CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18313/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA] 67D25 B990 Q).- RICORRENTE –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA](codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 72E22 I163 X) e [OSCURATO:PERSONA] (codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 65S03 G273 Z).Numero registro generale 17555/2021Numero sezionale 3659/2026Numero di raccolta generale 18313/2026Data pubblicazione 06/06/2026- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 6373/19/2020 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata il 15 dicembre 2020.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 29 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti, concui il Comune di Napoli chiedeva alla ricorrente il versamento dellaTARES per l’anno di imposta 2013.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune contro lasentenza n. 4151/10/2019 della Commissione tributaria provinciale diNapoli, assumendo che:- non poteva decorrere il termine breve per l’impugnazione inquanto la sentenza di primo grado era stata notificata presso la sededell’ente e non presso il domicilio dal difensore costituito del Comune;- la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che l'atto diappello, ai fini della sua ammissibilità, non richiede l'individuazione dimotivi specifici, ritenendo così corretta anche la mera riproposizionedelle doglianze sottoposte al giudice di primo grado;- ai sensi dell'articolo 58 d.lgs. n. 546/1992 è ammessa laproduzione in appello nuovi documenti purché, come nella fattispecie,abbiano comunque attinenza con i motivi espressi in primo grado;- la documentazione prodotta dal Comune appellante dimostraval'esistenza del presupposto impositivo relativo alla Tares perl'annualità 2013 a carico della società MV [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.sull'immobile sito in Napoli alla Via S. [OSCURATO:PERSONA] n.44,costituente la sede legale ed operativa della società sin dall’annoNumero registro generale 17555/2021Numero sezionale 3659/2026Numero di raccolta generale 18313/2026Data pubblicazione 06/06/20262005 e con allaccio di utenza non domestica attiva per l’anno 2013,con consumo di 5.291,00 €.3. MV [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. proponeva ricorso per cassazioneavverso detta pronuncia, notificandolo in data 15 giugno 2021,articolando quattro motivi di impugnazione.4. Il Comune di Napoli resisteva con controricorso notificato il 15luglio 2021.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 51d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con gli artt. 17 d.lgs.citato, 3-bis d.l. 44/2005 e 170 c.p.c., ritenendo che nel processotributario è esclusa l’applicazione dell’art. 170 c.p.c. e che è sempreammessa la notifica alla parte personalmente, anteponendosi talemodalità a quella della notifica presso il domicilio eletto, aggiungendoche in presenza di difesa del Comune tramite un proprio funzionario,il domicilio dell’ente resta la sua sede legale.1.2. La censura risulta fondata.Le sezioni unite della Corte di cassazioni hanno affermato ilprincipio secondo cui in tema di notifica diretta all'ente territoriale, lanotifica della sentenza di primo grado, effettuata dal contribuentedirettamente all'ente locale tramite il servizio postale, ai sensi dell'art.16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non presso la sedeprincipale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficiocomunale diversamente ubicato, che abbia emesso (o non abbiaadottato) l'atto oggetto del contenzioso, è valida e, quindi, idonea afar decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare, ai sensi delcombinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, delNumero registro generale 17555/2021Numero sezionale 3659/2026Numero di raccolta generale 18313/2026Data pubblicazione 06/06/2026medesimo d.lgs. n. 546 del 1992 (v. Cass., Sez. Un., n.21884/2022).Il tema è stato ripreso, di recente, da questa Corte (v. Cass. n.26414/2023), sotto il diverso profilo, qui rilevante, ma sempreconnesso alla decorrenza del termine breve per impugnare, dellanotifica dell’atto eseguita presso la sede dell’ente e non anche neldomicilio eletto presso il difensore.E sono stati declinati i seguenti principi:a. «Nel processo tributario la notificazione della sentenza di primogrado alla controparte, ai fini della decorrenza del termine breve perappellare di cui all’art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, deveessere effettuata, anche in presenza di procuratore costituito, ai sensidegli artt. 16 e 17 del medesimo decreto, richiamati dall’art. 38 d.lgs.n. 546/1992»;b. «nel processo tributario, la notificazione della sentenza di primogrado, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, effettuatadall’ufficiale giudiziario presso la sede a mani dell’impiegato addetto,è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare di cuiall’art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, pur in presenza dielezione di domicilio presso il procuratore del libero foro, in quantol’art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 fa comunque salva, anche in caso dielezione di domicilio, la validità della consegna a mani proprie» (cosìCass. n. 26416/2023).1.2. È sufficiente nella presente sede rinviare agli ampi contenutidella predetta pronuncia, che il Collegio condivide.Solo ricapitolando, in sintesi, i passaggi essenziali di tale arresto,secondo cui:Numero registro generale 17555/2021Numero sezionale 3659/2026Numero di raccolta generale 18313/2026Data pubblicazione 06/06/2026- nel rito tributario occorre considerare, anzitutto, il principio –enunciato, in particolare, dalle sentenze n. 8053 del 7/04/2014 e n.14916 del 20/07/2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, ma che hatrovato poi ampio consenso nella giurisprudenza successiva –secondo cui le disposizioni degli artt. 1, comma 2 «I giudici tributariapplicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse nondisposto e con esse compatibili, le norme del codice di proceduracivile») e 49, comma 1 («Alle impugnazioni delle sentenze dellecommissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I,del libro II del codice di procedura civile, e fatto salvo quantodisposto nel presente decreto») del d.lgs. n. 546 del 1992, relative alprocesso e alle impugnazioni in generale, istituiscono un’autenticaspecialità del rito tributario, sancendo la prevalenza della normaprocessuale tributaria, ove esistente, sulla norma processualeordinaria, la quale ultima si applica, quindi, in via del tuttosussidiaria, oltre che nei limiti della compatibilità;- tale specialità, quanto alla disciplina processuale applicabile, siriverbera sull’individuazione delle norme alle quali occorre fareriferimento in materia di notificazioni e in particolare, per quanto quirileva, di notificazione della sentenza di merito ai fini della decorrenzadel termine breve per impugnare;- in tema di notificazioni nel processo tributario, l’art. 16, comma2, in primo luogo rinvia a sua volta all’art. 137 c.p.c., salve, quanto alluogo di essa, le specifiche previsioni dell’art. 17; l’art. 16, comma 3,prevede poi forme alternative di notificazione;- in particolare, l’art. 16, comma 3, stabilisce due forme dinotificazione c.d. diretta e che, dunque, possono effettuarsi dallaparte senza il ministero dell'ufficiale giudiziario o di altro soggettoequiparato, quali il messo comunale e il messo autorizzatodall'amministrazione finanziaria e l'avvocato autorizzato dall'ordineNumero registro generale 17555/2021Numero sezionale 3659/2026Numero di raccolta generale 18313/2026Data pubblicazione 06/06/2026forense: a) la notificazione per mezzo del servizio postale mediantespedizione dell'atto in plico senza busta raccomandata con avviso diricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai qualipossa desumersi il contenuto dell'att»; b) oppure la notificazione,consentita al solo contribuente, all'ufficio del Ministero delle finanzeed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addettoche ne rilascia ricevuta sulla copia;.- l’art. 17, richiamato dall’art. 16, comma 2, regola il luogo in cuiesse vanno fatte e prevede che esse «sono fatte, salva la consegna inmani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza onella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione ingiudizio […]» (comma 1). Con l’ulteriore precisazione che l’indicazionedella residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effettoanche per i successivi gradi del processo (comma 2);- la regola circa il luogo della notificazione è quindi che essadebba essere effettuata nel domicilio eletto dalla parte; l’applicazionedella regola postula l’avvenuta elezione di domicilio e quindi essa nonsi applica in caso di mancata elezione; la regola a sua volta soffreeccezione in caso di «consegna a mani proprie»;- il rinvio contenuto nell’art. 38 alle notificazioni «a norma dell’art.16» implica poi necessariamente un rinvio anche all’art. 17, relativoai luoghi della notificazione, che dall’art. 16 è espressamenterichiamato; tale rinvio, in assenza di indicazioni normative di segnocontrario, deve ritenersi riferito non solo alla necessità che lanotificazione debba effettuarsi «nel domicilio eletto o, in mancanza,nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della suacostituzione in giudizio», ma anche comprensivo della clausola disalvezza della «consegna a mani proprie»;Numero registro generale 17555/2021Numero sezionale 3659/2026Numero di raccolta generale 18313/2026Data pubblicazione 06/06/2026- la validità della notifica mediante consegna a mani proprie anchein presenza di elezione di domicilio è sorretta da ampia e prevalentegiurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 25/01/2023, n. 2303;Cass. n. 16554/2018; Cass. n. 3795/2016; Cass. n. 18936/2015;Cass. n. 7059/2014; Cass. n. 2057/2011; Cass. n. 16234/2010;Cass. n. 10961/2009; Cass. n. 9381/2007; Cass. n. 5504/2007), nelsolco del citato intervento di Cass., Sez. U., n. 14916/2016, che haevidenziato che non esistono ragioni normative che impongano diaffermare che l'art. 17 cit. si riferisce esclusivamente alle notificazioniendoprocessuali;- le norme processuali del d. lgs. n. 546 del 1992 prevalgono,dunque, su quelle contenute nel codice di rito anche in tema dinotificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine brevee ciò trae origine e fondamento dalla specialità del processo tributariodi merito ed è diretta conseguenza dei principi affermati dallepredette Sezioni Unite (Cass. n. 8053/2014 e Cass. n. 14916/2016,che ha espressamente precisato che l’art. 17 è norma che regolatutte le notificazioni e non solo quelle endoprocessuali);- dalla chiara formulazione dell’art. 17, in coerenza con l’assettoinnanzi rammentato, si trae che, nel processo tributario, rispetto allanotificazione della sentenza di primo grado da eseguirsi nel domicilioeletto dalla parte (ovvero, in mancanza di elezione di domicilio, nellaresidenza o nella sede dichiarata dalla parte stessa), prevale,comunque, la facoltà, alternativa, di eseguire la notificazione con“consegna in mani proprie”, quale modalità che, pertanto, risultaidonea a far decorrere il termine c.d. “breve” per l’impugnazione dicui al citato art. 38, tenuto conto che nel processo tributario ildestinatario dell’attività di notifica non è il difensore, come nel codicedi rito, bensì la parte, eventualmente nel domicilio eletto;Numero registro generale 17555/2021Numero sezionale 3659/2026Numero di raccolta generale 18313/2026Data pubblicazione 06/06/2026- la notifica di cui all’art. 17, comma 1, mediante «consegna amani proprie», che deve considerarsi rituale anche in presenza di unaelezione di domicilio, è più ampia della notificazione a mani proprie dicui all’art. 138 c.p.c. dovendo identificarsi anche con tutte le altrenotificazioni ex art. 140 c.p.c. o tramite servizio postale, a seguitodelle quali l'atto venga comunque consegnato a mani del destinatariodella notificazione (in tale senso Cass. n. 4274/2002; Cass. n.15697/2002; Cass. n. 10474/2003; Cass. n. 11423/2004; Cass. n.12395/2004; Cass. n. 9381/2007), pena la irrilevanza della differenteforma lessicale utilizzata;- del resto, la previsione dell’art. 16, comma 3, ultima parte,d.lgs. n. 546 del 1992, che legittima il contribuente alla notificamediante consegna diretta presso gli uffici dell’ente impositore,ritiene espressamente sufficiente la consegna a mani dell’impiegatoaddetto, evidentemente sul presupposto di un obbligo di trasmissione(Cass. n. 12517/2021, da ultima, ha ritenuto infatti che ai fini deldecorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenzapuò essere fatta alla parte personalmente soltanto mediante«consegna a mani» di quest'ultima, da effettuarsi, ove il destinatariosia l'amministrazione finanziaria, «mediante consegna dell'attoall'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia»);- non esiste, quindi, alcuna ragione per identificare, ai fini dellanotifica, l’ente impositore o di riscossione con il suo legalerappresentante (così Cass. n. 26416/2023).2. Alla stregua di quanto precede, non può essere condivisa ladecisione del Giudice regionale, la quale, nella sostanza, ha applicatol’art. 170 c.p.c., secondo cui, ai fini della decorrenza del terminebreve per impugnare, occorre che la sentenza sia notificata alprocuratore costituito, trattandosi – per quanto sopra esposto – diNumero registro generale 17555/2021Numero sezionale 3659/2026Numero di raccolta generale 18313/2026Data pubblicazione 06/06/2026norma che cede di fronte alla speciale disciplina dettata dalle normesul processo tributario.3. Il motivo va, pertanto, accolto, il che assorbe l’esame dellerestanti censure, attinenti al tema della specificità dei motivi diappello, alla produzione di documenti in sede di gravame ed al meritodella pretesa, che non hanno più ragion d’essere, stante la tardivanotifica del gravame siccome proposto, come è pacifico edocumentato in atti, in data 30 ottobre 2019, a fronte di una notificaeseguita presso la sede del Comune in data 15/19 giugno 2019, condeposito in segreteria della sentenza notificata, eseguito il 2 luglio2019.4. Con il predetto motivo va, dunque, accolto il ricorso e lasentenza impugnata va cassata; non essendo necessari accertamentiin fatto, la causa va decisa, dichiarando inammissibile l’appello persua tardività, essendo stato proposto oltre il termine, di cui all’art. 51d.lgs. n. 546/1992, di sessanta giorni dalla notifica della sentenzaimpugnata.5. Il sopravvenuto intervento delle suindicate decisioni della Cortegiustifica la compensazione delle spese del giudizio di appello e delpresente grado. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiarainammissibile l’appello.Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello e del presentegrado.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]