribuzione del carburante finalizzati al servizio di trasporto nell’ambito della stazione; - aree di rispetto e di sosta dei veicoli asserviti alla stazione; - impianti di trasformazione e produzione dell’energia elettrica per assicurare la continuità dei servizi; -impianti di stoccaggio e distribuzione carburanti finalizzati al servizio di trasporto nell’ambito della stazione; -torri di controllo, serbatoi idrici; - pronto soccorso; -depositi bagagli; - locali destinati alle forze dell’ordine, ovvero agli enti preposti al controllo delle merci o alla sicurezza dei passeggeri, purché interni al fabbricato ad uso dei viaggiatori; - ogni altro spazio o locale strettamente strumentale all’esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d’uso. b) come distinte unità immobiliari, censibili nelle specifiche categorie ordinarie o speciali, gli immobili o loro porzioni, laddove autonomi per funzionalità o redditività e destinati a : - abitazioni e foresterie; - bar - caffe; - ristoranti; - rivendite di giornali, tabacchi; - negozi di vendita od esposizione di qualsiasi merce; - dutyfree; - centri commerciali; - alberghi, ostelli; - uffici pubblici o privati; - caserme per gli Organi di vigilanza e sicurezza; - magazzini, aree di deposito per stoccaggio container o merci in genere; -hangar e capannoni per la costruzione, manutenzione ed il ricovero dei veicoli; - autosilos e aree a parcheggio; - altre finalità autonome e comunque non strettamente strumentali rispetto al servizio di pubblico trasporto». 2.8In definitiva, tirando le somme del discorso sinora svolto, si può dire che l’art. 2, commi 40, 41, 42, 43 e 44, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni,dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286 ha dettato norme specifiche in materia di classificazione degli immobili, ed in particolare per immobili censiti nelle categorie classificate nel gruppo E.Più in particolare, per immobili o porzioni di immobili con autonomia funzionale ed economica, destinati ad uso commerciale, industriale, uffici privati ovvero ad uso diverso, l’accatastamento non può essere in categoria E.Peraltro, come si è visto con le direttive impartite dalla circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 16 maggio 2006 n. 4, la legge non ha introdotto alcuna novità di rilievo, limitandosi a sottolineare, relativamente ai complessi immobiliari polifunzionali, la necessità di verificare l’effettiva destinazione dei singoli spazi interni.

In questi anni, infatti, alcuni specifici complessi immobiliari, tra cui essenzialmente le infrastrutture dei trasporti pubblici, hanno subito profondi cambiamenti.

Quello che un tempo era l’unico spazio destinato all’uso pubblico del trasporto, oggi si è diversificato e “parcellizzato”, con l’introduzione di attività diverse di natura tipicamente commerciale.

Si pensi, ad esempio, ai negozi all’interno delle stazioni.

Tenuto conto di questo mutato contesto socio-economico, il legislatore ha conseguentemente ritenuto opportuno segnalare la necessità di un’attenta valutazione dei complessi immobiliari che soddisfano esigenze pubbliche, ossia di quelli tradizionalmente classificati nelle categorie E, affermando che al loro interno si devono comprendere solo spazi funzionali all’attività di interesse collettivo, non invece spazi destinati ad altre attività commerciali.

Così, le unità immobiliari comprese all’interno dello spazio, ma destinate stabilmenteall’esercizio di attività “non istituzionali”, non possono essere classificati dalla categoria E. E ciò è del tutto evidente, se si considera il concetto di unità immobiliare e la natura delle unità classificabili in categoria E. Questo è il quadro normativo, che, è bene ribadire, non è mai mutato.

Si è soltantoreso necessario porre una maggiore attenzione per l’evoluzione dei complessi immobiliari polifunzionali. 2.9 Ciò posto, occupandosi della medesima questione in relazione alle aree portuali, questaCorte ha sostanzialmente recepito la distinzione introdotta dall’Agenzia del Territorio tra immobili “contenitore” di pubblica utilità ed immobili “contenuti” al loro interno di natura commerciale.

In particolare, è stato affermato che, in tema diICI, learee portuali (anche demaniali) sono classificabili nella categoria Edi cui all'art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286,se aventi caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderle estranee ad ogni uso commerciale o industriale e non anche se presentino autonomia funzionale e reddituale riveniente dal loro concreto impiego per scopi imprenditoriali di siffatta natura, a nulla valendo, in senso contrario, l'art. 1, comma 578, della L egge 27 dicembre 2017 n. 205, secondo cui le banchine, learee portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni ed ai serviziportuali non doganali costituisco no immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1 (anche se affidati in concessione a privati), trattandosi di disposizione espressamente valevole solo per il futuro (dal 1° gennaio 2020)(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10287; Cass., Sez. 6^-5, 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., Sez. 5^, 17 settembre 2019, n. 23067; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass., Sez. 6^-5, 6 ottobre 2020, n. 21509; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31864; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2021, nn. 33700 e 33702; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2022, n. 14931; Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2022, n. 31951).

Secondo detta impostazione, per un corretto censimento catastale degli immobili ubicati in un'area portuale non può essere utilizzato il criterio formale ed astratto della localizzazione, ma è necessario accertare lo svolgimento dell'attività secondo parametri imprenditoriali.

A tale riguardo è irrilevante che le attività “ portu ali ” siano di pubblico interesse.

L'interesse generale all o svolgimento dell'attività non esclude, infatti , che quest'ultima sia esercitata secondo criteri economici tipici dell'impresa commerciale.

A supporto delle suesposte osservazioni va segnalato il recente orientamento, formato si proprio con riferimento al le aree portuali scoperte e coperte, che ha avuto modo di tenere distinto il fenomeno dell'impresa esercente attività portuale (quindi, lucrativa) dallo svolgimento di un servizio pubblico, che è proprio, nell'attuale fase, dell'autorità di vigilanza del settore.

