CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 05205/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
apronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 20789 /20 2 4 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difes a come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato(domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - r icorrent e e controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, ora fallita (già [OSCURATO:SOCIETA]. ), in persona della legale rappresentante pro temporeGIOVANNA CHIODI, rappresentate e difese, in forza di procura Oggetto: interposizione fittiziadisocietà “schermo” - valutazione degli elementi presuntiviindiziari Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 speciale in atti dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] ( domicilio digitale PEC [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrenti e ricorrent i incidental i – avversola sentenza della Co rte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 622 / 1 1 /202 4 , depositata il 2 3 febbraio 20 2 4 Uditala relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] e riconvocato il Collegio in data18/02/2026 Fattidi causa Si controverte in ordine all’ ’avviso di accertamento n. T9D032F03706/2019 relativo al periodo d’imposta 2016 con il quale l’Ufficio ha contestato alla società contribuente la contabilizzazione di fattureper operazioni oggettivamente inesistenti emesse dalla società GC s . r . l . nonché la contabilizzazione di fatture oggettivamente inesistenti emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della societàEcosystem PM di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], peraltro, riqualificava anche la natura giuridica della PlonaCostruzioni, da s.r.l., in società di persone o “società di fatto”, il cuireale scopo era quello di realizzare profitti personali illeciti da parte deisoci: questi si avvalevano in modo meramente strumentale di uno schermosocietario fittizio, abusando della forma giuridica della società a responsabilità limitata, al fine di dissimulare quella che era la vera natura giuridica dell’ente e il reale scopo dell’attività sociale. La riconfigurazione della compagine in società di fatto implicava la responsabilità illimitata e diretta dei soci e amministratori (nel caso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) per il versamento delle imposte dovute,delle sanzioni e degli interessi contestati alla società. I redditi prodottidalla società, inoltre, erano imputati ai soci, ai sensi dell’art. 5 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 delTUIR, nella misura del 50% per ognuna, comportando che il reddito di€ 42.965,00, dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’anno 2016 era attribuitoai soci occulti nella misura indicata. La CTP di Milano, Sez. 17, con la sentenza n. 1895/17/2022, pubblicatain data 30 giugno 2022, riuniva e rigettava i ricorsi . La CGT della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello proposto da lla società ora [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e, per l'effetto, confermava la sentenza di primo grado e accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, dichiarava illegittimol'avviso impugnato limitatamente alla già menzionata . Ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con atto affidatoa tre motivi. Resistonocon controricorso le contribuenti; le stesse propongono anchericorso incidentale affidato a sette motivi al quale l’Agenzia delle Entrateresiste con proprio controricorso Ragionidella decisione In via preliminare, il Collegio osserva che l e contribuent i propongonoistanza ex art. 52, comma 1, d. L gs. n. 196 del 2003 , per l’omissione dei dati personali della ricorrente al momento della pubblicazionedella decisione sul ricorso. I l Collegio osserva che il citato decreto, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e delConsiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisichecon rigua rdo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, all’art. art. 52,comma 1, prevede necessariamente l’esposizione di motivi legittimi a fondamento dell’istanza. Inoltre, quanto al soggetto legittimato ad avanzarela richiesta di diritto all'anonimato delle parti in giudizio o dei Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 4 soggetti intere s sati, garantito dall'art. 52 del d. L gs. n. 196 del 2003, nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazionegiuridica, vengono in rilievo le modifiche apportate dall'art. 40d.L. n. 201 del 2011, conv. in L . n. 214 del 2011 che ha eliminato il riferimentoanche alla persona giuridica (cfr. Cass. n. 16807/202 0) . Per l’effetto, riveste la qualità di interessato, legittimato a presentare l'istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi,solamente la persona fisica, la quale può peraltro proporla in presenza di motivi legittimi, da intendersi come motivi "opportuni" (Cass. n. 4167/2022), i quali devono essere debitamente dedotti e sostanziati.Nel caso di specie, il Collegio osserva che la materia trattata -relativa a d accertamento di maggiori tributi in capo alle contribuenti - di per sé non è sensibile né tantomeno caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza, né sono dedotti e sostanziati particolari motivi diopportunità. D ovendo escludersi qualsiasi automaticità tra istanza ex art.52, comma 1, cit. e ottenimento dell’omissione dei dati delle istanti, vaquindi rigetta t a l’ istanz a di oscuramento di cui si è detto. Venendoai motivi di impugnazione, rileva la Corte che i l primo motivodi tale ricorso si incentra sulla v iolazione del combinato disposto dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d. L gs. n. 546 del 1992, in relazione all’articolo360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla motivazione apparente fornita dalla CGT di secondo grado in ordine alla presunta assenzadi responsabilità della contribuente [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la parte ricorrente, le argomentazioni della sentenza s ono al contempo meramente apparenti, nonché in ogni caso illogiche e contraddittorie, nella misura in cui la statuizione impugnata, dopo avere ritenuto che l’azione accertatrice dell’Ufficio fosse motivata e che l’Amministrazione finanziariaavesse debitamente assolto all’onere probatorio sulla stessa gravantein tema di inesistenza delle operazioni documentate in fatture, Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 5 ha invece apoditticamente disatteso senza alcuna argomentazione a supporto la tesi dell’Ufficio in ordine alla sussistenza di una ipotesi di abusodella personalità giuridica. Ilmotivo è infondato. Comeè noto, la motivazione apparente - come molte volte chiarito da questa Corte – rende la sentenza nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarlacon le più varie, ipotetiche congetture (Cass. n. 21302 /2022 ; Cass.n. 6758 /2022 , Cass. n. 6044 / 2024). La mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto neicasi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa sidipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass. n. 8427 /2020 ; Cass. n. 9975 /2021 ; Cass. n. 37344/2022; Cass. n. 10354 /2023 ). Peraltro, si è in presenza di una tipicafattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante,risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass. n. 13248 /2020 ; Cass. n. 8400 /2021 ; Cass. n. 9288/2021; Cass. n. 9627 /2021 ; Cass. n. 6184 /2022 ; Cass. n. 10354/2023,infine Cass. n. 2023 /2023 ). Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 6 Lasentenza in oggetto, invece, rende chiaro l’ iter logico giuridico seguitoper addivenire a decisione, così mancando di incorrere nel vizio denunciato. Il secondo motivo d el medesimo ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] deduce la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 37, comma 3, del d .P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 5 del d .P.R. n. 917 del 1986, nonché degli artt. 2291, 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento all’accertamento compiuto sulla effettiva titolarità dei redditi oggetto del recupero a tassazione. Sostiene l’Agenzia delle Entrate che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado erroneamente avrebbe ritenuto addirittura l’insussistenzadi elementi utili a riscontrare, nella fattispecie in esame, un’ipotesidi abuso della personalità giuridica della società di capitali; ha quindi smentito altrettanto erroneamente l’esistenza di tutto ciò che aveva condotto l’Ufficio ad indirizzare alla reale società di fatto e alle personefisiche gli atti impositivi. Nello specifico, il Collegio di secondo grado avrebbe quindi errato, in sintesi, afferma ndo che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe offerto la prova dell’assunto abusodi schema societario . Il terzo motivo di ricorso censura poi la sentenza di merito per violazionee/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, del d.L. n. 269 del 2003, in relazione all’art . 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con riferimento allalegittimità del trattamento sanzionatorio irrogato. Imotivi in argomento, suscettibili di trattazione congiunta stante laloro stretta connessione, sono fondat i. Il meccanismo che, nel nostro ordinamento, mira a riallineare l’attività svolta da un altro soggetto sull’effettivo percettore dei redditi è quello previsto dall’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 che dispone: «In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 7 dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona». Per la sua ampia latitudine, l’applicazione di questa norma non è limitata dalla tipologia di reddito oggetto di accertamento e, dunque, si estende anche al reddito d’impresa e all’ipotesi in cui l’interposto sia una società di capitali, salva la necessaria specifica verifica della relazione di fatto tra contribuente e reddito per operare la traslazione del reddito d’impresa prodotto all’effettivo titolare. Si è, quindi, affermato che «in tema di accertamento sulle imposte dirette e sull’Iva, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione del reddito d’impresa, e delle relative imposte, in quanto effettivo possessore del reddito della società interposta; inoltre, in tale ipotesi, tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta è soggetto all’IVA; a tali fini incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente, spettando quindi al contribuente l’onere di fornire la prova contraria dell’assenza di interposizione ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto» (Cass. n. 23231/2022). L’oggetto della prova incombente sull’Amministrazione finanziaria non attiene agli elementi costitutivi dell’interposizione; quel che rileva è che il soggetto nei confronti del quale è rivolto l’accertamento sia l’effettivo possessore del reddito per interposta persona. La funzione della norma, dunque, è quella di evitare che il contribuente (effettivo possessore) si sottragga al prelievo occultando all’Amministrazione finanziaria la propria identità di contribuente, Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 8 ricorrendo a interposizioni tali da attribuire a terzi il possesso del reddito. In altri termini, il possesso del reddito «per interposta persona» costituisce il fatto ignoto oggetto della prova logica a carico dell’Ufficio, quale elemento che lega il reddito prodotto dal soggetto interposto al titolare effettivo. La rilevanza dell’effettivo possesso del reddito rispetto alla sua titolarità formale sancisce la prevalenza della sostanza (possesso del reddito) sulla forma (titolarità del reddito) e della realtà sull'apparenza, dovendosi individuare non la natura fittizia o ingannevole della titolarità del reddito, bensì l'effettività dell’esercizio del possesso del reddito a prescindere dalla sua formale titolarità (Cass.n. 23231/2022; Cass.n. 1369/2024). Ciò che rileva ai fini tributari è, pertanto, che l'interponente disponga delle risorse del soggetto interposto uti dominus; infatti, è nella prova della relazione dell’interponente con la fonte di reddito del soggetto interposto che si risolve la prova del «possesso» del reddito. Inoltre, trattandosi di possesso come situazione di fatto tale da comportare l’individuazione di un titolare effettivo del reddito complessivo diverso e divergente dal titolare formale è coerente che la prova sia affidata anche a circostanze di carattere indiziario. (Cass. n. 5276/2022). Coerentemente con la funzione della previsione, la disciplina dell'interposizione non prevede una responsabilità aggiuntiva dell'interposto oltre a quella dell'interponente, poiché la norma ha la funzione di attribuire l'onere del pagamento delle imposte a carico dell'effettivo titolare dei redditi, mentre l'interposto non è soggetto passivo di imposta in quanto non ha il possesso dei redditi; se quindi risulta accertato che il possessore del reddito è l'interponente, che si cela all'Erario nascondendosi dietro l'interposto, è esclusivamente in capo a questi che va determinato il reddito, attribuendogli anche quanto solo in apparenza conseguito dall'interposto (Cass. n. 29228/2021). Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 9 Costituisce, inoltre, principio consolidato quello per cui la disciplina prevista dall’art. art. 37 cit. non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale costituente il presupposto d'imposta (Cass. n. 11055/2021; da ultimo, Cass. n. 1369/2024). Questo inquadramento ha immediate conseguenze anche sul piano sanzionatorio. L’irrogazione delle sanzioni, difatti, trova il suo diretto riferimento nella condotta dell’interponente, il quale è sanzionato in proprio, in relazione all’avvenuta traslazione del reddito e dei relativi tributi dell’ente collettivo, con conseguente imputazione anche delle condotte evasive.La fattispecie è esterna al perimetro dell’art. 7 d.L. n. 269 del 2003, perché il rapporto fiscale che viene in considerazione non è quello, previsto dalla citata norma, «proprio di società o enti con personalità giuridica» ma, in conseguenza della traslazione del reddito all’effettivo possessore ex art. 37, comma3 del d.P.R. n. 600 del 197 3 , quello specifico e proprio dell’interponente. Il contribuente non riveste, in questo caso, la posizione di amministratore ma è l’effettivo possessore dei redditi formalmente intestati alla società come se fossero stati da lui prodotti, sicché assume rilievo, anche per