CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01585/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 9963/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]s.p . a . , quale mandataria e procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., in personadel procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e dife sa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura allegata al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] N. 9963/22R.G. -intimati – avverso la sentenza della Corte d ’ appello di Bari asseritamente recante il N. 1748/2021dep. il 12 . 1 0 .20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledel 6.11.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Si afferma in ricorso che nell’ambito di procedura esecutiva immobiliare in danno di [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Trani, iscritta al N. 110/2015 R.G.E., la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. spiegò intervento con atto del 5.5.2016, per la soddisfazione del proprio credito ipotecario di € 812.207,84, oltre interessi; ciò in forza di un d.i. emesso dal Tribunale di Bari, oggetto di opposizione da parte del debitore, ancora pendente in grado d’appello (la Corte d’appello di Bari aveva concesso la sospensione dell’efficacia della sentenza esecutivadi primo grado, per la parte eccedente € 500.000,00). Detto intervento era stato effettuato dopo che la liquidazione dei beniera stata ultimata, e dopo che il professionista delegato ex art. 591-bisc.p.c. aveva predisposto una bozza del progetto di distribuzione (in data 8.4.2016), in cui –in relazione al bene di cui al lotto 1B – essa Banca non era stata collocata al grado ipotecario di competenza (secondo e terzo) in quanto non ancora intervenuta, con conseguente attribuzione del residuo ricavato,pari ad € 126.034,85, al creditore ipotecario di quarto grado, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ex art. 596 c.p.c. del 30.1.2017, la Banca chiese quindi una modifica del progetto di distribuzione, che tenesse conto del proprio intervento; il debitore sollevò ulteriori contestazioni nei confronti degli altri creditori. Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del N. 9963/22R.G. 16.6.2017, rigettò le contestazioni della Banca e dell’esecutato e dichiarò esecutivo il progetto di distribuzione, evidenziando –quanto alla posizione della stessa Banca – che l ’ efficacia esecutiva del suo titolo risultava sospesa e sub iudice. Il debitore propose opposizione ex art. 617 c.p.c. con atto del 10.7.2017; la Banca si costituì nella fase sommaria, chiedendo disporsi la sospensione della distribuzione, nonché l’accantonamento delle somme. Con ordinanza del 6.11.2017, il giudice dell’esecuzionerigettò l’opposizione del Lagioia e dichiarò inammissibile la domanda di accantonamento somme della Banca, assegnando il termine per l’introduzione del giudizio di merito. A tanto provvide la stessa Banca con atto del 15.1.2018, insistendo per la modifica del progetto di distribuzione. Nel contraddittorio con Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito, AdER, subentrata ex legead [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e di MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l’adito Tribunale di Trani, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettò “l’opposizione all’esecuzione”, condannando la Banca alla rifusione delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria del credito), propose dunque appello, che la Corte d’appello di Bari dichiarò inammissibile con sentenza del 12.10.2021 (poi corretta con provvedimento del 27.1.2022), perché la decisione impugnata era stata resa in un giudizio avente ad oggetto opposizione distributiva, ex artt. 617/512 c.p.c., e dunque era solo ricorribile per cassazione. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. n.q. ha proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso AdER; [OSCURATO:PERSONA] e MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hanno svolto difese. Ai sensi dell ’ art. 380 - bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il N. 9963/22R.G. deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 339 e 618 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appelloerroneamente ritenuto inammissibile il gravame , senza tener conto che il giudice di primo grado aveva espressamente qualificato la controversia come opposizione all’esecuzione; l’impugnazione, dunque, era stata proposta con l’appello, in ossequio al principio dell’apparenza. 2.1 – Pur prescindendo dalle questioni inerenti alle problematiche modalità di deposito del ricorso, per le quali la ricorrente ha anche avanzato diverse istanze di rimessione in termini, il ricorso si palesa comunque improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., e tanto esime la Corte dall’ordinare la rinnovazione della notifica nei confronti degli intimatiex art. 291 c.p.c., in quanto effettuata presso il domicilio eletto nella fase sommaria del giudizio in primo grado e non personalmente, essendo rimasti contumaci in appello : l’adempimento, infatti, si risolverebbe in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato a produrre i suoi effetti (si veda, per tutte, Cass., Sez. Un., n. 6826/2010). N. 9963/22R.G. 3.1 –Ciò posto, la ricorrente ha depositato una copia informatica della sentenza che non reca, in realtà, alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo; né, a ben vedere, alcuna attestazione di conformità all’originale informatico, solo asserendosi che il file prodottosia stato tratt o dal fascicolo telematico; men che meno, risulta attestato che la copia prodotta sia conforme alla copia notificata, come meglio si dirà infra. Va, per inciso, rilevato che nel ricorso si afferma che il numero assegnato alla sentenza sarebbe il 1748/2021, che la data della sua pubblicazione s arebbe il 12.10.2021e che essa sarebbe stata notificata il 31.1.2022. 3.2.1 -Ora, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. Deve peraltro trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo “nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché è da tale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati ” (Cass. n. 2362/2019; Cass. n. 24891/2018; Cass. n. 21192/2021). Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato, quand’ancheattestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell’attestazione di pubblicazione della cancelleria, nonché della relativa N. 9963/22R.G. data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi [cfr. Cass. n. 29803/2020; allo stesso modo, con specifico riguardo alla data di pubblicazione non risultante dalla copia prodotta del provvedimento, ma comunque nel senso dell’improcedibilità del ricorso, v. Cass., n. 14875/2019, nella cui motivazione si chiarisce altresì che la disposizione dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179/2010, conv. in legge n. 221/2012 – introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. a), del d.l. n. 90/2014, conv. in legge n. 114/2014 – che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”, attribuisce al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico”, ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla pubblicazione della sentenza); più di recente, un simile approdo è stato compendiato nel seguente principio di diritto: “Èimprocedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell’attestazione di cancelleria circa l’avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell’impugnazione, né, in N. 9963/22R.G. caso di accoglimento delricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato” (Cass. n. 5771/2023; conf. Cass. n. 10180/2023). 3.2.2 -In altri termini: a) da una parte la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) viene ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuiti dal sistema informatico numero e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione; b) d’altra parte, nel giudizio di legittimità, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 c.p.c., la Corte di cassazione ha certamente l’onere di verificare i suddetti dati esaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (anche se eventualmente in senso concorde), e ciò anche perché non possono sussistere dubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza. Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema. In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte di cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il N. 9963/22R.G. suo numero identificativo; ciò senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile), cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione. La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, d’altronde, di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato. Poiché, nella specie, l’unica copia della sentenza impugnata prodotta (in formato digitale), come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile già per tale autonoma ragione. 3.3 –Ma vi è di più. Infatti, manca, a ben vedere, la stessa specifica attestazione di conformità all’originale(tanto non potendo evincersi dal documento sub 20 della produzione della ricorrente, ove anzi si afferma che, rispetto al documento prodotto, non occorra neanche l’attestazione). In proposito, occorre anche più specificamente soggiungere che, a parte la copia della sentenza apparentemente emessa in modalità digitale, non risulta che la ricorrente abbia versato in atti non solo qualsivoglia attestazione di conformità (adempimento cui avrebbe potuto procedere in autonomia lo stesso procuratore del ricorrente, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. 179/2012, conv. in legge n. 221/2012, che appunto consente all’avvocato di attestare la conformità di atti o documenti tratti dal fascicolo telematico) di un documento contenente la sentenza gravata e munita dei visti indispensabili dati, ma neppure la copia N. 9963/22R.G. conforme della sentenza come ad essa asseritamente notificata il 31.1.2022 e quindi completa della relata di notifica. Il che evidenzia una ulteriore ragione di improcedibilità, giacché il ricorso è stato notificato il 29.3.2022, e quindi oltre i sessanta giorni dalla asserita data di pubblicazione della sentenza stessa (che sarebbe avvenuta, come più volte detto, il 12.10.2021); in dette condizioni, dunque, non risultano in ogni caso rispettati i parametri che consentono di superare il deficitdocumentale, relativo alla sola relata di notifica, in cui sia eventualmente incorsa parte ricorrente (v. Cass. n. 17066/2013), perché non v’è prova che l’impugnazione possa con certezza considerarsi tempestiva (ovviamente, ove si voglia per un momento prescindere da quanto già rilevato). 3.4 –Il ricorso in esame è pertanto improcedibile, sia perché l’unica copia della sentenza prodotta (su supporto informatico) è priva di qualsivoglia attestazione di cancelleria circa il numero identificativo e la data di pubblicazione, sia perché manca qualsiasi attestazione di conformità all’originale informatico, sia perché manca l’attestazione di conformità all’originale della copia della sentenza notificata alla ricorrente, con la relativa relata di notifica, ai fini della decorrenza del termine breve. 4.1 –Davvero solo ad abundantiam, può qui ulteriormente rilevarsi che, in ogni caso, le domande su cui ancora insiste l’odierna ricorrente, nella qualità, erano da considerare comunque inammissibili, perché la distribuzione, per la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ed in r el azione al proprio intervento del 5.5.2016, era da considerare ormai stabilizzata ed irretrattabile. N. 9963/22R.G. Infatti, da quanto risulta dallo stesso ricorso, la B anca non ha minimamente impugnato l’ordinanza del giudice dell’esecuzionedel [OSCURATO:DATA_NASCITA], che dirimeva le contestazioni sulla distribuzione , come previsto dal combinato dispost o degli artt. 512 e 617 c.p.c.; tanto ha fatto, invece, il solo debitore esecutatoLagioia, mentre la Banca stessa s’è limitata a formulare le proprie richieste – tendenti, come detto, ad una diversa distribuzione, rispetto alla bozza del progetto predisposta dal professionista delegato - solo nella comparsa di costituzione della fase sommaria dell’opposizione distributiva, e poi introducendo il giudizio di merito. In alcun modo, dunque, le suddette pretese avrebbero potuto trovare legittima soddisfazione nel presente processo, siccome tardivamente avanzate. 5.1 –In definitiva, il ricorso è improcedibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.Nulla va disposto per gli intimati, che non hanno svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall ’ art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.900,00 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della N. 9963/22R.G. ricorrente, di un ulteriore im