CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23195/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore, rappresentata e difesa dagli avv.ti MaurizioCimetti e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] n. 932/01/2016 depositata il 14 ottobre2016;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1° luglio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., successivamente incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]., notificava alla [OSCURATO:SOCIETA]., qualeresponsabile in solido con la [OSCURATO:SOCIETA]., tre distinte cartelle esattorialiNumero registro generale 9917/2017Numero sezionale 5251/2026Numero di raccolta generale 23195/2026Data pubblicazione 14/07/2026recanti l’intimazione di pagamento delle imposte relative a un’operazionedi cessione di ramo d’azienda intercorsa fra le predette società.2. Avverso tali cartelle la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva tre autonomi ricorsi,che venivano respinti dall’adìta [OSCURATO:PERSONA]Aquila, previa riunione in simultaneo processo.3. La decisione di primo grado veniva, però, successivamenteriformata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale,con sentenza n. 932/01/2016 del 14 ottobre 2016, in accoglimentodell’appello della parte privata, annullava gli atti esattivi.3.1 Osservavano i giudici regionali che non era stata offerta la provadella preventiva escussione della cedente [OSCURATO:SOCIETA]., non risultandodepositato in giudizio l’atto di pignoramento ad essa notificato.4. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, così rubricati:(1°) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 472 del1997, dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 2304 c.c. e dell’art.491 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.): si rimprovera allaCommissione regionale di aver erroneamente ritenuto applicabile al casodi specie il beneficium excussionis, tralasciando di considerare che lacartella di pagamento non costituisce un atto dell’esecuzione forzata, laquale si inizia con il pignoramento;(2°) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c.): si imputa al collegio di secondo grado di aver atorto affermato che non risultava dimostrata la notifica dell’atto dipignoramento, benchè tale circostanza dovesse ritenersi pacifica.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.6. Per la trattazione della causa è stata inizialmente fissata l’adunanzacamerale del 4 aprile 2024, in vista della quale il Pubblico Ministero, nellapersona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositatorequisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso.Numero registro generale 9917/2017Numero sezionale 5251/2026Numero di raccolta generale 23195/2026Data pubblicazione 14/07/20267. Avendo la contribuente nelle more aderito alla definizione agevolatadi cui all’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (c.d.rottamazione quater) e depositato in atti copia della relativa dichiarazione,con ordinanza interlocutoria n. 16412/2024 del 12 giugno 2024 la Corteha disposto la sospensione del giudizio, in base al comma 236 del predettoarticolo.8. Con successivo decreto del 28 ottobre 2025, ritenuta sussistente laprova del perfezionamento della definizione agevolata, la Presidentetitolare della Sezione ha dichiarato l’estinzione del processo.9. Entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto la fissazione dell’udienza, ai sensidell’art. 391, terzo comma, c.p.c.10. La causa è stata, quindi, nuovamente rimessa in trattazione perl’adunanza camerale del 1° luglio 2026.11. Nel termine di cui all’art. 380-bis.1, primo comma, terzo periodo,c.p.c. la controricorrente ha depositato memoria illustrativa con la quale,alla luce della sopravvenuta norma di interpretazione autentica di cuiall’art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, conv. dalla legge n. 108 del 2025, hachiesto di dichiarare l’estinzione del giudizio per essersi realizzato ilperfezionamento della definizione agevolata con il versamento della primarata delle somme dovute.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va anzitutto osservato che la presentazione dell’istanza di fissazionedell’udienza di cui all’art. 391, terzo comma, c.p.c. ha determinatol’automatica risoluzione degli effetti del summenzionato decreto diestinzione del giudizio reso dalla Presidente titolare della Sezione in data28 ottobre 2025 (cfr. Cass. Sez. U. n. 19980/2014).2. Tanto premesso, dalla documentazione acquisita al fascicoloprocessuale emerge che:Numero registro generale 9917/2017Numero sezionale 5251/2026Numero di raccolta generale 23195/2026Data pubblicazione 14/07/2026- nelle more del presente giudizio, avvalendosi delle disposizioni di cuiall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022, la [OSCURATO:SOCIETA]ha aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti affidati all’agentedella riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, incluse le trecartelle esattoriali oggetto di causa, con richiesta di frazionare ilpagamento delle somme dovute in un numero di diciotto rate;- entro il previsto termine del 31 ottobre 2023 essa ha provveduto aversare la prima delle dette rate;- risultano, inoltre, pagate le successive dieci rate, fino a quellascaduta il 28 febbraio 2026.3. Ciò posto, osserva la Corte che, a mente dell’art. 1, comma 236,secondo periodo, della legge citata, l’estinzione del giudizio a séguitodell’adesione del debitore alla c.d. procedura di ”rottamazione quater“ èsubordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e allaproduzione della prova documentale dei pagamenti eseguiti.3.1 L’interpretazione autentica della norma è stata dettata dalsopravvenuto art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, conv. dalla legge n. 108del 2025, il quale così recita:«Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29dicembre 2022, n. 197 si interpreta nel senso che, ai soli finidell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nelladichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito,con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivoperfezionamento della definizione si realizza con il versamento della primao unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudiced’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delleentrate - [OSCURATO:SOCIETA] che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, daparte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articoloNumero registro generale 9917/2017Numero sezionale 5251/2026Numero di raccolta generale 23195/2026Data pubblicazione 14/07/20261, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione previstadall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 odall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unicarata».3.2 Alla luce della surriportata disposizione, sussistendo i relativipresupposti, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio.4. Le spese processuali vanno interamente compensate fra le parti, inquanto l’eventuale condanna della contribuente contrasterebbe con laratio premiale sottesa alle norme in tema di definizione agevolata (cfr.Cass. n. 10198/2018, Cass. n. 46/2024, Cass. n. 3010/2024, Cass. n.8801/2024).5. Non deve farsi luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese digiustizia), atteso che la formula definitoria del giudizio non corrisponde adalcuna di quelle previste dalla citata norma (inammissibilità,improcedibilità o rigetto integrale dell’impugnazione). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma236, della legge n. 197 del 2022.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 1° luglio 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro