CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2026
Cassazione n. 25992/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;- ricorrente –Contro:[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentantep.t. della SERVISAN S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., rapp. e dif., invirtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e GUGLIELMOCANTILLO ([OSCURATO:EMAIL]), presso il cui studio èelett.te dom.to in ROMA, al [OSCURATO:PERSONA], n. 17;- controricorrente –nonché contro:[OSCURATO:PERSONA], rapp. e dif., in virtù di procura speciale incalce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] CASTALDINumero registro generale 9278/2018Numero sezionale 5617/2026Numero di raccolta generale 25992/2026Data pubblicazione 30/09/2026([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]), presso i quali è elett.te dom.to;- controricorrente –contro:[OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rapp.ti e dif.si, leprime due in virtù di procura speciale in calce al controricorso ed il terzoanche ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]), presso i quali sono elett.te dom.ti;- controricorrenti –nonché contro:[OSCURATO:PERSONA];- intimata –avverso la sentenza n. 7632 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, sez. st. di SALERNO, depositata il 18/09/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/09/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].L’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di un processo verbale diconstatazione redatto dalla Guardia di finanza il 17 maggio 2010, notificòalla Servisan s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. tre avvisi di accertamentorelativi agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008. Con tali atti rettificò ilreddito d’impresa dichiarato, recuperando a tassazione, in particolare,costi ritenuti indeducibili iscritti nel conto «costi per servizi», sottoconto«prestazioni professionali», concernenti prestazioni rese dal socio e legalerappresentante [OSCURATO:PERSONA] presso la Casa di cura [OSCURATO:PERSONA].p.a. di Bari; con separati avvisi, il maggior reddito sociale fu imputato,pro quota, ai soci, ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali. La società eNumero registro generale 9278/2018Numero sezionale 5617/2026Numero di raccolta generale 25992/2026Data pubblicazione 30/09/2026i soci impugnarono gli atti impositivi dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Salerno. Quest’ultima, dopo avere separato la trattazionerelativa all’anno 2007 per consentirne la riunione con il ricorso propostodal socio [OSCURATO:PERSONA], rigettò, con sentenza n. 461/15/2012, iricorsi della società e dei soci Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] quantoagli anni 2006 e 2008, accogliendo invece quelli proposti dagli altri soci;con successiva sentenza n. 66/15/2013, relativa all’anno 2007, rigettònuovamente i ricorsi della società e dei soci Giuseppe e Alessandro DeMartino, accogliendo quelli di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio equale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede dellamedesima, e [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del contenzioso l’Ufficio, rilevatoun vizio degli originari avvisi personali emessi nei confronti di alcuni soci, liannullò in autotutela e notificò avvisi sostitutivi per le annualità 2007 e2008, avverso i quali furono proposti ulteriori ricorsi, poi rigettati dallaCTP con le sentenze nn. 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108 e 2109 del2014. Investita dei gravami, la Commissione tributaria regionale dellaCampania riunì i giudizi e dispose consulenza tecnica d’ufficio al fine diverificare la corrispondenza, l’inerenza e la congruità delle spese dedottedalla società negli anni d’imposta considerati. Con sentenza n. 7632/2017,depositata il 18 settembre 2017, la CTR accolse parzialmente gli appelli,condividendo le conclusioni del consulente tecnico: riconobbe la pienadeducibilità dei costi relativi alle prestazioni professionali fatturate daldott. [OSCURATO:PERSONA], rideterminò in misura inferiore i costiindeducibili per ciascuna annualità e, conseguentemente, il maggiorreddito imputabile alla società e ai soci; dichiarò altresì nulli, per gli anni2006 e 2008, gli atti relativi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], confermò,per l’anno 2007, l’annullamento degli accertamenti nei confronti deiquattro soci della Servisan e dichiarò inapplicabili le sanzioni nei confrontidegli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso detta sentenza l’Agenzia delleEntrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; hannoNumero registro generale 9278/2018Numero sezionale 5617/2026Numero di raccolta generale 25992/2026Data pubblicazione 30/09/2026resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legalerappresentante della Servisan s.a.s., [OSCURATO:PERSONA], Anna RitaGallo, in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Carlo DeMartino, mentre è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e la società Servisan s.a.s. hanno depositatomemoria illustrativa.Successivamente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAlessandro [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto l’estinzione del giudizio per adesionealla definizione agevolata delle controversie di cui all’art. 6 del d.l. n. 119del 2018; questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 1672 del 2024, harinviato la causa a nuovo ruolo, invitando le parti a interloquire sulla provadel tempestivo pagamento della prima rata. Sono seguiti i depositidell’Avvocatura dello Stato e dei contribuenti in esecuzione dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.104 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché dell’art. 2697 cod. civ.,assumendosi che la CTR avrebbe erroneamente riconosciuto la deducibilitàdei costi per prestazioni professionali sostenuti dalla Servisan s.a.s. sullabase della mera corrispondenza con le fatture emesse dal dott. GiuseppeDe Martino e del richiamo alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio,senza considerare che il contribuente era onerato della prova dellacertezza, dell’inerenza e dell’obiettiva determinabilità dei costi medesimi eche gli importi dedotti eccedevano quelli risultanti dai contratti dicollaborazione professionale intercorsi tra la società e il professionista.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ancora ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dei principi generaliin materia di onere della prova, nonché la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697 e 2729 cod. civ., deducendosi che la decisione impugnataNumero registro generale 9278/2018Numero sezionale 5617/2026Numero di raccolta generale 25992/2026Data pubblicazione 30/09/2026avrebbe fondato la congruità dei compensi su un ragionamento presuntivoprivo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, attribuendo rilievoalla clausola contrattuale relativa all’eventuale compenso una tantum ealla perizia di parte richiamata dal consulente tecnico, pur in difetto,secondo la ricorrente, di idonea prova documentale dell’effettivaesecuzione delle ulteriori prestazioni professionali e della ragionevolezzadella loro quantificazione.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992,sostenendosi che la CTR avrebbe reso una motivazione apparente,essendosi limitata a recepire le conclusioni del consulente tecnico d’ufficioe la perizia di parte senza confrontarsi con le specifiche contestazionidell’Ufficio in ordine alla certezza, alla documentazione e alla congruità deicosti dedotti, né esplicitare le ragioni della ritenuta deducibilità degliulteriori costi diversi da quelli relativi alle prestazioni professionali.Preliminarmente, occorre esaminare l’istanza di estinzione del giudizioformulata da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 6del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136 del2018.Con nota del 27 settembre 2022 i predetti soci hanno comunicatol’avvenuta presentazione delle domande di definizione agevolata relativeagli avvisi personali emessi nei loro confronti, depositando le ricevutetelematiche delle istanze e i modelli F24 concernenti il versamento dellaprima rata.Le domande riguardano, in particolare, [OSCURATO:PERSONA], in proprio, per gliavvisi nn. TF9011507239/2012, anno 2007, e TF9011507241/2012, anno2008; [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], per gli avvisi nn.TF9011507237/2012, anno 2007, e TF9011507242/2012, anno 2008;Numero registro generale 9278/2018Numero sezionale 5617/2026Numero di raccolta generale 25992/2026Data pubblicazione 30/09/2026Luisa Sforza, per gli avvisi nn. TF9011507238/2012, anno 2007, eTF9011507240/2012, anno 2008; [OSCURATO:PERSONA], per l’avviso n.TF9011507235/2012, anno 2007; [OSCURATO:PERSONA], per gli avvisinn. TK3012103857/2011, anno 2006, e TK3018200495/2012, anno 2007.Con ordinanza interlocutoria n. 1672 del 2024 questa Corte ha rilevato chela documentazione allora versata in atti non consentiva di accertare iltempestivo pagamento della prima rata, poiché, a fronte dei modelli F24prodotti, occorreva un’interlocuzione delle parti sull’effettività delversamento. Sono quindi seguiti i depositi delle parti e, in particolare, lecomunicazioni degli Uffici dell’Amministrazione finanziaria competenti perle singole posizioni.[OSCURATO:PERSONA] provinciale di Salerno, con nota prot. n. 35359 del 6 febbraio2024, trasmessa all’Avvocatura dello Stato, ha fornito il riscontro richiestoin ordine alle definizioni relative agli atti di propria competenza.Con successiva nota prot. n. 299817 del 30 settembre 2024, resa inesecuzione dell’ordinanza interlocutoria n. 24561 del 2024, il medesimoUfficio ha precisato che le posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AnnaRita Gallo e [OSCURATO:PERSONA] «sono state integralmente definite ai sensidella legge 119/2018».Quanto ad [OSCURATO:PERSONA], le due domande di definizioneriguardano atti di competenza della Direzione provinciale I di Roma, codiceufficio TK3; risultano depositate le istanze relative all’avviso n.TK3012103857/2011, per l’anno 2006, e all’avviso n.TK3018200495/2012, per l’anno 2007, unitamente ai modelli F24 diversamento della prima rata. Alla luce del riscontro favorevole dell’Ufficiocompetente, deve ritenersi perfezionata anche la definizione di talicontroversie.Ne consegue che il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art.6 del d.l. n. 119 del 2018, limitatamente alle posizioni personali di AnnaRita Gallo, in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarloNumero registro generale 9278/2018Numero sezionale 5617/2026Numero di raccolta generale 25992/2026Data pubblicazione 30/09/2026De Martino e [OSCURATO:PERSONA], in relazione agli avvisi oggetto dellerispettive domande di definizione. Il giudizio va dichiarato estinto altresìnei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], risultandotutti gli avvisi a carico dei soci integralmente definiti, come attestato dallamedesima nota dell’Agenzia delle entrate prot. n. 299817 del 30settembre 2024.Il giudizio deve invece proseguire nei confronti della società Servisans.a.s., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e di [OSCURATO:PERSONA]. La nota dellaDirezione provinciale di Salerno del 30 settembre 2024 ha infatti chiaritoche gli accertamenti a carico della società, nn. TF9020202687/2011, anno2006, TF9020202688/2011, anno 2007, e TF9020202690/2011, anno2008, nonché quelli a carico del socio [OSCURATO:PERSONA], nn.TF9010203016/2011, anno 2006, TF9010203095/2011, anno 2007, eTF9010203211/2011, anno 2008, non risultano essere stati oggetto didomanda di definizione.Tanto osservato, non è fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorsosollevata da [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo che i motivi dell’Agenziariguarderebbero soltanto il reddito sociale e non anche gli avvisi personaliemessi nei suoi confronti. Il ricorso investe la rideterminazione del redditod’impresa della società di persone, che costituisce il presupposto comunedell’imputazione per trasparenza ai soci. La censura rivolta alla basereddituale sociale si riflette pertanto sulla posizione del socio, fermarestando l’estraneità al presente scrutinio di eventuali profili personaliautonomi non specificamente attinti dal ricorso.Parimenti infondate sono le restanti eccezioni inammissibilità attesa lasufficiente specificità dei motivi di ricorso.Va esaminato anzitutto, per priorità logica, il terzo motivo, con il qualel’Agenzia deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente. Ilmotivo non è fondato.Numero registro generale 9278/2018Numero sezionale 5617/2026Numero di raccolta generale 25992/2026Data pubblicazione 30/09/2026Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla per violazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992,quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla concongetture (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass. n. 21302/2022; Cass. n.6758/2022). Il vizio ricorre, dunque, quando non sia possibile individuareil percorso argomentativo della pronuncia, funzionale alla suacomprensione e alla sua verifica in sede di impugnazione, mentre restaescluso in presenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto edi diritto della decisione (Cass. n. 29721/2019; Cass. n. 26477/2022). Nelcaso di specie, la motivazione della CTR non ricade in tale anomalia,poiché consente di individuare la ratio decidendi e di ricostruire lo schemaargomentativo seguito dal giudice d’appello.La CTR ha, in primo luogo, richiamato l’esito della consulenza tecnicad’ufficio, rilevando che il consulente, dopo avere esaminato gli atti dicausa e le scritture contabili della società e del professionista, avevaverificato la corrispondenza tra le spese dedotte dalla Servisan s.a.s. e lefatture emesse dal dott. [OSCURATO:PERSONA] («è giunto alla conclusioneche tali importi potessero essere fiscalmente dedotti dalla societàmedesima negli anni suddetti e nei predetti importi in quantorappresenterebbero costi di competenza degli anni 2006, 2007 e 2008»).Ha poi esposto il contenuto dei contratti di collaborazione professionale,evidenziando che il contratto del 3 aprile 2006 prevedeva un compensofisso annuo, un compenso variabile commisurato al 10% del fatturatoglobale della società e la facoltà di corrispondere un ulteriore compensouna tantum, mentre il contratto del 2 maggio 2008 prevedeva uncompenso fisso annuo e la medesima facoltà di riconoscere un compensoNumero registro generale 9278/2018Numero sezionale 5617/2026Numero