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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 25969/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 2249-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IANNIELLO [OSCURATO:PERSONA] rendita l. n.1338/62 R.G.N.2249/2018 Cron.

Rep.

Ud.12/06/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 3906/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/06/2017 R.G.N. 7207/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il ripristino della pensione di anzianità revocatagli dall’Inps e inizialmente erogata sul presupposto della costituzione di rendita vitalizia ex art.13 l. n.1338/62.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva versato volontariamente i contributi per il periodo 1969-1972 durante il quale asseriva di aver lavorato presso l’impresa familiare del padre.

Per quanto qui di rilievo, riteneva la Corte d’appello che non fosse stata data la prova scritta del contratto di lavoro per il periodo 1969-1972, avendo l’appellante prodotto solo tre certificazioni sostitutive di atto di notorietà.

Aggiungeva la Corte che nemmeno l’appellante aveva dimostrato l’impossibilità di far valere la pretesa di costituzione della riserva matematica ai fini della rendita vitalizia nei confronti del proprio datore di lavoro.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi.

L’Inps resiste con controricorso.Rimanevano intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] Adriana eredi di [OSCURATO:PERSONA].

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.13, co.5 l. n.1338/62 e dell’art.111 Cost., per avere la Corte ritenuto la necessità di previa escussione del datore affinché sia questi a costituire la riserva matematica necessaria alla rendita vitalizia.

Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. poiché la Corte aveva escluso la prova documentale del contratto di lavoro senza esaminare alcuni documenti prodotti.

Il ricorso è inammissibile.

La sentenza è basata su una duplice ratio decidendi , avendo statuito da un lato che mancava la prova documentale del contratto di lavoro e, dall’altro lato, che non era stata dimostrata l’impossibilità di far costituire al datore di lavoro la rendita vitalizia.

In caso di pronuncia fondata su una doppia ratio decidendi, l’inammissibilità o l’infondatezza del motivo che investe una delle due ragioni decisorie, determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, de i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta(Cass.12372/06).

Tanto premesso, poiché è inammissibile il secondo motivo di ricorso, diviene inammissibile anche il primo, per difetto di interesse.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché nella sostanza censura il modo in cui il giudice di merito ha valutato il complesso del materiale istruttorio – in particolare quello documentale – prodotto dall’appellante.

Tuttavia, una tale censura non è deducibile come violazione di legge degli artt.115 e 116 c.p.c., bensì nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. (Cass.

S.U. 20867/20).Il motivo non allega alcunché di specifico sulla ricorrenza dei presupposti previsti dall’art.360, co.1, n.5 c.p.c.:esso si limita a denunciare il mancato esame di alcuni documenti (certificazione del [OSCURATO:PERSONA] “Sirtori”, nota dell’[OSCURATO:PERSONA] di Leva, stato di famiglia), senza però specificarne il contenuto, e quindi i fatti storici in esso dichiarati, e senza nulla dedurre sulla decisività di tale contenuto in funzione della prova documental

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 2249-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IANNIELLO [OSCURATO:PERSONA] rendita l. n.1338/62 R.G.N.2249/2018 Cron. Rep. Ud.12/06/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 3906/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/06/2017 R.G.N. 7207/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere il ripristino della pensione di anzianità revocatagli dall’Inps e inizialmente erogata sul presupposto della costituzione di rendita vitalizia ex art.13 l. n.1338/62. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva versato volontariamente i contributi per il periodo 1969-1972 durante il quale asseriva di aver lavorato presso l’impresa familiare del padre. Per quanto qui di rilievo, riteneva la Corte d’appello che non fosse stata data la prova scritta del contratto di lavoro per il periodo 1969-1972, avendo l’appellante prodotto solo tre certificazioni sostitutive di atto di notorietà. Aggiungeva la Corte che nemmeno l’appellante aveva dimostrato l’impossibilità di far valere la pretesa di costituzione della riserva matematica ai fini della rendita vitalizia nei confronti del proprio datore di lavoro. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per due motivi. L’Inps resiste con controricorso.Rimanevano intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] Adriana eredi di [OSCURATO:PERSONA]. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.13, co.5 l. n.1338/62 e dell’art.111 Cost., per avere la Corte ritenuto la necessità di previa escussione del datore affinché sia questi a costituire la riserva matematica necessaria alla rendita vitalizia. Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c. poiché la Corte aveva escluso la prova documentale del contratto di lavoro senza esaminare alcuni documenti prodotti. Il ricorso è inammissibile. La sentenza è basata su una duplice ratio decidendi , avendo statuito da un lato che mancava la prova documentale del contratto di lavoro e, dall’altro lato, che non era stata dimostrata l’impossibilità di far costituire al datore di lavoro la rendita vitalizia. In caso di pronuncia fondata su una doppia ratio decidendi, l’inammissibilità o l’infondatezza del motivo che investe una delle due ragioni decisorie, determina l’inammissibilità, per difetto di interesse, de i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta(Cass.12372/06). Tanto premesso, poiché è inammissibile il secondo motivo di ricorso, diviene inammissibile anche il primo, per difetto di interesse. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché nella sostanza censura il modo in cui il giudice di merito ha valutato il complesso del materiale istruttorio – in particolare quello documentale – prodotto dall’appellante. Tuttavia, una tale censura non è deducibile come violazione di legge degli artt.115 e 116 c.p.c., bensì nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. (Cass. S.U. 20867/20).Il motivo non allega alcunché di specifico sulla ricorrenza dei presupposti previsti dall’art.360, co.1, n.5 c.p.c.:esso si limita a denunciare il mancato esame di alcuni documenti (certificazione del [OSCURATO:PERSONA] “Sirtori”, nota dell’[OSCURATO:PERSONA] di Leva, stato di famiglia), senza però specificarne il contenuto, e quindi i fatti storici in esso dichiarati, e senza nulla dedurre sulla decisività di tale contenuto in funzione della prova documental
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