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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19754/2024

Testo disponibile della fonte

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proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ., con sede in Roma,in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e per procura alle liti a margine del ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] de’ Medici, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, via Archimede n. 97.

Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] 3, in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a presso il proprio ufficio legale in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 73.

Controricorrente avverso la sentenza n. 3998/2019 del la Corte di appello di Roma, pubblicata il 14.

6. 2019.

R.G.

N. 3233/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 maggio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa e ragioni della decisione Con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011 le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono dinanzi al Tribunale due provvedimenti con cui la ASL Roma 3, nel 2014, a seguito di controlli esterni sui servizi resi tra il 2009 ed il 2011 nell’ambito dei rapporti intrattenuti tra le parti , aveva applicato nei loro confronti delle sanzioni edisposto il recupero di altri importi.

Con sentenza del 2015 il Tribunale di Roma acc olse l a domanda ed annullò le ordinanze ingiunzioni opposte.

Proposto gravame, con sentenza n. 3998 del 14.

6. 2019 la Corte di appello di Roma dichiarò d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che la controversia, attenendo alla valutazione circa la congruità e appropriatezza dei servizi rese dalla due strutture nell’ambito di rapporti assimilabili alla concessione amministrativa, fosse di competenza del giudice amministrativo.

La Corte romana precisò che il rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione non trovava ostacolo dalla decisione di merito emessa dal giudice di primo grado, non potendo in essa rinvenirsi, in difetto di esplicita statuizione, un giudicato sulla giurisdizione e che era inoltre in fondata l’ec ce zione di tardività dell’appello,per essere stato introdotto con atto di citazione depositato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, invece che con ricorso, in quanto la controversia, avendo ad oggetto l’accertamento negativo di un credito, doveva ritenersi sottoposta al rito ordinario di cognizione e non a quello del lavoro applicabile alle cause di opposizione a ordinanza ingiunzione.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 9.

1. 2020, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di tre motivi.

La ASL Roma 3ha notificato controricorso.

R.G.

N. 3233/2020.Le parti ricorrenti hanno depositato memoria.

Il primo motivo diricorso denuncia violazione degli artt. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, 99, 112 e 327 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere respinto l’eccezione di tardività dell’appello, proposto invece che con ricorso con atto di citazione, essendo stato esso depositato, dopo la sua notifica, oltre il termine lungo per appellare.

Rappresentano le odierne ricorrenti che nel procedimento di primo grado era stato seguito, senza contestazioni, il rito processuale previsto per l’opposizione ad ordinanza ingiunzione, sicché l’appello avrebbe dovuto essere proposto nella forma del ricorso, con conseguente onere di deposito dell’atto entro il suddetto termine .

A nulla rileva va per contro la diversa qualificazione dell’azione operata dalla Corte di appello, che l’ha ritenuta estranea alla procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, atteso che, per il principio della ultrattività del rito, la causa era sottoposta, ai fini della proposizione dell’appello, alle norme disciplinanti il rito seguitoin primo grado.

Il motivo è fondato.

Risulta dagli atti di causa , nonché riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, che la domanda proposta in primo grado dalle società oggi ricorrenti ha assunto la forma dell a opposizione ad ordinanza ingiunzione, sulla premessa che i due provvedimenti impugnati emessi dalla ASL Roma 3 costituissero ingiunzioni ed i crediti con essi portati avessero natura di sanzioni amministrative.

Risulta altresì che il procedimento di primo grado si è svolto secondo il rito del lavoro, dichiarato applicabile ai procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa dall’art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2011.

Ne discende che l’appello avrebbe dovuto proporsi, per l’espresso richiamo all’art. 433 c.p.c. operato dalla disposizione sopra citata, nel forma del ricorso, che come è noto prevede il deposito dell’atto presso la cancelleria del giudice e la sua successiva notificazione alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, laddove l’atto introduttivo che assume la forma dell’atto di citazione è direttamente R.G.

N. 3233/2020.notificatoalla controparte, con l’importante conseguenza che il giudizio, anche in appello, può considerarsi instaurato nel primo caso con il deposito del ricorso, nel secondo con la notifica dell’atto.

La Corte di appello ha ritenuto di poter superare il rilievo che l’appello era stato proposto con atto di citazione e che esso era stato depositato oltre il termine di decadenza per la proposizione dell’appello sulla base della considerazione che la domanda proposta non andava qualificata come opposizione ad ordinanza ingiunzione, ma come azione di accertamento negativo del credito, con la conseguenza che essa rimaneva sottratta al disposizioni processuali previste per la prima e sottoposta al rito ordinario di cognizione.

