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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17865/2026

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e, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaPuglia n. 352/2025 depositata il 29/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con avviso di accertamento n.

M03100001553U l’Agenzia delle Dogane edei Monopoli (già AAMS) contestava, per l’anno d’imposta 2010, l’omessoNumero registro generale 16214/2025Numero sezionale 4574/2026Numero di raccolta generale 17865/2026Data pubblicazione 04/06/2026versamento dell’imposta unica sulle scommesse in relazione ad attività diraccolta di scommesse svolta, in assenza di concessione, presso un punto“[OSCURATO:PERSONA]” sito in Taranto e riferibile all’operatività del centro ditrasmissione dati gestito dal sig. [OSCURATO:PERSONA] per conto del bookmakerestero [OSCURATO:PERSONA], chiamata quale obbligata in solido; inragione della mancata produzione di documentazione contabile, l’Ufficioprocedeva a determinazione forfetaria della base imponibile sulla scortadella raccolta media provinciale, recuperando maggiore imposta pari aeuro 37.628,39.La società contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Bari, deducendone, tra l’altro, vizi di notifica e dimotivazione, l’erronea individuazione del presupposto soggettivo eterritoriale dell’imposta, nonché profili di contrasto con il diritto unionale edi illegittimità costituzionale; l’Amministrazione resisteva chiedendo ilrigetto.

Con sentenza n. 794/11/2017, depositata il 14 marzo 2017, laCTP rigettava il ricorso, compensando le spese.

Avverso tale pronunciaproponeva appello [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, insistendo nelle censure; sicostituiva l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiedendo la confermadella decisione impugnata.Con sentenza n. 352/5/2025 la Corte territoriale accoglieva l’appello,ritenendo inesigibile la pretesa tributaria in quanto riferita all’annualità2010, anteriore all’entrata in vigore della legge n. 220 del 2010 (legge distabilità 2011), alla luce dei principi desunti dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 27 del 2018, e compensava integralmente le spese.Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle Doganee dei Monopoli, affidandolo ad un solo motivo.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 16214/2025Numero sezionale 4574/2026Numero di raccolta generale 17865/2026Data pubblicazione 04/06/2026Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopolicensura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e 1, comma 66,lett. b), della legge n. 220 del 2010, assumendo che la Corte di giustiziatributaria di secondo grado abbia erroneamente esteso, all’annualità 2010ed anche nei confronti del bookmaker estero, gli effetti della declaratoriad’incostituzionalità resa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 27 del2018, la quale avrebbe inciso – per gli anni antecedenti al 2011 –esclusivamente sulla posizione delle ricevitorie/CTD, restando invecefermo l’assoggettamento del bookmaker privo di concessione all’impostaunica sulle scommesse; deduce pertanto che, una volta esclusa per ilperiodo pre-2011 la soggettività passiva del ricevitore in ragionedell’affidamento tutelato, la pretesa impositiva dovrebbe permanere neiconfronti del bookmaker quale soggetto passivo, anche in via esclusiva,per le annualità anteriori al 2011.

La censura erariale, pertanto, investe ilcapo della decisione relativo all’imposta.Il motivo è fondato.La sentenza impugnata ha infatti affermato che la Corte costituzionale,con la sentenza n. 27 del 2018, avrebbe riconosciuto, per le situazionianteriori alla legge di stabilità 2011, che la norma innovativa «non potevaritenersi conforme alla Costituzione, ritenendo i CTD retroattivamenteresponsabili dell’[OSCURATO:PERSONA] per gli anni pre-2011, senza alcunapossibilità di rivalersene, né verso il bookmaker estero, né verso gliscommettitori», per poi concludere che «questo Collegio ritiene inesigibilela pretesa tributaria dedotta in causa in quanto relativa all’annualità 2010,ergo anteriore all’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2011, e ciò sianei confronti del CTD, in qualità di obbligato principale, sia nei confrontidella appellante».

Orbene, tale approdo non si conforma al significato daindirizzo di questa Corte formatosi proprio in ordine alle annualità anterioriNumero registro generale 16214/2025Numero sezionale 4574/2026Numero di raccolta generale 17865/2026Data pubblicazione 04/06/2026al 2011 (Cass. n. 26207/2021; Cass. n. 4093/2022; Cass. n. 26384/2022;Cass. n. 31438/2022; Cass. n. 31347/2022; Cass. n. 2797/2024; Cass. n.10840/2024; Cass. n. 20560/2024).Invero, la sentenza n. 27 del 2018 della Corte costituzionale, neldichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, ha limitatotale declaratoria alla sola parte in cui, per le annualità d’imposta anteriorial 2011, assoggettava all’imposta unica le ricevitorie operanti per conto disoggetti privi di concessione; la ratio della decisione è stata individuatanell’affidamento maturato dai CTD entro un quadro regolatorio che nonconsentiva loro, per i rapporti già cristallizzati, di traslare il caricotributario sul bookmaker attraverso una rimodulazione delle commissioni.Ma tale pronuncia non ha affatto escluso la soggettività passiva delbookmaker estero, neppure per gli anni precedenti al 2011; al contrario,ha lasciato integra la regola secondo cui l’imposta unica è comunquedovuta anche quando la raccolta del gioco avvenga in assenza diconcessione, restando il bookmaker il soggetto che, approntandol’organizzazione dei mezzi necessari alla raccolta, partecipa direttamenteal presupposto impositivo (Cass. n. 8757/2021; Cass. n. 8907/2021;Cass. n. 8911/2021; Cass. n. 9079/2021; Cass. n. 9081/2021; Cass. n.9144/2021; Cass. n. 9153/2021; Cass. n. 9160/2021; Cass. n.9162/2021; Cass. n. 9168/2021; Cass. n. 9176/2021; Cass. n.9178/2021; Cass. n. 9182/2021; Cass. n. 9184/2021; Cass. n.9516/2021; Cass. n. 9528/2021; Cass. n. 9531/2021; Cass. n.9537/2021; Cass. n. 9728/2021; Cass. n. 9735/2021).Il ricorso va, in ultima analisi, accolto.

La sentenza d’appello va cassata ela causa rinviata per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Puglia, che, nel riesaminare la controversia alla stregua delprincipio sopra richiamato in ordine alla perdurante soggettività passivaNumero registro generale 16214/2025Numero sezionale 4574/2026Numero di raccolta generale 17865/2026Data pubblicazione 04/06/2026del bookmaker per l’imposta per l’annualità in contestazione, provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaPuglia n. 352/2025 depositata il 29/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con avviso di accertamento n. M03100001553U l’Agenzia delle Dogane edei Monopoli (già AAMS) contestava, per l’anno d’imposta 2010, l’omessoNumero registro generale 16214/2025Numero sezionale 4574/2026Numero di raccolta generale 17865/2026Data pubblicazione 04/06/2026versamento dell’imposta unica sulle scommesse in relazione ad attività diraccolta di scommesse svolta, in assenza di concessione, presso un punto“[OSCURATO:PERSONA]” sito in Taranto e riferibile all’operatività del centro ditrasmissione dati gestito dal sig. [OSCURATO:PERSONA] per conto del bookmakerestero [OSCURATO:PERSONA], chiamata quale obbligata in solido; inragione della mancata produzione di documentazione contabile, l’Ufficioprocedeva a determinazione forfetaria della base imponibile sulla scortadella raccolta media provinciale, recuperando maggiore imposta pari aeuro 37.628,39.La società contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Bari, deducendone, tra l’altro, vizi di notifica e dimotivazione, l’erronea individuazione del presupposto soggettivo eterritoriale dell’imposta, nonché profili di contrasto con il diritto unionale edi illegittimità costituzionale; l’Amministrazione resisteva chiedendo ilrigetto. Con sentenza n. 794/11/2017, depositata il 14 marzo 2017, laCTP rigettava il ricorso, compensando le spese. Avverso tale pronunciaproponeva appello [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, insistendo nelle censure; sicostituiva l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiedendo la confermadella decisione impugnata.Con sentenza n. 352/5/2025 la Corte territoriale accoglieva l’appello,ritenendo inesigibile la pretesa tributaria in quanto riferita all’annualità2010, anteriore all’entrata in vigore della legge n. 220 del 2010 (legge distabilità 2011), alla luce dei principi desunti dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 27 del 2018, e compensava integralmente le spese.Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle Doganee dei Monopoli, affidandolo ad un solo motivo.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 16214/2025Numero sezionale 4574/2026Numero di raccolta generale 17865/2026Data pubblicazione 04/06/2026Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopolicensura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e 1, comma 66,lett. b), della legge n. 220 del 2010, assumendo che la Corte di giustiziatributaria di secondo grado abbia erroneamente esteso, all’annualità 2010ed anche nei confronti del bookmaker estero, gli effetti della declaratoriad’incostituzionalità resa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 27 del2018, la quale avrebbe inciso – per gli anni antecedenti al 2011 –esclusivamente sulla posizione delle ricevitorie/CTD, restando invecefermo l’assoggettamento del bookmaker privo di concessione all’impostaunica sulle scommesse; deduce pertanto che, una volta esclusa per ilperiodo pre-2011 la soggettività passiva del ricevitore in ragionedell’affidamento tutelato, la pretesa impositiva dovrebbe permanere neiconfronti del bookmaker quale soggetto passivo, anche in via esclusiva,per le annualità anteriori al 2011. La censura erariale, pertanto, investe ilcapo della decisione relativo all’imposta.Il motivo è fondato.La sentenza impugnata ha infatti affermato che la Corte costituzionale,con la sentenza n. 27 del 2018, avrebbe riconosciuto, per le situazionianteriori alla legge di stabilità 2011, che la norma innovativa «non potevaritenersi conforme alla Costituzione, ritenendo i CTD retroattivamenteresponsabili dell’[OSCURATO:PERSONA] per gli anni pre-2011, senza alcunapossibilità di rivalersene, né verso il bookmaker estero, né verso gliscommettitori», per poi concludere che «questo Collegio ritiene inesigibilela pretesa tributaria dedotta in causa in quanto relativa all’annualità 2010,ergo anteriore all’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2011, e ciò sianei confronti del CTD, in qualità di obbligato principale, sia nei confrontidella appellante». Orbene, tale approdo non si conforma al significato daindirizzo di questa Corte formatosi proprio in ordine alle annualità anterioriNumero registro generale 16214/2025Numero sezionale 4574/2026Numero di raccolta generale 17865/2026Data pubblicazione 04/06/2026al 2011 (Cass. n. 26207/2021; Cass. n. 4093/2022; Cass. n. 26384/2022;Cass. n. 31438/2022; Cass. n. 31347/2022; Cass. n. 2797/2024; Cass. n.10840/2024; Cass. n. 20560/2024).Invero, la sentenza n. 27 del 2018 della Corte costituzionale, neldichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della legge n. 220 del 2010, ha limitatotale declaratoria alla sola parte in cui, per le annualità d’imposta anteriorial 2011, assoggettava all’imposta unica le ricevitorie operanti per conto disoggetti privi di concessione; la ratio della decisione è stata individuatanell’affidamento maturato dai CTD entro un quadro regolatorio che nonconsentiva loro, per i rapporti già cristallizzati, di traslare il caricotributario sul bookmaker attraverso una rimodulazione delle commissioni.Ma tale pronuncia non ha affatto escluso la soggettività passiva delbookmaker estero, neppure per gli anni precedenti al 2011; al contrario,ha lasciato integra la regola secondo cui l’imposta unica è comunquedovuta anche quando la raccolta del gioco avvenga in assenza diconcessione, restando il bookmaker il soggetto che, approntandol’organizzazione dei mezzi necessari alla raccolta, partecipa direttamenteal presupposto impositivo (Cass. n. 8757/2021; Cass. n. 8907/2021;Cass. n. 8911/2021; Cass. n. 9079/2021; Cass. n. 9081/2021; Cass. n.9144/2021; Cass. n. 9153/2021; Cass. n. 9160/2021; Cass. n.9162/2021; Cass. n. 9168/2021; Cass. n. 9176/2021; Cass. n.9178/2021; Cass. n. 9182/2021; Cass. n. 9184/2021; Cass. n.9516/2021; Cass. n. 9528/2021; Cass. n. 9531/2021; Cass. n.9537/2021; Cass. n. 9728/2021; Cass. n. 9735/2021).Il ricorso va, in ultima analisi, accolto. La sentenza d’appello va cassata ela causa rinviata per un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di IIgrado della Puglia, che, nel riesaminare la controversia alla stregua delprincipio sopra richiamato in ordine alla perdurante soggettività passivaNumero registro generale 16214/2025Numero sezionale 4574/2026Numero di raccolta generale 17865/2026Data pubblicazione 04/06/2026del bookmaker per l’imposta per l’annualità in contestazione, provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]