tale versante, il suo rapporto fiscale,con le correlate sanzioni per gli inadempimenti e le violazioni che lo caratterizzano, e non quello della società ( Cass.n.23149/2025; Cass. n. 33434/ 2022). Quanto alla denunciata violazione delle norme di formazione della prova presuntiva, è pacifico che competa alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell'art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta, poiché se è devoluta al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., per Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 10 valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, violando i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (cfr. Cass.n. 19352/ 2018, Cass. n. 10973/2017; Cass. n. 1715/2007). Infatti, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione e concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. n. 19485/2017; Cass. n. 17535/2008). Ebbene, in ordine all’utilizzo degli indizi, mentre la gravità, precisione e concordanza degli stessi permette di acquisire una prova presuntiva che, anche sola, è sufficiente nel processo tributario a sostenere i fatti fiscalmente rilevanti, accertarti dalla amministrazione (Cass. n. 1575/2007), quando manca tale convergenza qualificante è necessario disporre di ulteriori elementi per la costituzione della prova. La giurisprudenza di legittimità ha tracciato il corretto procedimento logico del giudice di merito nella valutazione degli indizi, affermando che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno ricavati dal loro complessivo esame, in un giudizio globale e non atomistico di essi (ciascuno dei quali può essere insufficiente), ancorché preceduto dalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 11 vigore dall’altro in vicendevole completamento (tra le più recenti cfr. Cass. n. 12002/2017; Cass.n. 5374/2017). Ciò che dunque rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienza degli indizi, o anche di un solo significativo indizio, a supportare la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l’ampio diritto del contribuente a fornire la prova contraria. Nella sentenza impugnata la CGT, facendo mal governo dei suddettiprincipi di diritto , ha proceduto come segue. A fronte della contestazione dell’Ufficio di un abuso di schermo societario,nell’ambito di una più complessa frode coinvolgente quattro società ( [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. s. , [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) tutte riconducibilialla medesima famiglia Plona, con imputazione del carico fiscale (debito tributario e sanzioni) direttamente sui soci - persone fisiche(tra i quali [OSCURATO:PERSONA] ) della riqualificata società di fatto, quali autori, ideatori e beneficiari della frode realizzata attraverso la contabilizzazionedi acquisti fittizi di beni con relativa detrazione di IVA e vendita fittizia degli stessi senza applicazione d’imposta (o perché rivolte a un fittizio “esportatore abituale” che ha emesso false lettere d’intentoo perché definite “esportazioni” in assenza dei requisiti) al fine digenerare fittizi crediti IVA, utilizzati poi nelle liquidazioni periodiche e/o in compensazione nei mod. F24 della società - ha ritenuto offerti dall’Amministrazione soltanto gli element i indiziari relativi al compimentodelle operazioni a livello societario. La sentenza impugnata accerta infatti che sono stati stipulati “contrattidi subappalto sintetico e generico, nonché sovrapposizione fra leprestazioni contenute nell'appalto e nel subappalto senza indicazione del computo metrici di cantiere, genericità delle fatture emesse. In conclusione, l'Ufficio ha ritenuto che le prestazioni effettuate da [OSCURATO:PERSONA].Est.[OSCURATO:PERSONA] - 12 [OSCURATO:SOCIETA]. ora [OSCURATO:SOCIETA]. siano state rese nello stesso arco temporale sul medesimo cantiere sulla base di due distinti contratti (appalto diretto in un caso/subappalto nell'altro). A fronte di detta contestazioneben precisa, nulla ha eccepito parte appellante. Dunque, l'Ufficioha assolto l'onere probatorio che incombe sullo stesso mentre la contribuentenon ha fornito idonea prova contraria ” . Invece, e diversamente, in merito al contestato “abuso dello schermo societario” con interposizione della [OSCURATO:SOCIETA]. riqualificata comesocietà di fatto in quanto totalmente asservita agli interponenti tra i quali [OSCURATO:PERSONA], legati da una comunione di interessi e di scopo (c.d.affectio societatis ) , la sentenza di appello ha dapprima stabilito che “Lesanzioni amministrative relative al rapporto tributario sono, infatti, esclusivamentea carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto; detto principio trova eccezione solo nell'ipotesi di società artificiosamente costituita attraverso la quale l'amministratore persona fisica diventa l'esclusivo beneficiario delle violazionitributarie contestate. Solo in questa ipotesi, la differenza tra trasgressore e contribuente consente l'applicabilità delle sanzioni nei confrontidella persona fisica preposta alla amministrazione della società (cfr.,Cass. n. 1904/2020). In conclusione, vige il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di societào enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d .L. n. 269 del 2003 (conv.con modif. in L. n. 326 del 2003) sono esclusivamente a carico dellapersona giuridica, anche quando sia gestita da un amministratore difatto, a meno che la società non fosse stata artificiosamente costituita a beneficio esclusivo di chi la amministrava ” . Ciò premesso, essa ha ritenuto che “a lla luce del quadro giuridico e giurisprudenziale fin qui richiamato, questo Collegio in linea a quanto già affermato in altre prenunce da questa medesima Sezione (sent. 4893/22, sent. n. Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 13 4901/22,sent. n. 4898/22 e sent. n. 4896/22) osserva che l'Ufficio non haassolto il predetto onere probatorio ”. Conciò, il giudice di appello, in violazione dei richiamati principi di diritto e delle regole di formazione della prova presuntiva, non ha valutato,in un giudizio globale, anche gli altri elementi indiziari, possibili indicidel contestato totale asservimento della società - interposta ai soci (di fatto) , emersi dalla indagine di cui al PVC del 17 luglio 2019 della DirezioneProvinciale II di Milano - [OSCURATO:PERSONA] (allegato al ricorso e riprodotto a questa Corte ) quali la totale riconducibilità della societ à [OSCURATO:SOCIETA]. , come delle altre coinvolte nel contestato meccanismo fraudolento, alla medesima famiglia Plona, la mancata percezione da partedei predetti soggetti di alcun tipo di compenso o remunerazione néa titolo di amministratore né sotto forma di utili (unicamente [OSCURATO:PERSONA] una minima remunerazione da lavoro dipendente), ledichiarazioni fiscali degli stessi di redditi irrisori, tali da non assicurare neanche le minime necessità di sopravvivenza, né tantomeno da consentire il sostenimento di spese per contributi, assicurazioni, IMU, purerisultanti sostenute in anagrafe tributa ria. Talevizio del ragionamento presuntivo del giudice di appello - che nonha, dunque, valutato, nel loro complesso, tutti gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio al fine di verificare, con riguardo alla contestazione dell’abusodi schema societario, l’as solvimento da parte di quest’ultimo dell’onereprobatorio, anche attraverso elementi presuntivi (gravi precisi e concordanti), circa il totale asservimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. interpostaai soci (di fatto) interponenti tra i quali [OSCURATO:PERSONA] - si è rifesso anche sul piano sanzionatorio comportando erroneamente l’annullamento degli atti di contestazione notificati nei confronti delle personefisiche (tra cui [OSCURATO:PERSONA]) in applicazione dell’art. 7 del d. L. n.269/2003. Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 14 L’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate , implicando una rinnovazione da parte del giudice del rinvio del giudizio presuntivo circa il contestato abuso di schema societario con interposizione fittizia di [OSCURATO:SOCIETA]. , riqualificatacome società di fatto e totale asservimento della stessa ai soci, con imputazione a questi ultimi dei redditi quali interponenti, comporta l’assorb imento d ei motivi dal secondo all’ottavo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, orafallita (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.). Infatti,il secondo motivo di ricorso incidentale, articolato ex art.360,comma 1, n. 4 c.p.c. si duole della violazione degli artt. 111, 112, 131e 132, c.p.c., per motivazione omessa in relazione ai presupposti della frode contestata. Il terzo motivo dell’impugnazi one incidentale, dedotto ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., lamenta la violazione degli artt.111, 112, 131 e 132, c.p.c., per motivazione omessa in relazione all’illegittimità del regime impositivo applicato. Il quarto motivo del ridettoricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., censura la pronunciadi merito per violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132, c.p.c., per motivazione omessa in relazione alla eccepita omessa prova della frode contestata ed alla prova contraria fornita dalla parte con riferimentoalle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a Ecosystem PMs.a.s. a fronte del contratto di subappalto concluso tra loro, ritenute dall’Ufficio relative a prestazioni oggettivamente inesistenti. Il quinto motivo d ell’impugnazione incidentale, declinato ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 19, comma1, 26, comma 3 del d.P.R. n. 633 del 1972, 109, d.P.R. n. 917 del1986, e 2697 e 2729 c.c.; secondo le parti ricorrenti erroneamente laCGT di secondo grado ha mancato di ritenere non provati da parte dell’Ufficio né i profili di presunta irregolarità della [OSCURATO:SOCIETA]., né la fittizietà del rapporto intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA].Est.[OSCURATO:PERSONA] - 15 particolare, la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente dedotto dall’insiemedelle circostanze relative all’assenza di struttura in capo alla fornitrice, all’assenza di operatività fiscale, alla compilazione dei documenti di trasporto sempre a cura del l’acquirente, che esse potessero essere ritenute gravi, precise e concordanti nel senso del la prova della pretesa erariale, circostanze che non presentavano tali caratteri. Il sesto motivo dello stesso ricorso, articolato ex art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., si duole della violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132, c.p.c., per omessa motivazione in relazione alla assenza della prova dei presupposti per l’imputazione delle sanzioni alle persone fisiche.Il settimo motivo che segue , declinato ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. è incentrato sulla violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132, c.p.c., per omessa motivazione in relazione alla illegittimità del provvedimentosanzionatorio per omessa motivazione circa l’irrogazione inconcreto delle sanzioni e circa la conseguente violazione degli artt. 7 e 16, d. Lgs. 472 del 1997 . Infine, l’ ottavo motivo della doglianza incidentale, articolato ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., deduce la violazione degli artt. 111, 112, 131 e 132, c.p.c., per omessa motivazione in relazione alla illegittimità del provvedimento sanzionatorioper violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 5, d.Lgs. 472 del 1997. Èdi tutta evidenza che la soluzione delle ridette censure dipende sia logicamente, sia giuridicamente, dall’esito che avrà, di fronte al giudicedel rinvio, la necessaria rivalutazione - che in quella sede andrà compiutaalla luce dei superiori principi di diritto – degli elementi di fatto nonadeguatamente presi in esam e dalla sentenza ora cassata. Diversa sorte spetta al primo motivo del ricorso incidentale , articolatoex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., che deduce la violazione o falsaapplicazione dell’art. 31, comma 3, d. P . R . 600 del 1973, per non avere la sentenza accertato l’incompetenza territoriale dell’[OSCURATO:PERSONA].Est.[OSCURATO:PERSONA] - 16 accertatoree la conseguente illegittimità dell’atto impugnato. Secondo laparte ricorrente, la sentenza è illegittima come in rubrica ove afferma che: “inammissibile, prima ancora che infondata, l'eccezione di incompetenzaterritoriale della [OSCURATO:PERSONA] ovinciale Milano II: nell'atto di appello la parte nulla dice circa l'effettivo domicilio della società appellante.Ritenendo quindi corretto l'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria(e visibile nel timbro apposto in fondo al PVC al momento della sottoscrizione dell'allora legale rappresentante), ne deriva la competenzaterritoriale della [OSCURATO:PERSONA] di Milano”. L’atto impugnato sarebbe quindi,secondo tal prospettazione, radicalmente nullo in quanto emesso daun Ufficio privo di competenza territoriale e/ o funzionale in ordine al domicilio dei contribuenti accertati, coincidente con la residenza delle personefisiche e con la sede legale delle società. Ilmotivo è inammissibile in quanto del tutto generico. Invero, parte contribuente non indica – né lo si evince dalla sentenza impugnata – quale sia la competenza per territorio della direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate della quale lamenta il difettodi competenza. Poiché in base all'art. 31, comma 2, del d .P.R. n. 600 del 1973, la competenza ad effettuare accertamenti e controlli tributariin materia di imposte dirette spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui q uesta è stata o avrebbe dovuto essere presentata e – quanto all’iva - analogo è il tenore della disposizione dell'art. 40, comma 1, del d .P.R. n. 633 del 1972 in virtù della quale competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti è l' U fficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trovail domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli artt. 58 e 59 del decretocitato, era onere della parte sia indicare il domicilio della stessa sia soprattutto illustrare e provare in base a quali provvedimenti organizzatividell’Amministrazione finanzi aria la competenza de qua era Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 17 stataattribuita ad altra direzione provinciale diversa da quella emittente gliatti impugnati. Inconclusione, debbono accogliersi il se