CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13347/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato2026MASSIMO NAPPI;1530- controricorrente –avverso la sentenza n. 475/2020 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 19/11/2020 R.G.N. 870/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1530/20261. La Corte di Appello di Bologna, confermando la sentNeunmzerao ddi rai ccolta generale 13347/2026primo grado, accoglieva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] cheD -at a pubblicazione 08/05/2026premesso di aver presentato in data 29.1.2013 alla sede Inps diModena, domanda di pensione di vecchiaia nella cd. gestioneseparata, contenente specifica istanza affinché i contributi da luiversati come dipendente venissero computati ai sensi dell’art. 3del d.m. n. 282 del 1996 - chiedeva l’accertamento del propriodiritto al ricalcolo della predetta pensione cat. VOAUT n.01015758, con decorrenza dal 1.1.2008 (data diperfezionamento dei requisiti per il godimento dell’emolumento)e, per l’effetto, la condanna dell’Inps al pagamento, previaliquidazione, dei ratei maturati e non riscossi della citatapensione come ricalcolata con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sinoal 1.2.2013.2. Propone ricorso per cassazione – articolato in un unico motivo– l’INPS.3. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione l’INPS denunziala violazione dell’art. 3 del d.m. n. 282 del 1996, recante ladisciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestionedel rapporto assicurativo di cui all’art. 2, commi 26 et ss., dellal. n. 335 del 1995, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.L’Istituto deduce che la sentenza impugnata ha affermatoerroneamente che la pensione liquidata a carico della gestioneseparata, ai sensi dell’art. 3 del d.m. n. 282 del 1996, mediantecumulo dei contributi versati nella predetta gestione e di quelliversati in altre gestioni AGO possa avere decorrenza in dataanteriore a quella in cui l’assicurato ha proposto domandaNu mpeeror r egistro generale 3030/2021Numero sezionale 1530/2026tale liquidazione in cumulo. Numero di raccolta generale 13347/2026L’ente previdenziale insiste, invece, che - a differenza di quantDoat a pubblicazione 08/05/2026argomentato dalla Corte territoriale, che ha ritenuto che ladecorrenza del trattamento vada individuata in virtù deldisposto normativo dell’art. 6 della l. n. 155 del 1981, ritenutanorma generale, applicabile anche ai lavoratori autonomi, conconseguente diritto al ricalcolo della pensione a far tempo dalmomento del perfezionamento dei requisiti utili all’accessoall’emolumento e quindi, nella specie, dal 1.1.2008 - ladecorrenza deve essere individuata, invece, nel mesesuccessivo a quello di presentazione della domandaamministrativa di opzione.2. Il motivo è fondato e va accolto alla luce dei numerosiprecedenti di questa Corte, al cui percorso motivazionale ilCollegio si riporta anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.(cfr. Cass. n. 30256/2022, Cass. n. 21361/2021, Cass. n.15458/2024, Cass. n. 2359/2025, nonché da ultimo Cass. n.11641/2025), condividendoli e facendoli propri, non essendoemerse ragioni per una rimeditazione.Va quindi qui ribadito che in tema di pensione di vecchiaia acarico della gestione separata, il momento di decorrenza deltrattamento pensionistico, in caso di avvalimento da partedell'assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predettagestione, anche i contributi versati nell'assicurazione generaleobbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mesesuccessivo al compimento dell'età pensionabile, ma in quello dipresentazione della domanda di opzione, ai sensi dell'art. 3 deld.m. n. 282 del 1996, oltre che dell'art. 6 della l. n. 155 del1981, atteso che solo da tale data detta contribuzione puòNumero registro generale 3030/2021costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per laN umero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 13347/2026liquidazione della pensione richiesta. Data pubblicazione 08/05/20263. Conclusivamente, non essendosi la sentenza impugnatacassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che provederà altresì aliquidare le spese del presente giudizio di legittimità.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinviaalla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, cheprovederà altresì a liquidare le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.3.2026.LA PRESIDENTELucia EspositoNumero registro generale 3030/2021Numero sezionale 1530/2026Numero di raccolta generale 13347/2026Data pubblicazione 08/05/2026