CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15192/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Giustizia Tributaria II Grado diLombardia n. 913/2024 depositata il 25/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del14/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23407/2024Numero sezionale 3096/2026Numero di raccolta generale 15192/2026Data pubblicazione 20/05/20261.[OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato la piena ed esclusiva proprietà dialcune unità immobiliari di un fabbricato sito in Milano alla via Pistrucci n.20 – identificato al catasto fabbricati, Comune di Milano, Foglio 482,Particella 196 – in forza di tre decreti di trasferimento emanati dalTribunale di Milano, rubricati ai nn. 6681, 6883 e 6886 del 25/9/2019,concernenti unità immobiliari di proprietà di persone fisiche al di fuori delregime d’impresa, versando l’imposta di registro nella misura ordinaria del9%. Con “Atto ricognitivo e di accertamento di parti comuni condominiali”,redatto dal notaio [OSCURATO:PERSONA] del 29 aprile 2020, si dava atto checon i predetti decreti di trasferimento la società acquistava la proprietà diuna quota delle parti comuni identificate dai seguenti subalterni 710, 711,716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726 e 727. Consuccessivo “Atto di permuta e compravendita” a rogito del notaioGiuseppe Calafiori del 29.04.2020,la società diventava piena ed esclusivaproprietaria dei subalterni 703, 710, 711, 718, 719, 720, 706, 707, 717,723, 724, 725, 708, 709, 714, 716 e721, nonché di 18/24 del subalterno726, acquistando più del 75% del volume dell’intero fabbricato sito inMilano, via Pistrucci 20. Con l’integrazione dei decreti di trasferimento, lacontribuente dichiarava altresì che l’acquisto dei tre lotti riguardava«un’operazione di trasferimento di fabbricato a favore di impresa dicostruzione che, entro i successivi dieci anni, provvederà alla demolizionee ricostruzione dello stesso [...] o eseguirà, sul medesimo fabbricato, gliinterventi edilizi [...] e procederà alla successiva alienazione dello stesso[...] alienando almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato»;con successivo atto integrativo a rogito del notaio [OSCURATO:PERSONA] del15 luglio 2021, integrava l’atto di permuta e compravendita del 29 aprile2020, esprimendo la volontà delle agevolazioni di cui all’art. 7 del d.l.n.34/2019.Numero registro generale 23407/2024Numero sezionale 3096/2026Numero di raccolta generale 15192/2026Data pubblicazione 20/05/20261.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il provvedimento di diniego - n. 139735/2022del 21/04/2022 - emesso dall’Agenzia delle Entrate in esito all’istanza dirimborso presentata in data 04/07/2021, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R.131/86.1.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure non accoglieva le doglianze della Società.1.3. Sull’appello della contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia respingeva il gravame, confermando lasentenza di primo grado, così motivando: … l'appello è infondato e varigettato in quanto, in base all’articolo 14 delle disposizioni preliminari alCodice Civile le norme di carattere eccezionale, quali sono quelle cheintroducono agevolazioni od esenzioni, esigono un’esegesi ispirata alcriterio di stretta interpretazione. Esse non ammettono interpretazioneanalogica o estensiva con la conseguenza che i benefici in essecontemplati non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione comerigorosamente identificato in base alla definizione normativa. L'ultimocapoverso del comma 1 dell’art. 7 del D.L. n. 34/2019 prevedeespressamente: “Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo nonsiano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte diregistro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché unasanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gliinteressi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui alprimo periodo.” La decadenza si produce se entro il termine di dieci anninon si sono totalmente verificate le tre condizioni poste dalla legge:acquisizione dell’intero fabbricato, sua demolizione e ricostruzione (oesecuzione degli altri interventi ammissibili) con adeguamento sismico eraggiungimento dei prescritti requisiti di consumo energetico, e successivaalienazione di almeno il 75% del volume. La società appellante non haprovato di aver acquistato l'intero fabbricato come da essa stesaaffermato, non ha neanche provato in maniera incontrovertibile di averristrutturato anche gli immobili abitativi non acquistati avendo prodottoNumero registro generale 23407/2024Numero sezionale 3096/2026Numero di raccolta generale 15192/2026Data pubblicazione 20/05/2026solo un accordo quadro che per definizione ha il solo scopo di predefinirele clausole relative agli appalti per quanto riguarda i prezzi e, se del caso,le quantità previste da applicare durante un dato periodo e quindi nonprova, di per se, l'esecuzione dei detti lavori. Quanto agli effetti dellarisposta all'interpello su casi analoghi ed alla invocata tutela in funzionedel legittimo affidamento, va affermato che l'efficacia vincolante dellarisposta all’ interpello, ex art. 11, comma 3, della legge n. 212/2000, purnon trovando applicazione, in via generale, a casi analoghi relativi asoggetti diversi dall'interpellante (come affermato dalla Corte diCassazione con l’ordinanza n. 8740/2021, depositata il 30 marzo), puòestendersi anche a soggetti, diversi da quest'ultimo, ma solo edesclusivamente nell'ipotesi in cui, rispetto alla struttura della disciplina,nonché alle previsioni dei relativi obblighi, i soggetti risultinoindissolubilmente legati alla questione investita dall'interpello .La società ricorre, svolgendo due motivi, per la cassazione della sentenzad’appello.Replica con controricorso l’amministrazione finanziaria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo mezzo di ricorso denuncia la violazione od omissione ex art.360, comma 1, n. 5) c.p.c., per aver la Corte di giustizia di secondo gradoomesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti , avendo il decidente valorizzato ai finidell’esclusione del diritto al rimborso l’accordo quadro che non contemplai lavori realizzati né fotografa l’esecuzione dei lavori concordati,trascurando che l’unico atto rilevante ai fini della decisione erarappresentato dalle relazioni di “asseverazione” ai sensi dell’art. 3 deld.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ss.mm. sulla normativa antisismica e quella di cui alcomma 13 dell’art. 119 del d.l. n. 34/2020, attestanti il conseguimentodella classe energetica “B” della classificazione “NZEB”, allegate alpresente ricorso.Numero registro generale 23407/2024Numero sezionale 3096/2026Numero di raccolta generale 15192/2026Data pubblicazione 20/05/2026Si obietta che l’unico elemento controverso, su cui si è focalizzata lapresente vertenza è dato dal corretto significato da attribuirsi all’aggettivo“intero” che si legge nella locuzione per i trasferimenti di interi fabbricatia favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare .2. Con il secondo strumento di ricorso si deduce la violazione o falsaapplicazione ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., per aver la Corte digiustizia di secondo grado violato o falsamente applicato la norma didiritto ex art. 7 d.l. n.34/2019, anche letta in relazione all’art. 3 e 58della costituzione . Si premette che con gli atti menzionati nella parte infatto la [OSCURATO:PERSONA] è divenuta proprietaria del 78,46% di un fabbricatosito alla via Pistrucci n. 20 di Milano, progettando, tuttavia, di ristrutturaree ampliare il menzionato fabbricato nella sua interezza, ovvero anche nelleparti in cui non aveva acquistato la proprietà, invocando l’applicazionedell'incentivo fiscale previsto a favore delle imprese edilizie dall'art. 7 d.l.30 aprile 2019, n. 34 (cd. "decreto crescita"), impegno reputato dalgiudicante inidoneo per beneficiare dell’agevolazione invocata, non avendola società acquistato l’intera proprietà del fabbricato.In particolare, si assume che la ratio della norma agevolativa non è quelladi acquistare un intero e autonomo fabbricato, atteso che dal tenoreletterale dell’articolo 7 rubricato, si desume che tale disposizione è direttaad agevolare l'impresa di costruzione o ristrutturazione che “trasforma” unintero fabbricato allo scopo di renderlo più “sicuro” rispetto agli eventisismici e più “ecologico”, migliorandone le caratteristiche di efficienzaenergetica. L’aggettivo “intero” non deve, ad avviso della società, essereriferito all’acquisto della proprietà, bensì alla costruzione ex novo oppurealla ristrutturazione dell’intero fabbricato, perché è proprio il rinnovamentodell’arredo urbano destinato a civili abitazione che vuol favorirsi con ildecreto crescita commentato e tale obiettivo può essere perseguitoindipendentemente dalla circostanza che l'impresa acquisti l'interofabbricato o la quasi sua totalità, purché lo rifaccia integralmenteNumero registro generale 23407/2024Numero sezionale 3096/2026Numero di raccolta generale 15192/2026Data pubblicazione 20/05/2026conforme alle nuove norme antisismiche e ai nuovi parametri didispersione energetica.Si censura infine la statuizione relativa alla inapplicabilità degli effettidella risposta favorevole all’interpello della contribuente data dall’Agenziain relazione ad altra impresa edile che chiedeva di accedere al beneficiopremiale di cui all’art. 7 d.l. n.34/2019, sebbene non fosse proprietariadella totalità del fabbricato da ristrutturare o ricostruire, ma sempre diporzioni superiori al 75%.3. Innanzitutto deve rilevarsi che, con il primo motivo, è evocatoesplicitamente il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c., inun’ipotesi chiaramente preclusa, contrariamente a quanto assume laricorrente, atteso che quest'ultima disposizione non può essere denunciatacon ricorso per cassazione avverso la sentenza della CommissioneTributaria Regionale che confermi la decisione di primo grado, qualora ilfatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e disecondo grado (art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in base al quale il viziodi cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso diimpugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del2014). Occorre ricordare che, per questa Corte, ricorre l'ipotesi di c.d."doppia conforme", ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattidecisivi ex art. 360, primo comma , n. 5), c.p.c., non solo quando ladecisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primogrado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimoiter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto dellacausa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomentiulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primogiudice (in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724). Inquesto caso il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità delmotivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - deve chiaramenteNumero registro generale 23407/2024Numero sezionale 3096/2026Numero di raccolta generale 15192/2026Data pubblicazione 20/05/2026specificare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisionedi primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando cheesse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 26774 del 2016, conf. Cass. n.20944 del 2019). Nulla si legge in merito nel motivo in esame in cui non viè alcun accenno alle argomentazioni in forza delle quali il giudice di primecure ha ritenuto provata la regolarità dell’avviso di accertamento sottesoalla cartella impugnata. In ogni caso, la deduzione di omesso esame delfatto storico, ai sensi del n. 5, art. 360 c.p.c. costituisce vizio dellasentenza impugnata sempre che la sua decisività sia specificamenteallegata, a pena di inammissibilità, dal ricorrente, che è tenuto arappresentare non solo il fatto di cui sia stato omesso l’esame, ma anche ilrapporto di derivazione diretta tra l’omesso esame e la decisione a luisfavorevole della controversia (Cass. n.29954/2022): tale decisività nonrisulta presente nella proposta censura che non espone gli elementirilevanti dei documenti che la Corte distrettuale non avrebbe valutatounitamente all’accordo quadro.4. La seconda doglianza non ha pregio.4.1. La giurisprudenza di questa Corte, in tema di interpello ai sensidell’art. 11 della legge n. 212 del 2000, ha affermato che:-) la finalità della norma di cui all’art. 11 della legge n. 212 del 2000 ( cheprevede che quando la risposta non è comunicata al contribuente entro iltermine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da partedell’amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente; gli atti,anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta,espressa o tacita, sono nulli e tale efficacia si estende ai comportamentisuccessivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto diinterpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da partedell’amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventualicomportamenti futuri dell’istante ) è quella di favorire lo spirito di lealecollaborazione tra amministrazione e contribuente e la presenza di un taleNumero registro generale 23407/2024Numero sezionale 3096/2026Numero di raccolta generale 15192/2026Data pubblicazione 20/05/2026istituto, in cui il cittadino deduce una questione (rilevante per il fisco) alfine di attuare un comportamento corretto e rispettoso della legge, cosìrichiedendo alla amministrazione finanziaria una guida interpretativa in talsenso, rispetta tale finalità (Cass., 22 settembre 2021, n. 25621); -)l’istanza di interpello proponibile dal contribuente all’Amministrazionefinanziaria ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge n. 212 del 2000concerne l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti epersonali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla correttainterpretazione delle stesse, con esclusione dei profili di incertezzaricadenti su mere circostanze fattuali, rispetto alle quali non operal’affidamento disciplinato dal citato art. 11 (Cass., 22 settembre 2021, n.25621);-) in tema di interpello ex art. 11 della legge n. 212 del 2000, cosiddettoordinario – o anche generalizzato – l’efficacia della risoluzione o dellacircolare che lo segue vincola l’amministrazione con esclusivo riferimentoalla questione oggetto dell’istanza o al più con riguardo ai comportamentisuccessivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto diinterpello (Cass., 9 settembre 2022, n. 26604);-) il contribuente è tenuto a proporre interpello ex art.11, della legge n.212 del 2000, prima di porre in essere, nell’esercizio della propria attivitàeconomica, la condotta oggetto della richiesta di informazioniall’Amministrazione finanziaria, atteso che, diversamente, non sigiustificherebbe l’efficacia vincolante, per entrambe le parti del rapportotributario, dell’interpretazione fornita dall’Amministrazionemedesima delle norme applicabili alla specifica fattispecie concreta (Cass.,17 luglio 2014, n. 16331).4.2 La sentenza impugnata, laddove ha ritenuto di non estendere l’effettovincolante dell’interpello anche alla società ricorrente, ha fatto correttaapplicazione dei principi suesposti e specificamente del principio chestatuisce che la risposta dell’Amministrazione finanziaria ad un interpelloNumero registro generale 23407/2024Numero sezionale 3096/2026Numero di raccolta generale 15192/2026Data pubblicazione 20/05/2026ha effetto vincolante limitatamente alla questione oggetto dell’interpelloed al contribuente istante (Cass. n. 8740/2021; Cass. n. 587/2024).4.3. A tanto deve aggiungersi che, nella presente fattispecie, la questione– per come emerge dalla pronuncia impugnata – non risulta affine a quellaoggetto della presente controversia, concernendo la risposta n. 203/2023l’acquisto con un unico atto dell’89,02% del fabbricato ed in particolare ditutti gli immobili a destinazione abitativa, ad eccezione di due vani alpiano terra del fabbricato (un’autorimessa C6 e un negozio C1), ipotesi incui il contribuente aveva dichiarato di intervenire con la ristrutturazioneanche nei solai dei due vani al piano terra non oggetto direttamente diristrutturazione, onde creare gli isolamenti adeguati, tali da garantire alleabitazioni soprastanti le classi energetiche previste dal Decreto.4.4. Diversamente, nel caso di specie, la società ricorrente ha acquistato il78% del fabbricato (con una percentuale inferiore di 11 punti rispetto alcaso dell’interpello), mancando di provare – come accertato dal giudice dimerito - di aver eseguito le opere di ristrutturazione anche per gliappartamenti non acquistati.4.5. Le altre risposte dell’amministrazione indicate in ricorso attengono,viceversa, ad acquisti di interi fabbricati ovvero fattispecie sussumibilinella normativa di riferimento.4.6. In ogni caso, l’inammissibilità del primo motivo di ricorso in relazionealla statuizione che ha negato la dimostrazione dell’esecuzione dei lavori,provoca l’inammissibilità del secondo mezzo di ricorso.4.7. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, anche direcente confermato (v. nella motivazione Cass. n. 25969/2024; Cass.n.11725/2025), in caso di pronuncia fondata su doppia ratio decidendi,l’inammissibilità o l’infondatezza del motivo che investe una delle dueragioni decisorie, determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, deirestanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultarefondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione dellaNumero registro generale 23407/2024Numero sezionale 3096/2026Numero di raccolta generale 15192/2026Data pubblicazione 20/05/2026sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base dellaratio ritenuta corretta (Cass. n. 12372/2006).4.8. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.5. L’assoluta novità della questione trattata fonda la compensazione dellespese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 13294/2025). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa, tra le parti, le spese del presentegiudizio; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilproposto ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ovedovuto.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Corte dicassazione del 14 aprile 2026.Il PresidenteLiberato Paolitto