CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19063/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pe legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentantepro tempore;-intimata-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] DELLE MARCHE n. 586/2024 depositata il 17 giugno2024;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA];1. A séguito di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza, laDirezione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Pesaro e Urbinoemetteva a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -esercente, fra le altre,le attività di elaborazione elettronica di dati, di consulenza aziendale,Numero registro generale 1494/2025Numero sezionale 4802/2026Numero di raccolta generale 19063/2026Data pubblicazione 11/06/2026fiscale e del lavoro e di tenuta della contabilità per conto di terzi- unavviso di accertamento con il quale rettificava la dichiarazione dei redditidalla stessa presentata per l’anno 2011, disconoscendo la deducibilità aifini dell’IRES e la detraibilità ai fini dell’IVA dei costi relativi a operazionifatturate nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.(d’ora in poi, [OSCURATO:SOCIETA].), aventi ad oggetto l’esecuzione di lavori edili edi prestazioni «amministrative e di sviluppo», ritenute dall’Ufficiooggettivamente inesistenti.Ne scaturivano le conseguenti riprese a tassazione e l’irrogazione dellesanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.1.1 Successivamente l’Agenzia delle Entrate, preso atto che lamentovata società aveva regolarmente contabilizzato due note divariazione per un ammontare complessivo di 136.900 euro con la causale”lavori non eseguiti“, annullava in via di autotutela le riprese inerenti aicosti per lavori edili, riducendo il reddito imponibile da 203.259 a 66.000euro.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contestava la pretesa erarialedinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Pesaro, la qualedichiarava parzialmente cessata la materia del contendere a séguitodell’intervento in autotutela operato dall’[OSCURATO:PERSONA] eaccoglieva il ricorso proposto dalla contribuente con riferimento al residuoimponibile, annullando l’atto impositivo nella parte corrispondente.3. La pronuncia veniva poi confermata dalla Corte di giustiziatributaria (CGT) di secondo grado delle Marche, che con sentenza n.586/2024 del 17 giugno 2024 rigettava l’appello erariale.3.1 A fondamento della decisione assunta il collegio regionaleosservava che:- la parte pubblica non aveva dato prova dell’inesistenza oggettivadelle prestazioni fatturate dalla [OSCURATO:SOCIETA]., né aveva dimostrato che laprefata società fosse da considerare una mera «cartiera», «[...] nonNumero registro generale 1494/2025Numero sezionale 4802/2026Numero di raccolta generale 19063/2026Data pubblicazione 11/06/2026e[ssendo] stato operato alcun controllo, né in sede di verifica della G.d.F.né in sede di accertamento dell’Ufficio, sulla esistenza di unaorganizzazione, di personale, di domiciliazioni bancarie, di trasporti e bolledi accompagnamento relativi alla consegna dei documenti amministrativida gestire, o ancora circa l’avvenuta restituzione occulta dei pagamenti»;- difettavano, pertanto, gli indizi gravi, precisi e concordanti richiestidagli artt. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54,secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 per la rettifica del reddito.4. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motivo.5. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata.6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2697, 2727 e 2729 c.c..1.1 Si rimprovera alla CGT di secondo grado di non aver correttamenteapplicato alla fattispecie concreta le norme disciplinanti la valutazionedegli elementi presuntivi e il riparto dell’onere della prova in tema dioperazioni oggettivamente inesistenti.1.2 Il motivo è fondato.1.3 Per consolidata giurisprudenza di legittimità, una volta che l’Ufficioabbia dimostrato, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettivainesistenza delle operazioni contestate, spetta al contribuente provarnel’effettiva esistenza al fine di poter dedurre i relativi costi e detrarre l’IVAinerente; con la precisazione che un siffatto onere non può ritenersiassolto mediante l’esibizione della fattura o la dimostrazione dellaregolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamentoNumero registro generale 1494/2025Numero sezionale 4802/2026Numero di raccolta generale 19063/2026Data pubblicazione 11/06/2026adoperati, in quanto questi sono facilmente falsificabili e vengononormalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire realeun’operazione fittizia (cfr. Cass. n. 17290/2017, Cass. n. 17619/2018,Cass. n. 28628/2021).Il riferito indirizzo nomofilattico rinviene il suo fondamento normativonell’art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 e nell’art. 39,primo comma, lett. d) (richiamato dal successivo art. 40, primo comma),del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui le omissioni e le false o inesatteindicazioni contenute nella dichiarazione annuale presentata dalcontribuente ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi possono essereindirettamente desunte anche sulla base di presunzioni semplici, qualoraqueste siano gravi, precise e concordanti.1.4 Sull’argomento questa Corte regolatrice ha inoltre costantementeaffermato i seguenti princìpi di diritto:- il giudice di merito deve effettuare una valutazione globale dei variindizi che consenta di ricavarne la gravità, precisazione e concordanzasulla scorta di un giudizio articolato, nel quale ciascun indizio rafforza e aun tempo trae vigore dall’altro in un rapporto di vicendevolecompletamento (cfr. Cass. n. 16708/2021, Cass. n. 11710/2022, Cass. n.21567/2025);- gli elementi assunti a fonte di una presunzione non devono esserenecessariamente plurimi, potendo il convincimento giudiziale fondarsianche su un elemento unico, purché grave e preciso (cfr. Cass. n.43/2019, Cass. n. 14150/2021, Cass. n. 17596/2021);- l’onere della prova gravante sull’[OSCURATO:PERSONA] conriguardo ad operazioni oggettivamente inesistenti non si estende anchealla mala fede del contribuente, in quanto, una volta accertata l’assenzadell’operazione, non è configurabile la buona fede del committente o delcessionario, che sa certamente se e in quale misura ha effettivamentericevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivoNumero registro generale 1494/2025Numero sezionale 4802/2026Numero di raccolta generale 19063/2026Data pubblicazione 11/06/2026(cfr. Cass. n. 22851/2020, Cass. n. 28628/2021, Cass. n. 2470/2023,Cass. n. 24345/2023).1.5 Tanto premesso, va osservato che nel caso di specie la CGT disecondo grado marchigiana ha omesso di compiere una valutazioned’insieme dei numerosi indizi offerti dall’Agenzia delle Entrate adimostrazione dell’oggettiva fittizietà delle operazioni relative a «serviziamministrativi e di sviluppo» fatturate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.1.6 Come si ricava dalla motivazione della sentenza, gli elementipresuntivi posti a base della pretesa erariale erano i seguenti:- la [OSCURATO:SOCIETA]. risultava priva di sede e di struttura operativa;- i servizi amministrativi non rientravano nel suo oggetto sociale, purassai ampio;- appariva inverosimile che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., esercenteimpresa per la loro esecuzione;- era da considerare anomalo il fatto che la contribuente avesseassunto l’obbligo di pagare la cospicua somma di 49.000 euro, IVAesclusa, a titolo di corrispettivo di servizi che, secondo quanto da essastessa allegato, sarebbero consistiti nella consegna e nel ritiro didocumenti presso clienti e uffici pubblici; e ciò tanto più «[...] in un’epocacome quella attuale di natura telematica, di pec, di home banking e diservizi telematici resi da enti [e]d imprese [...]»;- tale costo andava ritenuto abnorme e spropositato anche sotto ilprofilo dell’economicità dell’operazione, avendo la società dichiarato perl’anno 2011 componenti positivi di reddito pari a 251.041 euro;- nella ”scheda di mastro“ intestata alla cliente [OSCURATO:PERSONA].r.l. non erano stati annotati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. pagamenti riferibili allefatture in questione;- non aveva trovato riscontro documentale l’asserita compensazioneNumero registro generale 1494/2025Numero sezionale 4802/2026Numero di raccolta generale 19063/2026Data pubblicazione 11/06/2026della somma dovuta dalla contribuente per le prestazioni in discorso conquelle ad essa spettanti per i servizi di segreteria, consulenza e gestioneamministrativa resi in favore della [OSCURATO:SOCIETA]..1.7 Ora, lungi dal procedere a una disamina unitaria e globale di tuttigli elementi innanzi esposti - onde verificare se gli stessi, quand’anche, inipotesi, singolarmente sforniti di valenza indiziaria, fossero in grado diacquisirla ove valutati nella loro sintesi, ben potendo ognuno trarre vigoredall’altro in un rapporto di reciproco completamento -, i giudici regionalihanno soffermato la propria attenzione sulla mancata prova della funzionedi «cartiera» svolta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., circostanza di per sé irrilevante alfine di escludere l’oggettiva inesistenza delle prestazioni di cui si discute.Essi hanno, inoltre, isolatamente considerato soltanto alcuni indizi,trascurando completamente di apprezzarne altri particolarmentesignificativi, costituiti dalla mancanza di prova dell’avvenuto pagamentodelle prestazioni fatturate o, in alternativa, dell’asserita estinzione deldebito per compensazione.1.8 Così operando, la Corte territoriale ha dunque violato la ricordataregula iuris secondo la quale, in caso di accertamenti fiscali riguardantioperazioni oggettivamente inesistenti, la valutazione degli elementipresuntivi deve essere svolta dal giudice di merito in maniera integrata enon parcellizzata.2. Per quanto precede, va disposta la cassazione dell’impugnatasentenza con rinvio alla CGT di secondo grado delle Marche, in diversacomposizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversiauniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia laNumero registro generale 1494/2025Numero sezionale 4802/2026Numero di raccolta generale 19063/2026Data pubblicazione 11/06/2026causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 5 giugno 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]