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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 29954/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 19641-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 1735 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; controricorrente - avverso la sentenza n. 3776/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/11/2019 R.G.N. 4242/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG. n. 19641/2020 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 3776/ 2019 aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] , avverso la decisione con cui il tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto di lavoro intercorso tra le parti ( 1.7.2009-18.4.2017), perché l'assunzione era stata fatta in violazione di norme imperative ( art. 35 co.3 D.Igs n. 165/2001, art. 18 dl.

N. 112/2008 ) in assenza di ogni tipo di selezione.

Il Tribunale assumeva , quale premessa alla propria decisione, la sentenza penale n.18619/2017 con cui erano stati condannati l'amministratore delegato ed il responsabile risorse umane di [OSCURATO:SOCIETA],( successivamente [OSCURATO:SOCIETA]), per aver assunto direttamente dipendenti in violazione delle norme richiamate.

La Corte territoriale, confermando la decisione del Tribunale, aveva ritenuto l'assunzione in questione effettuata in contrasto sia con il predetto art. 18 che con il Codice che disciplina le procedure di assunzione adottato nel 2007, e comunque in assenza di prove circa modalità selettive.

Avverso tale decisione proponeva ricorso la Napoleoni, cui resisteva con controricorso e successiva memoria [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione dell'articolo 18 DL 112/2008 nonché dell'articolo 1 co.2 D.Ivo 165/2001 e CCNL ferrotranvieri del 2001.

La ricorrente rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva considerato applicabili le norme richiamate all'Azienda.

Questa Corte anche di recente ha affrontato la questione posta dalla censura rilevando che "in tema di reclutamento del personale da parte di società cd.

"in house", l'art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla

I. n. 133 del 2008 - nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla

I. n. 102 del 2009, di conversione del d.l. n. 78 del 2009 -, che ha disposto che, ai fini del reclutamento in questione, le predette RG. n. 19641/2020 società adottino, entro un preciso limite temporale - "id est": sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione -, criteri che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, è norma immediatamente precettiva, in quanto il successivo d.P.R. n. 168 del 2010, adottato sulla base dell'art. 23 bis, comma 10, lett.

A), del citato d.l. n. 112 del 2008, non ha integrato il precetto dettato dalla fonte primaria, essendosi limitato a richiamare detto precetto senza aggiungervi alcun contenuto sostanziale" (Cass .n .4571/2022).

Ha peraltro soggiunto che "In tema di costituzione del rapporto di lavoro, la nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative costituisce causa di nullità dei contratti di lavoro sottoscritti in esito ad essa, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori abbiano dato causa al vizio o ne abbiano avuto consapevolezza ( Cass. n. 2041672019; Cass.n.30992/2019) La censura risulta pertanto infondata attesa la chiara scelta legislativa di assoggettare le società in questione, a sistemi selettivi predeterminati, a garanzia di trasparenza dell'azione amministrativa. 2) Con la seconda censura la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e art. 2729 c.c., per aver la Corte territoriale utilizzato gli accertamenti compiuti in sede penale.

Il motivo è inammissibile intanto perché si è in presenza di una ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., trattandosi di conferma da parte del giudice d'appello, della valutazione di merito, sui fatti, svolta dal giudice del primo grado.

In tali ipotesi il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( Cass.n.26774/2016; Cass. n. 5528/2014).

Deve peraltro rilevarsi che la corte romana ha svolto una propria analisi della vicenda esprimendo pertanto una valutazione ( nullità del contratto) indipendente dal giudizio penale.RG. n. 19641/2020 3) Con ultima censura si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ( art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.) consistente nell'omesso esame dei requisiti professionali, comunque posseduti dalla ricorrente, che la sentenza desume soltanto dalla indagine penale.

La censura è inammissibile in quanto estranea al perimetro del vizio denunciato .

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che "In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa ( Cass. n.18368/2013; Cass. n. 17761/2016) Ha anche specificato che "L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia" ( Cass. n.23238/2017) La decisività del "fatto" omesso assume, nel vizio considerato dalla disposizione richiamata, rilevanza assoluta poiche' determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione ( non solo eventuale ma certa).

Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l'omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l'esito del giudizio.

Gli elementi sopra indicati non risultano essere presenti nella proposta censura poiché i requisiti professionali della ricorrente, sulla cui esistenza si sofferma il motivo proposto, non sono in discussione nella vicenda in esame e non possono pertanto ritenersi decisivi, se pur accertati.

Invero la controversia ha ad oggetto la mancata osservanza delle corrette forme RG. n. 19641/2020 selettive necessarie ai fini della trasparenza ed imparzialità della scelta datoriale, rispetto alla quale ( mancanza), nessun rilievo puo' assumere l'accertamento di requisiti di professionalità in questa sede giudiziaria.

Il motivo deve quindi essere disatteso.

Il ricorso, per quanto detto, va rigettato.

Le spese seguono il principio della soccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,ove dovuto.

Cosi' deciso in Roma il 12 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 19641-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 1735 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; controricorrente - avverso la sentenza n. 3776/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/11/2019 R.G.N. 4242/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG. n. 19641/2020 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 3776/ 2019 aveva rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] , avverso la decisione con cui il tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto di lavoro intercorso tra le parti ( 1.7.2009-18.4.2017), perché l'assunzione era stata fatta in violazione di norme imperative ( art. 35 co.3 D.Igs n. 165/2001, art. 18 dl. N. 112/2008 ) in assenza di ogni tipo di selezione. Il Tribunale assumeva , quale premessa alla propria decisione, la sentenza penale n.18619/2017 con cui erano stati condannati l'amministratore delegato ed il responsabile risorse umane di [OSCURATO:SOCIETA],( successivamente [OSCURATO:SOCIETA]), per aver assunto direttamente dipendenti in violazione delle norme richiamate. La Corte territoriale, confermando la decisione del Tribunale, aveva ritenuto l'assunzione in questione effettuata in contrasto sia con il predetto art. 18 che con il Codice che disciplina le procedure di assunzione adottato nel 2007, e comunque in assenza di prove circa modalità selettive. Avverso tale decisione proponeva ricorso la Napoleoni, cui resisteva con controricorso e successiva memoria [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione dell'articolo 18 DL 112/2008 nonché dell'articolo 1 co.2 D.Ivo 165/2001 e CCNL ferrotranvieri del 2001. La ricorrente rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva considerato applicabili le norme richiamate all'Azienda. Questa Corte anche di recente ha affrontato la questione posta dalla censura rilevando che "in tema di reclutamento del personale da parte di società cd. "in house", l'art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla I. n. 133 del 2008 - nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla I. n. 102 del 2009, di conversione del d.l. n. 78 del 2009 -, che ha disposto che, ai fini del reclutamento in questione, le predette RG. n. 19641/2020 società adottino, entro un preciso limite temporale - "id est": sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione -, criteri che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, è norma immediatamente precettiva, in quanto il successivo d.P.R. n. 168 del 2010, adottato sulla base dell'art. 23 bis, comma 10, lett. A), del citato d.l. n. 112 del 2008, non ha integrato il precetto dettato dalla fonte primaria, essendosi limitato a richiamare detto precetto senza aggiungervi alcun contenuto sostanziale" (Cass .n .4571/2022). Ha peraltro soggiunto che "In tema di costituzione del rapporto di lavoro, la nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative costituisce causa di nullità dei contratti di lavoro sottoscritti in esito ad essa, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori abbiano dato causa al vizio o ne abbiano avuto consapevolezza ( Cass. n. 2041672019; Cass.n.30992/2019) La censura risulta pertanto infondata attesa la chiara scelta legislativa di assoggettare le società in questione, a sistemi selettivi predeterminati, a garanzia di trasparenza dell'azione amministrativa. 2) Con la seconda censura la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e art. 2729 c.c., per aver la Corte territoriale utilizzato gli accertamenti compiuti in sede penale. Il motivo è inammissibile intanto perché si è in presenza di una ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., trattandosi di conferma da parte del giudice d'appello, della valutazione di merito, sui fatti, svolta dal giudice del primo grado. In tali ipotesi il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( Cass.n.26774/2016; Cass. n. 5528/2014). Deve peraltro rilevarsi che la corte romana ha svolto una propria analisi della vicenda esprimendo pertanto una valutazione ( nullità del contratto) indipendente dal giudizio penale.RG. n. 19641/2020 3) Con ultima censura si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo ( art. 360 co.1 n. 5 c.p.c.) consistente nell'omesso esame dei requisiti professionali, comunque posseduti dalla ricorrente, che la sentenza desume soltanto dalla indagine penale. La censura è inammissibile in quanto estranea al perimetro del vizio denunciato . Questa Corte ha avuto modo di chiarire che "In tema di ricorso per cassazione costituisce fatto (o punto) decisivo ai sensi del'art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. quello la cui differente considerazione è idonea a comportare, con certezza, una decisione diversa ( Cass. n.18368/2013; Cass. n. 17761/2016) Ha anche specificato che "L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012), introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo, ossia idoneo a determinare un esito diverso della controversia" ( Cass. n.23238/2017) La decisività del "fatto" omesso assume, nel vizio considerato dalla disposizione richiamata, rilevanza assoluta poiche' determina lo stretto nesso di causalità tra il fatto in questione e la differente decisione ( non solo eventuale ma certa). Tale condizione deve dunque essere chiaramente allegata dalla parte che invochi il vizio, onerata di rappresentare non soltanto l'omissione compiuta ma la sua assoluta determinazione a modificare l'esito del giudizio. Gli elementi sopra indicati non risultano essere presenti nella proposta censura poiché i requisiti professionali della ricorrente, sulla cui esistenza si sofferma il motivo proposto, non sono in discussione nella vicenda in esame e non possono pertanto ritenersi decisivi, se pur accertati. Invero la controversia ha ad oggetto la mancata osservanza delle corrette forme RG. n. 19641/2020 selettive necessarie ai fini della trasparenza ed imparzialità della scelta datoriale, rispetto alla quale ( mancanza), nessun rilievo puo' assumere l'accertamento di requisiti di professionalità in questa sede giudiziaria. Il motivo deve quindi essere disatteso. Il ricorso, per quanto detto, va rigettato. Le spese seguono il principio della soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,ove dovuto. Cosi' deciso in Roma il 12 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]