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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15903/2026

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re,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLAPATTERI;- ricorrente -contro2026BERNASCHI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato1537DARIO SCIME';- controricorrente -avverso la sentenza n. 1417/2020 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 19/06/2020 R.G.N. 2755/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 251/2021Numero sezionale 1537/2026Data pubblicazione 23/05/2026Maurizio Bernaschi, avendo versato contributi dal 1978 al 1996presso INPDAI e dal 1997 presso la gestione separata, il 24settembre 2012 aveva avanzato domanda di pensione divecchiaia a carico di quest’ultima, avvalendosi della facoltà dicui all’art. 3 del DM n. 282/1996 in forza del quale, “gli iscrittialla gestione separata che possono far valere periodi contributivipresso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, lavecchiata ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le formeesclusive e sostitutive della medesima, le gestionipensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n.233/1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestioneseparata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto edella misura della pensione a carico della gestione stessa, allecondizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’art. 1,comma 23, della legge n. 335/1995”.

Contestualmente, avevachiesto la liquidazione di un supplemento di pensione.

INPSaveva liquidato la pensione con decorrenza dal 1 ottobre 2012,primo giorno del mese successivo alla domanda, e respinto ladomanda di supplemento perché alla data della richiesta nonera ancora spirato il termine dilatorio biennale da computarsidalla decorrenza della pensione.[OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Roma che, conpronuncia confermata dalla Corte territoriale con la sentenza n.1417/2020 oggi impugnata in questa sede da INPS, avevaaccolto la domanda e dichiarato il diritto alla liquidazione dellapensione di vecchiaia con decorrenza dal 1 gennaio 2004 (datadi maturazione dei requisiti utili), in applicazione dell’art. 6 dellalegge n. 155/1981, per il quale la pensione di vecchiaia a caricodel FPLD e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorredal primo giorno del mese successivo a quello nel qualeNumero registro generale 251/2021l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile ovvero, nel caso inN umero sezionale 1537/2026Numero di raccolta generale 15903/2026cui a tale data non siano soddisfatti i requisiti di anzianitàData pubblicazione 23/05/2026assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mesesuccessivo a quello in cui i requisiti sono raggiunti, nonché ildiritto al supplemento di pensione dal 1 ottobre 2012,condannando INPS al pagamento dei relativi importi.INPS propone due motivi di censura, cui resiste MaurizioBernaschi con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.INPS ha richiamato alcuni precedenti specifici: ordinanze nn.11583/2025; 11580/2025; 11433/2025; 7002/2025;6797/2025; 2359/2025; 31002/2024; 30650/2024;29318/2024; 28272/2024.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 marzo 2026, ilCollegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazionedell’art. 3 del d.m. n. 282/1996, recante la disciplina dell’assettoorganizzativo e funzionale della gestione e dela rapportoassicurativo di cui all’art. 2, commi 26 e ss, della legge n.335/1995 per avere la Corte di merito ritenuto che la pensioneliquidata a carico della Gestione separata mediante cumulo deicontributi versati in tale gestione e in altre gestioni dell’AGOpotesse avere decorrenza anteriore alla data in cui l’assicuratoha optato per la liquidazione a carico della Gestione separatamediante cumulo.Con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione dell’art. 4 dellalegge n. 1338/1962, dell’art. 7 della legge n. 155/1981 edell’art. 1 del d.m. n. 282/1996, per avere la Corte territorialeNumero registro generale 251/2021Numero sezionale 1537/2026riconosciuto il diritto dell’odierno controricorrente a benNeufmicerioa dri era ccolta generale 15903/2026Data pubblicazione 23/05/2026del supplemento di pensione dal 1 ottobre 2012, data da cui, inaccoglimento del primo mezzo, dovrebbe decorrere la pensionedi vecchiaia.Come già ritenuto con orientamento ormai costante da questaCorte, il primo motivo deve essere accolto, con conseguenteassorbimento del secondo, essendosi chiarito che il momento didecorrenza del trattamento pensionistico liquidato a carico dellaGestione separata, in caso di avvalimento da partedell’assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predettagestione, anche i contributi versati nell’assicurazione generaleobbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mesesuccessivo al compimento dell’età pensionabile, ma, ai sensidell’art. 3, d.m. n. 282/1996, in quello di presentazione delladomanda di opzione, atteso che solo da tale data dettacontribuzione può costituire parte dell’ammontare contributivonecessario per la liquidazione della pensione richiesta (cosìCass. n. 30256/2022, sulla scorta di Cass. n. 21361/2021; nellostesso senso, solo tra le più recenti, Cass. n. 11583/2025, n.11580/2025, n. 11433/2025): «la decisione di ottenere lapensione a carico della gestione separata convogliando icontributi di altre gestioni non può che segnare il momento nelquale decorre la pensione a carico della gestione separatanell’unica pensione commisurata al coacervo dei contributi;invero, il montante contributivo composto dai contributi versatiin origine nella gestione separata e da quelli versati nell’AGO epoi computati nella gestione separata si è potuto formare soloall’esito della apposita domanda effettuata dal pensionato,sicché la pensione non può che decorrere dalla data in cuil’assicurato si è avvalso della facoltà di computare i contributimaturati nell’AGO nella gestione separata a carico della qualeNumero registro generale 251/2021Numero sezionale 1537/2026veniva richiesta per la prima volta la pensione» (CNausmse.ro dni r.a ccolta generale 15903/2026Data pubblicazione 23/05/20267002/2025 ex plurimis)Non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principiodi diritto, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento delprimo motivo, assorbito il secondo, e la causa va rinviata allaCorte d’appello di Roma, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 marzo2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONELLAPATTERI;- ricorrente -contro2026BERNASCHI MAURIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato1537DARIO SCIME';- controricorrente -avverso la sentenza n. 1417/2020 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 19/06/2020 R.G.N. 2755/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 251/2021Numero sezionale 1537/2026Data pubblicazione 23/05/2026Maurizio Bernaschi, avendo versato contributi dal 1978 al 1996presso INPDAI e dal 1997 presso la gestione separata, il 24settembre 2012 aveva avanzato domanda di pensione divecchiaia a carico di quest’ultima, avvalendosi della facoltà dicui all’art. 3 del DM n. 282/1996 in forza del quale, “gli iscrittialla gestione separata che possono far valere periodi contributivipresso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, lavecchiata ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le formeesclusive e sostitutive della medesima, le gestionipensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n.233/1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestioneseparata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto edella misura della pensione a carico della gestione stessa, allecondizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’art. 1,comma 23, della legge n. 335/1995”. Contestualmente, avevachiesto la liquidazione di un supplemento di pensione. INPSaveva liquidato la pensione con decorrenza dal 1 ottobre 2012,primo giorno del mese successivo alla domanda, e respinto ladomanda di supplemento perché alla data della richiesta nonera ancora spirato il termine dilatorio biennale da computarsidalla decorrenza della pensione.[OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Tribunale di Roma che, conpronuncia confermata dalla Corte territoriale con la sentenza n.1417/2020 oggi impugnata in questa sede da INPS, avevaaccolto la domanda e dichiarato il diritto alla liquidazione dellapensione di vecchiaia con decorrenza dal 1 gennaio 2004 (datadi maturazione dei requisiti utili), in applicazione dell’art. 6 dellalegge n. 155/1981, per il quale la pensione di vecchiaia a caricodel FPLD e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorredal primo giorno del mese successivo a quello nel qualeNumero registro generale 251/2021l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile ovvero, nel caso inN umero sezionale 1537/2026Numero di raccolta generale 15903/2026cui a tale data non siano soddisfatti i requisiti di anzianitàData pubblicazione 23/05/2026assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mesesuccessivo a quello in cui i requisiti sono raggiunti, nonché ildiritto al supplemento di pensione dal 1 ottobre 2012,condannando INPS al pagamento dei relativi importi.INPS propone due motivi di censura, cui resiste MaurizioBernaschi con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.INPS ha richiamato alcuni precedenti specifici: ordinanze nn.11583/2025; 11580/2025; 11433/2025; 7002/2025;6797/2025; 2359/2025; 31002/2024; 30650/2024;29318/2024; 28272/2024.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 marzo 2026, ilCollegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazionedell’art. 3 del d.m. n. 282/1996, recante la disciplina dell’assettoorganizzativo e funzionale della gestione e dela rapportoassicurativo di cui all’art. 2, commi 26 e ss, della legge n.335/1995 per avere la Corte di merito ritenuto che la pensioneliquidata a carico della Gestione separata mediante cumulo deicontributi versati in tale gestione e in altre gestioni dell’AGOpotesse avere decorrenza anteriore alla data in cui l’assicuratoha optato per la liquidazione a carico della Gestione separatamediante cumulo.Con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione dell’art. 4 dellalegge n. 1338/1962, dell’art. 7 della legge n. 155/1981 edell’art. 1 del d.m. n. 282/1996, per avere la Corte territorialeNumero registro generale 251/2021Numero sezionale 1537/2026riconosciuto il diritto dell’odierno controricorrente a benNeufmicerioa dri era ccolta generale 15903/2026Data pubblicazione 23/05/2026del supplemento di pensione dal 1 ottobre 2012, data da cui, inaccoglimento del primo mezzo, dovrebbe decorrere la pensionedi vecchiaia.Come già ritenuto con orientamento ormai costante da questaCorte, il primo motivo deve essere accolto, con conseguenteassorbimento del secondo, essendosi chiarito che il momento didecorrenza del trattamento pensionistico liquidato a carico dellaGestione separata, in caso di avvalimento da partedell’assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predettagestione, anche i contributi versati nell’assicurazione generaleobbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mesesuccessivo al compimento dell’età pensionabile, ma, ai sensidell’art. 3, d.m. n. 282/1996, in quello di presentazione delladomanda di opzione, atteso che solo da tale data dettacontribuzione può costituire parte dell’ammontare contributivonecessario per la liquidazione della pensione richiesta (cosìCass. n. 30256/2022, sulla scorta di Cass. n. 21361/2021; nellostesso senso, solo tra le più recenti, Cass. n. 11583/2025, n.11580/2025, n. 11433/2025): «la decisione di ottenere lapensione a carico della gestione separata convogliando icontributi di altre gestioni non può che segnare il momento nelquale decorre la pensione a carico della gestione separatanell’unica pensione commisurata al coacervo dei contributi;invero, il montante contributivo composto dai contributi versatiin origine nella gestione separata e da quelli versati nell’AGO epoi computati nella gestione separata si è potuto formare soloall’esito della apposita domanda effettuata dal pensionato,sicché la pensione non può che decorrere dalla data in cuil’assicurato si è avvalso della facoltà di computare i contributimaturati nell’AGO nella gestione separata a carico della qualeNumero registro generale 251/2021Numero sezionale 1537/2026veniva richiesta per la prima volta la pensione» (CNausmse.ro dni r.a ccolta generale 15903/2026Data pubblicazione 23/05/20267002/2025 ex plurimis)Non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principiodi diritto, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento delprimo motivo, assorbito il secondo, e la causa va rinviata allaCorte d’appello di Roma, in diversa composizione, cheprovvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, cheprovvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 marzo2026.La PresidenteLucia Esposito
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