CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05204/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1308/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c.indicata: [OSCURATO:EMAIL]) ; –ricorrente – contro Ministero della Difesa; –intimato – avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze , n. 956/2022 , depositatail 18 maggio 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio [OSCURATO:PERSONA] giudiziali civili -Domanda articolata in più capi - Accoglimento parziale -Compensazione totale o parziale ex art. 92, comma 2, c.p.c. –Ammissibilità 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Fabio PaoloBarichello adì il Tribunale di Firenze, con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. nei confronti del Ministero della Difesa – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],chiedendo: ─ in via principale, la declaratoria di accertamento che il canone di locazione/occupazione dallo stesso dovuto in relazione ad alloggio di serviziosito in Firenze era di € 2.243,28 annui; ─ in subordine, la sua rideterminazione e riduzione in via di giustizia e la conseguente condanna dell’Amministrazione convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versate a partire dal marzo 2015, oltre interessi. Il Tribunale rigettò il ricorso, compensando le spese, sul rilievo che il c.t.u. aveva determinato il canone mensile dovuto per l’occupazione dell'immobile in Euro 502,35, sostanzialmente coincidente con quello applicato dal Ministeropari ad Euro 513,54. 2. Con la sentenza in questa sede impugnata la Corte d’appello di Firenze, pronunciando sul gravame interposto dal Barichello, ha rilevato che, proprio in virtù di tale accertamento, il Tribunale non avrebbe potuto rigettare la domanda, dal momento che la stessa si presentava, sia pure in minima parte, fondata. In parziale riforma della decisione di primo grado ha , quindi , dichiarato che l’indennità mensile dovuta dal predetto è pari ad € 502,53ed ha condannato il Ministero della Difesa alla restituzione dei maggiori importi ricevuti a tale titolo, dal marzo 2015 al febbraio 2020, oltre interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale. Ha però compensato per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, «tenuto conto della reciproca soccombenza e della misura assolutamente marginale in cui la domanda proposta dal Barichello è risultata fondata». Per lo stesso motivoha anche posto le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti nella misura di ½ per ciascuna. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo. L’Amministrazione intimata non svolge difese nella presente sede. 4. In data 3 agosto 2023 è stata comunicata al difensore del ricorrente proposta di definizione accelerata, ex art. 380 - bis cod. proc. civ.( nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 , applicabile al ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 6, di esso) , nei termini seguenti: «Il ricorso, articolato in un unico motivo, presenta un preliminare profilo di improcedibilità, siccome la copia della sentenza gravata presente agli atti disponibili da questa Corte è priva degli elementi autentici di identificazione (Cass. ord. 5771/23). È noto, infatti, che ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, dovendo peraltro trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione. In conclusione, “È improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato” – così, da ultimo, Cfr. Cass. 5771/2023; per riferimenti ulteriori, Cass. 29803/2020, Cass. 14875/2019. Peraltro, se, avuto riguardo alla circostanza che la copia della sentenza reca a margine oltre che la firma di due dei componenti del Collegio, il presidente ed il relatore, una terza firma, ed essa si volesse riferire al cancelliere, la presenza di una firma siffatta, in quanto priva di data, non evidenzierebbe la data di pubblicazione delle sentenza, con la conseguenza che risulterebbe impossibile comprendere se sia stato rispettato il termine semestrale per l’impugnazione anche qualora il documento prodotto comunque si considerasse autentico. In proposito si osserva che la copia prodotta indica come data della decisione il 18 maggio 2022, mentre il ricorso è stato notificato il 2 gennaio 2023. Ne segue che il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile per tardività». 5. in data 9 ottobre 2023 è stata depositata rituale e tempestiva «istanza ex art. 380-bis cod. proc. civ. » affinché « la Suprema Corte di Cassazione proceda con la decisione del ricorso», corredata da nuova procuraspeciale. 6. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Ilricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la menzionata istanza ex art. 380 - bis , secondo comma, cod. proc. civ. e poi con la memoria, parte ricorrente ha contestato le ragioni poste a fondamento della proposta di definizione anticipata, sulla base dei seguenti argomenti: ─ in occasione dell’iscrizione al ruolo è stato prodotto il duplicato informatico della sentenza impugnata : non, dunque, una semplice copia informaticama il vero e proprio originale; ─ il fatto che l’originale non contenga i dati in questione non è imputabile a negligenza della parte ricorrente; ─ essendo stato abrogato l’ultimo comma dell’art. 369 cod. proc. civ. è altamente probabile che in assenza di preciso onere di parte ricorrente il fascicolo di ufficiovenga trasmesso di iniziativa da parte della Cancelleria: pare agevole ritenere che da esso la Suprema Corte possa, comunque, avere chiara conoscenza sia del provvedimento, che della pertinente data di deposito; ─ non ricorre l'ipotesi di inammissibilità del ricorso non potendosi certamente imputare al ricorrente la mancanza di un dato sull’originale del provvedimento denunziato. In allegato alla memoria e ivi richiamata il ricorrente ha inoltre prodotto copia informatica della sentenza, recante i dati necessari e attestata conforme all’originale, in proposito osservando che: a) tale produzione deve ritenersi ammissibile non trattandosi di documento nuovo non prodotto nei precedenti gradi, ma di “diversa facies” del medesimo documento impugnato; b) non ricorrono i presupposti di cui all’art. 372 c.p.c., comma secondo, atteso che il relatore ha chiaramente espresso perplessità in ordine alla procedibilità e non in ordine all’ammissibilità. 2. Le questioni poste con l’istanza di definizione e con la successiva memoria, in punto di modalità di adempimento dell’onere, tuttora imposto al ricorrente, anche in ambito telematico, di depositare «copia autentica» della sentenza impugnata, non hanno ancora trovato nella giurisprudenza di questa Corte univoca soluzione. Reputa il Collegio che, nella specie , non sia necessario prendere posizione al riguardo, dal momento che il ricorso può essere deciso con pronuncia di rigetto nel merito, per la ragione più liquida rappresentata dalla manifesta infondatezza dell’unico motivo, come appresso sarà detto. Appare nondimeno opportuno cogliere l’occasione per una ricognizione delle fonti normative e per fissare alcuni concetti rilevanti. 3. Il deposito della sentenza impugnata è stato effettuato nella specie, unitamente al ricorso, con modalità telematiche, secondo quanto prescritto dall'art. 196-quater, comma primo, disp. att. c.p.c., applicabile, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione, a mente del quale il deposito degli atti processuali e dei documenti, da parte dei difensori, può aver luogo esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dal comma 4. Ciò che è stato depositato, con tali modalità, unitamente al ricorso, quale documento che “veicola” la sentenza, è dunque, ovviamente, un «documento informatico». 3.1. Orbene, in rapporto all’atto originale (sentenza) che occorre poter identificare in tale documento, si tratta anzitutto di stabilire se lo stesso debba considerarsi «copia informatica » oppure « duplicato informatico» del documento informatico-sentenza. Secondo le definizioni contenute nell’art. 1, comma 1, lettere i- quater e i - quinquies del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ( Codice dell’amministrazione digitale): ─«copia informatica di documento informatico» è «il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari»; ─ « duplicato informatico » è il « documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario».3.2. Ai sensi dell’art. 23-bis del predetto codice: «1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida. «2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta». 3.3. Le«[OSCURATO:PERSONA] sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici», emanate dalla Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) nel mese di maggio del 2021, al capitolo 2, par. 2.3, prevedono che: ─ « un duplicato informatico ha lo stesso valore giuridico del documento informatico da cui è tratto se è ottenuto mediante la memorizzazione della medesima evidenza informatica, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi; ad esempio, effettuando una copia da un PC ad una pen-drive di un documento nel medesimo formato»; ─ «la copia di un documento informatico è un documento il cui contenuto è il medesimo dell’originale ma con una diversa evidenza informatica rispetto al documento da cui è tratto, come quando si trasforma un documento con estensione “.doc” in un documento “.pdf”. … Tali documenti hanno lo stesso valore probatorio dell’originale da cui hanno origine se la stessa conformità non viene espressamente disconosciuta». 3.4. A i sensi dell’art. 2, comma 6, c.a.d. « Le disposizioni del presente Codice si applicano al processo civile … in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico».3.5. Disposizioni specifiche per il processo civile telematico erano già dettate, come noto, dall’art. 16-bis d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, in particolare, al comma 9-bis prevedevache: ─ « Le copie informatiche, anche per immagine … dei provvedimenti … [del giudice] … presenti nei fascicoli informatici …, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. «Il difensore … [può] estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine». 