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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 dicembre 2023

Cassazione n. 03010/2024

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to la seguente ORDINANZA sulricorso 5449 / 20 22 propost i da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 settembre 1953 ed ivi residente alla Via del [OSCURATO:PERSONA] n. 12 (C.F.: MRCGNE53P52H501), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 marzo 1963e residente in Riccione (RN), al [OSCURATO:PERSONA] n. 73 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 luglio 1949 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 23 (C .

F . : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentatee difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] L esti ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Roma ([OSCURATO:TELEFONO] ; pec : [OSCURATO:EMAIL]), congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]( C.F.: FLCFBA75P22E4fi6V) del Foro di Rimini ([OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]), in forza di procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliate presso lo studio delprimo, sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10; -ricorrente - Avviso liquidazione imposta di successione – Revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. – Istanza sospensione giudizio ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022 contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – - avverso l ’ordina nza n. 20311 / 20 21 emessa d a l la C assazione in data 15/07/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che Con ricorso in data 22.10.1999 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l'avviso di liquidazione recante l'imposta di successione emesso dall'Ufficio del Registro di Rimini con riguardo alla successione di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che il tributo era stato calcolato sulla base delle sole attività cadute in successione senza tenere in considerazione le passività e segnatamente le fideiussioni rilasciate dal de cuius.

La CTP di Rimini, con sentenza in data 22.9.2000, accoglieva la tesi delle ricorrenti e, per l'effetto, annullava l'avviso di liquidazione impugnato.

Proposto appello da parte dell'Agenzia delle Entrate, la CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] lo dichiarava inammissibile.

A seguito di tale decisione l'Ufficio locale di Rimini nell'ottobre del 2005 notificava un nuovo avviso di liquidazione avente ad oggetto l'imposta di successione asseritamente dovuta.

Impugnato detto atto da parte delle contribuenti sull'assunto che la pretesa fiscale violasse l'art. 2909 c.c., la CTP di Rimini, con sentenza del 25.9.2007, rigettava il ricorso ritenendo che l'avviso di liquidazione fosse stato legittimamente emesso.

Proposto appello, la CTR dell'Emilia-Romagna, con sentenza in data 28.10.2009, accoglieva il gravame ritenendo l'illegittimità della pretesa erariale.

Proposto ricorso per cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Corte, con ordinanza del 28.6.2012, accoglieva il gravame ritenendo che la pronuncia impugnata fosse del tutto carente in ordine alla correlazione tra il contenuto del giudicato ed il contenuto della domanda proposta e, quindi, cassava con rinvio alla CTR per una più completa disamina delle questioni.

Riassunto il giudizio da parte delle contribuenti, la CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa in data 8 aprile 2014, si pronunciava confermando la sentenza di primo grado e ritenendo quindi legittimo l'operato dell'Ufficio.

Avverso detta pronuncia le contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso l'Agenzia delle Entrate, e questa Corte, con ordinanza n. 20311 del 5.7.2011, lo rigettava.

Avverso la detta ordinanza hanno proposto ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Considerato che

1. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono l’errore di fatto revocabile, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., consistito nel non aver rilevato l’esistenza di un giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza n. 85/16/12 con la quale la CTR di Bologna si era pronunciata sul medesimo oggetto del contendere poi deciso con la sentenza n. 675/19/2014 gravata in Cassazione.

2. Preliminarmente, si dà atto che i ricorrenti hanno depositato in data 13/12/2023 “Istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, co. 236, legge 197/2022”, dando atto: i) di avere aderito alla c.d. rottamazione quater, optando per il pagamento dilazionato in 18 rate trimestrali; ii) che l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha ad essi notificato il provvedimento di accoglimento con relativo piano di rateizzazione; ii) di aver versato le prime due rate, come da quietanze di versamento allegate.

La dichiarazione di adesione dei contribuenti comporta necessariamente l’assunzione da parte degli stessi dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, comma 236, l. n.197/2022.Sebbene l’Ufficio non si sia pronunziato in merito e non risulti la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c. (l’istanza non afferma in modo esplicito la volontà di rinunciare al ricorso e non risulta comunicata all’Avvocatura), la dichiarazione dei contribuenti dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 46 del 2024).

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio(Cass. n. 10198 del 2018), e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

"doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).

P.Q.M. dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso 5449 / 20 22 propost i da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 settembre 1953 ed ivi residente alla Via del [OSCURATO:PERSONA] n. 12 (C.F.: MRCGNE53P52H501), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 marzo 1963e residente in Riccione (RN), al [OSCURATO:PERSONA] n. 73 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 luglio 1949 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 23 (C . F . : [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentatee difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] L esti ( C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Roma ([OSCURATO:TELEFONO] ; pec : [OSCURATO:EMAIL]), congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]( C.F.: FLCFBA75P22E4fi6V) del Foro di Rimini ([OSCURATO:TELEFONO]; pec: [OSCURATO:EMAIL]), in forza di procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliate presso lo studio delprimo, sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 10; -ricorrente - Avviso liquidazione imposta di successione – Revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. – Istanza sospensione giudizio ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022 contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – - avverso l ’ordina nza n. 20311 / 20 21 emessa d a l la C assazione in data 15/07/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Con ricorso in data 22.10.1999 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l'avviso di liquidazione recante l'imposta di successione emesso dall'Ufficio del Registro di Rimini con riguardo alla successione di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che il tributo era stato calcolato sulla base delle sole attività cadute in successione senza tenere in considerazione le passività e segnatamente le fideiussioni rilasciate dal de cuius. La CTP di Rimini, con sentenza in data 22.9.2000, accoglieva la tesi delle ricorrenti e, per l'effetto, annullava l'avviso di liquidazione impugnato. Proposto appello da parte dell'Agenzia delle Entrate, la CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] lo dichiarava inammissibile. A seguito di tale decisione l'Ufficio locale di Rimini nell'ottobre del 2005 notificava un nuovo avviso di liquidazione avente ad oggetto l'imposta di successione asseritamente dovuta. Impugnato detto atto da parte delle contribuenti sull'assunto che la pretesa fiscale violasse l'art. 2909 c.c., la CTP di Rimini, con sentenza del 25.9.2007, rigettava il ricorso ritenendo che l'avviso di liquidazione fosse stato legittimamente emesso. Proposto appello, la CTR dell'Emilia-Romagna, con sentenza in data 28.10.2009, accoglieva il gravame ritenendo l'illegittimità della pretesa erariale. Proposto ricorso per cassazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Corte, con ordinanza del 28.6.2012, accoglieva il gravame ritenendo che la pronuncia impugnata fosse del tutto carente in ordine alla correlazione tra il contenuto del giudicato ed il contenuto della domanda proposta e, quindi, cassava con rinvio alla CTR per una più completa disamina delle questioni. Riassunto il giudizio da parte delle contribuenti, la CTR dell'[OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa in data 8 aprile 2014, si pronunciava confermando la sentenza di primo grado e ritenendo quindi legittimo l'operato dell'Ufficio. Avverso detta pronuncia le contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva con controricorso l'Agenzia delle Entrate, e questa Corte, con ordinanza n. 20311 del 5.7.2011, lo rigettava. Avverso la detta ordinanza hanno proposto ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Considerato che 1. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono l’errore di fatto revocabile, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., consistito nel non aver rilevato l’esistenza di un giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza n. 85/16/12 con la quale la CTR di Bologna si era pronunciata sul medesimo oggetto del contendere poi deciso con la sentenza n. 675/19/2014 gravata in Cassazione. 2. Preliminarmente, si dà atto che i ricorrenti hanno depositato in data 13/12/2023 “Istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, co. 236, legge 197/2022”, dando atto: i) di avere aderito alla c.d. rottamazione quater, optando per il pagamento dilazionato in 18 rate trimestrali; ii) che l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha ad essi notificato il provvedimento di accoglimento con relativo piano di rateizzazione; ii) di aver versato le prime due rate, come da quietanze di versamento allegate. La dichiarazione di adesione dei contribuenti comporta necessariamente l’assunzione da parte degli stessi dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima, ex art. 1, comma 236, l. n.197/2022.Sebbene l’Ufficio non si sia pronunziato in merito e non risulti la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c. (l’istanza non afferma in modo esplicito la volontà di rinunciare al ricorso e non risulta comunicata all’Avvocatura), la dichiarazione dei contribuenti dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 46 del 2024). Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio(Cass. n. 10198 del 2018), e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018). P.Q.M. dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese c