CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20065/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato-avverso la sentenza n. 109/2024 della Corte di Appello di Caltanissetta,pubblicata in data 21.03.2024, N.R.G. 101/2018;Numero registro generale 23189/2024Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 20065/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.05.2026 dal ConsigliereData pubblicazione 16/06/2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1.La Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Enna, cheaveva rigettato l’opposizione proposta dal medesimo avverso l’atto di irrogazionesanzioni a lui notificato in data 22.5.2009, con cui l’Agenzia delle Entrate gliaveva irrogato la sanzione di € 19.650,00 per avere impiegato un lavoratoreirregolare nella sua ditta di autolavaggio.2. La Corte territoriale ha rilevato che il ricorso ex art. 22 della legge n.689/1981 era stato proposto in data 22.6.2009 e che nel giudizio n. 817/2017 ilTribunale di Enna aveva emesso la sentenza n. 1/2017, pubblicata in data3.1.2017.3. Ha inoltre evidenziato che l’atto di citazione avverso tale sentenza erastato notificato in data 2.2.2018 e iscritto a ruolo in data 5.2.2018.4. Considerato che ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., come modificatodall’art. 46, comma 17, delle legge n. 69/2009, il termine per proporre appelloè stato ridotto da un anno a sei mesi, ha ritenuto tardiva l’impugnazioneproposta dal Cifalù.5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di due motivi, illustrati da memoria.6. L’Agenzia delle Entrate di Roma ha resistito con mandato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia nullità e illegittimità della sentenzaimpugnata ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. per violazione dell’art.327 cod. proc. civ. coordinato con l’art. 58 comma 1 della legge n. 69 del18.6.2009, per avere la Corte territoriale ritenuto tardivo l’appello proposto dalCifalù.Considerato il giudizio di primo grado è stato instaurato in data 22.6.2009,sostiene che nel caso di specie trova applicazione l’art. 327 cod. proc. civ. nelNumero registro generale 23189/2024Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 20065/2026testo previgente all’entrata in vigore della legge n. 69/2009, avvenuta nellaData pubblicazione 16/06/2026successiva data 4.7.2009.Critica la sentenza impugnata per avere erroneamente fatto riferimento alladata di proposizione e di iscrizione del giudizio di appello (5 febbraio 2018) aifini dell’individuazione del testo dell’art. 327 cod. proc. civ. applicabile rationetemporis e per avere erroneamente applicato il termine breve di sei mesi,previsto dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/2009, per la proposizionedell’impugnazione.2. Il motivo è fondato.La Corte territoriale ha dato atto della data di proposizione del giudizio diprimo grado (22.6.2009), della data di emissione e di pubblicazione dellasentenza di primo grado (3.1.2017), nonché delle date di notifica dell’atto dicitazione nel giudizio di appello (2.2.2018) e di iscrizione a ruolo del giudizio diappello (5.2.2018).La disposizione transitoria di cui all'art. 58, comma 1, della legge n. 69/2009stabilisce che "le disposizioni della presente legge che modificano il codice diprocedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile siapplicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore".L’abbreviazione da un anno a sei mesi del termine lungo per proporre ilgiudizio di appello, introdotta dall’art. 46 della legge n. 69/2009 si applicadunque ai giudizi instaurati dopo il 4.7.2009, data di entrata in vigore dellasuddetta legge; il termine semestrale non trova dunque applicazione al presentegiudizio, instaurato in data 22.6.2009.Inoltre al procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22legge n. 689/1981 si applica la sospensione feriale dei termini.Questa Corte ha infatti chiarito che nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs.n. 150 del 2011, le controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizionead ordinanza-ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti ledisposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, diprevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria,diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o dacui deriva un'omissione contributiva, non rientrano tra quelle indicate dagli artt.Numero registro generale 23189/2024Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 20065/2026409 e 442 c.p.c. per le quali l'art. 3 della l. n. 742 del 1969 disponeData pubblicazione 16/06/2026l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale; ne consegue che,ai fini della tempestività dell'impugnazione, avverso la sentenza resa in tema diopposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzioneamministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapportoprevidenziale, deve tenersi conto di detta sospensione. (Cass. Sez. U.,29/01/2021, n. 2145).Nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data3.1.2017 e il giudizio di appello, introdotto con atto di citazione, è stato iscrittoa ruolo in data 5.2.2018. Premesso che nel procedimento di opposizione adordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell’art.6 d.lgs n. 150/2011, quando l’appello è proposto con atto di citazione anzichécon ricorso, come previsto dall’art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini delrispetto del termine per appellare , non al momento in cui l’atto è notificato maa quello in cui è depositato ( Cass. 19754/2024), si osserva che il termine di unanno per impugnare la sentenza di primo grado, considerato il periodo disospensione feriale, scadeva in data 3.2.2018, che cadeva di sabato.Considerato che ai sensi dell’art. 155, comma quinto, cod. proc. civ., laproroga prevista dal quarto comma (secondo cui se il giorno di scadenza deltermine è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguentenon festivo) si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processualisvolti fuori dall’udienza che scadono nella giornata del sabato, la scadenza deltermine per la proposizione dell’appello avverso la sentenza n. 1/2017 delTribunale di Enna è stato prorogato ex lege al 5.2.2018, coincidente, secondoquanto emergente dallo storico di lite della sentenza impugnata, con il depositodell’atto di citazione.La sentenza impugnata, che ha ritenuto tardivo l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 1/2017, non èdunque conforme a tali principi.3. Deve pertanto ritenersi assorbito il secondo motivo, con il quale il ricorsodenuncia nullità e illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 360 nn.Numero registro generale 23189/2024Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 20065/2026Data pubblicazione 16/06/20263, 4 e 5 cod. proc. civ. per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato).4. Va pertanto accolto il primo motivo, assorbito il secondo; la sentenzaimpugnata va dunque cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Cortedi Appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per il regolamentodelle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, anche per il regolamento delle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 23189/2024Numero sezionale 2697/2026Numero di raccolta generale 20065/2026Data pubblicazione 16/06/2026