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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13494/2026

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o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania n. 1243/2023depositata il 16/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15681/2023Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13494/2026Data pubblicazione 09/05/2026La controversia origina dall’avviso di accertamento n.

TF9030202012,relativo all’anno d’imposta 2015, con cui l’Agenzia delle Entrate contestavaalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’indebita detrazione IVA per euro 1.486.754,00,ritenendo che le forniture di carburante ricevute da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. fossero operazionisoggettivamente inesistenti, inserite in un più ampio meccanismofraudolento basato su false dichiarazioni di intento, utilizzate peracquistare da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in regime di non imponibilità.La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Salerno, deducendo la totale inconsapevolezzadell’eventuale falsità delle dichiarazioni di intento rese dai fornitori,l’acquisto a prezzi di mercato, i pagamenti tracciati e il ritiro del prodottopresso un primario deposito fiscale.

La CTP, con sentenza n. 2936/2021,rigettava il ricorso ritenendo provata dall’Ufficio la soggettiva inesistenzadelle operazioni e la conoscibilità, da parte della contribuente, degli indicidella frode.La società proponeva appello avanti alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, insistendo sulla violazione dei principi intema di onere della prova, presunzioni e buona fede del cessionario, oltreche sulla mancata applicazione della riduzione delle spese di cui all’art. 15,comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992.

Con sentenza n. 1243/2023, depositatail 16 febbraio 2023, la Corte rigettava l’appello; il dispositivo conteneva,tuttavia, un refuso (“accoglie”), corretto con ordinanza n. 1701/2023 del22 giugno 2023, che sostituiva tale locuzione con “rigetta”.Proposto ricorso per cassazione dalla contribuente con atto notificato l’11luglio 2023, articolato in due motivi, l’Agenzia delle Entrate si costituivacon controricorso chiedendone il rigetto.Successivamente, il Consigliere delegato formulava — ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c. — una proposta di definizione anticipata, nel sensoNumero registro generale 15681/2023Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13494/2026Data pubblicazione 09/05/2026dell’inammissibilità e manifesta infondatezza di entrambi i motivi. [OSCURATO:SOCIETA]., mediante memoria depositata nei termini,proponeva opposizione alla suddetta proposta, contestandone presuppostie conclusioni e insistendo per la trattazione in camera di consiglioordinaria.Il ricorso è iscritto al R.G. n. 15681/2023 ed è stato fissato per l’adunanzacamerale del 26 febbraio 2026, come da decreto del Presidente dellaSezione tributaria del 13 dicembre 2025.

La resistente Agenzia delleEntrate si è costituita con controricorso, chiedendo il rigetto delle censure.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia — ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. — la nullità della sentenza permotivazione apparente, lamentando che la Corte territoriale si sarebbelimitata ad un generico richiamo alla pronuncia di primo grado senzaconfrontarsi con le specifiche censure d’appello, omettendo di esplicitare ilpercorso logico-argomentativo seguito nel ritenere sussistente laconoscibilità, da parte della contribuente, del meccanismo fraudolentoIl primo motivo è infondato.La motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun profilo diapparenza, risultando, al contrario, chiara, intellegibile e pienamenteidonea a rendere percepibile l’iter logico-argomentativo seguito dal giudicedi appello.

La Corte territoriale, infatti, dopo avere richiamato i principi –conformi alla giurisprudenza unionale e interna – in tema di operazionisoggettivamente inesistenti e di riparto dell’onere della prova, haillustrato, con specificità, gli elementi oggettivi e specifici posti afondamento del giudizio di conoscibilità della frode da parte dellacontribuente.

In particolare, la sentenza d’appello individua puntualmentegli indici rivelatori della fittizietà dei fornitori – tratti da fontipubblicamente accessibili – quali «la breve attività delle società delNumero registro generale 15681/2023Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13494/2026Data pubblicazione 09/05/2026settore; le commistioni societarie; le capitalizzazioni fittizie; la cessione diquote sempre al valore nominale; l’assenza di dipendenti o un numeroesiguo degli stessi, del tutto incompatibile con i fatturati prodotti» evalorizza, altresì, la circostanza che il carburante veniva ritirato dallacontribuente direttamente presso il deposito del primo cedente (BasilePetroli), trasferito agli ultimi cessionari senza transitare per le societàinterposte, secondo «lo schema classico delle operazioni fraudolente»;elementi, questi, ritenuti sintomatici, secondo il parametro dell’operatoreaccorto nel settore, della conoscibilità dell’interposizione fittizia. [OSCURATO:PERSONA] poi spiegato l’irrilevanza, ai fini decisori, delle circostanze invocate dallaricorrente – regolarità dei pagamenti, prezzi in linea con il mercato,tracciabilità dei bonifici – evidenziando che esse «rappresentano lostrumento per far apparire reale un’operazione fittizia».È dunque evidente che la motivazione impugnata supera agevolmente lasoglia del “minimo costituzionale”, come delineata da questa Cortesecondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in base al quale è nullasoltanto la sentenza che, dietro la mera parvenza grafica, “non consentadi comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logicoseguito” (Cass., Sez.

U., n. 22232/2016), nonché nei successivi arresti cherichiedono, perché ricorra motivazione apparente, argomentazioniobiettivamente inidonee a rendere riconoscibile il percorso giustificativodella decisione (Cass. n. 14927/2017; Cass. n. 13977/2019; Cass. n.29124/2021).

Nel caso di specie, il giudice d’appello espone in modointellegibile le ragioni della decisione, individua gli elementi di fatto e didiritto posti a fondamento del convincimento, li collega ai principi evocati efornisce una chiara, seppur concisa, spiegazione dell’adesione alla tesidell’Amministrazione, sicché non è ravvisabile alcuna delle anomaliemotivazionali che questa Corte ha ricondotto alla violazione dell’art. 111,comma 6, Cost. (motivazione meramente apparente, incomprensibile,perplessa o intrinsecamente contraddittoria: Cass., Sez.

U., nn. 8053 eNumero registro generale 15681/2023Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13494/2026Data pubblicazione 09/05/20268054/2014; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 8400/2021; Cass. n.9288/2021; Cass. n. 9627/2021).Il motivo, nella sostanza, tende a sollecitare una rivalutazione delmateriale istruttorio e degli elementi indiziari apprezzati dal giudice dimerito, prospettando come vizio processuale quella che è, invece, unacensura attinente al merito della ricostruzione fattuale; ciò èinammissibile, poiché questa Corte ha costantemente chiarito che ladenuncia di motivazione apparente non può essere utilizzata per ottenereuna diversa lettura del compendio indiziario (Cass. n. 21302/2022; Cass.n. 6758/2022).

Deve pertanto escludersi che la motivazione dellasentenza impugnata sia meramente apparente, essendo essa esistente,riconoscibile, logicamente strutturata e idonea a consentire il controllosull’esattezza giuridica e sulla coerenza logica della decisione.

Il primomotivo va, dunque, senz’altro disatteso.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce — ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ. — la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2697 e 2729 cod. civ. e degli artt. 19 e 21 del d.P.R. 633/1972, peravere la sentenza impugnata valorizzato elementi privi dei requisiti digravità, precisione e concordanza, talora sopravvenuti rispetto almomento delle forniture o comunque non conoscibili dalla contribuente,così da determinare un’indebita inversione dell’onere della prova e lapresunzione di una partecipazione consapevole alla frode in assenza dielementi oggettivi e specifici.Il secondo motivo è infondato.La sentenza impugnata, lungi dal fondare la decisione su presunzioni privedei requisiti richiesti dall’art. 2729 c.c. o da elementi non conoscibili dallacontribuente, espone in maniera adeguata e coerente le ragioni per lequali ha ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sull’Amministrazionee, correlativamente, non assolto quello gravante sul cessionario.

Il giudiced’appello, infatti, dopo avere richiamato i principi affermati dallaNumero registro generale 15681/2023Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13494/2026Data pubblicazione 09/05/2026giurisprudenza unionale e interna in tema di operazioni soggettivamenteinesistenti e di riparto dell’onere probatorio – e, dunque, il principiosecondo cui l’Amministrazione deve dimostrare, anche mediantepresunzioni semplici, che il contribuente “sapeva o avrebbe dovutosapere” della frode, e che a tale presupposto corrisponde un onere diverifica in capo all’operatore economico proporzionato alla sua esperienzaprofessionale (v., tra le molte, Cass. nn. 13803/2014, 15369/2020,27566/2018, nonché CGUE, cause C-80/11, C-142/11, C-277/14) – hachiarito, con passaggi motivazionali puntuali, quali elementi ha ritenutoidonei a fondare il giudizio di conoscibilità della frode.

In particolare, lasentenza impugnata ha valorizzato, come indici significativi della fittizietàdei fornitori e della conoscibilità dell’interposizione, una serie di anomaliestrutturali e organizzative delle società interposte, espressamenteevidenziando che «sono plurimi gli elementi, evincibili da fonti liberamenteaccessibili – Registro delle imprese, visure storiche in CCIAA, notizieacquisite da Internet – […] da cui la contribuente avrebbe potuto inferire ilpericolo del coinvolgimento in un sistema di frode all’Iva: 1) la brevefittizie; 4) le cessioni di quote sempre al valore nominale; 5) l’assenza oesiguità di dipendenti, incompatibile con i fatturati prodotti».

Si tratta diun elenco articolato di indizi, tutti tratti da dati pubblici e oggettivamenteaccessibili, che la Corte territoriale ha ritenuto rilevanti secondo ilparametro dell’operatore professionalmente attivo nel settore deicarburanti, con piena aderenza ai principi affermati dalla Corte di giustizia(Kittel, Mahagében, Bonik) e recepiti costantemente da questa Corte.A tali elementi la Corte d’appello ha inoltre aggiunto un ulteriore datoritenuto significativo, ossia la modalità con cui la merce venivamovimentata, rilevando che il carburante era trasferito «direttamente dalprimo cedente ([OSCURATO:PERSONA]) agli ultimi cessionari, senza passare per lesocietà interposte, secondo lo schema classico delle operazioniNumero registro generale 15681/2023Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13494/2026Data pubblicazione 09/05/2026fraudolente».

Tale rilievo, lungi dall’essere apodittico, costituisce unavalutazione di fatto logicamente coordinata agli altri indici raccolti, poichéevidenzia l’assenza di qualsiasi funzione economica delle società cartiere ela riconducibilità dell’intera operazione allo schema triangolare tipico dellefrodi IVA: ciò che la giurisprudenza di questa Corte ritiene idoneo afondare una presunzione grave, precisa e concordante di conoscibilitàdella frode (Cass. nn. 20059/2014; 29002/2017; 13409/2021).La sentenza d’appello ha poi chiarito l’irrilevanza degli elementi valorizzatidalla contribuente, sottolineando, con uno specifico passaggiomotivazionale, che «la documentazione versata al fine di dimostrarel’effettività delle operazioni (schede di conto; pagamenti mediante bonifici)rappresenta lo strumento per far apparire reale un’operazione fittizia».Anche questa affermazione è perfettamente coerente con l’orientamentoconsolidato di legittimità, secondo cui la regolarità formale dellacontabilità, la tracciabilità dei pagamenti o il prezzo in linea con quello dimercato non sono elementi decisivi ai fini della prova della buona fede,poiché tipicamente neutralizzati nei meccanismi fraudolenti (Cass. nn.20059/2014; 25778/2014; 14237/2017).Ne deriva che la Corte territoriale ha applicato correttamente i criteri diriparto dell’onere probatorio, prima individuando una serie di elementiindiziari – tutti oggettivi, specifici e riferibili al momento delle operazioni –idonei a fondare la presunzione di conoscibilità della frode, e poi valutandocome non idonea la prova contraria offerta dal contribuente.

Non vi èstata, dunque, alcuna inversione dell’onere della prova, né un’applicazionedi parametri estranei alla giurisprudenza eurounitaria; è stata invecesvolta una valutazione conforme ai criteri di normale prudenza e diligenzache devono caratterizzare l’operatore professionale del settore, alla lucedelle circostanze emergenti dagli atti.Quanto alla denuncia di violazione dell’art. 2729 c.c., essa si traduce, nellasostanza, nella richiesta di una diversa valutazione del materialeNumero registro generale 15681/2023Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13494/2026Data pubblicazione 09/05/2026istruttorio, mirando a sostituire alla valutazione logico-presuntiva delgiudice di merito una diversa lettura degli stessi indizi.

Ciò non èconsentito in sede di legittimità.

Il vizio motivazionale evocabile ai sensidell’art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato alle sole ipotesi di anomaliamotivazionale estrema (mancanza assoluta, motivazione meramenteapparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa eincomprensibile), secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite (Cass., Sez.U., nn. 8053 e 8054/2014) e ribadito dalla giurisprudenza successiva(Cass. nn. 13248/2020; 8400/2021; 9288/2021; 9627/2021).

Talianomalie non ricorrono nel caso di specie.

La sentenza impugnata offre,infatti, una motivazione compiuta e coerente, nella quale si leggonodistintamente gli elementi di fatto valorizzati, il loro significato indiziario eil percorso logico che ha condotto il giudice a ritenere non assolto l’oneredella prova contraria da parte della contribuente.

Si tratta, quindi, di unapparato motivazionale pienamente idoneo a consentire il controllo dilegittimità e privo di qualsiasi vizio riconducibile alle categoriedell’anomalia motivazionale.Il secondo motivo deve pertanto essere disatteso anch’esso.Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, co. 3 e 4,c.p.c.L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass.

S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenzein sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasividi condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art.Numero registro generale 15681/2023Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13494/2026Data pubblicazione 09/05/202696, co. 3 e 4, c.p.c., l’art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi diabuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nondecisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata (v.

Cass.,Sez.

Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda ladisciplina intertemporale).

Pertanto, la parte ricorrente va condannata, neiconfronti della controparte, al pagamento della somma determinata dieuro 7.000,00, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.500,00in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spesedi lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 14.000,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì partericorrente al pagamento della somma di euro 7.000,00 in favore dellacontroricorrente e dell’ulteriore somma di euro 3.500,00 a favore dellaCassa delle ammende.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Campania n. 1243/2023depositata il 16/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15681/2023Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13494/2026Data pubblicazione 09/05/2026La controversia origina dall’avviso di accertamento n. TF9030202012,relativo all’anno d’imposta 2015, con cui l’Agenzia delle Entrate contestavaalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’indebita detrazione IVA per euro 1.486.754,00,ritenendo che le forniture di carburante ricevute da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]. fossero operazionisoggettivamente inesistenti, inserite in un più ampio meccanismofraudolento basato su false dichiarazioni di intento, utilizzate peracquistare da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in regime di non imponibilità.La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Salerno, deducendo la totale inconsapevolezzadell’eventuale falsità delle dichiarazioni di intento rese dai fornitori,l’acquisto a prezzi di mercato, i pagamenti tracciati e il ritiro del prodottopresso un primario deposito fiscale. La CTP, con sentenza n. 2936/2021,rigettava il ricorso ritenendo provata dall’Ufficio la soggettiva inesistenzadelle operazioni e la conoscibilità, da parte della contribuente, degli indicidella frode.La società proponeva appello avanti alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Campania, insistendo sulla violazione dei principi intema di onere della prova, presunzioni e buona fede del cessionario, oltreche sulla mancata applicazione della riduzione delle spese di cui all’art. 15,comma 2-sexies, d.lgs. 546/1992. Con sentenza n. 1243/2023, depositatail 16 febbraio 2023, la Corte rigettava l’appello; il dispositivo conteneva,tuttavia, un refuso (“accoglie”), corretto con ordinanza n. 1701/2023 del22 giugno 2023, che sostituiva tale locuzione con “rigetta”.Proposto ricorso per cassazione dalla contribuente con atto notificato l’11luglio 2023, articolato in due motivi, l’Agenzia delle Entrate si costituivacon controricorso chiedendone il rigetto.Successivamente, il Consigliere delegato formulava — ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c. — una proposta di definizione anticipata, nel sensoNumero registro generale 15681/2023Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13494/2026Data pubblicazione 09/05/2026dell’inammissibilità e manifesta infondatezza di entrambi i motivi. [OSCURATO:SOCIETA]., mediante memoria depositata nei termini,proponeva opposizione alla suddetta proposta, contestandone presuppostie conclusioni e insistendo per la trattazione in camera di consiglioordinaria.Il ricorso è iscritto al R.G. n. 15681/2023 ed è stato fissato per l’adunanzacamerale del 26 febbraio 2026, come da decreto del Presidente dellaSezione tributaria del 13 dicembre 2025. La resistente Agenzia delleEntrate si è costituita con controricorso, chiedendo il rigetto delle censure.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia — ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. — la nullità della sentenza permotivazione apparente, lamentando che la Corte territoriale si sarebbelimitata ad un generico richiamo alla pronuncia di primo grado senzaconfrontarsi con le specifiche censure d’appello, omettendo di esplicitare ilpercorso logico-argomentativo seguito nel ritenere sussistente laconoscibilità, da parte della contribuente, del meccanismo fraudolentoIl primo motivo è infondato.La motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun profilo diapparenza, risultando, al contrario, chiara, intellegibile e pienamenteidonea a rendere percepibile l’iter logico-argomentativo seguito dal giudicedi appello. La Corte territoriale, infatti, dopo avere richiamato i principi –conformi alla giurisprudenza unionale e interna – in tema di operazionisoggettivamente inesistenti e di riparto dell’onere della prova, haillustrato, con specificità, gli elementi oggettivi e specifici posti afondamento del giudizio di conoscibilità della frode da parte dellacontribuente. In particolare, la sentenza d’appello individua puntualmentegli indici rivelatori della fittizietà dei fornitori – tratti da fontipubblicamente accessibili – quali «la breve attività delle società delNumero registro generale 15681/2023Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13494/2026Data pubblicazione 09/05/2026settore; le commistioni societarie; le capitalizzazioni fittizie; la cessione diquote sempre al valore nominale; l’assenza di dipendenti o un numeroesiguo degli stessi, del tutto incompatibile con i fatturati prodotti» evalorizza, altresì, la circostanza che il carburante veniva ritirato dallacontribuente direttamente presso il deposito del primo cedente (BasilePetroli), trasferito agli ultimi cessionari senza transitare per le societàinterposte, secondo «lo schema classico delle operazioni fraudolente»;elementi, questi, ritenuti sintomatici, secondo il parametro dell’operatoreaccorto nel settore, della conoscibilità dell’interposizione fittizia. [OSCURATO:PERSONA] poi spiegato l’irrilevanza, ai fini decisori, delle circostanze invocate dallaricorrente – regolarità dei pagamenti, prezzi in linea con il mercato,tracciabilità dei bonifici – evidenziando che esse «rappresentano lostrumento per far apparire reale un’operazione fittizia».