CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 gennaio 2021
Cassazione n. 10180/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 7595/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 5 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura allegata al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice speciale di Juliet s.p.a. e, per essa, di Siena N.P.L. s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 142, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente - e contro N. 7595/21R.G. [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza del Tribunale di Catania asseritamente recante il n. 88/2021e depositata in data 7.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale dell’8.2.2023dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Si espone in ricorso che [OSCURATO:PERSONA] - nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari riunite NN. 89/2013 e 347/2017 R.G.E., pendenti a suo carico dinanzi al Tribunale di Catania e rispettivamente promosse da MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -propose due distinte opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il decreto di aggiudicazione e il conseguente decreto di trasferimento dell’immobile di sua proprietà. Con la primalamentò la violazione dell’art. 173 - bis disp. att. c . p . c. e l’erroneità della stima del bene pignorato, mentre con la secondasi dolse della mancata ed irregolare pubblicità della vendita, poiché il bene non era stata descritto correttamente. Introdotti i rispettivi giudizi di merito– si prosegue in ricorso - , i l Tribunale non disposela chiesta riunione dei due procedimenti e – per quanto qui interessa - rigettòla seconda opposizione con sentenza apparentemente deliberata in data N. 7595/21R.G. 31.12.2020. Si osservò, in particolare, che l’opposizione avverso il decreto di trasferimento riproduceva quella precedentemente proposta avverso il decreto di aggiudicazione, oltre ad essere tardiva: l’opponente non poteva oramai dolersi di un errore derivante dalla perizia estimativa, poiché avrebbe dovuto già opporsi all’ordinanza di vendita. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. n.q. e [OSCURATO:PERSONA], che ha pure depositato memoria. Gli altri intimati non hanno resistito. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 159 e 617 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p. c. Il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere “la pretesa identità” delle opposizioni proposte dall’attuale ricorrente, giacché diversi erano gli atti esecutivi opposti; si è quindi erroneamente ritenuto applicabile alle procedure esecutive il principio di propagazione delle nullità ai sensi dell’art. 159 c.p.c., valevole solo per il processo di cognizione, ben potendo al contrario proporsi l’opposizione ex art.617 c.p.c. contro ciascun atto esecutivo. 1.2. -Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 617 c.p.c. e dell’art. 2929 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c . p . c. La ricorrente si duole della decisione circa la pretesa tardività dell’opposizione, resa comunque pronuncia ndosi sulla domanda relativa all’errore della perizia estimativa, anziché sull’irregolarità delle operazioni di pubblicità prodromiche alla vendita, violando il principio della corrispondenza tra N. 7595/21R.G. chiesto e pronunciato. Inoltre, la ricorrente censura la sentenza laddove il Tribunale ha affermato che l’opponente avrebbe dovuto opporsi all’ordinanza di vendita. 1.3 - Con il terzo motivo si denun c ia la v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 490, 570, 576, 586 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,c.p. c . Si censura la sentenza per averaffermato che l’art. 586 c.p.c . “ non richiede alcun formalismo nella descrizione del bene”, non riconoscendo, quindi, la esistente difformità tra la descrizione del bene contenuto nell’avviso di vendita e quella contenuta nel decreto di trasferimento. 2.1 –Non mette conto esaminare i motivi di ricorso perché esso è improcedibile per violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Infatti, la ricorrente ha depositato la copia della sentenza notificatale a mezzo PEC ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] in data 8.1.2021, ai fini della decorrenza del termine breve, presso il precedente difensore. Tale copia cartacea di quellache risulta indicata dal difensore del notificante come “ copia informatic a ” della sentenza estratta dal fascicolo telematico, non reca, in realtà, alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo. Va, per inciso, rilevato che nel ricorso si afferma che il numero assegnato alla sentenza sarebbe l’88/2021 e che la data di sua pubblicazione sarebbe il 7.1.2021. Ora, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. Deve peraltro trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della Cancelleria di avvenuta N. 7595/21R.G. pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo “nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la data, poiché èda tale momento che il provvedimento diviene ostensibile a gli interessati”(Cass. n. 2362/2019; Cass. n. 24891/2018; Cass. n. 21192/2021). Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico (ovvero, come nella specie, in caso di produzione di duplicato informatico del provvedimento medesimo), ma priva dell’attestazione di pubblicazione della Cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi (cfr. Cass. n. 29803/2020, in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente; in senso analogo, con specifico riguardo alla data di pubblicazione non risultante dalla copia prodotta del provvedimento, ma comunque nel senso dell’improcedibilità del ricorso, v. Cass., n. 14875/2019, nella cui motivazione si chiarisce altresì che la disposizione dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179/2010, conv. in legge n. 221/2012 –introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. a), del d.l. n. 90/2014, conv. in legge n. 114/2014– che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale” attribuisce al N. 7595/21R.G. difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico” ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla pubblicazione della sentenza). 2.2 -In altri termini: a) da una parte la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) viene ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuiti dal sistema informatico numero edata di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione; b) d’altra parte, nel giudizio di legittimità, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 c.p.c., la Corte di cassazione ha certamente l’onere di verificare i suddetti dati esaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (anche se eventualmente in senso concorde), e ciò anche perché non possono sussistere dubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza. Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di Cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema. In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte di cassazione verificare se e quando il N. 7595/21R.G. provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo; ciò senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile), cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione. La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, d’altronde, di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato. Poiché, nella specie, l’unica copia della sentenza impugnata prodotta (in forma cartacea), come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile. 3.1 –In definitiva, il ricorso è improcedibile. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della peculiarità e della relativa novità della questione di diritto in base alla quale è assunta la presente decisione. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Cortedichiara il ricorso improcedibile e compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della N. 7595/21R.G. ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il r