di raccolta generale 25992/2026Data pubblicazione 30/09/2026una tantum («la società committente avrebbe corrisposto al professionistaun compenso fisso annuo di € 80.000,00 ed un compenso variabile pari al10% del fatturato globale della società stessa, riservandosi la facoltà dicorrispondere un ulteriore compenso una tantum»; «la societàcommittente avrebbe corrisposto al citato professionista un compensofisso annuo di € 100.000,00, riservandosi la facoltà di corrispondere unulteriore compenso una tantum»).Su tali basi, la CTR ha ritenuto che, avuto riguardo al fatturato realizzatodalla società negli anni in contestazione, il compenso variabile e quellouna tantum fossero coerenti con le pattuizioni intercorse tra le parti («ilcompenso variabile maturato in favore del dott. [OSCURATO:PERSONA],come pure il compenso una tantum spettante al professionista per gli anni2006, 2007 e 2008, è stato correttamente applicato e corrispondeesattamente a quanto concordemente stabilito tra le parti»).Infine, il giudice d’appello ha valorizzato il numero e la natura delleprestazioni sanitarie rese dal professionista, richiamando la perizia diparte e affermando che il dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva eseguitoimpianti di pacemaker, impianti di defibrillatori elettrici, estrazioni dicateteri infetti e cardioversioni elettriche transtoraciche «per un totale peril 2006 pari 525, per il 2007 pari a 999 e il 2008 pari a 1.116», cosìconcludendo che, trattandosi di operazioni propedeutiche o accessorie agliinterventi salvavita, «non si può non riconoscere la congruità degli importifatturati».La motivazione, pertanto, non è inesistente, né meramente apparente: ilpercorso logico del giudice regionale è percepibile e consiste nell’avereritenuto dimostrata la deducibilità dei costi sulla base della convergenzatra fatture, scritture contabili, clausole contrattuali, volume d’affari dellasocietà, numero delle prestazioni rese e valutazioni tecniche acquisite. Sitratta di una motivazione sufficiente a rendere comprensibile la ragionedella decisione e a consentirne la verifica in sede di impugnazione, ancheNumero registro generale 9278/2018Numero sezionale 5617/2026Numero di raccolta generale 25992/2026Data pubblicazione 30/09/2026se, come si dirà esaminando il primo motivo, tale ragione non resiste alcontrollo di corretta applicazione dell’art. 109 TUIR. Il terzo motivo devequindi essere rigettato.Ciò posto, deve essere esaminato il primo motivo, che va accolto nei limitidi seguito precisati.In materia di reddito d’impresa, l’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986richiede, ai fini della deducibilità dei componenti negativi, che il costo siadi competenza, certo, obiettivamente determinabile e inerente. L’onere didimostrare tali presupposti grava sul contribuente, il quale deve provarel’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la concretadestinazione della spesa all’attività d’impresa, quale atto correlatoall’attività esercitata e non ai ricavi in sé (Cass. n. 8646/2022; Cass. n.15530/2023). I requisiti della certezza e dell’obiettiva determinabilità,possibilità di definirne l’ammontare secondo elementi oggettivi, restanodistinti dall’inerenza, la quale esprime un giudizio qualitativo di riferibilitàdel costo all’attività imprenditoriale. L’eventuale incongruità quantitativanon si identifica, pertanto, con il difetto di inerenza, pur potendo assumererilievo indiziario nell’accertamento della relazione tra la spesa e l’impresa(Cass. n. 450/2018; Cass. n. 2224/2021; Cass. n. 33568/2022). Laregolarità formale della documentazione contabile o l’esibizione dellafattura, quale dato cartolare dell’operazione, non sono comunquesufficienti a dimostrare la certezza e l’obiettiva determinabilità del costo,ove tali requisiti siano specificamente contestati (Cass. n. 33915/2019;Cass. n. 28246/2020).Alla luce di tali coordinate, la censura non è fondata nella parte in cuidenuncia il difetto di inerenza. La CTR ha accertato che le prestazioni deldott. [OSCURATO:PERSONA] – consistite, tra l’altro, in impianti di pacemakere di defibrillatori elettrici, estrazioni di cateteri infetti e cardioversionielettriche transtoraciche – erano qualitativamente correlate all’attivitàNumero registro generale 9278/2018Numero sezionale 5617/2026Numero di raccolta generale 25992/2026Data pubblicazione 30/09/2026esercitata dalla società; ne ha inoltre considerato il numero, la natura e lacongruità dei relativi compensi. Tale apprezzamento integra lo scrutiniodella riferibilità della spesa all’attività d’impresa e non è utilmente incisodalla doglianza.La censura è invece fondata nella parte in cui investe la certezza el’obiettiva determinabilità degli importi eccedenti le componenti fisse oespressamente parametrate al fatturato. La clausola contrattuale, sullaquale la CTR ha fatto leva, attribuiva alla società la mera facoltà dicorrispondere al professionista un ulteriore compenso una tantum; unaprevisione così formulata non consente, da sola, di stabilire se e quando larelativa obbligazione sia insorta, né secondo quali elementi oggettivi nesia stato determinato l’ammontare.La certezza postula che, entro la chiusura di ciascun esercizio,l’obbligazione relativa al compenso ulteriore fosse già insorta e nondipendesse più da una scelta meramente eventuale della committente. Atal fine assumono rilievo l’esercizio della facoltà prevista dalla clausolacontrattuale, manifestato mediante una deliberazione societaria, unacomunicazione al professionista, un accordo integrativo o altro atto aventedata e contenuto verificabili, nonché l’individuazione delle prestazioni cui ilcompenso si riferiva e dell’avvenuta maturazione del relativo diritto.L’obiettiva determinabilità richiede, a sua volta, che l’ammontare delcomponente negativo potesse essere ricavato, nel medesimo esercizio, dacriteri prestabiliti o, comunque, da dati oggettivi, indipendenti da unasuccessiva determinazione discrezionale delle parti. A tale riguardopossono venire in considerazione parametri contrattuali, risultati aziendali,quantità e tipologia delle prestazioni specificamente remunerate, tariffeapplicabili, deliberazioni che fissino l’importo o modalità di calcolosuscettibili di verifica. Deve inoltre essere accertata la riferibilità temporaledel compenso a ciascuna annualità, distinguendo il momento in cui il costoè maturato dalla successiva emissione delle fatture o dal pagamento.Numero registro generale 9278/2018Numero sezionale 5617/2026Numero di raccolta generale 25992/2026Data pubblicazione 30/09/2026Queste ultime circostanze possono documentare la contabilizzazione ol’adempimento dell’obbligazione, ma non dimostrano, di per sé, che, negliesercizi ai quali il costo è imputato, il debito fosse già certo e il suoammontare obiettivamente determinabile.Il numero e la natura delle prestazioni sanitarie, il volume d’affari dellasocietà e la congruità economica del compenso possono concorrere acomprovare l’effettività e la ragionevolezza della spesa, ma non valgono,isolatamente considerati, a identificare il fatto costitutivo del diritto alcompenso ulteriore né il criterio giuridicamente vincolante della suaquantificazione. La CTR ha dato conto dell’attività concretamente svoltadal dott. [OSCURATO:PERSONA] e ha riconosciuto la congruità dei compensiin rapporto al numero e alla natura delle prestazioni, ma non ha accertatoil fatto generatore dell’obbligazione relativa al compenso ulteriore, lemodalità di esercizio della facoltà prevista dal contratto e i criteri che nerendevano oggettivamente definibile la misura per ciascuna annualità. Lacongruità dell’importo, pur presa in considerazione, non supplisce allaverifica dei distinti presupposti prescritti dall’art. 109 TUIR. Entro talilimiti, la sentenza ha dunque falsamente applicato la norma, reputandodeducibile il componente negativo senza accertarne la certezza el’obiettiva determinabilità. L’accoglimento, nei termini così circoscritti, delprimo motivo assorbe il secondo motivo, poiché le questioni poste da talecensura dovranno essere riesaminate dal giudice del rinvio nell’ambitodella verifica della certezza e dell’obiettiva determinabilità dei compensiulteriori.La sentenza va pertanto cassata, quanto alle posizioni della Servisan s.a.s.di [OSCURATO:PERSONA] C., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e di Giuseppe DeMartino, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cheprocederà a nuovo esame della controversia verificando, alla luce deiprincipi sopra indicati, se e in quale misura i compensi ulteriori rispettoNumero registro generale 9278/2018Numero sezionale 5617/2026Numero di raccolta generale 25992/2026Data pubblicazione 30/09/2026alle componenti fisse o espressamente parametrate al fatturato fosserodivenuti certi e obiettivamente determinabili in ciascuno degli eserciziconsiderati, senza rimettere in discussione l’accertata inerenza delleprestazioni all’attività d’impresa. Il giudice del rinvio provvederà altresìsulle spese del giudizio di legittimità relative alle posizioni non definite. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136 del 2018, limitatamentealle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di Teresa LaCroce, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Alessandro DeMartino; spese a carico di chi le ha anticipate;rigetta il terzo motivo; accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primomotivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della Servisans.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e diGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio dilegittimità relative alle posizioni non definite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/09/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]