Questa conclusione non è condivisibile non tenendo conto del principio della ultrattività del rito, secondo cui la trattazione di una controversia secondo un determinato rito processuale comporta l’applicabilità del medesimo rito anche nella fase della impugnazione( C ass. n. 2329 del 2023; Cass. n. 17646 del 2021; Cass. n. 210 del 2018; Cass. n. 20705 del 2018; Cass. n.15897 del 2014 ).

Il principio, che mira a garantire l’esigenza di certezza nella applicazione delle norme processualifondato sui criteri oggettivi dell’apparenza e dell’affidamento, si basa sul rilievo che se la scelta del rito è di fatto lasciata alla parte che introduce il processo, essa, una volta effettuata, si cristallizza nelle forme prescelte, salvo l’esercizio del potere del giudice, nei casi in cui la legge lo prevede, di disporne il mutamento.

La parte è pertanto tenuta ad introdurre il giudizio di impugnazione secondo il rito seguito in primo grado, senza facoltà di mutarlo, non essendo ormai la scelta più disponibile.

In tale prospettiva la circostanza che il giudice di appello ritenga che in realtà la causa non fossesottoposta al rito seguito e che pertanto, in ipotesi, la diversa forma dell’atto di appello prescelta sarebbe stata corretta, è di fatto del tutto ininfluente, trattandosi comunque una evenienza successiva alla proposizione dell’appello, il quale non può che ritenersi soggetto alla disciplina processuale applicabile al momento della sua proposizione.

R.G.

N. 3233/2020.Tanto precisato, deve farsi applicazione del principio, di origine giurisprudenziale, secondo cui quando l’atto di appello, da proporsi con ricorso, è invece proposto con atto di citazione, al fine della valutazione del rispetto del termine per appellare, deve aversi riguardo, per il criterio della conversione dell’atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l’atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l’osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge( Cass. n. 21153 del 2021; Cass.n. 1020 del 2017; Cass. n. 14401 del 2015; Cass. n. 25061 del 2015 ).

Nel caso di specie l’atto di appello è stato depositato ediscritto a ruolo in data 20.

10. 2015, oltre il termine lungo di 6 mesi giorni previsto dall’art. 327 c.p.c., tenuto conto che la sentenza appellata è stata pubblicata il 13.

3. 2015.

L’appello era pertanto inammissibile.

Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata senza rinvio, dovendosi dichiarare l’appello inammissibile.

Gli altri motivi di ricorso si dichiarano assorbiti Le spese di giudizio, comprensive di quelle dell’appello, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M. accoglie il primo motivodi ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello.

