CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14037/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune di [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Comm.Trib.Reg. - sez.st. di [OSCURATO:PERSONA] n.4799/2019 depositata il 19/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.Con ricorso notificato in data 18.02.2014 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., inpersona del legale rappresentante p.t., impugnava innanzi allaNumero registro generale 9004/2020Numero sezionale 3578/2026Numero di raccolta generale 14037/2026Data pubblicazione 13/05/2026Commissione Tributaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA] l’avviso diaccertamento n. 134 del 27.12.2013 avente ad oggetto IMU perl’annualità 2012, con il quale il comune di [OSCURATO:PERSONA] accertavaun’imposta di importo pari ad € 46.766,00 oltre sanzioni ed interessi.Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 5156/10/15depositata il 27.11.2015 di rigetto del ricorso.2. L’appello proposto dalla società di capitali veniva definito con unasentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria – sezionestaccata di [OSCURATO:PERSONA] con la quale si dichiarava cessata la materiadel contendere con compensazione delle spese per intervenutaconciliazione stragiudiziale.3. Avverso la pronuncia n. 4799/2019 emessa dalla CommissioneTributaria Regionale della Calabria – sezione staccata di [OSCURATO:PERSONA] indata 10 ottobre 2019, depositata il giorno 19 dicembre 2019, notificata il03.01.2020, la società ricorrente proponeva ricorso per cassazione,affidato ad unico motivo di ricorso, illustrato con memoria.4. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si è costituito in giudizio depositandocontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 48 D. Lgs. n. 546/1992 ed art. 84 comma 2 c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. poichè il Collegio regionaleaveva dichiarato la cessazione della materia del contendere senza rilevareche l’accordo conciliativo intercorso tra le parti era stato sottoscritto daldifensore della società privo della procura speciale a transigere.1.1 Con tale motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta violazionee falsa applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, dell’art. 48 D.lgs. 546/1992 nonché dell’art. 84 comma 2 c.p.c. poiché la decisoneimpugnata era viziata nella parte in cui i giudici regionali non si eranoavveduti che la conciliazione stragiudiziale sulla quale era stata fondata laNumero registro generale 9004/2020Numero sezionale 3578/2026Numero di raccolta generale 14037/2026Data pubblicazione 13/05/2026declaratoria di cessazione della materia del contendere era statasottoscritta dal difensore della società che non era stato espressamenteinvestito anche del potere di conciliare e transigere la lite.2. Con atto di rinuncia alla presente impugnazione depositato in limine litis(precisamente in data 20.04.2026) prima della adunanza in camera diconsiglio fissata per la trattazione della causa, la parte ricorrente chiede ladeclaratoria della cessazione della materia del contendere, atteso che lasocietà con istanza del 15.11.2023 aveva palesato l’intenzione di aderirealla definizione agevolata, invocando la compensazione delle spese di lite.3. In difetto di accettazione dell’ente comunale dell’intervenuta rinuncia exart. 390 c.p.c., comunque il Collegio non può che dichiararel’inammissibilità della presente impugnazione per sopravvenuta carenza diinteresse, a fronte della inequivoca volontà di definizione extragiudizialepalesata con l’istanza di definizione agevolata che si pone in chiaveantitetica all’interesse di coltivare la presente impugnazione.4. Quanto alle spese, sussistono ragioni di opportunità per procedere allacompensazione in considerazione del sopravvenuto comportamento dellasocietà ricorrente di aderire alla definizione agevolata onde chiudere inmaniera definitiva il presente contenzioso e, comunque, l’eventualecondanna del contribuente che ha scelto la soluzione premialecontrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, ponendo a caricodel medesimo oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge (cfr.Cass. n. 8801/2024, Cass. n. 8784/2024, Cass. n. 3010/2024, Cass. n.46/2024).5. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizionedel ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre alricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (cfr. Cass. n.11836/2025). P.Q.MNumero registro generale 9004/2020Numero sezionale 3578/2026Numero di raccolta generale 14037/2026Data pubblicazione 13/05/2026La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza diinteresse e compensa le spese di lite.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il Presidente