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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12109/2026

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GianlucaGarbi, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Tilla, domiciliata ex legecome da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente della [OSCURATO:PERSONA].t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegatoal controricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona della procuratrice speciale PaolaGarlaschelli, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],Pag. 1 di 8Numero registro generale 20151/2023Numero sezionale 4729/2025Numero di raccolta generale 12109/2026Data pubblicazione 30/04/2026domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 270/2023 della CORTE d'APPELLO diCatanzaro pubblicata il 3.3.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5.12.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.888/2015, emesso dal Tribunale di Catanzaro il 5.11.2015, con il quale leera stato ingiunto il pagamento di euro 143.762,64 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., resasi cessionaria del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.per somministrazione di energia elettrica.

Nel giudizio si costituiva l’oppostaed era chiamata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Con sentenza pubblicata il 6.11.2017 il Tribunale di Catanzarorevocava il decreto ingiuntivo e condannava la Regione [OSCURATO:PERSONA] alpagamento in favore dell’opposta di euro 89.164,30, oltre agli interessimoratori ex D.Lgs. 231/2002, nonché [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento infavore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di euro 54.598,34, oltre agli interessi legalidalla domanda al saldo.2.

La Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza pubblicata il 3.3.023, sugliappelli riuniti proposti, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarava inammissibile l’appello principale svolto daquest’ultima, rigettando l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e quello incidentalearticolato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.3.

Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA].p.a., sulla base di otto motivi, illustrati da memoria.Pag. 2 di 8Numero registro generale 20151/2023Numero sezionale 4729/2025Numero di raccolta generale 12109/2026Data pubblicazione 30/04/2026Resistono con separati controricorsi la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la societàEnel [OSCURATO:SOCIETA]La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 100 cod. proc. civ.La ricorrente lamenta che la Corte d’Appello erroneamente hadichiarato inammissibile, per presunta carenza dell’interesse ad agire,l’appello promosso in via principale, poiché, contrariamente a quantoaffermato nella sentenza gravata, non era risultata totalmente vittoriosa nelgiudizio di primo grado, ma era stata parzialmente soccombente neiconfronti sia di Regione [OSCURATO:PERSONA], sia di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.2.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.L’art. 100 cod. proc. civ. prevede che per proporre una domanda oper contraddire ad essa occorre che vi sia l’interesse ad agire, checostituisce condizione dell’azione.

La tutela giurisdizionale è tutela di diritti,sì che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, puòessere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio enon di per sé, per gli effetti possibili e futuri (v., Cass., Sez.

Un., 20dicembre 2006, n. 27187).

L'interesse ad agire, infatti, richiede non solol'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospettil'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e nonconseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non puòessere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima oaccademica di una questione di diritto in vista di situazioni future omeramente ipotetiche (v.

Cass., sez.

II, 8 maggio 2024, n. 12352; Cass.,sez.

I, 9 marzo 2022, n. 7735; Cass., sez.

I, 9 agosto 2017, n. 19759;Cass., sez.

III, 7 ottobre 2015, n. 20128; Cass., sez.

III, 28 giugno 2010,Pag. 3 di 8Numero registro generale 20151/2023Numero sezionale 4729/2025Numero di raccolta generale 12109/2026Data pubblicazione 30/04/2026n. 15355; Cass., sez.

Lav., 23 dicembre 2009, n. 27151; Cass., sez.

III,28 novembre 2008, n. 28405).Anche l'interesse all'impugnazione, inteso quale manifestazione delgenerale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anched'ufficio in ogni stato e grado del processo, deve essere individuato infunzione di un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nellaconcreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, nonessendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto a una piùcorretta soluzione di una questione giuridica (v.

Cass., Sez.

Un., 19 maggio2008, n. 12637; Cass., sez.

III, 12 dicembre 2014, n. 26157; Cass., sez.6-V, 18 febbraio 2020, n. 3991).

Ai fini dell’interesse a impugnare ènecessario, pertanto, che ricorra una soccombenza, anche parziale, intesain senso sostanziale e non formale, in relazione al pregiudizio che la partesubisce per la decisione gravata (Cass., sez.

I, 29 dicembre 2022, n. 38054;Cass., sez.

III, 29 maggio 2018, n. 13395; Cass., sez.

I, 12 aprile 2013, n.8934), da apprezzare in funzione dell’utilità giuridica che può derivaredall’eventuale accoglimento (Cass., sez. lav., 11 luglio 2014, n. 6016;Cass., sez. 6-III, 4 dicembre 2014, n. 25712; Cass., sez.

III, 27 aprile 2015,n. 8477).La Corte d’appello ha escluso la ricorrenza dei presupposti sopraindicati per essere stata totalmente accolta la domanda proposta dallabanca, “che aveva richiesto con il decreto ingiuntivo il pagamento dellasomma di euro 143.762,64, avendo il giudice di prime cure condannato laRegione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Banca della somma di euro89.164,30 e l’[OSCURATO:PERSONA] alla somma di euro 54.598,34” (pagina 8,secondo capoverso).La Corte d’appello, tuttavia, non ha considerato che [OSCURATO:PERSONA].p.a. era in realtà portatrice di un interesse giuridicamente tutelabilelegittimante la proposizione dell’appello, poiché l’appellante era rimastaparzialmente soccombente nel giudizio di primo grado quanto alla revocadel decreto ingiuntivo opposto, recante l’ordine del pagamento di euroPag. 4 di 8Numero registro generale 20151/2023Numero sezionale 4729/2025Numero di raccolta generale 12109/2026Data pubblicazione 30/04/2026143.762,64, oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/2002, e all’accoglimentoparziale della domanda svolta nei confronti di Regione [OSCURATO:PERSONA] per euro89.164,30, con la conseguente compensazione delle spese di lite, anche nelrapporto con la terza chiamata.Non è dirimente, nella prospettiva della verifica del pregiudizio che laparte riceve per effetto della decisione impugnata, da apprezzare infunzione dell’utilità giuridica che può derivare dall’eventuale accoglimento,la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sia stata condannata al pagamento di54.598,34, pari alla differenza rispetto al credito azionato in via monitoria,posto che, oltre a quanto già rilevato per effetto della revoca del decretoingiuntivo opposto, viene in rilievo anche la decisione della Corte d’appello,la quale ha ritenuto non essere applicabili a tale importo gli interessi exD.Lgs. 231/2002.È stato affermato da questa Corte che “[…] ove sia condannato alpagamento di quanto richiesto dall'attore, a seguito dell'accoglimento delladomanda principale, il convenuto, quale debitore, è legittimato adimpugnare la sentenza, senza che tale legittimazione sia elisadall'accoglimento della domanda di manleva proposta dal convenutomedesimo nei confronti del terzo, chiamato in causa proprio per tenerloindenne dagli effetti di quella condanna, trattandosi di domanda diversa,che non fa venire meno la soccombenza del primo rispetto all'attore” (v.,Cass., sez.

II, 20 ottobre 2016, n. 21304; Cass., Sez.

Un., 5 febbraio 2003,n. 1729).Va, altresì, rimarcato, che questa Corte ha costantemente affermatoche “in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spesepuò essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capodella decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno dicui all'art. 336 comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame dellaparte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emessocondanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto diPag. 5 di 8Numero registro generale 20151/2023Numero sezionale 4729/2025Numero di raccolta generale 12109/2026Data pubblicazione 30/04/2026impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché lapreclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazionedi modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito,qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in sensopiù favorevole alla parte vittoriosa in primo grado” (v.

Cass., 29 ottobre2019, n. 27606; Cass. 26 maggio 2020, n. 9695).Nel caso in esame, proprio in ragione della soccombenza reciproca ilTribunale di Catanzaro dispose la compensazione delle spese di lite.

Con ilche risulta definitivamente confermato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. erarisultata parzialmente soccombente in senso sostanziale ed era, quindi,portatrice di un interesse alla rimozione della pronuncia censurata, al finedi vedere accolte le domande svolte in sede di procedimento ex art. 645cod. proc. civ. nei confronti dell’opponente e alla conseguente rifusione dellespese di lite.3.

L’accoglimento del primo motivo d’impugnazione determinal’assorbimento dei restanti motivi ( il 2° motivo, violazione e/o falsaapplicazione di legge in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. e agli artt. 2697,2943 e 2948 cod. civ., con il quale si lamenta che Corte d’Appello ha violatoi principi di legge e giurisprudenziali in tema di onere della prova e di noncontestazione in relazione alla sussistenza di atti interruttivi dellaprescrizione; il 3° motivo, violazione e/o falsa applicazione di legge inrelazione agli artt. 115 e 183 cod. proc. civ. e/o all’art. 2697 cod. civ., peraver la corte d’appello erroneamente ritenuto tempestiva l’eccezionedell’opponente di non debenza di alcune fatture perché imputabili ad altrienti; il 4° motivo, violazione e/o falsa applicazione di legge in relazioneall’art. 2697 cod. civ. e al D.L. 3 agosto 2007 n. 125 con riferimento allefatture di asserita competenza del Consorzio di bonifica di [OSCURATO:PERSONA]; il 5°motivo, violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697cod. civ. e al D.L. 3 agosto 2007 n. 125 con riferimento alle fatture nn.2316334292, 2319017808, 1912269598, 2309294189, 2307182213 e2319043063; la Corte di Appello erroneamente ha impostoPag. 6 di 8Numero registro generale 20151/2023Numero sezionale 4729/2025Numero di raccolta generale 12109/2026Data pubblicazione 30/04/2026un’inammissibile inversione degli oneri probatori, là dove ha affermato cheBanca Sistema non avrebbe provato la debenza delle fatture de quibus; il6° motivo, violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art.2697 cod. civ. per aver la Corte d’appello accolto l’avversa eccezione dipagamento sulla scorta di documenti di parte; il 7° motivo, omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti in relazione all’eccepito pagamento di talune fatture; la Corte d’Appelloha omesso di esaminare la decisiva circostanza per la quale il mandato dipagamento prodotto dalla Regione, oltre a essere inidoneo a dimostrare ipagamenti in quanto atto di parte, non riguarda le fatture per cui è causa;l’8° motivo, violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.1226 e 1266 cod. civ., nonché D.Lgs. 231/2002, per aver la Corte d’appelloindebitamente ritenuto che sulla porzione del credito che il tribunale haposto a carico di [OSCURATO:PERSONA], la terza chiamata debba corrispondere gliinteressi al tasso legale dalla domanda al saldo anziché gli interessi moratoriex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.4.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbiti gli altri,consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, chein diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicatidisattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti gli altri 7 motivi.

