CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 31438/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7510-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2225/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 15/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 07510 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- Rg 7510/2020 Agenzia delle dogane c/ [OSCURATO:PERSONA] GMBH Ritenuto che: L'Agenzia delle dogane ricorre per la cassazione della sentenza delia CTR della Toscana, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale, per il pagamento dell'imposta unica su giochi e lotterie anno 2010, ha accolto l'appello della società. Ciò in applicazione della sentenza della Corte costituzionale (n. 27/2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art. 1 comma 66 lett. [3) L 220/2010, nella parte in cui prevedono anche nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 i soggetti passivi dell'imposta siano le rice.vitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, in ragione dell'impossibilità per i titolari delle ricevitorie di traslare l'im.posta per siffatti esercizi. Vertendosi nella fattispecie di imposta anno 2010, l'accertamento nei confronti del centro trasmissione dati (CTO) gestito per conto di terzi comporta l'insussistenza dell'obbligazione principale e di quella solidale. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] GMBH è rimasta intimata. 31 Collegio, all'udienza del 16 settembre 2021, con ord. n. 29849/21, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito. Considerato che: 1. Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 digs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018, ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul boa km a ker. 2. Il motivo è fondato. 3. Le questioni sottoposte allo scrutinio del Collegio sono state oggetto di approfondito esame da parte di questa Corte (da ultime: Cass., sez. 5, Cass., sez. 5, n. 6828/2022; n. 3868/2022; Sez. 5^, 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5^, 1 aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9143, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; (::ass.„ Sez. 5^, 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez. 5^, 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473), che è recentemente pervenuta alle seguenti conclusioni, come sintetizzate da Cass., sez. 5, n. 3868/2022, cit: a) in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della ;commessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite (Rv. 660937-01); b) l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dai luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), I. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e 21) (Rv. 660937 - 02); c) in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della I. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore (cfr. il § 10 della motivazione); d) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, ettera b), della I. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che,. nelle annualità d'imposta precedenti ai 2011, siano assoggettute all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie [dunque, non il bookmaker estero] operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla I. n. 220 cit. (cfr. il 9.1 della motivazione); e) l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto tinionale, in relazione alle norme concernenti [non già i consumi quanto, al contrario] la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17) (cfr. il § 11 della motivazione). 4. Ne consegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 - quale quella in esame - non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookrnakers, con o senza concessione, in base alla combinazione degli art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 e 1, comma 66, lett. b, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. 5, [OSCURATO:PERSONA] e in discussione iú sOILI pOsi7inne dei bonkrnaker per periodo d'imposta 2010, per cui il motivo di ricorso è fondato, non avendo il giudice di appello fatto corretta applicazione dei principi enunciati, laddove ha escluso l'assoggettamento ad imposta unica sulle scommesse per l'anno 2010 del bookmaker avente sede all'estero e privo di titolo concessorio. 6. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, .anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le