Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 39786/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21498-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E MESSINA, in Liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatisi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Assessore pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - resistente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - SERVIZIO I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 323/2020 del [OSCURATO:PERSONA] REGIONE [OSCURATO:PERSONA] - PALERMO, depositata il 26/05/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite respingano il ricorso.

Rilevato che: - emerge dalla narrativa della sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari di un credito nei confronti del Consorzio agrario interprovinciale di Catania in liquidazione coatta amministrativa, chiesero la revoca dell'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa, nonché la revoca dell'incarico del commissario (A:1k_ Ric. 2020 n. 21498 sez.

SU - ud. 23-11-2021 -2- liquidatore pro tempore perché, sostennero, costui aveva reiteratamente violato la par condicio creditorum, commettendo irregolarità talmente gravi da rendere obbligatorio l'intervento dell'autorità di vigilanza; - a fronte dell'inerzia dell'amministrazione, i due istanti impugnarono il silenzio, ma il Tar per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte inammissibile per carenza dei presupposti di esercizio dell'azione avverso il silenzio; - il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ha, invece, accolto il successivo appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per entrambi i profili di soccombenza.

Sicché, per un verso, ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa perché ha ravvisato, in quella vantata dagli appellanti, una situazione di interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri degli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa, coinvolti nel caso in esame.

Per altro verso, ha riscontrato il silenzio inadempimento impugnabile dell'amministrazione, derivante dalla violazione del dovere d'intervento dell'autorità di vigilanza, scaturente dall'inosservanza dell'obbligo incombente sul commissario liquidatore di concludere la procedura di liquidazione coatta entro il termine prestabilito; - contro questa sentenza propone ricorso il Consorzio agrario interprovinciale di Catania e Messina in liquidazione coatta amministrativa per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, che illustra con memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] replicano con controricorso, che pure illustrano con memoria.

Considerato che: - con memoria depositata in prossimità dell'udienza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito che, con provvedimenti n. 124/GAB dell'i dicembre 2020 e n. 5/GAB del 12 febbraio Ric. 2020 n. 21498 sez.

SU - ud. 23-11-2021 -3- 2021 l'assessore competente della Regione Sicilia ha disposto sia la revoca dell'esercizio provvisorio, sia la revoca del commissario liquidatore e che col nuovo commissario liquidatore è intervenuto accordo transattivo pienamente soddisfacente; - con memoria anch'essa depositata in prossimità dell'udienza, tuttavia, il Consorzio, pur dando atto della definizione negoziata che ha condotto al pagamento di euro 305.000 in favore dei creditori Pavone, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; - occorre verificare quali siano i margini residui d'interesse nella prosecuzione del giudizio.

Per questi motivi dispone che le parti interloquiscano sulla permanenza dell'interesse a proseguire il giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma il 23 novembre 2021. il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21498-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E MESSINA, in Liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatisi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Assessore pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - resistente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - SERVIZIO I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 323/2020 del [OSCURATO:PERSONA] REGIONE [OSCURATO:PERSONA] - PALERMO, depositata il 26/05/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite respingano il ricorso. Rilevato che: - emerge dalla narrativa della sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari di un credito nei confronti del Consorzio agrario interprovinciale di Catania in liquidazione coatta amministrativa, chiesero la revoca dell'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa, nonché la revoca dell'incarico del commissario (A:1k_ Ric. 2020 n. 21498 sez. SU - ud. 23-11-2021 -2- liquidatore pro tempore perché, sostennero, costui aveva reiteratamente violato la par condicio creditorum, commettendo irregolarità talmente gravi da rendere obbligatorio l'intervento dell'autorità di vigilanza; - a fronte dell'inerzia dell'amministrazione, i due istanti impugnarono il silenzio, ma il Tar per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte inammissibile per carenza dei presupposti di esercizio dell'azione avverso il silenzio; - il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ha, invece, accolto il successivo appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per entrambi i profili di soccombenza. Sicché, per un verso, ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa perché ha ravvisato, in quella vantata dagli appellanti, una situazione di interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri degli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa, coinvolti nel caso in esame. Per altro verso, ha riscontrato il silenzio inadempimento impugnabile dell'amministrazione, derivante dalla violazione del dovere d'intervento dell'autorità di vigilanza, scaturente dall'inosservanza dell'obbligo incombente sul commissario liquidatore di concludere la procedura di liquidazione coatta entro il termine prestabilito; - contro questa sentenza propone ricorso il Consorzio agrario interprovinciale di Catania e Messina in liquidazione coatta amministrativa per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, che illustra con memoria, cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] replicano con controricorso, che pure illustrano con memoria. Considerato che: - con memoria depositata in prossimità dell'udienza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito che, con provvedimenti n. 124/GAB dell'i dicembre 2020 e n. 5/GAB del 12 febbraio Ric. 2020 n. 21498 sez. SU - ud. 23-11-2021 -3- 2021 l'assessore competente della Regione Sicilia ha disposto sia la revoca dell'esercizio provvisorio, sia la revoca del commissario liquidatore e che col nuovo commissario liquidatore è intervenuto accordo transattivo pienamente soddisfacente; - con memoria anch'essa depositata in prossimità dell'udienza, tuttavia, il Consorzio, pur dando atto della definizione negoziata che ha condotto al pagamento di euro 305.000 in favore dei creditori Pavone, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; - occorre verificare quali siano i margini residui d'interesse nella prosecuzione del giudizio. Per questi motivi dispone che le parti interloquiscano sulla permanenza dell'interesse a proseguire il giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 23 novembre 2021. il Presidente [OSCURATO:PERSONA] C A
Sentenza Cassazione n. 39786/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris