CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 22877/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso 16417-2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o , in forza di procura conferita a margine del controricorso, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 60 – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 219 del 20 18 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il primo marzo 20 18 (R.G.N. 520/2017). R.G.N.16417/2018 Cron. Rep. C.C. 24/04/2024 giurisdizione ASpI e pensione dianzianità. Incompatibilità. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 24 aprile2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il signor [OSCURATO:PERSONA], lavoratore dipendente licenziato nel dicembre 2013, ha percepito l’indennità ASpI per il periodo dal 21 aprile 2013 al 3 maggio 2014. Il 5 maggio 2014, il lavoratore ha presentato domanda di pensione di anzianità, accolta dall’INPS con provvedimento del 7 agosto 2014 e con decorrenza dal primo giugno 2014. L’INPS, con una nota dell’8 agosto 2014, ha contestato l’indebita percezione dell’ASpI dal 21 aprile 2013 al 3 maggio 2014, per un ammontare complessivo di Euro 10.958,40, e ha trattenuto sugli arretrati della pensione l’importo di Euro 4.942,82. Ad avviso dell’Istituto, il lavoratore non potrebbe rivendicare l’indennità ASpI, in quanto avrebbe già maturato i requisiti per fruire della pensione di anzianità. Il lavoratore ha convenuto in giudizio l’INPS, per contestare le richieste restitutorie, e ha dedotto che l’indennità ASpI è incompatibile soltanto con una pensione di anzianità effettivamente corrisposta. Il Tribunale di Firenze ha rigettato il ricorso, condividendo la prospettazione dell’Istituto. 2.–Con la sentenza n. 219 del 2018, depositata il primo marzo 2018, la Corte d’appello di Firenze ha accolto il gravame del lavoratore e, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha accertato che l’INPS non ha diritto di ripetere dall’appellante le sommeerogate a titolo di ASpI dal 21 aprile 2013 al 3 maggio 2014 e ha condannato l’Istituto a restituire le somme trattenute sulla pensione in godimento. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che la domanda della pensione di anzianità è requisito costitutivo del diritto di conseguirla. -3 - L’ordinamento, peraltro, vieta soltanto l’indebita coesistenza di fonti di reddito. Coesistenza che, nel caso di specie, non si riscontra. Una diversa interpretazione del dettato normativo confliggerebbe con l’art. 38 Cost., in quanto, senza alcuna plausibile ragione, «lascerebbe un soggetto privo di retribuzione, di pensione e di indennità “Aspi” (in una età che l’ordinamento stesso apprezza come pensionabile e di uscita dalla vita attiva)» (pagina 3 della pronuncia d’appello) e si risolverebbecosì in una sanzione per il lavoratore che non abbia tempestivamente presentato domanda di pensione di anzianità. Non vi è stata alcuna «sovrapposizione delle prestazioni previdenziali» e, pertanto, neppure si può invocare l’esigenza di «risparmio della spesa previdenziale», addotta dall’Istituto (pagina 4 della sentenza d’appello). 3.–L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, sulla base di un motivo. 4.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] replica con controricorso. 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.– Entrambe le parti, in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, hanno depositato memoria illustrativa. 8.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico, complesso, motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, comma 40, lettera c), e 41 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’art. 2033 cod. civ. -4 - Avrebbe errato la Corte territoriale nel ritenere che il diritto all’indennità ASpI venga meno solo con la concreta percezione della pensione di anzianità, in séguito alla presentazione della domanda, e non anche quando maturino i requisiti, contributivi e anagrafici, per accedere a tale pensione. Requisiti che, ad avviso del ricorrente, si sarebbero perfezionati il primo gennaio 2011, con il compiersi della “prima finestra utile di accesso”, dopo il maturare dei requisiti contributivi e anagrafici in data 26 settembre 2010 (pagina 6 del ricorso per cassazione). 2.–Il ricorso è fondato. 3.– L’art. 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), «[a] decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data», istituisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti«l’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un’indennità mensile di disoccupazione». L’art. 2, comma 40, lettera c), della medesima legge stabilisce la decadenza dalla fruizione dell’indennità ASpI nei casi di «raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato». L’art. 2, comma 41, soggiunge che la decadenza «si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con obbligo di restituire l’indennità che eventualmente si sia continuato a percepire». 4.–Nell’interpretazione della disciplina applicabile, occorre avere riguardo, in primo luogo, al dato letterale, che conferisce rilievo al raggiungimento dei requisiti per beneficiare della pensione di vecchiaia o di quella anticipata. -5 - Tali requisiti si identificano, essenzialmente, in quelli anagrafici e contributivi. Non è senza significato che la previsione citata non menzioni, quale fattore ostativo, la concreta percezione di un determinato trattamento pensionistico, ma il mero raggiungimento dei requisiti utili a rivendicarlo. Nello stesso senso questa Corte ha avuto modo di pronunciarsicon riferimento alla fattispecie, non dissimile, dell’indennità di mobilità lunga (art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223), affermando che l’erogazione di tale indennità spetta fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità e non fino alla data di effettiva decorrenza o percezione del trattamento pensionistico, condizionata alla presentazione della relativa domanda da parte dell’interessato. Aderendo a una diversa interpretazione,l’erogazione degli emolumenti verrebbe ad essere indebitamente prolungata oltre il periodo previsto dalla legge(Cass., sez. lav., 5 febbraio 2018, n. 2697, e 20 dicembre 2011, n. 27678). Le medesime considerazioni, per l’identità di ratio, si attagliano anche alla fattispecie sottoposta all’odiernovaglio. 5.–Al dato letterale e alle notazioni già svolte da questa Corte si affiancanoulteriori argomenti di carattere sistematico. L’attuazione dei principi sanciti dall’art. 38 Cost. è rimessa all’apprezzamento discrezionale del legislatore, chiamato a contemperare gl’interessi contrapposti e a salvaguardare il nucleo intangibile dei diritti presidiati dalla Carta fondamentale, nel rispetto del limite delle risorse disponibili (art. 81 Cost.). Non è irragionevole e non è lesivo della garanzia assicurata dall’art.38 Cost. un sistema che condizioni l’erogazione dell’indennità ASpI all’impossibilità di godere di prestazioni pensionistiche e configuri in termini di alternatività la tutela concessa al lavoratore, attribuendo all’indennità ASpI una funzione di extrema ratio. -6 - L’assetto prefigurato dal legislatore non si prefigge soltanto di scongiurare il rischio di un arricchimento ingiustificato del lavoratore e di precludere la coesistenza di diverse prestazioni previdenziali. Parimenti ininfluente è la circostanza, di mero fatto, che l’INPS comunque non patisca alcun pregiudizio, nel corrispondere l’indennità ASpI in luogo della pensione di anzianità(in tal senso, pagina 4 della sentenza impugnata), e che lucri finanche un risparmio di spesa, in quanto l’ammontare dell’indennità è più esiguo della pensione. Il disegno normativo, ponderato nel carattere generale e astratto delle previsioni che lo compongono, è ispirato a un diverso, non arbitrario, criterio, che non si esaurisce nella mera considerazione delle esigenze di contenimento dellaspesa, ma si raccorda anche a obiettivi di armonizzazione e razionalizzazione: l’indennità ASpI sovviene ai bisogni del lavoratore solo quando l’ordinamento non appresti una distinta, specifica, protezione. 6.–La legge ha delineato tale rapporto di alternatività tra indennità ASpI e prestazioni pensionistiche secondo criteri oggettivi e prevedibili, che non possono essere demandati alla mutevole valutazion e di convenienza dell’interessato. A tale esito condurrebbe, invece, una ricostruzione del quadro normativo, che attribuisse valenza dirimente alla domanda del lavoratore, lasciandolo arbitro di procrastinare ad libitum la richiesta del trattamento pensionistico(in tal senso, Cass., sez. lav., 3 maggio 2024, n. 11965, punto 13 del Considerato). Per questa via, si vanificherebbero le esigenze di certezza che l’ordinamento persegue, in una materia contraddistinta dalla natura indisponibile degl’interessi coinvolti (cfr., in tal senso, pagina 11 del ricorso per cassazionee, con ulteriori argomenti, ordinanza n. 11965 del 2024,cit., punto 22 del Considerato ). L’ordinamento, allorché ha inteso riconoscere all’interessato una facoltà di opzione, l’ha fatto ex professo, come traspare dalla stessa -7 - disciplina dell’indennità ASpI racchiusa nell’art. 2, comma 40, lettera d), della legge n. 92 del 2012, che concedeal lavoratore la facoltà di optare tra l’indennità erogata dall’ASpI e l’assegno ordinario d’invalidità. Analoga facoltà di opzione non è contemplata dall’art. 2, comma 40, lettera c), che nel presente giudizio viene in rilievo. 7.– Il sistema, dunque, non lascia sguarnita d ’ ogni tutela la posizione dell’interessato(ordinanza n. 11965 del 2024, cit., punti 14 e 15 del Considerato): solo in tale evenienza,coglierebbero nel segno i dubbi d’illegittimità costituzionale prospettati dal controricorrente anche nella memoria illustrativa e il bilanciamento attuato dal legislatore travalicherebbe i limiti della ragionevolezza, recando un grave vulnusall’art. 38 Cost. Il sistema, per contro, è incardinato su una graduazione delle tutele, che a ciascuna riserva un appropriato ed autonomo àmbito applicativo, al fine d’impedire sovrapposizioni e contaminazioni, suscettibili di compromettere la complessiva efficacia dell’apparato degli ammortizzatori sociali. Tale sistema, peraltro, è improntato a criteri predeterminati e idonei, dunque, ad orientare le scelte consapevoli dell’interessato, senza presenta re quel le connotazioni sanzionatorie che la sentenza impugnata gli addebita (pagina 3). Né si può evincere alcun vincolo costituzionale di affidare all’insindacabile valutazione del lavoratore l’opzione tra l’uno e l’altro trattamento. Nel subordinare l’accesso all’indennità ASpI a determinati, stringenti, requisiti d’incompatibilità, il legislatore si è mosso, pertanto, nel perimetro della discrezionalità che l’art. 38 Cost. gli riconosce nel modulare la tutela per le diverse situazioni di bisogno. La riconducibilità della fattispecie al paradigma del l’art. 2033 cod. civ. (ordinanza n. 11965 del 2024, cit. , punto 28 del Considerato ) consente al giudice di applicare i correttivi e i temperamenti individuati -8 - dal giudice delle leggi nella sentenza n. 8 del 2023, nei termini di gradualitàdei rimedi poi puntualizzati da questa Corte (Cass., sez. lav., 30 aprile 2024, n. 11659, con riferimento a una richiesta di restituzione della Nuova prestazione di [OSCURATO:PERSONA] per l’ Impiego , denominata NASpI). Anche da questo punto di vista, il sistema non presta il fianco ai profili d’illegittimità costituzionale che paventano la Corte di merito (pagina 3 della sentenza) e il controricorrente (pagina 3, punto 4, e pagina 4, del controricorso). 8.–Il ricorso, in ultima analisi, dev’essere accolto. 9.– Ne discendono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa alla stregua dei principi ribaditi nella presente ordinanza e della disciplina dell’art. 2033 cod. civ. 10.–Al giudice di rinvio è rimesso, infine, il compito di provvedere sulle spese dell’odierno giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata; rinvia la