Ciò in quanto,l’art. 21, comma 1, lett. a , della L egge 28 gennaio 1994 n. 84, eliminando la riserva, a favore delle compagnie portuali e dei gruppi portuali, delle operazioni di sbarco, di imbarco e di maneggio delle merci, in attuazione sia del principio della libertà di iniziativa economica ex art. 41, comma 1, Cost., sia del principio comunitario di libera concorrenza, ha imposto la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali «per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali» (tra le tante,in materia di ICI: Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8536; Cass. Sez. 5^, 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., Sez. 5^, 17 settembre 2019, n. 23067; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass., Sez. 6^-5, 21 dicembre 2020, n. 29194; in materia catastale: Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8406; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2022, n. 14931; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2022, n. 31551).

Per cui, anche in ambito portuale, si delinea una vera e propria incompatibilità tra la classificazione in categoria E, da un lato, e la destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, dall'altrolato.

Tale incompatibilità vale, non avendo rilievo, per tale specifico ambito - di cui si discute, il criterio della mera localizzazione in area adibita a servizio pubblico (stazione o terminal), dovendosi invece fare applicazione del diverso criterio di funzione o attività, così da escludersi la categoria in questione in presenza di autonomia funzionale e reddituale derivante dall'impiego dell'area per scopi imprenditoriali di natura commerciale, industriale, d'ufficio privato e simili.

Così, la (pacifica) natura di pubblico interesse dell'attività di trasporto e di stazione marittima non può, neppur essa, ritenersi dirimente nell'assegnazione della categoria in questione, dal momento che non è escluso che il relativo servizio sia in concreto esercitato secondo modalità economiche e remunerative tipiche dell'impresa commerciale.

Né la circostanza che si tratti di attività svolte in forza di concessione d'uso di aree demaniali (come è consentito dall'art. 36 cod. n av.) esclude, di per sé, che queste ultime vengano assoggettate a forme di sfruttamento economico ed imprenditoriale con autonomia funzionale e reddituale(Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24075).

L'esercizio da parte di una compagine soci ale i n forma concorrenziale dell'attività commerciale comporta il necessario utilizzo dei siti demaniali dati in concessione senza i quali non potrebbero svolgersi tutte quelle operazioni (carico, scarico, stoccaggio ecc.) destinate al servizio portuale.

Questo indirizzo interpretativo non viene meno per effetto dell'art. 1, comma 578,della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (norma fatta oggetto di istruzioni applicative con c ircolare emessa dall’Agenzia delle Entrate il 2 luglio 2019 n. 16/E), secondo cui le banchine, le aree portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali (in base all'autorizzazione rilasciata dall'autorità portuale) alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali «costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati».

Si tratta, infatti , di disposizione espressamente valevole (a conferma della legittimità del diverso regime precedentemente operante) solo per il futuro e, segnatamente, con decorrenza dall’1 gennaio 2020; così come solo da questa stessa data prendono effetto le procedure eventualmente intraprese dagli interessati per ottenere l'aggiornamento e la revisione di rendita delle diverse categorie catastali precedentemente attribuite ai beni in questione (art. 1, comma 579,della Legge 27 dicembre 2017 n. 205) ( in termini: Cass., S ez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34663;Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24075; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8406; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2022, n. 8326). 2.10 Nella specie, la sentenza impugnata ha fatto evidente malgoverno de i principi enunciat i , avendo afferma to – con generico riguardo all’intero compendio immobiliare dell’aeroporto di Bari– che « (…) i beni immobili facenti parte dell’area aeroportuale costituiscono beni strumentali dell’aeroporto civile e come tali privi di autonomia funzionale e reddituale» e che «(…) tali immobili sono direttamente vincolati al servizio pubblico dell’attività aeroportuale», con la conseguenza che «la loro classificazione deve essere riferita alla categoria E/1 in quanto parte indissolubile del compendio immobiliare destinato al traffico aereo (…)», senza tener conto dell’imprescindibile distinzione (anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 13 aprile 2007 n. 4) tra immobili strettamente strumentali al servizio pubblico del trasporto aereo (come, ad esempio, le piste aeroportuali, le torri di controllo, le biglietterie, le sale d’attesa per i passeggeri, i locali adibiti a deposito dei bagagli, le aree adibite alla sosta degli aeromobili, i magazzini e le aree per il deposito temporaneo delle merci, le aree e le officine per la manutenzione degli aeromobili, gli impianti di trasformazione e produzione di energia elettrica per il funzionamento dell’aeroporto, gli impianti di stoccaggio e distribuzione dei carburanti per gli aeromobili) ed immobili funzionalmente accessori al servizio pubblico del trasporto aereo e strumentali ad un’attività commerciale (come, ad esempio, le abitazioni o foresterie, i locali ospitanti bar o ristoranti, le rivendite di giornali e di tabacchi, i locali adibiti a vendita o esposizione di qualsiasi altra merce, i centri commerciali, gli alberghi, gli ostelli, gli uffici pubblici o privati, gli hangar ed i capannoni per la costruzione e/o la manutenzione straordinaria periodica de gl i aeromobi li, le autorimesse e le aree di parcheggio, i locali e le aree adibiti adaltre destinazioni rispetto ai servizi del trasporto aereo). 2.11 Un’ultima considerazione deve essere dedicata alla rilevanza delle vicende relative al classamento catastale che hanno riguardato gli immobili compresi nell’area aeroportuale.

Sin dal giudizio di appello, la “[OSCURATO:SOCIETA].

“ ha opposto alla pretesa impositiva del Comune di Bari i giudicati formatisi nei giudizi di impugnazione degli avvisi di rettifica catastale (sentenze depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 20 gennaio 2017 n. 174/11/2017 ed il 13 febbraio 2017 n. 447/10/2017), all’esito dei quali è stata riconosciuta l’illegittima classificazione in categoria D/8 degli immobili compresi nell’area aeroportuale, depositando in questa sede -con la memoria ex art. 380 - bis cod. proc. civ. - una nota trasmessa dall’[OSCURATO:PERSONA] di Bari dell’Agenzia delle Entrate il 28 agosto 2020, con la quale si è dato atto di aver ottemperato alle statuizioni giudiziali con l’attribuzione ai predetti immobili della categoria E/1.

In proposito,tuttavia, il collegio deve rileva re che si tratta di giudicati formatisi inter alios , che non sono, comunque, opponibili all’ente impositore ai fini dell’esenzione ex art. 7, lett. b, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, non potendo avere efficacia retroattivacon riguardo ad una precedente annata di imposta (come, per l’appunto, nel caso di specie, con riguardo all’ICI relativa all’anno 2011), anche in considerazione della coeva classificazione degli immobili in categoria D/8 sulla base di presentazione di denunce DOCFA da parte della stessa contribuente (che soltanto in un secondo momento aveva richiesto la variazione in categoria E/1).

3. Valutandosi la fondatezza del secondo motivo e del terzo motivo, nonché l’infondatezza del primo motivo, alla stregua delle suesposte argomentazioni,dunque, il ricorso può e ssere accolto entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassatain relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia (ora, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della Legge 31 agosto 2022 n. 130), in diversa composizione, anche per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la “Aeroporti di PugliaS.p.A.“, con sede in Bari, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Trani, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il 16 dicembre 2019n. 3441/01/2019; [OSCURATO:PERSONA] AEROPORTUALEudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall’art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del2 dicembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATOCHE: Il Comune di Bari ha proposto ricorso la cass azione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia il 16 dicembre 2019 n. 3441/01/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’ICI relativa all’anno 2011 con riguardo agli immobili compresi nell’area aeroportuale del medesimo Comune, ha respinto l’appello proposto dal medesimo nei confronti della “Aeroporti di PugliaS.p.A.“ avverso la sentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari l’1 dicembre 2016 n. 3768/10/2016, con compensazione delle spese giudiziali. L a [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure,sul presupposto che gli immobili in questione – nonostante la classificazione catastale in categoria D/8 -siano vincolati al servizio pubblico del trasporto aereo. Il ricorso è affidato a tre motivi. La “ [OSCURATO:SOCIETA]. “ si è costituita con controricorso. Le parti ha nno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo m otivo , si de nuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione meramente apparente. 2. Con il secondo motivo, si de nuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7, comma 1, lett. b, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di sec ondo grado che gli immobili in questione potessero beneficiare dell’esenzione da ICI, nonostante la classificazione in categoria D/8 secondo la dichiarazione di variazione della stessa contribuente. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7, comma 1, lett. b, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, 2, commi 40, 41, 42, 43 e 44, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che gli immobili in questione fossero strumentali all’erogazione del servizio pubblico del trasporto aereo. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il primo motivo è infondato. 1.1 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse odobiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975).Peraltro, s i è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. »2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184). 1.2 Nella specie, si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente e c oerente sul piano della lo gica giuridica, contenendo un’adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello, che è stato idoneamente giustificato (a prescindere dallafondatezza delle argomentazioni in punto di diritto) con il riconoscimento dell’esenzione da ICI per l’intrinseca strumentalità all’erogazione del servizio pubblico del trasporto aereo. A tale riguardo, premesso c he « (…) i beni immobili facenti parte dell’area aeroportuale costituiscono beni strumentali dell’aeroporto civile e come tali privi di autonomia funzionale e reddituale»,il giudice di appello ha valutato che «tali immobili sono direttamente vincolati al servizio pubblico dell’attività aeroportuale, in mancanza è stata prevista la revoca della concessione all’ENAC». Inoltre, a suo dire: «In conseguenza della collocazione degli immobili soprarichiamati nel demanio aeronautico ai sensi degli artt. 692 e 693 del codice della navigazione, la loro classificazione deve essere riferita alla categoria E/1 in quanto parte indissolubile del compendio immobiliare destinato al traffico aereo, come, peraltro, riconosciuto anche dal Legislatore comunitario nella Direttiva 2014/23/UB che ha regolato i servizi necessari per il funzionamento delle aerostazioni e nella delibera n. 758 del 13 luglio 2016 dell’[OSCURATO:PERSONA] oltre che dalle clausole contenute nei contratti di sublocazione. (…) Pertanto anche le particelle sulle quali sono ubicati i locali destinati ad attività commerciali devono ritenersi (…) come parte del complesso unico dell’aerostazione e come tali inseriti nella categoria E1». E tanto basta a soddisfare, p er la congruenza e la linearità delle argomentazioni, il requisito motivazionale del “minimo costituzionale”. 2.Il secondo motivo ed il terzo motivo –la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta –sono fondati. 2.1 Secondo l a prospettazione del ricorrente, « (…) la contribuente, con le procedure DOCFA descritte ed esibite, aveva correttamente classificato le unità immobiliari oggetto dell’avviso impugnato in categoria D8(…)». E tanto aveva fatto «(…) in evidente applicazione della norma invece violata dalla sentenza oggi gravata», vale a dire dell’art. 2, commi 40, 41, 42, 43 e 44, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286. Come è noto, quest’ultima disposizione (sotto la rubrica “Misure in materia di riscossione”) stabilisce che: «40. Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. 41. Le unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle F inanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA], sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41, nonché gli oneri di cui al comma 41. 43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere dal 1 gennaio 2007». Pertanto, lo stesso ha lamenta to c he il giudice di appello avrebbe erroneamente riconosciuto l’esenzione al l’area aeroportuale sul presupposto d ella destinazione a servizio pubblico, là dove, invece, la classificazione in categoria D/8 – all’esito di procedura DOCFA per iniziativa della stessa contribuente - sarebbe conforme alla destinazione ad attività commerciale.2.2 Dunque, la predetta norma ha posto il divieto, per le unità censite sotto le categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, di comprendere «immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale». Essa, quindi, prevede una diversa classificazione in presenza di: 1. un immobile o una porzione di immobile; 2. con destinazione ad un uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi;3. con autonomia funzionale; 4. con autonomia reddituale. La legge, quindi, mentre riconosce la categoria E, ne esclude l’applicabilità a beni identificati con specifiche caratteristiche facenti parte di un più vasto complesso immobiliare.Tali beni, che non possono più essere accatastati nella più ampia categoria E, devono avere autonomia funzionale e reddituale. 2.3 Come è stato chiarito dall’art. 1 , commi 1, 2, 3 e 4, del provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia del Territorio il 2 gennaio 2007, in ottemperanza all’art. 2, comma 42, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286: «1.Gli immobili o loro porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, ricompresi nell'ambito di unità immobiliari già iscritte nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9, ovvero oggetto di dichiarazione di variazione o di nuova costruzione, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome in altra appropriata categoria di un diverso gruppo, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. 2. Per «usi diversi» si intende ogni altra utilizzazione, ancorché diversa da quella commerciale, industriale e di ufficio privato, non strettamente strumentale all'esercizio della destinazione funzionale dell'unità immobiliare principale, censita in una categoria del gruppo E. Sono considerati strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'erogazione del servizio pubblico. 3. Per autonomia funzionale si intende la possibilità del bene di essere utilizzato autonomamente rispetto alle altre porzioni immobiliari del compendio di cui fa parte, ancorché l'accesso possa avvenire da spazi comuni e nell'ambito di orari e regole stabiliti con disciplinari, regolamenti o similari. A tale fine i beni di cui al comma 1 devono essere delimitati e, ove necessario, devono essere dotati o dotabili dei servizi di fornitura di energia elettrica, di adduzione idrica, di fognatura, ed altri, ancorché utilizzabili in forma associata. Gli stessi beni devono inoltre presentare una stabilità nel tempo, legata alle caratteristiche intrinseche, ancorché la destinazione specifica possa variare nel corso dell'anno. 4. L'autonomia reddituale si configura quando il bene è in grado di produrre un reddito indipendente ed autonomo da quello ascrivibile agli altri cespiti ubicati nel compendio». 2.4 In linea preliminare e generale, si deve osservare che l’intervento del legislatore con il D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, si correla al la preesistente disciplina che regola l’ordinamento del catasto, attraversoun univoco indirizzo circa le modalità di accatastamento di questo particolare segmento immobiliare, che incide sulla prassi operativa pregressa, garantendone l’uniforme applicazione da parte degli operatori. Al riguardo, giova ricordare come, per le stes se finalità, la circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 16 maggio 2006 n. 4 (“Modalità di individuazione e classamento delle unità immobiliari censibili nei gruppi speciali D ed E”) aveva già anticipato indirizzi tecnici e procedurali concernenti unità immobiliari a destinazione particolare, nella consapevolezza che: «Per le unità iscrivibili nelle categorie dei gruppi D ed E riveste particolare rilevanza la problematica connessa alla corretta perimetrazione della singola unità immobiliare»(punto 2.1). Così, si è evidenziato che: «Per quanto concerne gli immobili afferenti alle categorie dei gruppi D ed E, risulta frequente il caso in cui l’unità immobiliare coincida con un insieme di fabbricati in stretto legame funzionale tra di loro e facenti parte di un unico complesso a destinazione produttiva o commerciale. In particolare, nel caso delle unità immobiliari da classare nel gruppo E, le istruzioni emanate negli anni immediatamente successivi all’istituzione del NCEU hanno fornito specifiche indicazioni – specie per quanto concerne le infrastrutture relative ai trasporti pubblici –per l’individuazione del contesto di riferimento, per determinare se un dato immobile faccia o meno parte dell’unità immobiliare oggetto di stima. È stato cioèimplicitamente definito un ulteriore criterio di qualificazione di carattere “localizzativo” come linea guida per la perimetrazione della unità immobiliare»(punto 2.3). Secondo il predetto documento: «Di fatto si deve rimarcare come, fino alla prima metà del secolo XX, negli apparati di stazione le porzioni di immobili destinate alle attività non strettamente connesse al trasporto (come bar, rivendite e similari) costituivano in genere fattispecie marginali o comunque scarsamente frequenti e per di più i diritti reali in capo ai suddetti immobili erano di norma riconducibili allo Stato. In tale particolare contesto, dunque, ai fini del classamento, era stata attribuita maggiore rilevanza ai requisiti di “destinazione prevalente” e di “localizzazione” rispetto a quelli di autonoma utilizzabilità e redditività, nonché ai criteri oggettivi, quali la destinazione e le altre caratteristiche fisiche, di ogni “cespite indipendente”. Nel periodo intercorso dall’epoca di formazione del [OSCURATO:PERSONA] all’attualità, come già precisato in premessa, sono intervenuti profondi mutamenti di natura oggettiva e soggettiva nella peculiare tipologia del patrimonio immobiliare in parola. In particolare, per le più rilevanti infrastrutture relative ai trasporti pubblici, si è assistito ad un progressivo e radicale processo di parcellizzazione delle attività con cessione a soggetti terzi di rami di attività collaterali a quello istituzionale, con una crescente attenzione all’utilità produttiva anche nella gestione dei servizi pubblici. Detti fenomeni hanno, di fatto, mutato il quadro di riferimento, rendendo quindi necessaria una complessiva rivisitazione dei criteri di individuazione dei beni riconducibili nella nozione di unità immobiliare, sia essa stazione per trasporti terrestri, marittima, aeroportuale o portuale, ovvero di diversa destinazione funzionale. Al riguardo, si ritiene che il citato criterio localizzativo necessiti di una rilettura che superi la nozione geografica di “recinto” e tenga conto della nuova realtà ed in particolare della destinazione funzionale e delle caratteristiche proprie di ciascuna unità immobiliare, in conformità a quanto stabilito dalla normativa catastale. Più precisamente si ritiene che siano da ricomprendere nell’unità immobiliare stazione esclusivamente gli immobili o loro porzioni strumentali all’attività del trasporto, vale a dire solo quegli immobili utilizzati a titolo esclusivo dal soggetto giuridico erogante il servizio pubblico per l’esercizio della propria specifica attività. L’insieme degli