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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 30256/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso 27764-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2491 [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 603/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/05/2016 R.G.N. 1798/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

RG 27764/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 603 del 2016, ha rigettato l'impugnazione proposta dall'INPS avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il Tribunale di prime cure aveva individuato la decorrenza della pensione di vecchiaia della ricorrente a partire dal 174/2007 (data in cui la Caffaratti ha maturato i requisiti di accesso alla prestazione) con il diritto ai relativi ratei a partire da tale data, ed aveva dichiarato altresì il diritto ai supplementi di pensione, con decorrenza dal 176/2012 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa), e condannato l'Inps ai relativi versamenti oltre interessi fino al saldo.

3. La Corte d'Appello ha confermato la decisione di prime cure, in ordine alla decorrenza ed al diritto al computo nella gestione separata anche dei contributi versati nelle gestioni dell'[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996 n. 282 recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione del rapporto assicurativo di cui all'art. 2 commi 26 e seguenti, L. 8 agosto 1996 n. 335.

4. Per quanto ora di interesse, la Corte d'Appello ha confermato il proprio precedente orientamento (sent. 701/2015) ritenendo che, trattandosi di pensione Inps liquidata nella gestione separata introdotta dall'art. 2 co. 26 della L. 335/1995, con contestualc richiesta di computo della contribuzione versata in epoca precedente nella gestione dei lavoratori dipendenti, trovasse applicazione il regime contributivo, con l'applicazione della clausola di salvaguardia ex

1. 243/04; conseguentemente ha ritenuto che i periodi di anzianità contributiva, ai fini del calcolo dell'ammontare dell'assegno pensionistico, dovessero essere calcolati secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, anche quanto all'individuazione della decorrenza del diritto alla prestazione; la Corte di merito ha, inoltre, specificato che il computo dei contributi AGO nella gestione separata non va RG 2776412016 [OSCURATO:PERSONA] estensore in ogni caso a modificare il sistema di calcolo della pensione, che resta quello contributivo proprio della gestione separata.

5. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Inps sulla base di due motivi, illustrati con memoria.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

7. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3 del c.p.c., per avere la Corte d'Appello di Milano ritenuto che la pensione di vecchiaia liquidata a carico della Gestione separata con il concorso della contribuzione versata nell' AGO potesse decorrere da epoca anteriore all'esercizio da parte dell'assicurato della facoltà di chiedere il computo nella gestione separata dei contributi accreditati nell' AGO, violando così l'art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, nr. 282.

8. Ad avviso della parte ricorrente la pensione così come liquidata non poteva avere decorrenza anteriore all'esercizio della facoltà di computo nella gestione separata dei contributi accreditati nell'Ago perché, anteriormente alla manifestazione della volontà di avvalersi come lavoratore iscritto all'Ago, i predetti contributi non potevano essere oggetto di valutazione nella gestione separata; per avere, dunque, richiesto il computo nel maggio 2012, ad avviso dell'Inps non era corretto individuare la decorrenza nell'aprile 2007 di un montante contributivo incrementato dell'apporto della contribuzione AGO che aveva avuto ingresso nella gestione separata nel giugno 2012, assumendo che debbano ricadere sull'assicurato le conseguenze derivanti dai tempi di maturazione della scelta della modalità per avvalersi della contribuzione accreditata nelle gestioni previdenziali diverse da quella separata (in altri termini decidere se tenere ferma la contribuzione AGO nella prospettiva della maturazione del diritto ad una pensione in tale regime da liquidare col sistema retributivo oppure chiedere la liquidazione di una pensione unica a carico della gestione separata ma col il sistema contributivo, meno conveniente per il resistente).

9. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 7 della

1. 23 aprile 1981 n. 155 in relazione all' art. 360 n. 3 del c.p.c., per avere la Corte territoriale individuato il momento da cui inizia a decorrere il diritto al supplemento di pensione anteriormente al termine di cui all'art. 7 della legge 155/1981; si assume che Part 1 , u.c, del DM 282/1996 dispone che la liquidazione del RG 2776412016 Rossana A lancino esienson, supplemento può essere richiesta, per la prima volta, decorsi due anni dalla decorrenza delle pensione e cinque anni dopo dalla data di decorrenza del precedente supplemento (la pensionata aveva proposto domanda nel 2012 ed a tale data non poteva essere richiesto il supplemento).

10. Il primo motivo va accolto restando assorbito il secondo.

11. La questione sottoposta all'attenzione di questa Corte concerne l'individuazione del momento di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia a carico della gestione separata da liquidare a seguito dell'avvalimento della facoltà di vedersi computati nella predetta gestione anche i contributi versati nell'Ago; momento che, secondo il ricorrente, in base alla L. n. 155/1981 (disciplinante la decorrenza delle pensioni di vecchiaia), va fissato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile.

12. Trattasi di questione già sottoposta all'attenzione della Corte ed affrontata, tra le altre, nell'ordinanza n. 21361 del 2021, con orientamento al quale viene data continuità.

13. La sentenza impugnata, nel richiamare ed applicare il suddetto art. 6 L. n. 155/1981, omette di distinguere la sussistenza dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia - che in base alla legge n. 243/2004 erano per il ricorrente quelli previgenti - , dalla questione della decorrenza della pensione che non può non essere ancorata alla domanda (sulla distinzione tra momento perfezionativo del diritto a pensione e decorrenza del relativo trattamento si confrontino, tra l'altro, i principi espressi da questa Corte cfr Cass.n.17083/2004, n 5482/2012).

14. La necessità della presentazione della domanda trova riscontro nello stesso art. 6 che al secondo comma stabilisce che "Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa".

15. Nella fattispecie in esame la necessità della domanda trova poi ulteriore fondamento nell'avere il ricorrente esercitato l'opzione di cui all' art. 3 del DM n 282/1996 in virtù del quale "gli iscritti alla gestione separata che possono RG 2776412016 Rossana klancino estensore far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995".

Come correttamente sostenuto dall'Istituto previdenziale l'esercizio di tale facoltà era soggetto alla presentazione della domanda e solo da tale data detta contribuzione avrebbe potuto costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.

16. Per le considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, per essere necessari nuovi accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 27764-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2491 [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 603/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/05/2016 R.G.N. 1798/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 27764/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 603 del 2016, ha rigettato l'impugnazione proposta dall'INPS avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale di prime cure aveva individuato la decorrenza della pensione di vecchiaia della ricorrente a partire dal 174/2007 (data in cui la Caffaratti ha maturato i requisiti di accesso alla prestazione) con il diritto ai relativi ratei a partire da tale data, ed aveva dichiarato altresì il diritto ai supplementi di pensione, con decorrenza dal 176/2012 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa), e condannato l'Inps ai relativi versamenti oltre interessi fino al saldo. 3. La Corte d'Appello ha confermato la decisione di prime cure, in ordine alla decorrenza ed al diritto al computo nella gestione separata anche dei contributi versati nelle gestioni dell'[OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996 n. 282 recante la disciplina dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione del rapporto assicurativo di cui all'art. 2 commi 26 e seguenti, L. 8 agosto 1996 n. 335. 4. Per quanto ora di interesse, la Corte d'Appello ha confermato il proprio precedente orientamento (sent. 701/2015) ritenendo che, trattandosi di pensione Inps liquidata nella gestione separata introdotta dall'art. 2 co. 26 della L. 335/1995, con contestualc richiesta di computo della contribuzione versata in epoca precedente nella gestione dei lavoratori dipendenti, trovasse applicazione il regime contributivo, con l'applicazione della clausola di salvaguardia ex 1. 243/04; conseguentemente ha ritenuto che i periodi di anzianità contributiva, ai fini del calcolo dell'ammontare dell'assegno pensionistico, dovessero essere calcolati secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, anche quanto all'individuazione della decorrenza del diritto alla prestazione; la Corte di merito ha, inoltre, specificato che il computo dei contributi AGO nella gestione separata non va RG 2776412016 [OSCURATO:PERSONA] estensore in ogni caso a modificare il sistema di calcolo della pensione, che resta quello contributivo proprio della gestione separata. 5. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Inps sulla base di due motivi, illustrati con memoria. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 7. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3 del c.p.c., per avere la Corte d'Appello di Milano ritenuto che la pensione di vecchiaia liquidata a carico della Gestione separata con il concorso della contribuzione versata nell' AGO potesse decorrere da epoca anteriore all'esercizio da parte dell'assicurato della facoltà di chiedere il computo nella gestione separata dei contributi accreditati nell' AGO, violando così l'art. 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, nr. 282. 8. Ad avviso della parte ricorrente la pensione così come liquidata non poteva avere decorrenza anteriore all'esercizio della facoltà di computo nella gestione separata dei contributi accreditati nell'Ago perché, anteriormente alla manifestazione della volontà di avvalersi come lavoratore iscritto all'Ago, i predetti contributi non potevano essere oggetto di valutazione nella gestione separata; per avere, dunque, richiesto il computo nel maggio 2012, ad avviso dell'Inps non era corretto individuare la decorrenza nell'aprile 2007 di un montante contributivo incrementato dell'apporto della contribuzione AGO che aveva avuto ingresso nella gestione separata nel giugno 2012, assumendo che debbano ricadere sull'assicurato le conseguenze derivanti dai tempi di maturazione della scelta della modalità per avvalersi della contribuzione accreditata nelle gestioni previdenziali diverse da quella separata (in altri termini decidere se tenere ferma la contribuzione AGO nella prospettiva della maturazione del diritto ad una pensione in tale regime da liquidare col sistema retributivo oppure chiedere la liquidazione di una pensione unica a carico della gestione separata ma col il sistema contributivo, meno conveniente per il resistente). 9. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 7 della 1. 23 aprile 1981 n. 155 in relazione all' art. 360 n. 3 del c.p.c., per avere la Corte territoriale individuato il momento da cui inizia a decorrere il diritto al supplemento di pensione anteriormente al termine di cui all'art. 7 della legge 155/1981; si assume che Part 1 , u.c, del DM 282/1996 dispone che la liquidazione del RG 2776412016 Rossana A lancino esienson, supplemento può essere richiesta, per la prima volta, decorsi due anni dalla decorrenza delle pensione e cinque anni dopo dalla data di decorrenza del precedente supplemento (la pensionata aveva proposto domanda nel 2012 ed a tale data non poteva essere richiesto il supplemento). 10. Il primo motivo va accolto restando assorbito il secondo. 11. La questione sottoposta all'attenzione di questa Corte concerne l'individuazione del momento di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia a carico della gestione separata da liquidare a seguito dell'avvalimento della facoltà di vedersi computati nella predetta gestione anche i contributi versati nell'Ago; momento che, secondo il ricorrente, in base alla L. n. 155/1981 (disciplinante la decorrenza delle pensioni di vecchiaia), va fissato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile. 12. Trattasi di questione già sottoposta all'attenzione della Corte ed affrontata, tra le altre, nell'ordinanza n. 21361 del 2021, con orientamento al quale viene data continuità. 13. La sentenza impugnata, nel richiamare ed applicare il suddetto art. 6 L. n. 155/1981, omette di distinguere la sussistenza dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia - che in base alla legge n. 243/2004 erano per il ricorrente quelli previgenti - , dalla questione della decorrenza della pensione che non può non essere ancorata alla domanda (sulla distinzione tra momento perfezionativo del diritto a pensione e decorrenza del relativo trattamento si confrontino, tra l'altro, i principi espressi da questa Corte cfr Cass.n.17083/2004, n 5482/2012). 14. La necessità della presentazione della domanda trova riscontro nello stesso art. 6 che al secondo comma stabilisce che "Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa". 15. Nella fattispecie in esame la necessità della domanda trova poi ulteriore fondamento nell'avere il ricorrente esercitato l'opzione di cui all' art. 3 del DM n 282/1996 in virtù del quale "gli iscritti alla gestione separata che possono RG 2776412016 Rossana klancino estensore far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995". Come correttamente sostenuto dall'Istituto previdenziale l'esercizio di tale facoltà era soggetto alla presentazione della domanda e solo da tale data detta contribuzione avrebbe potuto costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta. 16. Per le considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, per essere necessari nuovi accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio d