Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 24360/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22162/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RUTA, [OSCURATO:PERSONA] RUTA [OSCURATO:PERSONA] e Anna GATTO , tutti in qualità di eredi legittimi di Paolo RUTA , elettivamente domiciliat i al l’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l i rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. nonché dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso il decreto de l Tribunale di Taranto pronunciato nel procedimento n. 4434/1992R.G.F. e depositat o i l 1 3 . 7 . 2 0 2 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.7.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti sono gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che svolse le funzioni di curatore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.(e soci), essendo subentrato a un precedente curatore ed essendo poi cessato dall’incarico prim a della chiusura del fallimento, con conseguente nomina di un terzocuratore.

Il Tribunale di Taranto ha liquidato il compenso finale spettante all’ufficio del curatore, ripartendolo f ra i tre professionistisuccedutisi nell’incarico.

In particolare, per quanto riguarda il dante causa dei ricorrenti,il tribunale ha rigettato la richiesta di liquidazione di un ulteriore compenso a saldo, ritenendo satisfattivo l’importo complessivo di € 55.578,15, a lui già liquidato,in parte a titolo di acconto (€ 22.000) e in parte per l’attività svolta quale coadiutore del primo curatore (€ 33.578,15).

Contro il decreto del tribunale gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Il fallimento, rappresentato da un curatore speciale, si è difeso con controricorso.

Nei rispettivi terminidi legge anteriori alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ed entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente si deve osservare che i ricorrenti hanno depositato la documentazione comprovante il loro status di unici eredi di [OSCURATO:PERSONA](certificato di morte, dichiarazioni di accettazione dell’eredità e attidell’actio interrogatoria promossa nei confronti degli altri chiamati).

Il deposito èconsentito, trattandosi di «documenti relativi all’ammissibilità … del ricorso » , ed è stato effettuato entro il termine fissato dall’art. 372, comma 2, c.p.c.

La relativa eccezione deve quindi intender si superata , non potendo rappresentare un ostacolo all’esame nel merito del ricorso le mere congetture formulate nella memoria illustrativa del controricorrente circa la presenza di altri chiamati o sulla possibile inefficacia dell’actiointerrogatoria.

2. In secondo luogo, il ricorso è ammissibile, in base all’art. 111, comma 7, Cost., in quanto rivolto contro un decreto di liquidazione finale del compensodel curatore, avente natura decisoria e carattere definitivo, perché incidente su diritti soggettivi e non soggetto ad ulteriore gravame per il disposto dell’art. 39, comma 1, legge fall. (v., ex multis, anch e con riferimento all’identica questione riguardante il compenso del commissario giudiziale, Cass. nn. 33364/2021; 26894/2020; 1394/2019; 16136 del 2011; 14581 del 2010).

3. Sempre in via preliminare, per quanto riguarda la tempestività del ricorso per cassazione, posto che è stato rispettato il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (art. 327 c.p.c.), è sufficiente osservare – in conformità a quanto argomentato anche dal Pubblico Ministero – che il decreto non è stato notificato agli eredi.

Non sono infatti rilevanti, al fine della decorrenza del termine breve di sessanta giorni(art. 325, comma 2, c.p.c.) , le comunicazioni informali da partedel curatore in carica, peraltro inviate soltanto ad alcuni degli eredi.

Né lo sarebbe – con riferimento al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. – una comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria (Cass. n. 16938/2019), che comunque nel caso di specie non risulta esserci stata.

4. Contrariamente a quanto ventilato nel controricorso, nessun dubbio può esserci sulla regolare costituzione del contraddittorio con il fallimento, rappresentato dal curatore speciale, quantunque questi sia stato designato in quanto (all’epoca) commissario straordinario dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, incarico dal quale è attualmente cessato.

È ovvio, infatti, che il curatore speciale non è l’organo dell’Ordine degli Avvocati, ma una determinata persona fisica, anche se la scelta fu motivata con riguardo all’incarico a suo tempo ricoperto.

Pertanto, la cessazione dalla carica presso l’Ordine forense non fa venir meno l’ufficio di curatore speciale.

E poco importa che, in una precedentefase, all’avvicendamento del vertice dell’Ordine abbia fatto seguito anche la (disposta) sostituzione del curatore speciale.

5. Il primo motivo diricorso denuncia « violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 39 del r.d. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 267 – Legge Fallimentare– e dell’a rt . 101 c.p.c. » .

I ricorrenti lamentano di non avere mai avuto notizia dell’istanza di liquidazione del compenso presentata dall’attuale curatore fallimentare e di non avere avuto la possibilità di partecipare al procedimento diretto alla quantificazione ed alla ripartizione del compenso spettante ai curatori succeditisi nel tempo.

6. Il motivo è fondato.

6.1. Deve infatti essere tenuto fermo il principio di diritto per cui «allorché … il tribunale sia chiamato a liquidare il compenso di più curatori succedutisi nella carica, ne occorre la partecipazione al procedimento» (Cass. n. 30069/2022, che richiama, a sua volta, Cass. nn. 14631/2018 e 25532/2016 ; adde Cass. nn. 27464/2023; 8404/2016; 13551 / 2012 ) .

Nel caso di specie, è un dato pacifico che il cessato curatore (e per lui, essendo nel frattempo deceduto, i suoi eredi) non fucoinvolto nel procedimento.

In ogni caso tale dato risulta anche dalla motivazione del decreto impugnato, dove si fa riferimento solo ad una risalente istanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato quando ancora era coadiutore del primo curatore fallimentare e, quindi, in quella veste.

6.2. Il vizio del contraddittorio comporta la nullità del decreto e la sua cassazione, con rinvio al Tribunale di Taranto, il quale dovrà procedere a una nuova liquidazione e a una nuova ripartizione del compenso liquidato , previo coinvolgimento nel procedimento anche degli altri curatori.

Proprio perché il contraddittorio dovrà essere integrato e regolarmente instaurato in sede di rinvio, prima di una nuova decisione di merito, non è rilevante, invece,l’assenza del primo e dell’attuale curatore in questa sede di legittimità, in cui si tratta soltanto di rescindere un provvedimento nullo perché pronunciato in esito a un procedimento non ritualmente instaurato.

7. Con l’accoglimento del primo motivo restano assorbiti i due rimanentimotivi («violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3 , c.p.c. , in relazione all’art. 32 del r.d. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 267 - Legge Fallimentare»; « violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art.360 primo comma n. 3 CPC, in relazione all’art. 39 del RD [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 267 - Legge Fallimentare - violazione del criterio di proporzionalità»), che riguardano il contenuto della decisione adottata dal Tribunale di Taranto e pongono quindi questioni che dovranno essere affrontate nel contraddittorio anche con gli altri curatori.

8. Il Tribunale di Taranto si occuperà di liquidare le spese di lite relative all’intero processo,comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie i l primo motivo di ricorso , dichiara assorbitiil secondo e il terzo motivo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Taranto , perché decid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22162/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RUTA, [OSCURATO:PERSONA] RUTA [OSCURATO:PERSONA] e Anna GATTO , tutti in qualità di eredi legittimi di Paolo RUTA , elettivamente domiciliat i al l’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che l i rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. nonché dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso il decreto de l Tribunale di Taranto pronunciato nel procedimento n. 4434/1992R.G.F. e depositat o i l 1 3 . 7 . 2 0 2 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.7.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I ricorrenti sono gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che svolse le funzioni di curatore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.n.c.(e soci), essendo subentrato a un precedente curatore ed essendo poi cessato dall’incarico prim a della chiusura del fallimento, con conseguente nomina di un terzocuratore. Il Tribunale di Taranto ha liquidato il compenso finale spettante all’ufficio del curatore, ripartendolo f ra i tre professionistisuccedutisi nell’incarico. In particolare, per quanto riguarda il dante causa dei ricorrenti,il tribunale ha rigettato la richiesta di liquidazione di un ulteriore compenso a saldo, ritenendo satisfattivo l’importo complessivo di € 55.578,15, a lui già liquidato,in parte a titolo di acconto (€ 22.000) e in parte per l’attività svolta quale coadiutore del primo curatore (€ 33.578,15). Contro il decreto del tribunale gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Il fallimento, rappresentato da un curatore speciale, si è difeso con controricorso. Nei rispettivi terminidi legge anteriori alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ed entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente si deve osservare che i ricorrenti hanno depositato la documentazione comprovante il loro status di unici eredi di [OSCURATO:PERSONA](certificato di morte, dichiarazioni di accettazione dell’eredità e attidell’actio interrogatoria promossa nei confronti degli altri chiamati). Il deposito èconsentito, trattandosi di «documenti relativi all’ammissibilità … del ricorso » , ed è stato effettuato entro il termine fissato dall’art. 372, comma 2, c.p.c. La relativa eccezione deve quindi intender si superata , non potendo rappresentare un ostacolo all’esame nel merito del ricorso le mere congetture formulate nella memoria illustrativa del controricorrente circa la presenza di altri chiamati o sulla possibile inefficacia dell’actiointerrogatoria. 2. In secondo luogo, il ricorso è ammissibile, in base all’art. 111, comma 7, Cost., in quanto rivolto contro un decreto di liquidazione finale del compensodel curatore, avente natura decisoria e carattere definitivo, perché incidente su diritti soggettivi e non soggetto ad ulteriore gravame per il disposto dell’art. 39, comma 1, legge fall. (v., ex multis, anch e con riferimento all’identica questione riguardante il compenso del commissario giudiziale, Cass. nn. 33364/2021; 26894/2020; 1394/2019; 16136 del 2011; 14581 del 2010). 3. Sempre in via preliminare, per quanto riguarda la tempestività del ricorso per cassazione, posto che è stato rispettato il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (art. 327 c.p.c.), è sufficiente osservare – in conformità a quanto argomentato anche dal Pubblico Ministero – che il decreto non è stato notificato agli eredi. Non sono infatti rilevanti, al fine della decorrenza del termine breve di sessanta giorni(art. 325, comma 2, c.p.c.) , le comunicazioni informali da partedel curatore in carica, peraltro inviate soltanto ad alcuni degli eredi. Né lo sarebbe – con riferimento al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. – una comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria (Cass. n. 16938/2019), che comunque nel caso di specie non risulta esserci stata. 4. Contrariamente a quanto ventilato nel controricorso, nessun dubbio può esserci sulla regolare costituzione del contraddittorio con il fallimento, rappresentato dal curatore speciale, quantunque questi sia stato designato in quanto (all’epoca) commissario straordinario dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, incarico dal quale è attualmente cessato. È ovvio, infatti, che il curatore speciale non è l’organo dell’Ordine degli Avvocati, ma una determinata persona fisica, anche se la scelta fu motivata con riguardo all’incarico a suo tempo ricoperto. Pertanto, la cessazione dalla carica presso l’Ordine forense non fa venir meno l’ufficio di curatore speciale. E poco importa che, in una precedentefase, all’avvicendamento del vertice dell’Ordine abbia fatto seguito anche la (disposta) sostituzione del curatore speciale. 5. Il primo motivo diricorso denuncia « violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 39 del r.d. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 267 – Legge Fallimentare– e dell’a rt . 101 c.p.c. » . I ricorrenti lamentano di non avere mai avuto notizia dell’istanza di liquidazione del compenso presentata dall’attuale curatore fallimentare e di non avere avuto la possibilità di partecipare al procedimento diretto alla quantificazione ed alla ripartizione del compenso spettante ai curatori succeditisi nel tempo. 6. Il motivo è fondato. 6.1. Deve infatti essere tenuto fermo il principio di diritto per cui «allorché … il tribunale sia chiamato a liquidare il compenso di più curatori succedutisi nella carica, ne occorre la partecipazione al procedimento» (Cass. n. 30069/2022, che richiama, a sua volta, Cass. nn. 14631/2018 e 25532/2016 ; adde Cass. nn. 27464/2023; 8404/2016; 13551 / 2012 ) . Nel caso di specie, è un dato pacifico che il cessato curatore (e per lui, essendo nel frattempo deceduto, i suoi eredi) non fucoinvolto nel procedimento. In ogni caso tale dato risulta anche dalla motivazione del decreto impugnato, dove si fa riferimento solo ad una risalente istanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato quando ancora era coadiutore del primo curatore fallimentare e, quindi, in quella veste. 6.2. Il vizio del contraddittorio comporta la nullità del decreto e la sua cassazione, con rinvio al Tribunale di Taranto, il quale dovrà procedere a una nuova liquidazione e a una nuova ripartizione del compenso liquidato , previo coinvolgimento nel procedimento anche degli altri curatori. Proprio perché il contraddittorio dovrà essere integrato e regolarmente instaurato in sede di rinvio, prima di una nuova decisione di merito, non è rilevante, invece,l’assenza del primo e dell’attuale curatore in questa sede di legittimità, in cui si tratta soltanto di rescindere un provvedimento nullo perché pronunciato in esito a un procedimento non ritualmente instaurato. 7. Con l’accoglimento del primo motivo restano assorbiti i due rimanentimotivi («violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3 , c.p.c. , in relazione all’art. 32 del r.d. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 267 - Legge Fallimentare»; « violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art.360 primo comma n. 3 CPC, in relazione all’art. 39 del RD [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 267 - Legge Fallimentare - violazione del criterio di proporzionalità»), che riguardano il contenuto della decisione adottata dal Tribunale di Taranto e pongono quindi questioni che dovranno essere affrontate nel contraddittorio anche con gli altri curatori. 8. Il Tribunale di Taranto si occuperà di liquidare le spese di lite relative all’intero processo,comprese quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie i l primo motivo di ricorso , dichiara assorbitiil secondo e il terzo motivo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Taranto , perché decid