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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 dicembre 2019

Cassazione n. 21006/2026

Testo disponibile della fonte

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ricorrente -controMAGNANI ANGELO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 5312/2019, depositata il 20/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 5312/2019, depositata il 20/12/2019, la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia ha respinto l’appello dell’Agenziadelle Entrate avverso la decisione della CTP di Pavia di accogliere il ricorsoNumero registro generale 24976/2020Numero sezionale 4881/2026Numero di raccolta generale 21006/2026Data pubblicazione 20/06/2026del notaio [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di liquidazione n.15194011753, con cui l’ufficio, in applicazione del comma 1 dell’art. 21TUR, aveva liquidato, in relazione all’atto di compravendita del 18/9/2015,maggiori imposte catastale ed ipotecaria (nella misura di euro 50 perciascuna imposta).

Alla base della decisione la considerazione che,trattandosi di atto unico complesso, fosse soggetto al regime dellatassazione unica previsto dal comma 2 del medesimo art. 21.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, articolato in due motivi, mentre il Magnani resiste mediantecontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col secondo motivo di ricorso, il cui esame deve precedere quellodell’altro motivo per ragioni di ordine logico-giuridico, si censura laviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 18, 19, 22 d.lgs. n.546/1992, con riferimento all’art. 360, primo comma, num.4, cod. proc.civ., per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del ricorsointroduttivo per carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire delnotaio Magnani.1.1.

La censura, nella sua prima, è infondata.1.2.

Sulla questione del difetto di interesse ad agire il giudice diappello, infatti, non ha mancato di pronunciare, avendo rigettato larelativa eccezione con la seguente articolata motivazione: “il pagamentodelle somme richieste è stato effettuato al solo fine di non incorrere nelpagamento delle sanzioni e non rende definitivo l’atto che può essereimpugnato per far valere le ragioni inerenti la sua legittimità (in punto expluris valga Cass. n. 942/1995 e seguenti).

Pertanto un comportamento oun fatto di detto tipo non lascia necessariamente presupporre la volontà dicondividere la liquidazione dell’agenzia e non rende la medesimaliquidazione definitiva e non più impugnabile” (cfr. pg. 2 sentenzaimpugnata).Numero registro generale 24976/2020Numero sezionale 4881/2026Numero di raccolta generale 21006/2026Data pubblicazione 20/06/20261.3.

Sulla seconda questione, del difetto di legittimazione attiva delnotaio ricorrente, ancorché, in effetti, la CTR non abbia pronunciato,ritiene il Collegio che l’eccezione, esaminabile in questa sede noninvolgendo accertamenti fattuali, sia infondata e vada, quindi, respinta.1.4.

Secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte,ove la pretesa tributaria sia stata avanzata direttamente nei confronti delnotaio rogante, quale soggetto che l'ufficio assume obbligato alpagamento dell'imposta, la legittimazione ad impugnare del notaiomedesimo deriva incontestabilmente dalla circostanza che la pretesa delfisco sia azionata nei suoi confronti (così Cass. 4954/2006, cui adde Cass.15005/2014; 12759/2016, in motivazione; 26602/2022).1.5.

Il notaio è, pertanto, legittimato ad impugnare l'avviso diliquidazione che gli sia stato personalmente notificato dall'amministrazionein quanto responsabile solidale per il pagamento dell'imposta principale.1.6.

Nella fattispecie, la pretesa impositiva è stata esercitata conavviso di liquidazione notificato direttamente nei confronti del notaiorogante, il quale, dopo aver provveduto al pagamento delle maggioriimposte liquidate, ha impugnato l'atto impositivo, essendovi legittimato,alla stregua del su enunciato principio di diritto.2.

Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione dell’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131/1986 (TUR), conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver laCTR applicato alla compravendita oggetto di tassazione il regime previstodal secondo comma dell'art. 21 TUR, pur in assenza del relativopresupposto normativo.2.1.

La censura è fondata.2.2.

L'art. 21 d.P.R. n. 131/1986, sul quale si incentra la controversia,sotto il titolo "Atti che contengono più disposizioni", ai primi due commi,così testualmente recita: "1.

Se un atto contiene più disposizioni che nonderivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre,Numero registro generale 24976/2020Numero sezionale 4881/2026Numero di raccolta generale 21006/2026Data pubblicazione 20/06/2026ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. 2.Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la lorointrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'attocontenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione piùonerosa".2.3.

Secondo un risalente quanto consolidato orientamento di questaCorte (Cass. 12671/2026; 32620/2025; 3466/2024; 17422/2023;3315/2022; 21713/2020; 10789/2004), al fine di ritenerenecessariamente connesse e derivanti l'una dall'altra più disposizionicontenute in uno stesso atto, con conseguente applicazione della regoladell'imposizione della disposizione più onerosa, ai sensi del comma 2dell'art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986 (norma eccezionale e di strettainterpretazione), occorre che non si possa concepire l'esistenza dell'una sesi prescinde dall'altra, mentre non basta che la volontà delle parti le abbiaconsiderate come reciprocamente coordinate e concepite comeconseguenza le une dalle altre.2.4.

La connessione deve, dunque, essere assolutamente necessariaper esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non già una connessionevoluta dai contraenti: deve, cioè, sussistere "una oggettiva necessitàgiuridica e contrattuale di connessione o compenetrazione”, mentre restairrilevante una mera connessione soggettiva per volontà delle parti o dinatura occasionale, rimanendo in tal caso le disposizioni soggetteseparatamente ad imposta (ai sensi della regola generale recata dall'art.21, comma 1, cit.), come se ciascuna fosse un atto distinto.2.5.

I due commi dell’art. 21 differenziano, quindi, ai fini dellaimposizione fiscale, l'ipotesi dell'atto complesso da quella del collegamentonegoziale: l'atto complesso va assoggettato ad un'unica tassazione diregistro, in quanto le varie disposizioni che in esso confluiscono sono retteda un'unica causa, e quindi derivano necessariamente, per loro intrinsecanatura, le une dalle altre; viceversa, le disposizioni che danno vita ad unNumero registro generale 24976/2020Numero sezionale 4881/2026Numero di raccolta generale 21006/2026Data pubblicazione 20/06/2026collegamento negoziale, ma sono rette da cause distinte, sono soggetteciascuna ad autonoma tassazione, in quanto la pluralità delle cause deisingoli negozi, ancorché funzionalmente collegate dalla causa complessivadell'operazione, essendo autonomamente identificabili, portano adescludere che le disposizioni rette da cause diverse possano ritenersiderivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre (così, Cass.32620/2025, cit.; 8142/1996).2.6.

In definitiva, l'art. 21 contiene, al primo comma, una regolagenerale, che è quella secondo la quale, quando in un solo documento(atto giuridico privato o provvedimento giudiziario che sia) è racchiusa unapluralità di disposizioni, l'imposta di registro si applica distintamente aciascuna di esse, ed al secondo comma un’eccezione per il caso in cui lediverse disposizioni derivino necessariamente, per la loro intrinsecanatura, le une dalle altre.2.7.

Nel caso in esame, con un unico atto sono stati ceduti distinticespiti immobiliari (appartamento, autorimessa, orto), dai signoriBacchetta e Albanesi, “ciascuno secondo i rispettivi diritti immobiliari”, aisignori i Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] ed alla signora Sada, che hannoacquistato il primo la nuda proprietà e gli altri due l’usufrutto, di valorepari – la prima – al 55% e – il secondo – al 45% (ex art. 10 delcontratto), fruendo per l’appartamento e l’autorimessa del regime fiscaleagevolato previsto per l’acquisto della prima casa di abitazione, in cambiodel corrispettivo di 90.000 euro, di cui 89.500 euro spettanti alla sig.raBacchetta e 500 euro al sig.

Albanesi, in base ai diritti alienati.2.8.

Ebbene, la [OSCURATO:PERSONA], nel sussumere lafattispecie negoziale sub art. 21, comma 2, TUR, ritenendo che configuriun negozio complesso, non si è uniformata ai principi sopra espressi,avendo fondato la sua decisione sulla scelta delle parti di determinare ilprezzo della compravendita “a corpo” e così valorizzato un elementoespressivo di una mera connessione soggettiva, affidata alla volontà delleNumero registro generale 24976/2020Numero sezionale 4881/2026Numero di raccolta generale 21006/2026Data pubblicazione 20/06/2026parti, ma non di quella «necessaria derivazione» richiesta dal comma 2dell’art. 21 TUR, da intendersi, come si è detto, quale «concatenazionelogica necessaria in forza di legge» dipendente dalla stessa oggettivaconfigurazione dell’atto posto in essere, il quale in tanto esiste in quantoesista la pluralità delle «disposizioni» in esso contenute, ovvero quando lapluralità sia il presupposto dell’esistenza stessa del negozio (cfr. Cass.17422/2023).2.9.

In accoglimento del primo motivo di ricorso, l'impugnata sentenzava, dunque, cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 11 giugno 2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente -controMAGNANI ANGELO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eMaria [OSCURATO:PERSONA]- controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 5312/2019, depositata il 20/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 5312/2019, depositata il 20/12/2019, la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia ha respinto l’appello dell’Agenziadelle Entrate avverso la decisione della CTP di Pavia di accogliere il ricorsoNumero registro generale 24976/2020Numero sezionale 4881/2026Numero di raccolta generale 21006/2026Data pubblicazione 20/06/2026del notaio [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di liquidazione n.15194011753, con cui l’ufficio, in applicazione del comma 1 dell’art. 21TUR, aveva liquidato, in relazione all’atto di compravendita del 18/9/2015,maggiori imposte catastale ed ipotecaria (nella misura di euro 50 perciascuna imposta). Alla base della decisione la considerazione che,trattandosi di atto unico complesso, fosse soggetto al regime dellatassazione unica previsto dal comma 2 del medesimo art. 21.Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso percassazione, articolato in due motivi, mentre il Magnani resiste mediantecontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col secondo motivo di ricorso, il cui esame deve precedere quellodell’altro motivo per ragioni di ordine logico-giuridico, si censura laviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 18, 19, 22 d.lgs. n.546/1992, con riferimento all’art. 360, primo comma, num.4, cod. proc.civ., per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del ricorsointroduttivo per carenza di legittimazione attiva ed interesse ad agire delnotaio Magnani.1.1. La censura, nella sua prima, è infondata.1.2. Sulla questione del difetto di interesse ad agire il giudice diappello, infatti, non ha mancato di pronunciare, avendo rigettato larelativa eccezione con la seguente articolata motivazione: “il pagamentodelle somme richieste è stato effettuato al solo fine di non incorrere nelpagamento delle sanzioni e non rende definitivo l’atto che può essereimpugnato per far valere le ragioni inerenti la sua legittimità (in punto expluris valga Cass. n. 942/1995 e seguenti). Pertanto un comportamento oun fatto di detto tipo non lascia necessariamente presupporre la volontà dicondividere la liquidazione dell’agenzia e non rende la medesimaliquidazione definitiva e non più impugnabile” (cfr. pg. 2 sentenzaimpugnata).Numero registro generale 24976/2020Numero sezionale 4881/2026Numero di raccolta generale 21006/2026Data pubblicazione 20/06/20261.3. Sulla seconda questione, del difetto di legittimazione attiva delnotaio ricorrente, ancorché, in effetti, la CTR non abbia pronunciato,ritiene il Collegio che l’eccezione, esaminabile in questa sede noninvolgendo accertamenti fattuali, sia infondata e vada, quindi, respinta.1.4. Secondo un consolidato orientamento interpretativo della Corte,ove la pretesa tributaria sia stata avanzata direttamente nei confronti delnotaio rogante, quale soggetto che l'ufficio assume obbligato alpagamento dell'imposta, la legittimazione ad impugnare del notaiomedesimo deriva incontestabilmente dalla circostanza che la pretesa delfisco sia azionata nei suoi confronti (così Cass. 4954/2006, cui adde Cass.15005/2014; 12759/2016, in motivazione; 26602/2022).1.5. Il notaio è, pertanto, legittimato ad impugnare l'avviso diliquidazione che gli sia stato personalmente notificato dall'amministrazionein quanto responsabile solidale per il pagamento dell'imposta principale.1.6. Nella fattispecie, la pretesa impositiva è stata esercitata conavviso di liquidazione notificato direttamente nei confronti del notaiorogante, il quale, dopo aver provveduto al pagamento delle maggioriimposte liquidate, ha impugnato l'atto impositivo, essendovi legittimato,alla stregua del su enunciato principio di diritto.2. Col primo motivo di ricorso si censura il vizio di violazione o falsaapplicazione dell’art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131/1986 (TUR), conriferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver laCTR applicato alla compravendita oggetto di tassazione il regime previstodal secondo comma dell'art. 21 TUR, pur in assenza del relativopresupposto normativo.2.1. La censura è fondata.2.2. L'art. 21 d.P.R. n. 131/1986, sul quale si incentra la controversia,sotto il titolo "Atti che contengono più disposizioni", ai primi due commi,così testualmente recita: "1. Se un atto contiene più disposizioni che nonderivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre,Numero registro generale 24976/2020Numero sezionale 4881/2026Numero di raccolta generale 21006/2026Data pubblicazione 20/06/2026ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. 2.Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la lorointrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'attocontenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione piùonerosa".2.3. Secondo un risalente quanto consolidato orientamento di questaCorte (Cass. 12671/2026; 32620/2025; 3466/2024; 17422/2023;3315/2022; 21713/2020; 10789/2004), al fine di ritenerenecessariamente connesse e derivanti l'una dall'altra più disposizionicontenute in uno stesso atto, con conseguente applicazione della regoladell'imposizione della disposizione più onerosa, ai sensi del comma 2dell'art. 21 del d.P.R. n. 131 del 1986 (norma eccezionale e di strettainterpretazione), occorre che non si possa concepire l'esistenza dell'una sesi prescinde dall'altra, mentre non basta che la volontà delle parti le abbiaconsiderate come reciprocamente coordinate e concepite comeconseguenza le une dalle altre.2.4. La connessione deve, dunque, essere assolutamente necessariaper esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non già una connessionevoluta dai contraenti: deve, cioè, sussistere "una oggettiva necessitàgiuridica e contrattuale di connessione o compenetrazione”, mentre restairrilevante una mera connessione soggettiva per volontà delle parti o dinatura occasionale, rimanendo in tal caso le disposizioni soggetteseparatamente ad imposta (ai sensi della regola generale recata dall'art.21, comma 1, cit.), come se ciascuna fosse un atto distinto.2.5. I due commi dell’art. 21 differenziano, quindi, ai fini dellaimposizione fiscale, l'ipotesi dell'atto complesso da quella del collegamentonegoziale: l'atto complesso va assoggettato ad un'unica tassazione diregistro, in quanto le varie disposizioni che in esso confluiscono sono retteda un'unica causa, e quindi derivano necessariamente, per loro intrinsecanatura, le une dalle altre; viceversa, le disposizioni che danno vita ad unNumero registro generale 24976/2020Numero sezionale 4881/2026Numero di raccolta generale 21006/2026Data pubblicazione 20/06/2026collegamento negoziale, ma sono rette da cause distinte, sono soggetteciascuna ad autonoma tassazione, in quanto la pluralità delle cause deisingoli negozi, ancorché funzionalmente collegate dalla causa complessivadell'operazione, essendo autonomamente identificabili, portano adescludere che le disposizioni rette da cause diverse possano ritenersiderivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre (così, Cass.32620/2025, cit.; 8142/1996).2.6. In definitiva, l'art. 21 contiene, al primo comma, una regolagenerale, che è quella secondo la quale, quando in un solo documento(atto giuridico privato o provvedimento giudiziario che sia) è racchiusa unapluralità di disposizioni, l'imposta di registro si applica distintamente aciascuna di esse, ed al secondo comma un’eccezione per il caso in cui lediverse disposizioni derivino necessariamente, per la loro intrinsecanatura, le une dalle altre.2.7. Nel caso in esame, con un unico atto sono stati ceduti distinticespiti immobiliari (appartamento, autorimessa, orto), dai signoriBacchetta e Albanesi, “ciascuno secondo i rispettivi diritti immobiliari”, aisignori i Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] ed alla signora Sada, che hannoacquistato il primo la nuda proprietà e gli altri due l’usufrutto, di valorepari – la prima – al 55% e – il secondo – al 45% (ex art. 10 delcontratto), fruendo per l’appartamento e l’autorimessa del regime fiscaleagevolato previsto per l’acquisto della prima casa di abitazione, in cambiodel corrispettivo di 90.000 euro, di cui 89.500 euro spettanti alla sig.raBacchetta e 500 euro al sig. Albanesi, in base ai diritti alienati.2.8. Ebbene, la [OSCURATO:PERSONA], nel sussumere lafattispecie negoziale sub art. 21, comma 2, TUR, ritenendo che configuriun negozio complesso, non si è uniformata ai principi sopra espressi,avendo fondato la sua decisione sulla scelta delle parti di determinare ilprezzo della compravendita “a corpo” e così valorizzato un elementoespressivo di una mera connessione soggettiva, affidata alla volontà delleNumero registro generale 24976/2020Numero sezionale 4881/2026Numero di raccolta generale 21006/2026Data pubblicazione 20/06/2026parti, ma non di quella «necessaria derivazione» richiesta dal comma 2dell’art. 21 TUR, da intendersi, come si è detto, quale «concatenazionelogica necessaria in forza di legge» dipendente dalla stessa oggettivaconfigurazione dell’atto posto in essere, il quale in tanto esiste in quantoesista la pluralità delle «disposizioni» in esso contenute, ovvero quando lapluralità sia il presupposto dell’esistenza stessa del negozio (cfr. Cass.17422/2023).2.9. In accoglimento del primo motivo di ricorso, l'impugnata sentenzava, dunque, cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 11 giugno 2026.Il PresidenteUgo Candia
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