È dunque evidente che la motivazione impugnata supera agevolmente lasoglia del “minimo costituzionale”, come delineata da questa Cortesecondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, in base al quale è nullasoltanto la sentenza che, dietro la mera parvenza grafica, “non consentadi comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logicoseguito” (Cass., Sez. U., n. 22232/2016), nonché nei successivi arresti cherichiedono, perché ricorra motivazione apparente, argomentazioniobiettivamente inidonee a rendere riconoscibile il percorso giustificativodella decisione (Cass. n. 14927/2017; Cass. n. 13977/2019; Cass. n.29124/2021). Nel caso di specie, il giudice d’appello espone in modointellegibile le ragioni della decisione, individua gli elementi di fatto e didiritto posti a fondamento del convincimento, li collega ai principi evocati efornisce una chiara, seppur concisa, spiegazione dell’adesione alla tesidell’Amministrazione, sicché non è ravvisabile alcuna delle anomaliemotivazionali che questa Corte ha ricondotto alla violazione dell’art. 111,comma 6, Cost. (motivazione meramente apparente, incomprensibile,perplessa o intrinsecamente contraddittoria: Cass., Sez. U., nn. 8053 eNumero registro generale 15681/2023Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13494/2026Data pubblicazione 09/05/20268054/2014; Cass. n. 13248/2020; Cass. n. 8400/2021; Cass. n.9288/2021; Cass. n. 9627/2021).Il motivo, nella sostanza, tende a sollecitare una rivalutazione delmateriale istruttorio e degli elementi indiziari apprezzati dal giudice dimerito, prospettando come vizio processuale quella che è, invece, unacensura attinente al merito della ricostruzione fattuale; ciò èinammissibile, poiché questa Corte ha costantemente chiarito che ladenuncia di motivazione apparente non può essere utilizzata per ottenereuna diversa lettura del compendio indiziario (Cass. n. 21302/2022; Cass.n. 6758/2022). Deve pertanto escludersi che la motivazione dellasentenza impugnata sia meramente apparente, essendo essa esistente,riconoscibile, logicamente strutturata e idonea a consentire il controllosull’esattezza giuridica e sulla coerenza logica della decisione. Il primomotivo va, dunque, senz’altro disatteso.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce — ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ. — la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2697 e 2729 cod. civ. e degli artt. 19 e 21 del d.P.R. 633/1972, peravere la sentenza impugnata valorizzato elementi privi dei requisiti digravità, precisione e concordanza, talora sopravvenuti rispetto almomento delle forniture o comunque non conoscibili dalla contribuente,così da determinare un’indebita inversione dell’onere della prova e lapresunzione di una partecipazione consapevole alla frode in assenza dielementi oggettivi e specifici.Il secondo motivo è infondato.La sentenza impugnata, lungi dal fondare la decisione su presunzioni privedei requisiti richiesti dall’art. 2729 c.c. o da elementi non conoscibili dallacontribuente, espone in maniera adeguata e coerente le ragioni per lequali ha ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sull’Amministrazionee, correlativamente, non assolto quello gravante sul cessionario. Il giudiced’appello, infatti, dopo avere richiamato i principi affermati dallaNumero registro generale 15681/2023Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13494/2026Data pubblicazione 09/05/2026giurisprudenza unionale e interna in tema di operazioni soggettivamenteinesistenti e di riparto dell’onere probatorio – e, dunque, il principiosecondo cui l’Amministrazione deve dimostrare, anche mediantepresunzioni semplici, che il contribuente “sapeva o avrebbe dovutosapere” della frode, e che a tale presupposto corrisponde un onere diverifica in capo all’operatore economico proporzionato alla sua esperienzaprofessionale (v., tra le molte, Cass. nn. 13803/2014, 15369/2020,27566/2018, nonché CGUE, cause C-80/11, C-142/11, C-277/14) – hachiarito, con passaggi motivazionali puntuali, quali elementi ha ritenutoidonei a fondare il giudizio di conoscibilità della frode. In particolare, lasentenza impugnata ha valorizzato, come indici significativi della fittizietàdei fornitori e della conoscibilità dell’interposizione, una serie di anomaliestrutturali e organizzative delle società interposte, espressamenteevidenziando che «sono plurimi gli elementi, evincibili da fonti liberamenteaccessibili – Registro delle imprese, visure storiche in CCIAA, notizieacquisite da Internet – […] da cui la contribuente avrebbe potuto inferire ilpericolo del coinvolgimento in un sistema di frode all’Iva: 1) la brevefittizie; 4) le cessioni di quote sempre al valore nominale; 5) l’assenza oesiguità di dipendenti, incompatibile con i fatturati prodotti». Si tratta diun elenco articolato di indizi, tutti tratti da dati pubblici e oggettivamenteaccessibili, che la Corte territoriale ha ritenuto rilevanti secondo ilparametro dell’operatore professionalmente attivo nel settore deicarburanti, con piena aderenza ai principi affermati dalla Corte di giustizia(Kittel, Mahagében, Bonik) e recepiti costantemente da questa Corte.A tali elementi la Corte d’appello ha inoltre aggiunto un ulteriore datoritenuto significativo, ossia la modalità con cui la merce venivamovimentata, rilevando che il carburante era trasferito «direttamente dalprimo cedente ([OSCURATO:PERSONA]) agli ultimi cessionari, senza passare per lesocietà interposte, secondo lo schema classico delle operazioniNumero registro generale 15681/2023Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13494/2026Data pubblicazione 09/05/2026fraudolente». Tale rilievo, lungi dall’essere apodittico, costituisce unavalutazione di fatto logicamente coordinata agli altri indici raccolti, poichéevidenzia l’assenza di qualsiasi funzione economica delle società cartiere ela riconducibilità dell’intera operazione allo schema triangolare tipico dellefrodi IVA: ciò che la giurisprudenza di questa Corte ritiene idoneo afondare una presunzione grave, precisa e concordante di conoscibilitàdella frode (Cass. nn. 20059/2014; 29002/2017; 13409/2021).La sentenza d’appello ha poi chiarito l’irrilevanza degli elementi valorizzatidalla contribuente, sottolineando, con uno specifico passaggiomotivazionale, che «la documentazione versata al fine di dimostrarel’effettività delle operazioni (schede di conto; pagamenti mediante bonifici)rappresenta lo strumento per far apparire reale un’operazione fittizia».Anche questa affermazione è perfettamente coerente con l’orientamentoconsolidato di legittimità, secondo cui la regolarità formale dellacontabilità, la tracciabilità dei pagamenti o il prezzo in linea con quello dimercato non sono elementi decisivi ai fini della prova della buona fede,poiché tipicamente neutralizzati nei meccanismi fraudolenti (Cass. nn.20059/2014; 25778/2014; 14237/2017).Ne deriva che la Corte territoriale ha applicato correttamente i criteri diriparto dell’onere probatorio, prima individuando una serie di elementiindiziari – tutti oggettivi, specifici e riferibili al momento delle operazioni –idonei a fondare la presunzione di conoscibilità della frode, e poi valutandocome non idonea la prova contraria offerta dal contribuente. Non vi èstata, dunque, alcuna inversione dell’onere della prova, né un’applicazionedi parametri estranei alla giurisprudenza eurounitaria; è stata invecesvolta una valutazione conforme ai criteri di normale prudenza e diligenzache devono caratterizzare l’operatore professionale del settore, alla lucedelle circostanze emergenti dagli atti.Quanto alla denuncia di violazione dell’art. 2729 c.c., essa si traduce, nellasostanza, nella richiesta di una diversa valutazione del materialeNumero registro generale 15681/2023Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13494/2026Data pubblicazione 09/05/2026istruttorio, mirando a sostituire alla valutazione logico-presuntiva delgiudice di merito una diversa lettura degli stessi indizi. Ciò non èconsentito in sede di legittimità. Il vizio motivazionale evocabile ai sensidell’art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato alle sole ipotesi di anomaliamotivazionale estrema (mancanza assoluta, motivazione meramenteapparente, contrasto irriducibile, motivazione perplessa eincomprensibile), secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite (Cass., Sez.U., nn. 8053 e 8054/2014) e ribadito dalla giurisprudenza successiva(Cass. nn. 13248/2020; 8400/2021; 9288/2021; 9627/2021). Talianomalie non ricorrono nel caso di specie. La sentenza impugnata offre,infatti, una motivazione compiuta e coerente, nella quale si leggonodistintamente gli elementi di fatto valorizzati, il loro significato indiziario eil percorso logico che ha condotto il giudice a ritenere non assolto l’oneredella prova contraria da parte della contribuente. Si tratta, quindi, di unapparato motivazionale pienamente idoneo a consentire il controllo dilegittimità e privo di qualsiasi vizio riconducibile alle categoriedell’anomalia motivazionale.Il secondo motivo deve pertanto essere disatteso anch’esso.Il ricorso è conclusivamente rigettato e le spese di lite, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, co. 3 e 4,c.p.c.L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenzein sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasividi condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (D.Lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art.Numero registro generale 15681/2023Numero sezionale 1870/2026Numero di raccolta generale 13494/2026Data pubblicazione 09/05/202696, co. 3 e 4, c.p.c., l’art. 380-bis c.p.c. codifica, attraverso unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi diabuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché nondecisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata (v. Cass.,Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda ladisciplina intertemporale). Pertanto, la parte ricorrente va condannata, neiconfronti della controparte, al pagamento della somma determinata dieuro 7.000,00, oltre al pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.500,00in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spesedi lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 14.000,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì partericorrente al pagamento della somma di euro 7.000,00 in favore dellacontroricorrente e dell’ulteriore somma di euro 3.500,00 a favore dellaCassa delle ammende.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti
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