CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05771/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 619 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 08 / 02/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 6071 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6071del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68R21 H769C) COSSIGNANI Maria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 20S58 F501K) GERMANI Roberto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63D2I G920V) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al ricor- so, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50M30 E897L) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:SOCIETA].” nonché dei soci illimitatamente re- sponsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 0043452044), in persona del Curatore fallimentare in carica rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 81S28 C770) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di An- cona n. 1320 /20 20 , pubblicata in data 14 dicembre 20 20 (e notificata in data 21 dicembre 2020); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 6071/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 La curatela del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci illimitatamente responsabili della stessa ([OSCURATO:PERSONA]- pei e [OSCURATO:PERSONA]) ha agito in via esecutiva contro il suo debitore [OSCURATO:PERSONA], pignorando in danno di quest’ultimo la piena proprietà di un immobile pervenutogli in virtù della successione ereditaria al padre [OSCURATO:PERSONA]. L’immobile è stato posto in vendita ed aggiudicato in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Dopo l’aggiudicazione, ha proposto opposizione [OSCURATO:PERSONA]- gnani, già coniuge del de cuius, deducendo di essere titolare, ai sensi dell’art. 540 c.c., del diritto di abitazione sull’immobile staggito ed opponendosi all’emissione del decreto di trasferi- mento in relazione alla piena proprietàdello stesso. La fase di merito a cognizione piena dell’opposizione della Cossignani è stata poi introdotta da quest’ultima unitamente al debitore esecutato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]- grezza, costituendosi, ha aderito alle domande proposte dalla Cossignani e dal Germani di annullamento della vendita e del decreto di trasferimento, chiedendo la restituzione del prezzo versato, ciò anche in conseguenza di difformità urbanistiche ed edilizie riscontrate nell’immobile acquistato. Le opposizioni sono state rigettatedal Tribunale di Ancona. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado. Ricorrono, con unico ricorso, la Cossignani, il Germani e l’Allegrezza, sulla base di quattromotivi. Resiste con controricorso la curatela del fallimento della socie- tà [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci illimitatamente responsabili. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . La curatela controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione Ric. n. 6071/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica della procedi- bilità del ricorso, che sortisce esito negativo. I ricorrenti hanno prodotto una copia cartacea della sentenza loro notificatain data 21 dicembre 2020, a mezzo P.E.C., dalla curatelaopposta (c opia cartacea, peraltro, priva di attestazio- ne di conformità all’originale telematico ricevuto). Tale copia cartacea di quello che risulta indicat o dal difensore della curatela notificante come “duplicato informatico” della sentenza estratto dal fascicolo telematico, non reca, in realtà, alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazionee nessun numero identificativo. Va, per inciso, rilevato chenella richiamata relazione di notifi- cazione si afferma che alla sentenza sarebbe stato assegnato il numero 1326dell’anno 2020 e che la pubblicazione sarebbe avvenuta in data 14 dicembre 2020 (sebbene, come già chia- rito, dalla copia prodotta tutto ciò non emerg a affatto), men- trei ricorrenti, nel ricorso, affermano che il numero assegnat o alla sentenza sarebbe il 1320 (in luogo di 1326) e che la data di pubblicazione sarebbe il 14 dicembre 2021 ( in luogo del 2020; quest’ultimo parrebbe in effetti un mero errore materia- le, mentre l’effettivo numero della sentenzaresta incerto). Ai sensi dell’art. 369 c.p.c.,la produzione della copia autentica della sentenza impugnata(con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta)costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. Deve peraltro trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimen- to, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte , infatti,la pubblicazione delle sentenze re datte in formato nati- vo digitale si perfeziona solo «nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attri- buire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è Ric. n. 6071/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati» (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2362 del 29/01/2019, Rv. 652618 –01; Sez. 2, Ordinanza n. 24891 del 09/10/2018, Rv. 650663 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 21192 del 23/07/2021, non massimata). Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del prov- vedimento impugnato attestata conforme all’originale presen- te nel fascicolo informatico (ovvero, come nella specie, in caso di produzione di duplicato informatico del provvedimento me- desimo), ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero,il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr. Cass., Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 29803del 29/12/2020, in una fattispecie sostanzialmente so- vrapponibile alla presente; in senso analogo, con specifico ri- guardo alla data di pubblicazione non risultante dalla copia del provvedimento prodotta, ma comunque nel senso dell’improcedibilità del ricorso, cfr.: Cass., Sez. 3 , Ordinanza n. 14875del 31/05/2019, nella cui motivazione si chiarisce al- tresì che «la disposizione dell’art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. 18.10.2010 n. 179, conv. in legge n. 221/2012 – intro- dotta dall’art. 52, comma 1, lett. a), del D.L. 24.6.2014 n. 90, conv. con mod. in legge 11.8.2014 n. 114 – che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”»attribuisce « al difensore il potere di certificazio- ne pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, an- che per immagine, estratte dal fascicolo informatico” ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla “pubblicazione” dellasentenza»). Ric. n. 6071/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 In altri termini: a) da una parte la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) viene ad esistenza solodopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengonoattribuiti dal sistema informatico numero e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione; b) d’altra parte, nel giudizio di legittimi- tà, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 c.p.c., la Corte di Cassazione ha certamente l’onere di verificare i sud- detti datiesaminando una “ copia ” aute ntica del provvedimen- to, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente di- chiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (anche se eventualmente in senso concorde), e ciò anche per- ché non possono sussistere dubbi o incertezze sull’ esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impu- gnatooggetto della statuizione di ultima istanza. Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibi- le produrrein giudizio copi e o duplicati del provvedimento im- pugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la con- formità del relativo contenuto all’originale contenuto nel pre- detto fascicolo,ai fini della procedibilità del ricorso per cassa- zione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deve comunqu e trattarsi di copie o duplicatirecanti l’attestazione di Cancelleria della pub- blicazionedel provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema. In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte di Cassazio- ne verificare se e quando i l provvedimento impugnato sia ef- fettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo; ciò senza contare che la copia prodotta non po- trebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile), cioè quello oggett o di avvenuta regolare pubblicazione. La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, d’altronde,di Ric. n. 6071/2021 –Sez. 3 – A d. 8 febbraio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ri- tenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato. Poiché, nella specie, l’unica copia della sentenza impugnata prodotta (in forma cartacea), come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile. 2.Il ricorso è dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della peculiarità e della relativa no- vità della questione di diritto in base alla quale è assunta la presente decisione. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibile il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte deiricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia