CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 30069/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eciale , rappr. e dif. dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elett. dom. presso lo studiodi quest’ultimo in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 26, come da procura in calce all’atto; -ricorrente– contro R.G.N. Ud. 4.10.2022 2 RG 24687/2020 RAG.[OSCURATO:PERSONA]; -intimato- nonchécontro DOTT.[OSCURATO:PERSONA]; -intimato- perla cassazione del decreto del Tribunale di Monza in n. 65/20 07 , su istanza n.15dep. 5.6.2020, depositato il 10.06.2020 ; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio no n partecipata del dalPresidente Relatore [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] , in persona del curatore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], impugnaex art. 111 Cost. il decreto del Tribunale di Monza in n. 65/2007, suistanza n.15 dep. 5.6.2020, depositato il 10.06.2020 di liquidazione dei compensi dei curatori fallimentari succedutisi nel la funzione ex art. 39 leggefall.; 2.p er dare seguito all’istanza di liquidazione depositata dal rag. Caliendo, ancheper conto del dott. [OSCURATO:PERSONA] , il Tribunale, tenuto conto del parere del giudice delegato, provvedeva ad una liquidazione del compenso complessivopari ad €289.646,22 al lordo della ritenuta d’acconto e delle spese vive e così suddivisa: 80% al netto delle spese vive in favore del secondo(€231.555,25), 20% in favore del primo (€ 57.888,88); € 202,15, qualerimborso di spese vive in favore del solo rag. Caliendo ; 3.avverso il sintetizzato provvedimento, ricorre in Cassazione il fallimento, sullabase di due motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Consideratoche: 1. con il primo motivo, il ricorrente invoca, ex art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 39 legge fall. per non aver il Tribunale convocato le parti, omettendo di rispettare l’orientamento 3 RG 24687/2020 giurisprudenzialesecondo il quale , in tema di liquidazione del compenso del curatore fallimentare e di suddivisione dello stesso tra più soggetti succedutisiin detta funzione, nel rispetto del principio del contraddittorio ènecessaria la partecipazione al procedi mento camerale di tutti coloro che hannoricoperto l’incarico ; 2. il motivo è fondato, alla luce del principio, cui va data continuità, per cui allorché – come nella specie – il tribunale sia chiamato a liquidare il compenso di più curatori succedutisi nella carica, ne occorre la partecipazioneal procedimento (Cass. 14631/2018 , 25532/2016 ) ; 3. con il secondo motivo di ricorso, si prospetta la violazione degli artt. 1 e 2 deld.m. 25 gennaio 2012, n. 30, a i sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., nonché vizio di motivazione, lamentando il ricorrente una carenza, se non addirittura assenza, di motivazione del provvedimento relativamente ai profili che il d.m. richiamato impone siano tenuti in adeguata considerazione nel determinare il compenso dei curatori fallimentari ; i l Tribunalenon avrebbe aggiunto null’altro al parere del giudice delegato in ordinealla liquidazione dei compensi, mancando di prestare attenzione, in difformità all’art. 1 del citato decreto, al l’opera prestata, ai risultati ottenuti, all’importanza del fallimento, nonché alla sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, arrivando in tal modo alla determinazione di un compenso abnorme e sproporzionato rispetto all’attivo real izzato ; s otto il profilo dell’art. 2 del d.m. n. 30/2012 , che rimandaall’art. 39, co. 3 legge fall., il provvedimento ne realizzerebbe una violazione, provvedendo alla liquidazione di un unico compenso per entrambi i curatori, suddiviso in astratta percen tuale, in spregio alla giurisprudenza in materia di liquidazione del compenso nell’ambito di procedurefallimentari connotate dalla presenza di più curatori; 4. anche il secondo motivo è pertanto fondato, facendo difetto una sostanziale motivazione circa i criteri di liquidazione e i parametri di riferimento,enunciati dalla normativa e nemmeno per relationem utilizzati –perché non esposti partitamente - ai fini della liquidazione del compenso all’istante, ultimo, curatore Caliendo e al precedente [OSCURATO:PERSONA], 4 RG 24687/2020 emergendola violazione de lla proporzionalità di cui all’art. 39, 3 co. Legge fall.,secondo la corrente giurisprudenza di questa Corte ; 5. s otto il primo profilo, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale «il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito così come demandategli dall'art. 39 legge fall,e dalle norme regolamentari ivi richiamat e con conseguente nullità del decreto predetto qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Peraltro, la motivazione pu ò essere anche implicita, ossia integrata dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati ma con richiami espliciti ai parametri applicati,non bastando il mero richiamo all'istanza del curatore, se privo dei criteri in concreto adottati » (Cass. 2210/20 08 ; Cass. 3871/2020 ), «risultandoaltrimenti nullo il decreto di liquidazione » (Cass. 19053/2017 e16856/2017; conf. 31776/2018) ; 6. osserva poi il Collegio la mancata indicazione dei parametri essenziali di cuiall’art. 1 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.30, cui si ric hiama l'art.39 co.1 legge fall., quali "l'opera prestata dal curatore", i "risultati ottenuti", la "importanzadel fallimento", la "sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni" e così la sostanziale assenza di reale motivazione nelmerito delle somme riconosciute - nel complesso e in percentuale - limitandosiil Tribunale a prendere atto del parere del giudice delegato ; si riscontra invero la necessità, nella operazione di determinazione del compensospettante a più curatori che si s iano succeduti nella carica , di un'espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione, in relazione alle attività rispettivamente svolte e ai risultati conseguiti (Cass. 16739/2018) pervenendo ad una liquidazione avente caratterericonoscibilmente individualizzat o ; 7. invero, « ai fini dell'applicazione del criterio di proporzionalità previsto dall'art. 39, comma 3, 1. fall. è necessario precisare l'ammontare dell'attivo realizzato da ciascuno dei curatori succedutisi nell'incaric o e 5 RG 24687/2020 determinare,all'interno dei valori così identificati, il compenso da attribuire a ciascuno, eventualmente temperando il criterio di cassa della realizzazionedell'attivocon quello di competenza nei casi in cui il momento solutorio conseguente alla fa se liquidatoria dei beni sia temporalmente ricadentenella gestione del curatore subentrato, pur essendo causalmente riferibilead operazioni condotte dal curatore revocato » ( Cass. 6803/2021; Cass.22272/2019, Cass. 19230/2009) ; ilricorso va dunque accolt o con rinvio al giudice del merito. P.Q.M. la Corte accoglieil ricorso , cassa e rinvia al Tribunale di Monza, in diversa composizione, anche per la liquidazione de