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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15530/2023

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seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13377/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Tembien n. 15, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5497/06/2019, depositata il 27.09.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall a società [OSCURATO:PERSONA]: Tributi, Avvisodi accertamento, imposte dirette e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da lla medesima contribuente avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2010, con il quale erano stati ripresi a tassazione costi ritenuti indeducibili e veniva recuperata l’IVA indebitamente detratta; -dalla sentenza della CTR si evince che: - le spese riguardanti l’attività professionale espletata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] erano indeducibili, per mancanza di inerenza, in quanto le fatture erano generiche, non indicavano l’attività svolta, neppure con riferimento a specifici eventi, e mancavano documenti aventi data certa, dai quali fosse possibile desumere l’oggetto della prestazione fatturata; -dai molteplici elementi forniti dall’Ufficio, fra cui la mancanza di data certa del contratto di appalto, la mancata indicazione del numero, della qualifica e delle funzioni del personale utilizzato , nonchè le dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori, si evinceva che le spese sostenute nei confronti della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] 2009 a r.l. non riguardavano servizi dalla medesima svolti, ma celavano costi di lavoro dipendente, trattandosi di personale che lavorava di fatto alle dipendenze della contribuente, con conseguente indeducibilità dei relativi costi ai fini IRAP e la ripresa dell’IVA indebitamente detratta; -la società contribuente impugnava l a sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; - l’ A genzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrente deduce , in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ., per avere la CTR erroneamente applicato la normativa che disciplina gli elementi identificativi del rapporto di lavoro subordinato, con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] 2009, che lavoravano presso i locali della contribuente, atteso che gli strumenti produttivi e le materie prime erano forniti dalla cooperativa , così come alla cooperativa spettava il potere di organizzare il lavoro d i detto personale; -il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo; - da un lato, difett a di specificità, non avendo la contribuente riprodotto nel ricorso, ma neppure localizzato gli elementi da i quali si possaevincere l ’assenza di indici qualificanti il rapporto contestato in termini di fittizia interposizione di manodopera; -dall’altro lato, la censura mira , sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U. n. 34476 del 2019), in particolare con riferimento alla valutazione delle prove; - con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere non inerenti i costi contestati; in particolare, sostiene che, con riferimento alla prestazione espletata dal dott. [OSCURATO:PERSONA],le fatture contenevano tutti gli elementi richiesti dall’art. 21, comma 2, lett. g) del d.P.R. n. 633 del 1972, riportando, quale oggetto dell’attività, la “consulenza amministrativa e commerciale”, atteso che il principio di inerenza si traduce in un giudizio di carattere qualitativo che prescinde da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo; - la censura è infondata con riferimento ai costi relativi alle prestazioni fatturate dalla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] 2009 a r.l., in quanto, come si evince dalla sentenza impugnata, detti costi non sono stati ripresi ai fini dell’IRES, essendo stati considerati comunque sostenuti, ma solo ai fini dell’IRAP, essendo le spese per il personale dipendente indeducibili in relazione a quest’ultima imposta ex art. 8 del d.lgs. n. 446 del 1997; - la doglianza è infondata anche con riferimento alle spese relative all’attività prestata dal dott. [OSCURATO:PERSONA]; - costituisce orientamento pacifico di questa Corte quello secondo il quale, in tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (ex multis, Cass. n. 24880 del 18.08.2022); - la CTR ha correttamente concluso per la mancanza di inerenza in relazione all’attività professionale svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], in quanto detta attività risultava non solo genericamente descritta in fattura, ma mancava qualsiasi supporto documentale idoneo a comprovare la sua correlazione con l’attività imprenditoriale svolta dalla società contribuente; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -nulla sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non avendo la stessa svolto difese; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, paria quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13377/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Tembien n. 15, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5497/06/2019, depositata il 27.09.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - C on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall a società [OSCURATO:PERSONA]: Tributi, Avvisodi accertamento, imposte dirette e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da lla medesima contribuente avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2010, con il quale erano stati ripresi a tassazione costi ritenuti indeducibili e veniva recuperata l’IVA indebitamente detratta; -dalla sentenza della CTR si evince che: - le spese riguardanti l’attività professionale espletata dal dott. [OSCURATO:PERSONA] erano indeducibili, per mancanza di inerenza, in quanto le fatture erano generiche, non indicavano l’attività svolta, neppure con riferimento a specifici eventi, e mancavano documenti aventi data certa, dai quali fosse possibile desumere l’oggetto della prestazione fatturata; -dai molteplici elementi forniti dall’Ufficio, fra cui la mancanza di data certa del contratto di appalto, la mancata indicazione del numero, della qualifica e delle funzioni del personale utilizzato , nonchè le dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori, si evinceva che le spese sostenute nei confronti della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] 2009 a r.l. non riguardavano servizi dalla medesima svolti, ma celavano costi di lavoro dipendente, trattandosi di personale che lavorava di fatto alle dipendenze della contribuente, con conseguente indeducibilità dei relativi costi ai fini IRAP e la ripresa dell’IVA indebitamente detratta; -la società contribuente impugnava l a sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; - l’ A genzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA] - C on i l prim o motiv o , la ricorrente deduce , in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ., per avere la CTR erroneamente applicato la normativa che disciplina gli elementi identificativi del rapporto di lavoro subordinato, con riferimento al rapporto di lavoro dei dipendenti della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] 2009, che lavoravano presso i locali della contribuente, atteso che gli strumenti produttivi e le materie prime erano forniti dalla cooperativa , così come alla cooperativa spettava il potere di organizzare il lavoro d i detto personale; -il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo; - da un lato, difett a di specificità, non avendo la contribuente riprodotto nel ricorso, ma neppure localizzato gli elementi da i quali si possaevincere l ’assenza di indici qualificanti il rapporto contestato in termini di fittizia interposizione di manodopera; -dall’altro lato, la censura mira , sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. n. 34476 del 2019), in particolare con riferimento alla valutazione delle prove; - con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere non inerenti i costi contestati; in particolare, sostiene che, con riferimento alla prestazione espletata dal dott. [OSCURATO:PERSONA],le fatture contenevano tutti gli elementi richiesti dall’art. 21, comma 2, lett. g) del d.P.R. n. 633 del 1972, riportando, quale oggetto dell’attività, la “consulenza amministrativa e commerciale”, atteso che il principio di inerenza si traduce in un giudizio di carattere qualitativo che prescinde da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo; - la censura è infondata con riferimento ai costi relativi alle prestazioni fatturate dalla cooperativa [OSCURATO:PERSONA] 2009 a r.l., in quanto, come si evince dalla sentenza impugnata, detti costi non sono stati ripresi ai fini dell’IRES, essendo stati considerati comunque sostenuti, ma solo ai fini dell’IRAP, essendo le spese per il personale dipendente indeducibili in relazione a quest’ultima imposta ex art. 8 del d.lgs. n. 446 del 1997; - la doglianza è infondata anche con riferimento alle spese relative all’attività prestata dal dott. [OSCURATO:PERSONA]; - costituisce orientamento pacifico di questa Corte quello secondo il quale, in tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo una valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (ex multis, Cass. n. 24880 del 18.08.2022); - la CTR ha correttamente concluso per la mancanza di inerenza in relazione all’attività professionale svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], in quanto detta attività risultava non solo genericamente descritta in fattura, ma mancava qualsiasi supporto documentale idoneo a comprovare la sua correlazione con l’attività imprenditoriale svolta dalla società contribuente; -in conclusione, il ricorso va rigettato; -nulla sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non avendo la stessa svolto difese; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso;dà atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, paria quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, c