Condanna la ASL Roma 3 al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, e del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 , oltre euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma,nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ., con sede in Roma,in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e per procura alle liti a margine del ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] de’ Medici, elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, via Archimede n. 97. Ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] 3, in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a presso il proprio ufficio legale in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 73. Controricorrente avverso la sentenza n. 3998/2019 del la Corte di appello di Roma, pubblicata il 14. 6. 2019. R.G. N. 3233/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 maggio 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione Con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011 le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnarono dinanzi al Tribunale due provvedimenti con cui la ASL Roma 3, nel 2014, a seguito di controlli esterni sui servizi resi tra il 2009 ed il 2011 nell’ambito dei rapporti intrattenuti tra le parti , aveva applicato nei loro confronti delle sanzioni edisposto il recupero di altri importi. Con sentenza del 2015 il Tribunale di Roma acc olse l a domanda ed annullò le ordinanze ingiunzioni opposte. Proposto gravame, con sentenza n. 3998 del 14. 6. 2019 la Corte di appello di Roma dichiarò d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che la controversia, attenendo alla valutazione circa la congruità e appropriatezza dei servizi rese dalla due strutture nell’ambito di rapporti assimilabili alla concessione amministrativa, fosse di competenza del giudice amministrativo. La Corte romana precisò che il rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione non trovava ostacolo dalla decisione di merito emessa dal giudice di primo grado, non potendo in essa rinvenirsi, in difetto di esplicita statuizione, un giudicato sulla giurisdizione e che era inoltre in fondata l’ec ce zione di tardività dell’appello,per essere stato introdotto con atto di citazione depositato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, invece che con ricorso, in quanto la controversia, avendo ad oggetto l’accertamento negativo di un credito, doveva ritenersi sottoposta al rito ordinario di cognizione e non a quello del lavoro applicabile alle cause di opposizione a ordinanza ingiunzione. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 9. 1. 2020, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., sulla base di tre motivi. La ASL Roma 3ha notificato controricorso. R.G. N. 3233/2020.Le parti ricorrenti hanno depositato memoria. Il primo motivo diricorso denuncia violazione degli artt. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, 99, 112 e 327 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere respinto l’eccezione di tardività dell’appello, proposto invece che con ricorso con atto di citazione, essendo stato esso depositato, dopo la sua notifica, oltre il termine lungo per appellare. Rappresentano le odierne ricorrenti che nel procedimento di primo grado era stato seguito, senza contestazioni, il rito processuale previsto per l’opposizione ad ordinanza ingiunzione, sicché l’appello avrebbe dovuto essere proposto nella forma del ricorso, con conseguente onere di deposito dell’atto entro il suddetto termine . A nulla rileva va per contro la diversa qualificazione dell’azione operata dalla Corte di appello, che l’ha ritenuta estranea alla procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, atteso che, per il principio della ultrattività del rito, la causa era sottoposta, ai fini della proposizione dell’appello, alle norme disciplinanti il rito seguitoin primo grado. Il motivo è fondato. Risulta dagli atti di causa , nonché riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata, che la domanda proposta in primo grado dalle società oggi ricorrenti ha assunto la forma dell a opposizione ad ordinanza ingiunzione, sulla premessa che i due provvedimenti impugnati emessi dalla ASL Roma 3 costituissero ingiunzioni ed i crediti con essi portati avessero natura di sanzioni amministrative. Risulta altresì che il procedimento di primo grado si è svolto secondo il rito del lavoro, dichiarato applicabile ai procedimenti di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa dall’art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2011. Ne discende che l’appello avrebbe dovuto proporsi, per l’espresso richiamo all’art. 433 c.p.c. operato dalla disposizione sopra citata, nel forma del ricorso, che come è noto prevede il deposito dell’atto presso la cancelleria del giudice e la sua successiva notificazione alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, laddove l’atto introduttivo che assume la forma dell’atto di citazione è direttamente R.G. N. 3233/2020.notificatoalla controparte, con l’importante conseguenza che il giudizio, anche in appello, può considerarsi instaurato nel primo caso con il deposito del ricorso, nel secondo con la notifica dell’atto. La Corte di appello ha ritenuto di poter superare il rilievo che l’appello era stato proposto con atto di citazione e che esso era stato depositato oltre il termine di decadenza per la proposizione dell’appello sulla base della considerazione che la domanda proposta non andava qualificata come opposizione ad ordinanza ingiunzione, ma come azione di accertamento negativo del credito, con la conseguenza che essa rimaneva sottratta al disposizioni processuali previste per la prima e sottoposta al rito ordinario di cognizione. Questa conclusione non è condivisibile non tenendo conto del principio della ultrattività del rito, secondo cui la trattazione di una controversia secondo un determinato rito processuale comporta l’applicabilità del medesimo rito anche nella fase della impugnazione( C ass. n. 2329 del 2023; Cass. n. 17646 del 2021; Cass. n. 210 del 2018; Cass. n. 20705 del 2018; Cass. n.15897 del 2014 ). Il principio, che mira a garantire l’esigenza di certezza nella applicazione delle norme processualifondato sui criteri oggettivi dell’apparenza e dell’affidamento, si basa sul rilievo che se la scelta del rito è di fatto lasciata alla parte che introduce il processo, essa, una volta effettuata, si cristallizza nelle forme prescelte, salvo l’esercizio del potere del giudice, nei casi in cui la legge lo prevede, di disporne il mutamento. La parte è pertanto tenuta ad introdurre il giudizio di impugnazione secondo il rito seguito in primo grado, senza facoltà di mutarlo, non essendo ormai la scelta più disponibile. In tale prospettiva la circostanza che il giudice di appello ritenga che in realtà la causa non fossesottoposta al rito seguito e che pertanto, in ipotesi, la diversa forma dell’atto di appello prescelta sarebbe stata corretta, è di fatto del tutto ininfluente, trattandosi comunque una evenienza successiva alla proposizione dell’appello, il quale non può che ritenersi soggetto alla disciplina processuale applicabile al momento della sua proposizione. R.G. N. 3233/2020.Tanto precisato, deve farsi applicazione del principio, di origine giurisprudenziale, secondo cui quando l’atto di appello, da proporsi con ricorso, è invece proposto con atto di citazione, al fine della valutazione del rispetto del termine per appellare, deve aversi riguardo, per il criterio della conversione dell’atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l’atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l’osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge( Cass. n. 21153 del 2021; Cass.n. 1020 del 2017; Cass. n. 14401 del 2015; Cass. n. 25061 del 2015 ). Nel caso di specie l’atto di appello è stato depositato ediscritto a ruolo in data 20. 10. 2015, oltre il termine lungo di 6 mesi giorni previsto dall’art. 327 c.p.c., tenuto conto che la sentenza appellata è stata pubblicata il 13. 3. 2015. L’appello era pertanto inammissibile. Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata senza rinvio, dovendosi dichiarare l’appello inammissibile. Gli altri motivi di ricorso si dichiarano assorbiti Le spese di giudizio, comprensive di quelle dell’appello, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. accoglie il primo motivodi ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello. Condanna la ASL Roma 3 al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, e del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 , oltre euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Così deciso in Roma,nella cam