3.6. Disposizione sostanzialmente identica (salvo davvero minime differenze redazionali) è ora contenuta nell’art. 196-octies disp. att. c.p.c. (inserito dall’art. 4, comma 12, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). Per completezza, varrà riportarne per esteso i primi due commi, al netto di riferimenti non rilevanti: «Le copie informatiche, anche per immagine … dei provvedimenti … [del giudice] … presenti nei fascicoli informatici …, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. «Il difensore …[può] estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico … . Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico … e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoriadell’atto che riproducono. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine». 3.7. La disposizione appena menzionata regola, dunque, la natura e l’efficacia probatoria dei file che è possibile scaricare dal fascicolo informatico, residente sul Punto d'[OSCURATO:PERSONA], il quale è, come noto e secondo la definizione contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. c), d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, la struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al portale dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative riportate nel decreto medesimo. 3.7.1. Da un lato, consente di scaricare un file PDF, munito lateralmente di una stringa che identifica il firmatario e di una coccarda (che graficamente agevolano la percezione della presenza di una firma digitale), oltre che, nel caso della sentenza, in alto a destra e in colore blu , dei dati relativi al numero di raccolta generale, alla data di pubblicazione, numero di R.G. e di Repertorio (c.d. glifo): è evidente che questa, tecnicamente, non è un «duplicato informatico» né tanto meno l’originale del «documento informatico» ma è una «copia informatica di documento informatico», poiché l'originario atto in PDF depositato viene trasformato in un altro file PDF con delle informazioni aggiuntive (coccarda, stringae glifo) e privo (dei dati) di firma digitale. In base alle richiamate disposizioni tale «copia informatica», ove estratta e prodotta dal difensore, ha la stessa efficacia dell’originale se«munita dell'attestazione di conformità ». 3.7.2. Dall’altro, consente di scaricare il duplicato informatico del medesimo atto ossia la copia del medesimo file con estensione P7M (poiché file firmato digitalmente) depositato dal giudice : si avrà, infatti, lo stesso file con la stessa sequenza binaria . In tal caso , in base alle dette disposizioni, non sarà necessaria l’attestazione di conformità, posto che è come avere in mano l'originale medesimo. È però anche evidente che in tal caso, a differenza del primo, mancherà nel file depositato alcuna indicazione del numero di raccolta generale e della data di pubblicazione, dal momento che la relativa attestazione è generata sulla copia informatica dell’originale. 4. Alla luce di tali premesse possono farsi, con riferimento al caso di speciele seguenti considerazioni: ─ il documento informatico depositato unitamente al ricorso al fine di assolvere l’onere di deposito di copia autentica della sentenza è un file denominato « 28785915s.pdf » : non , dunque , un file riproducente «la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine», per il che sarebbe stato necessario depositare il file firmato digitalmente dai giudici (recante dunque l’estensione P7M); tanto del resto si ricava con certezza anche dal fatto che esso reca a margine una stringa che identifica i firmatari e una coccarda (le quali, come detto, sono informazioni che indicano che l’originale è firmato digitalmente, ma non sono esse stesse la firma digitale) ; non è possibile dunque ritenere che si tratti, come affermato dal ricorrente, di «duplicato informatico»; si tratta piuttosto, certamente, di una «copia informatica» del documento informatico originale contenuto nel fascicolo processuale; copia però mancante di una informazione fondamentale, quella cioè della data di pubblicazione della sentenza; ─ nondimeno, pur dovendo muovere da quest’ultima qualificazione, si potrebbe a tale copia ugualmente attribuire « la stessa efficacia probatoria dell’atto che riproducono», in base alle surrichiamate norme, ove si ammetta la possibilità di ricavare dalle stesse affermazioni svolte dal ricorrente nell’istanza di definizione e nella memoria attestazione di conformità al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico; ─ è questo un primo punto problematico che il Collegio reputa non necessario approfondire in questa sede per le ragioni dette, trattandosi in particolare di stabilire: a) se tale attestazione possa non essere contestuale al deposito della sentenza; b) in tal caso, se possa utilmente intervenire anche dopo la scadenza deltermine di cui all’art. 369 cod. proc. civ. ( così come affermato, per le copie analogiche, da Cass. Sez. U. 25/03/2019n. 8312 ) ; c) in tal caso, ove come nella specie vi sia stata proposta di definizione anticipata, se possa utilmente intervenire dopo la comunicazione della proposta e nel termine per presentare istanza di definizione; ─ supponendo che a tali quesiti possa darsi risposta affermativa, se ne dovrebbe ricavare, nella specie, che la «copia informatica» ha «la stessa efficacia probatoria dell’atto che riproduce», ma resterebbe il fatto che è una copia priva di alcuna informazione circa il numero e la data di pubblicazione della sentenza; ─ da qui gli altri interrogativi: • può il deposito di una tale copia ritenersi soddisfare l’onere, previsto all’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ. (scritto, è appena il caso di rammentare,con riferimento a contesti ben diversi da quello del processo telematico, ma tuttora vigente), di depositare «copia autentica della sentenza»? (danno risposta negativa a tale quesito, considerando quindi causa di improcedibilità del ricorso il mancato deposito di copia munita del c.d. glifo: Cass. 24/02/2023, n. 5771; 24/03/2023, n. 8535 ; 03/08/2023, n. 23694 ; 21/08/2023, n. 24885; 29/12/2023, n. 36379; v. anche, richiamate da detti arresti, Cass. 29/12/2020, n. 29803; 31/05/2019, n. 14875; vi danno invece, implicita o esplicita, risposta positiva: Cass. 28/06/2023, n. 18510;20/10/2023, n. 29263; Cass. 09/01/2024, nn. 817, 823, 827, 841, 861 e 865); • se sì, può la mancanza, nella copia informatica estratta dal fascicolo informaticoe attestata conforme, delle indicazioni relative al numero e alla data di pubblicazione dal fascicolo informatico considerarsi causa di inammissibilità del ricorso per mancata prova della sua tempestività (salva la c.d. prova di resistenza: v. Cass.10/07/2013, n. 17066)? (per la risposta affermativa a tale quesito v. i sopra citati arresti di Cass. nn. 18510 e 29263 del 2023; nn. 817, 823, 827, 841, 861 e 865del 2024); • accedendo a tale ultimo orientamento, può infine ritenersi utilmente e tempestivamente prodotta, a riprova dell’ammissibilità del ricorso, altra copia informatica, questa volta recante il c.d. glifo, successivamente al deposito ed alla comunicazione della proposta di definizione? Se sì, può essa ritenersi utilmente prodotta, come nella specie, al di là del termine di quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza, fissato dall’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo modificato dall’art. 3, comma 27, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, (applicabile ratione temporis al presente giudizio ai sensi della norma transitoria di cui all’art. 35, comma 6, d.lgs. cit.)? 5. Su tutte tali questioni il Collegio, come sopra s’è detto, reputa non necessario nella specie prendere posizione, dal momento che il ricorso può essere deciso con pronuncia di rigetto nel merito, per la ragione più liquida rappresentata dalla manifesta infondatezza dell’unico motivo. 6. Con esso il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello disposto l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in mancanza del presupposto della reciproca soccombenza, non ravvisabile - sostiene , alla luce del principio affermato da Cass. Sez. U. n. 32061 del 2022- in caso, quale quello di specie, di accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo. Osserva che, peraltro, nella fattispecie neppure trattasi di un vero e proprio accoglimento parziale della domanda, avendo la Corte accolto sia la prima domanda svolta dal ricorrente, ancorché in via subordinata, ed anche la conseguente domanda di condanna. Sotto altro profilo rileva che la riduzione operata neppure può considerarsi minima, ove rapportata alla possibilità di una protrazione del rapporto per molti mesi ancora. Lamenta ancora l’omessa considerazione, ai fini del regolamento delle spese, della ingiustificata mancata partecipazione dell’amministrazione convenuta al procedimento di mediazione demandata disposta dal giudice. 7.Trattasi di motivo all’evidenza infondato. È lo stesso ricorrente ad evidenziare che in ricorso la domanda era stata articolata in più capi, l’uno all’altro subordinato. In via di principalità egli aveva richiesto accertarsi che il canone di locazione da lui dovuto ammontava a soli € 2.243,28 annui . Solo in subordine aveva chiesto la sua rideterminazione e riduzione «in via di giustizia», con conseguente condanna alla restituzione dell’eccedenza versata. La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda subordinata, nei termini sopra detti. Non pare dubbio, pertanto, che nella specie si versi in ipotesi di «parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi» indicata proprio dal citato arresto delle Sezioni Unite come una delle due (l’altra essendo quella della «pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti») che danno luogo a «reciproca soccombenza». La ricorrenza di tale presupposto ─ correttamente , dunque, ravvisato nella specie dal giudice a quo ─ gli attribuiva il potere discrezionale di compensare o meno, in tutto o in parte, le spese processuali, senza necessità di altra specifica motivazione, restando insindacabile in cassazione il relativo esercizio, nell’uno e nell’altro senso(v. e pluribus Cass. Sez. U. n. 14989 del 2005). 9. Il ricorso deve essere dunquerigettato. Non avendo l’intimata svolto difese nella presente sede non v’è luogo a provvedere sulle spese. 10. Stante l’esito del giudizio ─ bensì reiettivo del ricorso ma per motivazioni non conformi alla proposta di definizione anticipata ─ difettano i presupposti perché debba provvedersi all’applicazione dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.. 11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto