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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17422/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9583-2014proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Rom a , presso l o studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rap presenta t o e dife s o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente– avverso la sentenza n. 141/17/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella TOSCANA, depositata l’ 8 /1 0 /201 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio -dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato ad unico motivo , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 95/1/2012 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in rigetto de l ricorso proposto a vverso avviso di liquidazione di imposta catastalein relazione ad atto pubblico, stipulato in data 25/6/2010 , a rogito dell’odierno ricorrente, con il quale [OSCURATO:PERSONA] ebbe a vendere a [OSCURATO:PERSONA] un fabbricato, per il quale furono richieste le agevolazioni fiscali «prima casa»,ed un rudere, da tassare in via ordinaria ; l’Agenziadelle entrate resiste con controricorso ; ilricorrente ha da ultimo depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unicomotivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 20, 21 e 41 d.P.R. 26/4/1986 n. 131)e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente applicato al contratto in questione, avente ad oggetto la cessione di distinti beni che scontavano differenti imposte fisse e proporzionali, la somma delle due impost e ipotecaria e catastale;

1.2. la doglianza è infondata; 1.3.va premesso che ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Testo unico n. 347 del 31/10/1990 «per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalitàe i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni»;

1.4. ciò posto, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass.n. 21713 del 08/10/2020, Cass.n definitiva, la distinzione tra ilD.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, commi 1e 2, coglie la differenza fra il negozio complesso ed i negozi collegati, in virtù della quale il negozio complesso è contrassegnato da una causa unica, laddove, nel collegamento negoziale, distinti ed autonomi negozi si riannodano ad una fattispecie complessapluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili;

1.5. nel caso in esame, allora, in cui con unico «atto» sono stati ceduti distinti cespiti immobiliari, di differente valore imponibile (come riportato nella sentenza impugnata)e soggetti a differente regime fiscale, è evidente il collegamento negoziale tra più pattuizioni, ciascuna adeguatamente giustificata sotto il profilo causale,e non già il negozio complesso richiesto dalla giurisprudenza;

1.6. atteso che il regime della tassazione unica, da applicare avendo riguardo alla disposizione soggetta all'imposizione più onerosa, previsto dall'art. 21, comma primo, del medesimo d.P.R., richiede, attesa la lettera e la ratio di questo, che tra le diverse clausole vi sia un vincolo di connessione necessaria in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico e non per volontà delle parti, ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], nel ritenere che un tale negozio non potesse configurarsi come negozio complesso, come tale assoggettabile ad unitaria tassazione, si è uniformata ai principi sopra espressi, dal momento che non è possibile ravvisare alcuna necessaria concatenazione di carattere oggettivo tra levendite, tra i medesimi soggetti, di immobili di differente valore, bensì una connessione derivante esclusivamente dalla volontà delle parti, con conseguente autonoma tassazione delle disposizioni costituenti il negozio;

1.7. non è invero ravvisabile tra le varie « disposizioni » dell’atto la richiesta «necessaria derivazione» da intendersi, come si è detto, quale «concatenazione logica necessaria in forza di legge» dipendente dalla stessa oggettiva configurazione dell’atto posto in essere,il quale in tanto esiste in quanto esista la pluralità delle «disposizioni» in esso contenute, ovvero detta pluralità èpresupposto dell’esistenza stessa del negozio in questione;

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto;

3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenuta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9583-2014proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Rom a , presso l o studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rap presenta t o e dife s o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente– avverso la sentenza n. 141/17/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella TOSCANA, depositata l’ 8 /1 0 /201 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio -dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato ad unico motivo , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 95/1/2012 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in rigetto de l ricorso proposto a vverso avviso di liquidazione di imposta catastalein relazione ad atto pubblico, stipulato in data 25/6/2010 , a rogito dell’odierno ricorrente, con il quale [OSCURATO:PERSONA] ebbe a vendere a [OSCURATO:PERSONA] un fabbricato, per il quale furono richieste le agevolazioni fiscali «prima casa»,ed un rudere, da tassare in via ordinaria ; l’Agenziadelle entrate resiste con controricorso ; ilricorrente ha da ultimo depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unicomotivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (artt. 20, 21 e 41 d.P.R. 26/4/1986 n. 131)e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente applicato al contratto in questione, avente ad oggetto la cessione di distinti beni che scontavano differenti imposte fisse e proporzionali, la somma delle due impost e ipotecaria e catastale; 1.2. la doglianza è infondata; 1.3.va premesso che ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Testo unico n. 347 del 31/10/1990 «per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalitàe i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni»; 1.4. ciò posto, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass.n. 21713 del 08/10/2020, Cass.n definitiva, la distinzione tra ilD.P.R. n. 131 del 1986, art. 21, commi 1e 2, coglie la differenza fra il negozio complesso ed i negozi collegati, in virtù della quale il negozio complesso è contrassegnato da una causa unica, laddove, nel collegamento negoziale, distinti ed autonomi negozi si riannodano ad una fattispecie complessapluricausale, della quale ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili; 1.5. nel caso in esame, allora, in cui con unico «atto» sono stati ceduti distinti cespiti immobiliari, di differente valore imponibile (come riportato nella sentenza impugnata)e soggetti a differente regime fiscale, è evidente il collegamento negoziale tra più pattuizioni, ciascuna adeguatamente giustificata sotto il profilo causale,e non già il negozio complesso richiesto dalla giurisprudenza; 1.6. atteso che il regime della tassazione unica, da applicare avendo riguardo alla disposizione soggetta all'imposizione più onerosa, previsto dall'art. 21, comma primo, del medesimo d.P.R., richiede, attesa la lettera e la ratio di questo, che tra le diverse clausole vi sia un vincolo di connessione necessaria in virtù della legge o per esigenza obiettiva del negozio giuridico e non per volontà delle parti, ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], nel ritenere che un tale negozio non potesse configurarsi come negozio complesso, come tale assoggettabile ad unitaria tassazione, si è uniformata ai principi sopra espressi, dal momento che non è possibile ravvisare alcuna necessaria concatenazione di carattere oggettivo tra levendite, tra i medesimi soggetti, di immobili di differente valore, bensì una connessione derivante esclusivamente dalla volontà delle parti, con conseguente autonoma tassazione delle disposizioni costituenti il negozio; 1.7. non è invero ravvisabile tra le varie « disposizioni » dell’atto la richiesta «necessaria derivazione» da intendersi, come si è detto, quale «concatenazione logica necessaria in forza di legge» dipendente dalla stessa oggettiva configurazione dell’atto posto in essere,il quale in tanto esiste in quanto esista la pluralità delle «disposizioni» in esso contenute, ovvero detta pluralità èpresupposto dell’esistenza stessa del negozio in questione; 2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto; 3. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigettail ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenuta
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