CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21302/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TENZA sul ricorso iscritto al n. 26013/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.a., in persona del l.r.p.t, rappresentat a e difesa da gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il primo in Roma alla via della Scrofa n.57. –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. –controricorrente – tributi r.g. n.26013/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara (di seguito C.t.r.), n. 100, pronunciata il 23 novembre 2017, depositata il 5 febbraio 2018 e non notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrentee l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il sostituto procuratore g enerale [OSCURATO:PERSONA] si è riportato alle conclusioni scritte, con cui hachiesto il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.a. (di seguito TIF) ha proposto ricorso,con sette articolati motivi , contro l’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso, avverso la sentenza n. 100 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara (di seguito C.t.r.), pronunciata il 2 3 novembre 201 7 , depositata il 5 febbraio 2018e non notificata, che ha accolto l’appello dell’ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa del diniego di rimborso parziale dell’imposta sostitutiva sui dividendi deliberati da [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2009, per la quale era stata calcolata l’aliquota del 27 per cento, ai sensi dell’art.27, terzo comma, d.P.R. n.600/1973, nettamente superiore all’aliquota dell’1,375 per cento, prevista sui dividendi distribuiti a società italiane (data dall’applicazione dell’aliquota Ires del 27,5 per cento alla quota imponibile di dividendi, pari al 5 per cento degli stessi). 2. Con la sentenza impugnata la C.t.r., dopo aver richiamato la disciplina prevista dall’art.165 d.P.R. n.917/1986 ( che riconosce al contribuente il diritto di scomputare, a determinate condizioni, dall’imposta italiana relativa a d un reddito prodotto all’estero le imposte aventi caratteristiche similari a quella italiana , ma pagate a r.g. n.26013/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] titolo definitivo nello Stato estero), ha affermato che il credito per le imposte assolte all'estero da parte del soggetto italiano spetta al verificarsi del duplice presupposto: similitudine (con le imposte previste in Italia per quel reddito) e definitività (entro i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia) . Secondo il giudice di appello, l'estratto conto prodotto dalla contribuente era una rappresentazione analitica di una serie di operazioni in entrata e in uscita, mentre il credit advice era la rappresentazione di una singola operazione di accreditamento del dividendo rispetto al quale veniva richiesta la restituzione della maggiore imposta versata. Pertanto, la C.t.r. riteneva che , nelle controversie concernenti il rimborso di un credito, in cui gravava sul contribuente —che rivestiva nel processo la qualità di attore in senso sostanziale —l'onere di allegare e provare i fatti a fondamento della richiesta, l'estratto conto non costituivaprova di definitivo incasso del dividendo, cosicché l'Ufficio non p oteva rimborsare la ritenuta (nel caso di specie di E. 1.280.440,93 ), mancando il credit adviceo il modello C.U.P.E. Inoltre, la C.t.r. rilevava che dalla documentazione prodotta non si ricavava che il soggetto percipiente i dividendi, "The bank of [OSCURATO:PERSONA]" con sede in Bruxelles, come risulta va dal modello C.U.P . E. , era effettivamente stato nominato global custodian di [OSCURATO:PERSONA](di seguito LBIE). Invero, la contribuente aveva prodotto so l o un accordo relativo alla [OSCURATO:PERSONA] e non alla [OSCURATO:PERSONA] s.a. ed aveva richiamato il [OSCURATO:PERSONA], privo di qualsivoglia valore probatorio. Infine, secondo la C.t.r., la tesi dell'appellata di ritenere dovuto il pagamento previsto dall'art. 10, comma 4, lett. b), a prescindere dall'av venuto assoggettamento ad imposizione in Lussemburgo dei dividendi in questione, oltre a non poter essere condivisa, rafforzavail convincimento che in realtà non si fosse verificata alcuna doppia imposizione. Riteneva la C .t.r. che i r.g. n.26013/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contenuti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea CE n. 540/2007 erano stati recepiti correttamente dall'[OSCURATO:PERSONA], giusta Circolare n. 32/2011, in cui erano state fissate le condizioni soggettive ed oggettive per ottenere il rimborso; infatti, qualora i soggetti UE beneficiari dei dividendi non possedevano i requisiti previsti per l'applicazione della Direttiva madre-figlia, di cui all'art. 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo la C.t.r. trova va applicazione il regime "ordinario" e la misura della ritenuta ridotta, da applicare in sede di esame delle istanze di rimborso relative ai dividendi erogati prima del 1° gennaio 2008, per effetto dell'aliquota di imposta Iresvigente prima del 1° gennaio 2008, pari all'1,65 per cento. 3. Le parti hann o depositato memorie. 4. Parte ricorrente ha chiesto la discussione orale, ai sensi dell’art.23, comma 8 bis, d.l. 28 ottobre 2020 n.137. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo , in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrent e denunzia la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione inviolazione degli artt.1, secondo comma, e 36, secondo comma, n.4, d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ.,e 118 disp. att.cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sareb be fon d ata su di una ricostruzione fattuale e premesse logico giuridiche avulse dalla fattispecie dedotta in giudizio. Con specifico riferimento ai profili probatori, i giudici si sarebbero limitati ad affermare la non idoneitàdella documentazio ne a dimostrare la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] come sub-custode di LBIE, senza esplicitare le ragioni della decisione. Inoltre, i giudici di appello avrebberorichiamato l’art.10, comma 4, lett. B), senza indicare il corpo normativo al quale appartiene e che,se r.g. n.26013/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riferito, come sembrerebbe dal contesto, alla [OSCURATO:PERSONA] contro ladoppia imposizione, non sarebbe pertinente alla questione oggetto di giudizio, cioè alla effettiva tassazionedei dividendi in Lussemburgo come presupposto per il riconoscimento del credito. 2.1. Con il secondo motivo, la ricorrent e denunzia la falsa applicazione degli artt. 3 e 165 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 (T.u.i.r.), in materia di rimborso di imposte assolte all’estero da soggetti residenti in Italia, norma che secondo la società non è invocabilenel caso di specie. 2.2. La ricorrente lamenta anche la violazionedel principio di non contestazione, in violazione dell’art.115 cod. proc. civ., essendo pacifico, nel caso in esame, che la società contribuente, residente in Lussemburgo,abbia chiesto il rimborso della ritenuta subita a titolo di imposta con l’aliquota del 27 per cento, nella sua qualità di soggetto non residente, ex art.27 terzo comma d.P.R. n.600/1973, sui dividendi di fonte italiana, che si assumono percepiti per l’anno 2009. 3.1.Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto che la contribuente non avesse dimostrato l’effettivo incasso dei dividendi, individuando l’avviso di accredito sul conto ed il modello C.U.P.E. come unici documenti idonei a comprovare la suddetta circostanza, in violazione dell’art.116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 3.2. La sentenza risulterebbe altresì nulla in quanto emessa in violazione degli artt.1, secondo comma, e 36, secondo comma, n.4, d.lgs. 30 dicembre 1992 n.546, 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto la C.t.r. non avrebbe palesato le ragioni poste a base della sua decisione. r.g. n.26013/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.3. Inoltre, la decis i one sul punto sarebbe censurabile anche ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in quanto la C.t.r. avrebbe omesso l’esame di un fatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella circostanza che le azioni Telecom, che hanno dato luogo alla distribuzione dei dividendi nel 2009, erano depositate presso LBIE in virtù di regolare contratto di custodia e che i dividendi eranostati definitivamente incassati nel 2010 all’esito di un’azione giudiziaria, che aveva anche riconosciuto a LBIE un corrispettivo. Sul punto, la ricorrente deduce che le azioni Telecom di sua proprietà erano detenute in custodia presso LBIEe che aveva prodotto in giudizio il master custody agreement (contratto di custodia) , sottoscritto nel 2000 tra LBIE ed [OSCURATO:PERSONA] S.A., società lussemburghese fusa per incorporazione in TIF (come dimostrato dall'estratto della Camera di Commercio lussemburghese, pure allegato). Al riguardo, la società ha richiamato, riproducendola nei propri atti, la norma lussemburghese che disciplina gli effetti della fusione per incorporazione (l'art.274, legge 10 agosto 1915),rilevando che la predetta norma sancisce il principio (peraltro analogo a quello dettato dall'art. 2504-bis cod. civ.), per cui la società incorporante succede a titolo universale nei rapporti giuridici riferibili alla società incorporata. Su queste basi, la società ha rilevato che il contratto sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] S.A. ha continuato a produrre effetti, a seguito della fusione, nei suoi confronti. Il rapporto di custodia esistente, nel 2009, tra LBIE e TIF risulterebbe peraltro confermato, dal punto di vista documentale, non solo dalla dichiarazione dell'administrator di LBIE, ma anche dai bilanci al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 di TIF, che riportavano l’incasso dei dividendi in questione. r.g. n.26013/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente, la sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti ipresupposti per il riconoscimento in capo alla s ocietà del rimborso richiesto, rilevando che il contratto di custodia dei titoli prodotto in giudizio è sottoscritto da LBIE con [OSCURATO:PERSONA] S.A. e non con TIF, così aderendo alla tesi dell'Agenzia, secondo cui, a seguito della fusione per incorporazione dell'originario contraente, il predetto contratto non avrebbe prodotto effetti ne i con fronti della societàincorporante, e non sarebbe quindi idoneo a dare dimostrazione della detenzione delle azioni da parte di LBIE in qualità di custode. Invece, secondo la ricorrente, una corretta interpretazione dell'art. 274, legge (lussemburghese) 10 Agosto 1915, avrebbe dovuto indurre i giudici del gravame a rilevare l'infondatezza della tesi dell'Agenzia, secondo cui la fusione non avrebbe determinato l'effetto di una successione universale della società incorporante in tutti i rapporti giuridici e negoziali della società incorporata. Di conseguenza, la C.t.r. avrebbe dovuto concludere che il contratto di custodia sottoscritto tra LBIE e [OSCURATO:PERSONA] S.A. ha continuato a produrre effetti, a seguito della fusione, in capo a TIF, risultando così idoneo a dimostrare che, al momento della distribuzione dei dividendi, le azioni Telecom erano detenute da LBIE in qualità di custode per conto della societàcontribuente. 3.4. Laricorrente deduce, inoltre, che la sentenza è in parte qua viziata per violazione dell'art. 112, cod, proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nell'avere affermato l'inidoneità del contratto di custodia sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] S.A. a dimostrare l'esistenza di un rapporto di custodia tra la società e LBIE, attribuendo rilievo all'assenza di valore probatorio del Commentario al Modello OCSE (asseritamente) richiamato da TIF. Così decidendo, i giudici avrebbero assunto alla base della decisione il rinvio, invero mai operato dalla società, a (non meglio precisate parti) r.g. n.26013/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del predetto documento, e per l'effetto, si sarebberopronunciati su una questione (il valore probatorio del Commentario al Modello OCSE) mai stata oggetto di discussione tra le parti, così rendendo una decisione affetta da “extrapetizione”. 4.1. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, emessa in violazione degli artt.1, secondo comma, e 36, secondo comma, n.4, d.lgs. 30 dicembre 1992 n.546, 132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, la sentenza di seconde cure è nulla in quanto i giudici del gravame hanno richiamato la tesi (peraltro erroneamente attribuita alla società), secondo cui sarebbe dovuto il pagamento "previsto dall'art.10, comma 4, lett b)", senza indicare in alcun modo il corpo normativo al quale appartiene la citata disposizione, ed in un contesto in cui, anche volendo riferire detto articolo, in ragione dell'argomento trattato, alla [OSCURATO:PERSONA]Lussemburgo, art. 10 della citata Convenzione, esso non reca alcuna lett. b) al quarto comma, ed il comma richiamato fa riferimento ad una questione, quella dell'attribuzione dei dividendi alla stabile organizzazione, del tutto diversa da quella esaminata dai giudici (cioè, l'effettiva tassazione dei dividendi in Lussemburgo come presupposto per il riconoscimento del credito). 5.1. Con il quinto motivo, la ricorrente denunzia, in subordine, la nullità della sentenza nella parte in cui i giudici del g ravame hanno affermato l'insussistenza del diritto al rimborso in ragione del rigetto della tesi, attribuita alla società, secondo cui "il "pagamento previsto dall'art. 10, comma 4, lett. b)" sarebbe dovuto a prescindere dalla verifica circa l'effettivo assoggettamento ad imposizione dei dividendi in Lussemburgo. r.g. n.26013/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], così decidendo, i giudici del gravame sarebbero incorsi in una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in quanto la citata disposizione prescrive al giudice il dovere di pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Nel caso in giudizio il predetto dovere non potrebbe ritenersi assolto dai g iudici d i appello , avendo i medesimi pronunciato, ritenendo di non condividerla, su una tesi, attribuita alla società, ma da quest'ultima invero mai prospettata nel corso del giudizio di merito. I g iudici del gravame avreb be ro fondato il disconoscimento del rimborso richiesto da TIF (anche) sull’affermata insussistenza dei presupposti per l'applicazione della ritenuta nella misura prevista dall'art. 10, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA]Lussemburgo, così ponendo a fondamento della propria decisione una norma diversa da quella invocata dalla società a fondamento della richiesta di rimborso, e recante un regime impositivo diverso da quello di cui è chiesta l'applicazione. 6.1. In ulteriore subordine, con il sesto motivo, la ricorrente denunzia l’illegittimità della sentenza nella parte in cui i giudici hanno ricondotto il rimborso richiesto dalla società alla disciplina recata dall'art. 10, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA]Lussemburgo. Secondo la ricorrente, la sentenza è in parte qua viziata per falsa applicazione dell'art. 10, secondo comma, Convenzione Italia - Lussemburgo, in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Invero, la società aveva chiesto ilrimborso della ritenuta alla fonte su dividendi italiani, deducendo l’illegittimità del prelievo eccedente rispetto alla misura prevista dall'art. 27, comma 3-ter, d.P.R. n. 600/1973, vale a dire dalla norma domestica che ha recepito il principio, sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, per cui i dividendi corrisposti a società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] devono essere assoggettati ad un prelievo fiscale che non può r.g. n.26013/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] essere superiore a quello gravante sui dividendi corrisposti a società residenti in Italia (pena la violazione dei principi unionali di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali di cui la stessa risulta espressione). Pertanto, il disconoscimento della sussistenza del diritto al rimborso non può essere legittimamente fondato sulla presunta insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’aliquota convenzionale. 7.1. Con il settimo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui i secondi g iudici hanno richiamato, a fondamento del rigetto dell'istanza di rimborso, i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione della ritenuta nella misura prevista dall'art. 27, comma 3-ter, d.P.R. n. 600/1973, così come delineati in linea generale dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria. La sentenza, secondo la ricorrente, è in_parte qua viziata , in q uanto emessa in violazione dell'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Invero, l’Agenzia non aveva fondato il diniego di rimborso su profili diversi da quelli relativi alla prova dell’effettivo incasso dei dividendi, non avendo mai contestato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art.27, comma 3-ter, d.P.R. n. 600/1973. 8. Il primo motivo è fondato e va accolt o , con conseguente assorbimento dei rimanenti, poiché la sentenza impugnata risulta viziata da motivazione meramente apparente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di r.g. n.26013/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. S.U. n. 22232/2016). Invero, è pacifico tra le parti che la società ricorrente , in applicazione dell’art.27, co. 3, d.P.R. n.600/1973, aveva chiesto il rimborso dell'imposta sostitutiva sui dividendi deliberati negli anni 2007, 2008 (definiti in corso di causa) e 2009 dalla [OSCURATO:SOCIETA]A fronte della richiesta della contribuente, che aveva impugnato il diniego tacito dell’amministrazione finanziaria, l'Agenzia delle entrate si era costituita in giudizio, riconoscendo il rimborso per le annualità 2007 e 2008 ed evidenziando, per la sola annualità 2009, che la società non aveva prodotto documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei presupposti per procedere all'erogazione del richiesto rimborso, cioè, in particolare, la prova dell’effettiva percezione dei dividendi. La C.t.r. riteneva che la societànon avesse fornito adeguata prova della percezione dei dividendi, non essendo sufficiente la sola indicazione del credito nella dichiarazione , né il semplice estratto conto, che è una rappresentazione analitica di una serie di operazioni in entrata ed in uscita , in assenza del credit adviceo del modello C.U.P.E. Nella motivazione adottata si evince la confusione nella quale incorre la C.t.r, riferendosi all’insufficienza dell’esposizione del credito in dichiarazione, con evidente riferimento al meccanismo del credito di imposta, che non sembra in discussionenella fattispecie in esame . Inoltre, il giudice di appello non spiega perché l’estratto conto non sarebbe idoneo a dimostrare l’effettiva percezione dei dividendi, limitandosi ad un’affermazione genericamente descrittiva della funzione del documento. Sempre sotto il profilo probatorio in ordine all’effettiva percezione dei dividendi, la C.t.r. ha anche affermato che, dalla documentazione r.g. n.26013/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] agli atti, non vi era prova che [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], che risultava essere il soggetto percipiente dal modello C.U.P.E., fosse stata nominata global custodiandi LBIE. Il giudice, però, non chiarisce quale sia la documentazione depositata dal la parte contribuente, né perché non costituisse prova idonea in ordine alla custodia. Sul punto, la società ricorrente sos tiene di aver prodotto una dichiarazione del l ’ a dministrator di LBIE , già al le gata all’istanza di rimborso, in cui si affermava che [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] era stata nominata custode di tutti i beni di LBIE, comprese le azioni Telecom, nonché il contratto di custodia dei titoli in oggetto intercorso tra LBIE ed Olivetti s.a., poi incorporata in TIF, l’estratto conto ed il modello C.U.P.E. (in cui, come si è detto, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] risultava essere il soggetto percipiente), i bilanci della TIF al 31 dicembre 2009 ed al 31 dicembre 2010, nei quali si dava atto dell’incasso dei dividendi e del loro importo. Tale documentazione non risulta in alcun modo esaminata dalla C.t.r. che non ha chiarito le ragioni per c ui ha ritenuto che la prova prodotta dalla società non fosse sufficiente a dimostrare l’effettiva percezione dei dividendi. Sotto altro profilo, anche le premesse logico giuridiche della decisione impugnata sono del tutto avulse dalla fattispecie dedotta in giudizio. I giudici di appello hanno richiamato l’art.10, comma 4, lett. B), senza indicare il corpo normativo al quale appartiene e che, se riferito, come sembrerebbe dal contesto, alla [OSCURATO:PERSONA] contro la doppia imposizione, non si attaglia alla questione oggetto di giudizio. Inoltre, la C.t.r. afferma, contraddittoriamente con quanto sostenuto in precedenza, che qualora i soggetti UE beneficiari dei dividendi non possedevano i requisiti previsti per l'applicazione della r.g. n.26013/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] madre-figlia, di cui all'art. 27-bis d el d.P.R. n. 600 del 1973, trovava applicazione il regime "ordinario" e la misura della ritenuta ridotta, da applicare in sede di esame delle istanze di rimborso relative ai dividendi erogati prima del 1° gennaio 2008, per effetto dell'aliquota di imposta Ires vigente prima del 1° gennaio 2008, pari all'1,65 per cento. Tuttavia, tale affermazione rimane del tutto teorica, priva di alcun collegamento alla fattispecie concreta ed ai richiami normativi precedentemente effettuati. Invero, la società aveva chiesto ilrimborso della ritenuta alla fonte sui dividendi italiani, deducendo l’ illegittimità del prelievo eccedente rispetto alla misura prevista dall'art. 27, comma 3-ter, d.P.R. n. 600/1973, vale a dire dalla norma domestica che ha recepito il principio, sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, per cui i dividendi corrisposti a società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] devono essere assoggettati ad un prelievo fiscale che non può essere superiore a quello gravante sui dividendi corrisposti a società residenti in Italia (pena la violazione dei principi unionali di libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali di cui la stessa risulta espressione). Ciò in quanto, con la legge finanziaria del 2008, in attuazione del parere motivato della Commissione della Comunità europea n.C(2006) 2544 del 28 giugno 2006, in adeguamento della disciplina nazionale della tassazione dei dividendi alla normativa europea, è stata prevista una ritenuta ridotta ( con l'aliquota dell'1,375 per cento) , qualora gli utili siano corrisposti a società o enti soggetti ad imposta sul reddito negli stati membri dell’Unione. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla C.t.r. nel caso in esame, sideve rilevare che per beneficiare della ritenuta ridotta, gli enti e societàesteri devono essere soggetto passivo ai fini della locale r.g. n.26013/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] imposta sul reddito delle società, ma tale condizione va interpretata come “assoggettabilità” di carattere generale ad imposizione, soddisfatta da tutte quelle società “potenzialmente” soggette all'Ires, indipendentemente dalla circostanza che “godono, di fatto, di agevolazioni comunque compatibili con la normativa comunitaria” (in tal senso anche Circolare della Agenzia delle entrate 32/E dell'8 luglio 2011) (Cass. n. 5152/2022). Per quanto fin qui detto, in accoglimento del primomotivo, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla C.t.r. dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di rico