CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 febbraio 2026
Cassazione n. 06081/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 31206-2021 proposto da; I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 472/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/10/2021 R.G.N. 646/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto NASpI R.G.N.31206/2021 Cron. Rep. Ud.26/02/2026 RILEVATOCHE Con sentenza n.646/00, la Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] a far accertare l’irripetibilità dei ratei di NASpI percepiti quando già aveva maturato i requisiti per fruire della pensione di anzianità, sebbene egli avesse presentato la domandadi pensionesolo in seguito, con successiva erogazione del la relativa prestazione. Secondo la Corte d’appello, la domanda di pensionamento valeva come requisito costitutivo della prestazione e, inoltre, la decadenza dal diritto alla NASpI presupponeva l’effettiva acquisizione della prestazione pensionistica. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. In sede di odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.11, co.1, lett. d), d.lgs. n.22/15 e dell’art.2033 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto il diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI nonostante la parte avesse già maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità. Il motivo è fondato. Questa Corte (Cass.n.11965/2024, Cass.n.22877/2024) ha affrontato la medesima questione oggetto della presente causa, sebbene riferita alla prestazione di disoccupazione ASpI anziché NASpI. Le argomentazioni ivi espresse ben possono val ere rispetto alla NASpI, dato l’identico tenore letterale dell’art.2, co.40, lett. c),l. n.92/12, relativo alla ASpI, e dell’art.11, co.1, lett. d), d.lgs. n.55/14, relativo alla NASpI, ovvero: la decadenza dal trattamento segue al “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”. Ebbene, in detti precedenti è stato chiarito che i requisiti rilevanti ai fini della decadenza sono quello anagrafico e quello contributivo, senza considerazione dell’effettiva percezione del trattamento pensionistico. Se infatti si dovesse dare rilievo alla data della domanda amministrativa di pensionamento, si assoggetterebbe la decadenza alla mutevole valutazione di convenienza dell’interessato. A tale esito condurrebbe una ricostruzione del quadro normativo che attribuisse valenza dirimente alla domanda del lavoratore, lasciandolo arbitro di procrastinare ad libitumla richiesta del trattamento pensionistico, vanificando le esigenze di certezza che l’ordinamento persegue, in una materia contraddistinta dalla natura indisponibile degl’interessi coinvolti.Ancora, si è aggiunto che la riconducibilità della fattispecie al paradigma dell’art. 2033 c.c. consente,del resto,al giudice di applicare i correttivi e i temperamenti individuati dal la Corte Costituzionale nella sentenza n.8/23, nei termini di gradualità dei rimedi poi puntualizzati da questa Corte. Il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa alla stregua dei principi ribaditi nella presente ordinanza e della disciplina dell’art. 2033c.c., anch