Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2021

Cassazione n. 15904/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINAGIANNICO;- ricorrente -contro2026AGGIO BENITO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]1538NAPPI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 50/2021 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 23/02/2021 R.G.N. 394/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12153/2021Numero sezionale 1538/2026Data pubblicazione 23/05/2026Benito Aggio, avendo versato contributi dal 1966 al 1988 pressoil FPLD e dal 1996 presso la gestione separata, il 19 novembre2014 aveva avanzato domanda di pensione di vecchiaia a caricodi quest’ultima, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 3 del DMn. 282/1996 in forza del quale, “gli iscritti alla gestione separatache possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazionegenerale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiata ed i superstitidei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive dellamedesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi dicui alla legge n. 233/1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambitodella gestione separata il computo dei predetti contributi, ai finidel diritto e della misura della pensione a carico della gestionestessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cuiall’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995”.

Con successivaistanza, aveva chiesto la liquidazione di un supplemento dipensione.INPS aveva liquidato la pensione con decorrenza dal 1 dicembre2014, primo giorno del mese successivo alla domanda, erespinto la domanda di supplemento perché alla data dellarichiesta non era ancora spirato il termine dilatorio biennale dacomputarsi dalla decorrenza della pensione.[OSCURATO:PERSONA] aveva adito, quindi, il Tribunale di Bellunoaffermando che la pensione avrebbe dovuto avere decorrenzadal gennaio 2007, data alla quale aveva maturato i requisiti utili,in applicazione dell’art. 6 della legge n. 155/1981, per il qualela pensione di vecchiaia a carico del FPLD e delle gestioni specialidei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mesesuccessivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’etàpensionabile ovvero, nel caso in cui a tale data non sianosoddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dalNumero registro generale 12153/2021primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti sonoN umero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 15904/2026raggiunti, ed il supplemento sarebbe spettato dal gennaio 2009.Data pubblicazione 23/05/2026Il Tribunale aveva rigettato il ricorso con decisione che è statariformata dalla Corte d’appello di Venezia con la sentenza n.50/2021 oggi impugnata in questa sede da INPS con tre motividi censura.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.INPS ha depositato memoria, richiamando alcuni precedentispecifici: ordinanze nn. 11583/2025; 11580/2025;11433/2025; 7002/2025; 6797/2025; 2359/2025;31002/2024; 30650/2024; 29318/2024; 28272/2024.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 marzo 2026, ilCollegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazionedell’art. 3 del d.m. n. 282/1996, recante la disciplina dell’assettoorganizzativo e funzionale della gestione e del rapportoassicurativo di cui all’art. 2, commi 26 e ss, della legge n.335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che la pensioneliquidata a carico della Gestione separata mediante cumulo deicontributi versati in tale gestione e in altre gestioni dell’AGOpotesse avere decorrenza anteriore alla data in cui l’assicuratoha optato per la liquidazione a carico della Gestione separatamediante cumulo.Con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione dell’art. 4 dellalegge n. 1338/1962, dell’art. 7 della legge n. 155/1981 edell’art. 1 del d.m. n. 282/1996, per avere la Corte territorialericonosciuto il diritto dell’odierno controricorrente a beneficiareNumero registro generale 12153/2021Numero sezionale 1538/2026del supplemento di pensione dal gennaio 2009, anterioNurmee roa dlli ara ccolta generale 15904/2026Data pubblicazione 23/05/2026scadenza del termine dilatorio biennale di cui a dette norme.Con il terzo motivo, in subordine rispetto al secondo, INPSlamenta violazione dell’art. 4 della legge n. 1338/1962 perchéla Corte ha accertato il diritto al supplemento di pensione dalgennaio 2009 nonostante la relativa domanda amministrativasia stata presentata il 25 giugno 2015.Come già ritenuto con orientamento ormai costante da questaCorte, il primo motivo deve essere accolto, con conseguenteassorbimento degli altri due, essendosi chiarito che il momentodi decorrenza del trattamento pensionistico liquidato a caricodella Gestione separata, in caso di avvalimento da partedell’assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predettagestione, anche i contributi versati nell’assicurazione generaleobbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mesesuccessivo al compimento dell’età pensionabile, ma, ai sensidell’art. 3, d.m. n. 282/1996, in quello di presentazione delladomanda di opzione, atteso che solo da tale data dettacontribuzione può costituire parte dell’ammontare contributivonecessario per la liquidazione della pensione richiesta (cosìCass. n. 30256/2022, sulla scorta di Cass. n. 21361/2021; nellostesso senso, solo tra le più recenti, Cass. n. 11583/2025, n.11580/2025, n. 11433/2025): «la decisione di ottenere lapensione a carico della gestione separata convogliando icontributi di altre gestioni non può che segnare il momento nelquale decorre la pensione a carico della gestione separatanell’unica pensione commisurata al coacervo dei contributi;invero, il montante contributivo composto dai contributi versatiin origine nella gestione separata e da quelli versati nell’AGO epoi computati nella gestione separata si è potuto formare soloall’esito della apposita domanda effettuata dal pensionato,Numero registro generale 12153/2021Numero sezionale 1538/2026sicché la pensione non può che decorrere dalla dataN uimne roc dui rai ccolta generale 15904/2026Data pubblicazione 23/05/2026l’assicurato si è avvalso della facoltà di computare i contributimaturati nell’AGO nella gestione separata a carico della qualeveniva richiesta per la prima volta la pensione» (Cass. n.7002/2025).Non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principiodi diritto, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbiti ilsecondo ed il terzo, la sentenza impugnata va cassata e la causava rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio dicassazione.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondoed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 marzo2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINAGIANNICO;- ricorrente -contro2026AGGIO BENITO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]1538NAPPI, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 50/2021 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 23/02/2021 R.G.N. 394/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12153/2021Numero sezionale 1538/2026Data pubblicazione 23/05/2026Benito Aggio, avendo versato contributi dal 1966 al 1988 pressoil FPLD e dal 1996 presso la gestione separata, il 19 novembre2014 aveva avanzato domanda di pensione di vecchiaia a caricodi quest’ultima, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 3 del DMn. 282/1996 in forza del quale, “gli iscritti alla gestione separatache possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazionegenerale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiata ed i superstitidei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive dellamedesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi dicui alla legge n. 233/1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambitodella gestione separata il computo dei predetti contributi, ai finidel diritto e della misura della pensione a carico della gestionestessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cuiall’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995”. Con successivaistanza, aveva chiesto la liquidazione di un supplemento dipensione.INPS aveva liquidato la pensione con decorrenza dal 1 dicembre2014, primo giorno del mese successivo alla domanda, erespinto la domanda di supplemento perché alla data dellarichiesta non era ancora spirato il termine dilatorio biennale dacomputarsi dalla decorrenza della pensione.[OSCURATO:PERSONA] aveva adito, quindi, il Tribunale di Bellunoaffermando che la pensione avrebbe dovuto avere decorrenzadal gennaio 2007, data alla quale aveva maturato i requisiti utili,in applicazione dell’art. 6 della legge n. 155/1981, per il qualela pensione di vecchiaia a carico del FPLD e delle gestioni specialidei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mesesuccessivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’etàpensionabile ovvero, nel caso in cui a tale data non sianosoddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dalNumero registro generale 12153/2021primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti sonoN umero sezionale 1538/2026Numero di raccolta generale 15904/2026raggiunti, ed il supplemento sarebbe spettato dal gennaio 2009.Data pubblicazione 23/05/2026Il Tribunale aveva rigettato il ricorso con decisione che è statariformata dalla Corte d’appello di Venezia con la sentenza n.50/2021 oggi impugnata in questa sede da INPS con tre motividi censura.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.INPS ha depositato memoria, richiamando alcuni precedentispecifici: ordinanze nn. 11583/2025; 11580/2025;11433/2025; 7002/2025; 6797/2025; 2359/2025;31002/2024; 30650/2024; 29318/2024; 28272/2024.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 marzo 2026, ilCollegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazionedell’art. 3 del d.m. n. 282/1996, recante la disciplina dell’assettoorganizzativo e funzionale della gestione e del rapportoassicurativo di cui all’art. 2, commi 26 e ss, della legge n.335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che la pensioneliquidata a carico della Gestione separata mediante cumulo deicontributi versati in tale gestione e in altre gestioni dell’AGOpotesse avere decorrenza anteriore alla data in cui l’assicuratoha optato per la liquidazione a carico della Gestione separatamediante cumulo.Con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione dell’art. 4 dellalegge n. 1338/1962, dell’art. 7 della legge n. 155/1981 edell’art. 1 del d.m. n. 282/1996, per avere la Corte territorialericonosciuto il diritto dell’odierno controricorrente a beneficiareNumero registro generale 12153/2021Numero sezionale 1538/2026del supplemento di pensione dal gennaio 2009, anterioNurmee roa dlli ara ccolta generale 15904/2026Data pubblicazione 23/05/2026scadenza del termine dilatorio biennale di cui a dette norme.Con il terzo motivo, in subordine rispetto al secondo, INPSlamenta violazione dell’art. 4 della legge n. 1338/1962 perchéla Corte ha accertato il diritto al supplemento di pensione dalgennaio 2009 nonostante la relativa domanda amministrativasia stata presentata il 25 giugno 2015.Come già ritenuto con orientamento ormai costante da questaCorte, il primo motivo deve essere accolto, con conseguenteassorbimento degli altri due, essendosi chiarito che il momentodi decorrenza del trattamento pensionistico liquidato a caricodella Gestione separata, in caso di avvalimento da partedell’assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predettagestione, anche i contributi versati nell’assicurazione generaleobbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mesesuccessivo al compimento dell’età pensionabile, ma, ai sensidell’art. 3, d.m. n. 282/1996, in quello di presentazione delladomanda di opzione, atteso che solo da tale data dettacontribuzione può costituire parte dell’ammontare contributivonecessario per la liquidazione della pensione richiesta (cosìCass. n. 30256/2022, sulla scorta di Cass. n. 21361/2021; nellostesso senso, solo tra le più recenti, Cass. n. 11583/2025, n.11580/2025, n. 11433/2025): «la decisione di ottenere lapensione a carico della gestione separata convogliando icontributi di altre gestioni non può che segnare il momento nelquale decorre la pensione a carico della gestione separatanell’unica pensione commisurata al coacervo dei contributi;invero, il montante contributivo composto dai contributi versatiin origine nella gestione separata e da quelli versati nell’AGO epoi computati nella gestione separata si è potuto formare soloall’esito della apposita domanda effettuata dal pensionato,Numero registro generale 12153/2021Numero sezionale 1538/2026sicché la pensione non può che decorrere dalla dataN uimne roc dui rai ccolta generale 15904/2026Data pubblicazione 23/05/2026l’assicurato si è avvalso della facoltà di computare i contributimaturati nell’AGO nella gestione separata a carico della qualeveniva richiesta per la prima volta la pensione» (Cass. n.7002/2025).Non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principiodi diritto, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbiti ilsecondo ed il terzo, la sentenza impugnata va cassata e la causava rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio dicassazione.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondoed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversacomposizione, che provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 marzo2026.La PresidenteLucia Esposito