immobili afferenti alla stazione, nel senso sopra precisato, non può pertanto essere riferito ad un luogo fisico continuo, ma ad un contesto astratto definito da relazioni strettamente funzionali. Il criterio localizzativo, cioè, non può costituire il parametro di riferimento essenziale, allorché nell’ambito del “recinto stazione” siano individuabili costruzioni o loro porzioni destinate ad attività, per così dire “non istituzionali”, in quanto non strettamente correlabili al trasporto.Di conseguenza gli eventuali esercizi commerciali, immobili a destinazione ricettiva od altro, pur ricompresi nel recinto di una stazione od aeroporto (ad es. dutyfree, centri commerciali, dormitori, ostelli, depositi per le merci, bar, ristoranti, ecc.) devono essere censiti sulla base delle loro caratteristiche intrinseche derivanti dalla loro destinazione oggettiva e reale e non possono essere inglobati nell’infrastruttura utilizzata per trasporto pubblico, avente classamento nella categoria E/1. Quanto precisato per le infrastrutture dei trasporti pubblici è chiaramente estensibile, analogicamente, a tutte le altre categorie caratterizzate da similari articolazioni funzionali»(punto 2.3). 2.5 Sulla scia di taleindirizzo, in stretto collegamento col D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, nonché in p ed i ssequ a esecuzione del provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia del Territorio il 2 gennaio 2007, la circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 13 aprile 2007 n. 4 (“Articolo 2, commi 40 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 –Accertamento in catasto delle unità immobiliari urbane censite nelle categorie particolari E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 – Censimento delle po rzioni di tali unità immobiliari destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, già iscritte negli atti del catasto) ha evidenziato: « In particolare con la richiamata circolare, la corretta individuazione delle diverse unità costitutive dei compendi immobiliari complessi, di cui al sub a), veniva ricondotta alla stessa nozione di “unità immobiliare”, così come definita nella normativa catastale e sinteticamente identificata nel “minimo perimetro immobiliare, caratterizzato da autonomia funzionale e reddituale”. Da questa definizione del modello base del catasto fabbricati discendeva pertanto un chiaro ed unitario indirizzo comportamentale, espresso dalla necessità di articolare ovvero scorporare dai suddetti compendi ogni immobile o porzione di immobile rispondente alla nozione sopra richiamata, rispettivamente nei casi di nuova costruzione o variazione, ovvero di unità già censite»(punto 2) . Secondo il medesimo documento: «Orbene questo indirizzo ha trovato conferma nella norma primaria. Invero detta norma disciplina in modo esplicito il classamento delle unità immobiliari censite nelle categorie del gruppo E, escludendo peraltro le categorie E/7 ed E/8. Il requisito di uniformità dei criteri di inventariazione ed accertamento del patrimonio immobiliare nelle diverse categorie catastali, pregiudiziale per soddisfare la missione istituzionale del catasto di costituire un equo sistema di riferimento per l’imposizione immobiliare, implica comunque una coerente estensione del suddetto indirizzo anche alle unità immobiliari oggetto di censimento futuro . Per quanto concerne, invece, la seconda tipologia di unità immobiliari, definite semplici, dicui al sub b), con la citata circolare sono stati approfonditi diversi profili di prassi fino allora adottati, e forniti indirizzi per una parziale rivisitazione delle modalità di classamento, in ragione soprattutto delle profonde innovazioni in campo tecnologico e tipologico, oltre che del contesto urbanistico e socio-economico, manifestatesi nel cinquantennio trascorso dall’epoca di formazione ed entrata in conservazione del catasto edilizio urbano. In particolare per alcune categorie immobiliari (quali le tipologie di tipo “semplice” oggetto di esemplificazione), si sono registrati rilevanti processi, sia di standardizzazione tipologica e strutturale, che di diffusione sul territorio, tali da annullare proprio quei caratteri di “singolarità e particolarità” –specifici delle unità da censire nelle categoria del gruppo E – che gli stessi presentavano originariamente, e da giustificare conseguentemente la loro inventariazione in una categoria ordinaria. In relazione a quanto rappresentato, appare chiaro che il primo insieme di immobili rientra specificamente nell’ambito di applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 2, commi 40 e seguenti, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262. Da ciò discende anche che gli adempimenti previsti dovranno essere svolti con le modalità e nei termini indicati nelle disposizioni sopra richiamate per il primo ambito tipologico definito “complesso”, mentre quelli relativi alle tipologie di immobili del secondo ambito definito “semplice” (tra i quali, in particolare, quelli indicati alla lettera a) del punto 3.1.3 della già citata circolare n. 4/2006) - rientrando negli obiettivi di miglioramento e razionalizzazione del sistema catastale -saranno attivati, in coerenza con gli indirizzi forniti dalla stessa circolare n. 4/2006, sulla base della pianificazione delle attività ordinarie dell’Agenzia, anche connesse all’attuazione dei processi di iniziativa degli enti locali (in particolare: art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004)» (punto 2). 2.6 Analizzando l’impatto sulla prassi catastale del D .L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286, la predetta circolare del 2007 ha precisato che «(…)il dettato letterale del citato art. 2, comma 40, si applica sia alle porzioni di immobili, sia ad interi immobili ricompresi all’interno di compendi»(punto 3). Onde: «Per un corretto censimento delle unità immobiliari di tipo “complesso” è pregiudiziale quindi verificare se le porzioni di fabbricato, eventualmente presenti e da stralciare dall’unità originaria, presentino o meno i caratteri essenziali dell’unità immobiliare stabiliti dall’art. 2, comma 1, del decreto del ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, laddove prevede che “l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, … che, … presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale”. Ove non si riscontrasse tale autonomia, l’unità originaria non può essere scissa in più unità immobiliari (autonome), ma è censita nella categoria catastale più pertinente in relazione alla destinazione d’uso prevalente. (…) Le disposizioni in oggetto, come già evidenziato, confermano le direttive precedentemente emanate per l’individuazione delle unità immobiliari costituenti articolati compendi immobiliari polifunzionali e per il loro corretto classamento nelle categorie speciali e particolari ovvero ordinarie. In particolare trovano ancora piena attuazione le direttive comprese nella richiamata circolare n. 4 del 16.5.2006 in tema di accertamento nelle categorie del gruppo E»(punto 3). Così, richiamando l’art. 1, comma 2, del provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia del Territorio il 2 gennaio 2007, nel quale è evidenziato come la locuzione «usi diversi» si riferisce ad ogni altra utilizzazione «(…) non strettamente strumentale all'esercizio della destinazione funzionale (…) censita in una categoria del gruppo E», la predetta circolare del 2007 ha fornito puntuali indicazioni con specifico riguardo al classamento catastale delle infrastrutture dei trasporti pubblici. Secondo tale documento: «In sostanza, vanno distinte, ai fini del mantenimento degli immobili nel gruppo E, non le destinazioni semplicemente strumentali all’esercizio delle attività censite nel medesimo gruppo, ma soltanto quelle “strettamente” strumentali. Ad esempio, con specifico riferimento alle “stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei” (categoria E/1), che rappresenta il caso tipico più complesso, occorre individuare quali attività siano strettamente funzionali alle destinazioni catastali menzionate, al fine di ricomprendere nella stessa categoria E/1 solo quegli immobili o loro porzioni ospitanti tali attività. Ricadono senz’altro in tale ambito i fabbricati o locali utilizzati dai viaggiatori e dal personale adibito al servizio di trasporto, come le biglietterie, le sale d’attesa, le sale di controllo del traffico, i servizi igienici ad uso dei viaggiatori o del personale, le aree occupate dai binari (ovvero da piste aeroportuali o moli marittimi) e dalle banchine destinate al servizio pubblico, ivi comprese quelle adibite alla movimentazione delle merci, i parcheggi siti all’interno del perimetro della stazione fruibili dal personale dipendente, le aree di rispetto o adibite alla sosta dei veicoli di trasporto asserviti alla stazione, i locali utilizzati per il pronto soccorso, quelli adibiti a deposito bagagli, nonché i locali, di limitata consistenza, destinati ai servizi d’ordine e sicurezza, allorché collocati nei fabbricati ospitanti la stazione. Costituiscono altresì cespite unico con la “stazione”, strettamente funzionali alla gestione della infrastruttura del trasporto, le torri di controllo, i magazzini e le aree per il deposito temporaneo delle merci, le aree o officine destinate alla manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto, gli impianti di trasformazione e produzione di energia elettrica, necessari ad assicurare la continuità nella funzionalità della stazione, gli impianti di stoccaggio e distribuzione di carburanti finalizzati al servizio di trasporto nell’ambito della stazione ed ogni altro spazio o locale indispensabile all’esercizio del pubblico trasporto. Di contro, costituiscono unità immobiliari autonome, censibili nelle categorie ordinarie o speciali, le abitazioni e foresterie, i locali ospitanti bar o ristoranti, le rivendite di giornali e di tabacchi, i locali adibiti a vendita o esposizione di qualsiasi altra merce, i centri commerciali, gli alberghi, gli ostelli e gli uffici pubblici o privati. Vengono altresì considerate unità immobiliari autonome, le caserme per gli organi addetti alla vigilanza e alla sicurezza se ospitati in specifici fabbricati, gli hangar ed i capannoni per la costruzione e/o manutenzione straordinaria periodica dei veicoli, le autorimesse e le aree di parcheggio appositamente realizzate ed altre destinazioni autonome rispetto ai servizi di pubblico trasporto»(punto 4). 2.7Inoltre, l’allegato alla predetta circolare (“ L inee guida per il classamento delle unità immobiliari censibi li nelle categorie del “gruppo E” e per l’individuazione degli immobili o delle loro porzioni a diversa destinazione funzionale”) riporta utili linee guida per il classamento delle unità immobiliari nelle categorie del gruppo E, nonché per consentire una più completa disamina delle fattispecie interessate dall’ambito di applicazione della norma in oggetto. A tal fine, si fornisce una tipizzazione degli immobili in relazione alle diverse categorie di classamento: «Anche in relazione agli indirizzi procedurali previsti dall’art. 2, comma 40, del DL 262/06, convertito con modificazioni nella legge n. 286/06, si riepilogano le destinazioni del quadro di qualificazione nazionale delle categorie del GRUPPO E, evidenziando che per l’attribuzione di una della categorie particolari, occorre fare riferimento oltre alla “singolarità” delle destinazioni e delle caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli immobili, anche alla destinazione d’uso dell’intera unità immobiliare o delle singole porzioni a medesima utilizzazione, la quale deve essere diversa da commerciale, industriale, uffici privati ed usi diversi daquelli di un pubblico servizio». Con particolare riguardo alla categoria “E/1- Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei”, che viene in rilievo ai fini del thema decidendum, l’allegato distingue, da un lato, gli immobili censibili in detta categoria e, dall’altro, gli immobili censibili in altre categorie: «Gli immobili della fattispecie destinati al soddisfacimento del pubblico trasporto, compresi gli impianti fissi e le aree connesse, ancorché di natura demaniale si accertano: a) per la parte strettamente funzionale al pubblico trasporto, come unica unità immobiliare, da censire nella categoria E/1 e comprendente di norma: - i fabbricati o i locali viaggiatori (compresi biglietterie, sale di attesa e di imbarco, locali adibiti ad uffici a diretto servizio di gestione della stazione); -servizi igienici ad uso libero dei viaggiatori; -spazi sosta veicoli adibiti al servizio pubblico; - parcheggi auto ad uso del personale dipendente, siti all’interno del perimetro della stazione; -aree occupate dai binari, dalle piste aeroportuali e dalle banchine destinate al servizio pubblico; - magazzini ed aree per il deposito temporaneo e la movimentazione delle merci; -aree o officine, destinate alla manutenzione dei mezzi di trasporto; -impianti di produzione e trasformazione dell’energia elettrica, purché la prevalenza della potenza prodotta sia destinata alla stazione; -impianti di stoccaggio e distribuzione del carburante finalizzati al servizio di trasporto nell’ambito della stazione; - aree di rispetto e di sosta dei veicoli asserviti alla stazione; - impianti di trasformazione e produzione dell’energia elettrica per assicurare la continuità dei servizi; -impianti di stoccaggio e distribuzione carburanti finalizzati al servizio di trasporto nell’ambito della stazione; -torri di controllo, serbatoi idrici; - pronto soccorso; -depositi bagagli; - locali destinati alle forze dell’ordine, ovvero agli enti preposti al controllo delle merci o alla sicurezza dei passeggeri, purché interni al fabbricato ad uso dei viaggiatori; - ogni altro spazio o locale strettamente strumentale all’esercizio delle funzioni coerenti con la destinazione d’uso. b) come distinte unità immobiliari, censibili nelle specifiche categorie ordinarie o speciali, gli immobili o loro porzioni, laddove autonomi per funzionalità o redditività e destinati a : - abitazioni e foresterie; - bar - caffe; - ristoranti; - rivendite di giornali, tabacchi; - negozi di vendita od esposizione di qualsiasi merce; - dutyfree; - centri commerciali; - alberghi, ostelli; - uffici pubblici o privati; - caserme per gli Organi di vigilanza e sicurezza; - magazzini, aree di deposito per stoccaggio container o merci in genere; -hangar e capannoni per la costruzione, manutenzione ed il ricovero dei veicoli; - autosilos e aree a parcheggio; - altre finalità autonome e comunque non strettamente strumentali rispetto al servizio di pubblico trasporto». 2.8In definitiva, tirando le somme del discorso sinora svolto, si può dire che l’art. 2, commi 40, 41, 42, 43 e 44, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni,dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286 ha dettato norme specifiche in materia di classificazione degli immobili, ed in particolare per immobili censiti nelle categorie classificate nel gruppo E.Più in particolare, per immobili o porzioni di immobili con autonomia funzionale ed economica, destinati ad uso commerciale, industriale, uffici privati ovvero ad uso diverso, l’accatastamento non può essere in categoria E.Peraltro, come si è visto con le direttive impartite dalla circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 16 maggio 2006 n. 4, la legge non ha introdotto alcuna novità di rilievo, limitandosi a sottolineare, relativamente ai complessi immobiliari polifunzionali, la necessità di verificare l’effettiva destinazione dei singoli spazi interni. In questi anni, infatti, alcuni specifici complessi immobiliari, tra cui essenzialmente le infrastrutture dei trasporti pubblici, hanno subito profondi cambiamenti. Quello che un tempo era l’unico spazio destinato all’uso pubblico del trasporto, oggi si è diversificato e “parcellizzato”, con l’introduzione di attività diverse di natura tipicamente commerciale. Si pensi, ad esempio, ai negozi all’interno delle stazioni. Tenuto conto di questo mutato contesto socio-economico, il legislatore ha conseguentemente ritenuto opportuno segnalare la necessità di un’attenta valutazione dei complessi immobiliari che soddisfano esigenze pubbliche, ossia di quelli tradizionalmente classificati nelle categorie E, affermando che al loro interno si devono comprendere solo spazi funzionali all’attività di interesse collettivo, non invece spazi destinati ad altre attività commerciali. Così, le unità immobiliari comprese all’interno dello spazio, ma destinate stabilmenteall’esercizio di attività “non istituzionali”, non possono essere classificati dalla categoria E. E ciò è del tutto evidente, se si considera il concetto di unità immobiliare e la natura delle unità classificabili in categoria E. Questo è il quadro normativo, che, è bene ribadire, non è mai mutato. Si è soltantoreso necessario porre una maggiore attenzione per l’evoluzione dei complessi immobiliari polifunzionali. 2.9 Ciò posto, occupandosi della medesima questione in relazione alle aree portuali, questaCorte ha sostanzialmente recepito la distinzione introdotta dall’Agenzia del Territorio tra immobili “contenitore” di pubblica utilità ed immobili “contenuti” al loro interno di natura commerciale. In particolare, è stato affermato che, in tema diICI, learee portuali (anche demaniali) sono classificabili nella categoria Edi cui all'art. 2, comma 40, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286,se aventi caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderle estranee ad ogni uso commerciale o industriale e non anche se presentino autonomia funzionale e reddituale riveniente dal loro concreto impiego per scopi imprenditoriali di siffatta natura, a nulla valendo, in senso contrario, l'art. 1, comma 578, della L egge 27 dicembre 2017 n. 205, secondo cui le banchine, learee portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali alle operazioni ed ai serviziportuali non doganali costituisco no immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1 (anche se affidati in concessione a privati), trattandosi di disposizione espressamente valevole solo per il futuro (dal 1° gennaio 2020)(tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2019, n. 10287; Cass., Sez. 6^-5, 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., Sez. 5^, 17 settembre 2019, n. 23067; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass., Sez. 6^-5, 6 ottobre 2020, n. 21509; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31864; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2021, nn. 33700 e 33702; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2022, n. 14931; Cass., Sez. 5^, 28 ottobre 2022, n. 31951). Secondo detta impostazione, per un corretto censimento catastale degli immobili ubicati in un'area portuale non può essere utilizzato il criterio formale ed astratto della localizzazione, ma è necessario accertare lo svolgimento dell'attività secondo parametri imprenditoriali. A tale riguardo è irrilevante che le attività “ portu ali ” siano di pubblico interesse. L'interesse generale all o svolgimento dell'attività non esclude, infatti , che quest'ultima sia esercitata secondo criteri economici tipici dell'impresa commerciale. A supporto delle suesposte osservazioni va segnalato il recente orientamento, formato si proprio con riferimento al le aree portuali scoperte e coperte, che ha avuto modo di tenere distinto il fenomeno dell'impresa esercente attività portuale (quindi, lucrativa) dallo svolgimento di un servizio pubblico, che è proprio, nell'attuale fase, dell'autorità di vigilanza del settore. Ciò in quanto,l’art. 21, comma 1, lett. a , della L egge 28 gennaio 1994 n. 84, eliminando la riserva, a favore delle compagnie portuali e dei gruppi portuali, delle operazioni di sbarco, di imbarco e di maneggio delle merci, in attuazione sia del principio della libertà di iniziativa economica ex art. 41, comma 1, Cost., sia del principio comunitario di libera concorrenza, ha imposto la trasformazione in società delle compagnie e dei gruppi portuali «per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali» (tra le tante,in materia di ICI: Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8536; Cass. Sez. 5^, 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., Sez. 5^, 17 settembre 2019, n. 23067; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34657; Cass., Sez. 6^-5, 21 dicembre 2020, n. 29194; in materia catastale: Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8406; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2022, n. 14931; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2022, n. 31551). Per cui, anche in ambito portuale, si delinea una vera e propria incompatibilità tra la classificazione in categoria E, da un lato, e la destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, dall'altrolato. Tale incompatibilità vale, non avendo rilievo, per tale specifico ambito - di cui si discute, il criterio della mera localizzazione in area adibita a servizio pubblico (stazione o terminal), dovendosi invece fare applicazione del diverso criterio di funzione o attività, così da escludersi la categoria in questione in presenza di autonomia funzionale e reddituale derivante dall'impiego dell'area per scopi imprenditoriali di natura commerciale, industriale, d'ufficio privato e simili. Così, la (pacifica) natura di pubblico interesse dell'attività di trasporto e di stazione marittima non può, neppur essa, ritenersi dirimente nell'assegnazione della categoria in questione, dal momento che non è escluso che il relativo servizio sia in concreto esercitato secondo modalità economiche e remunerative tipiche dell'impresa commerciale. Né la circostanza che si tratti di attività svolte in forza di concessione d'uso di aree demaniali (come è consentito dall'art. 36 cod. n av.) esclude, di per sé, che queste ultime vengano assoggettate a forme di sfruttamento economico ed imprenditoriale con autonomia funzionale e reddituale(Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24075). L'esercizio da parte di una compagine soci ale i n forma concorrenziale dell'attività commerciale comporta il necessario utilizzo dei siti demaniali dati in concessione senza i quali non potrebbero svolgersi tutte quelle operazioni (carico, scarico, stoccaggio ecc.) destinate al servizio portuale. Questo indirizzo interpretativo non viene meno per effetto dell'art. 1, comma 578,della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (norma fatta oggetto di istruzioni applicative con c ircolare emessa dall’Agenzia delle Entrate il 2 luglio 2019 n. 16/E), secondo cui le banchine, le aree portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali (in base all'autorizzazione rilasciata dall'autorità portuale) alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali «costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati». Si tratta, infatti , di disposizione espressamente valevole (a conferma della legittimità del diverso regime precedentemente operante) solo per il futuro e, segnatamente, con decorrenza dall’1 gennaio 2020; così come solo da questa stessa data prendono effetto le procedure eventualmente intraprese dagli interessati per ottenere l'aggiornamento e la revisione di rendita delle diverse categorie catastali precedentemente attribuite ai beni in questione (art. 1, comma 579,della Legge 27 dicembre 2017 n. 205) ( in termini: Cass., S ez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 34663;Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24075; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8406; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2022, n. 8326). 2.10 Nella specie, la sentenza impugnata ha fatto evidente malgoverno de i principi enunciat i , avendo afferma to – con generico riguardo all’intero compendio immobiliare dell’aeroporto di Bari– che « (…) i beni immobili facenti parte dell’area aeroportuale costituiscono beni strumentali dell’aeroporto civile e come tali privi di autonomia funzionale e reddituale» e che «(…) tali immobili sono direttamente vincolati al servizio pubblico dell’attività aeroportuale», con la conseguenza che «la loro classificazione deve essere riferita alla categoria E/1 in quanto parte indissolubile del compendio immobiliare destinato al traffico aereo (…)», senza tener conto dell’imprescindibile distinzione (anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare emanata dall’Agenzia del Territorio il 13 aprile 2007 n. 4) tra immobili strettamente strumentali al servizio pubblico del trasporto aereo (come, ad esempio, le piste aeroportuali, le torri di controllo, le biglietterie, le sale d’attesa per i passeggeri, i locali adibiti a deposito dei bagagli, le aree adibite alla sosta degli aeromobili, i magazzini e le aree per il deposito temporaneo delle merci, le aree e le officine per la manutenzione degli aeromobili, gli impianti di trasformazione e produzione di energia elettrica per il funzionamento dell’aeroporto, gli impianti di stoccaggio e distribuzione dei carburanti per gli aeromobili) ed immobili funzionalmente accessori al servizio pubblico del trasporto aereo e strumentali ad un’attività commerciale (come, ad esempio, le abitazioni o foresterie, i locali ospitanti bar o ristoranti, le rivendite di giornali e di tabacchi, i locali adibiti a vendita o esposizione di qualsiasi altra merce, i centri commerciali, gli alberghi, gli ostelli, gli uffici pubblici o privati, gli hangar ed i capannoni per la costruzione e/o la manutenzione straordinaria periodica de gl i aeromobi li, le autorimesse e le aree di parcheggio, i locali e le aree adibiti adaltre destinazioni rispetto ai servizi del trasporto aereo). 2.11 Un’ultima considerazione deve essere dedicata alla rilevanza delle vicende relative al classamento catastale che hanno riguardato gli immobili compresi nell’area aeroportuale. Sin dal giudizio di appello, la “[OSCURATO:SOCIETA]. “ ha opposto alla pretesa impositiva del Comune di Bari i giudicati formatisi nei giudizi di impugnazione degli avvisi di rettifica catastale (sentenze depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bari il 20 gennaio 2017 n. 174/11/2017 ed il 13 febbraio 2017 n. 447/10/2017), all’esito dei quali è stata riconosciuta l’illegittima classificazione in categoria D/8 degli immobili compresi nell’area aeroportuale, depositando in questa sede -con la memoria ex art. 380 - bis cod. proc. civ. - una nota trasmessa dall’[OSCURATO:PERSONA] di Bari dell’Agenzia delle Entrate il 28 agosto 2020, con la quale si è dato atto di aver ottemperato alle statuizioni giudiziali con l’attribuzione ai predetti immobili della categoria E/1. In proposito,tuttavia, il collegio deve rileva re che si tratta di giudicati formatisi inter alios , che non sono, comunque, opponibili all’ente impositore ai fini dell’esenzione ex art. 7, lett. b, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, non potendo avere efficacia retroattivacon riguardo ad una precedente annata di imposta (come, per l’appunto, nel caso di specie, con riguardo all’ICI relativa all’anno 2011), anche in considerazione della coeva classificazione degli immobili in categoria D/8 sulla base di presentazione di denunce DOCFA da parte della stessa contribuente (che soltanto in un secondo momento aveva richiesto la variazione in categoria E/1). 3. Valutandosi la fondatezza del secondo motivo e del terzo motivo, nonché l’infondatezza del primo motivo, alla stregua delle suesposte argomentazioni,dunque, il ricorso può e ssere accolto entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassatain relazione ai motivi accolti con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia (ora, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della Legge 31 agosto 2022 n. 130), in diversa composizione, anche per