Cassa in relazione la sentenza impugnatae rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 5 dicembre 2015.Pag. 7 di 8Numero registro generale 20151/2023Numero sezionale 4729/2025Numero di raccolta generale 12109/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] ScaranoPag. 8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GianlucaGarbi, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Tilla, domiciliata ex legecome da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente della [OSCURATO:PERSONA].t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegatoal controricorso,- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona della procuratrice speciale PaolaGarlaschelli, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],Pag. 1 di 8Numero registro generale 20151/2023Numero sezionale 4729/2025Numero di raccolta generale 12109/2026Data pubblicazione 30/04/2026domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglioseparato allegato al controricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 270/2023 della CORTE d'APPELLO diCatanzaro pubblicata il 3.3.2023;udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5.12.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.888/2015, emesso dal Tribunale di Catanzaro il 5.11.2015, con il quale leera stato ingiunto il pagamento di euro 143.762,64 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., resasi cessionaria del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.per somministrazione di energia elettrica. Nel giudizio si costituiva l’oppostaed era chiamata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Con sentenza pubblicata il 6.11.2017 il Tribunale di Catanzarorevocava il decreto ingiuntivo e condannava la Regione [OSCURATO:PERSONA] alpagamento in favore dell’opposta di euro 89.164,30, oltre agli interessimoratori ex D.Lgs. 231/2002, nonché [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento infavore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di euro 54.598,34, oltre agli interessi legalidalla domanda al saldo.2. La Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza pubblicata il 3.3.023, sugliappelli riuniti proposti, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarava inammissibile l’appello principale svolto daquest’ultima, rigettando l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e quello incidentalearticolato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre [OSCURATO:PERSONA].p.a., sulla base di otto motivi, illustrati da memoria.Pag. 2 di 8Numero registro generale 20151/2023Numero sezionale 4729/2025Numero di raccolta generale 12109/2026Data pubblicazione 30/04/2026Resistono con separati controricorsi la Regione [OSCURATO:PERSONA] e la societàEnel [OSCURATO:SOCIETA]La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensidell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 100 cod. proc. civ.La ricorrente lamenta che la Corte d’Appello erroneamente hadichiarato inammissibile, per presunta carenza dell’interesse ad agire,l’appello promosso in via principale, poiché, contrariamente a quantoaffermato nella sentenza gravata, non era risultata totalmente vittoriosa nelgiudizio di primo grado, ma era stata parzialmente soccombente neiconfronti sia di Regione [OSCURATO:PERSONA], sia di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.2. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.L’art. 100 cod. proc. civ. prevede che per proporre una domanda oper contraddire ad essa occorre che vi sia l’interesse ad agire, checostituisce condizione dell’azione. La tutela giurisdizionale è tutela di diritti,sì che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, puòessere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio enon di per sé, per gli effetti possibili e futuri (v., Cass., Sez. Un., 20dicembre 2006, n. 27187). L'interesse ad agire, infatti, richiede non solol'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospettil'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e nonconseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non puòessere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima oaccademica di una questione di diritto in vista di situazioni future omeramente ipotetiche (v. Cass., sez. II, 8 maggio 2024, n. 12352; Cass.,sez. I, 9 marzo 2022, n. 7735; Cass., sez. I, 9 agosto 2017, n. 19759;Cass., sez. III, 7 ottobre 2015, n. 20128; Cass., sez. III, 28 giugno 2010,Pag. 3 di 8Numero registro generale 20151/2023Numero sezionale 4729/2025Numero di raccolta generale 12109/2026Data pubblicazione 30/04/2026n. 15355; Cass., sez. Lav., 23 dicembre 2009, n. 27151; Cass., sez. III,28 novembre 2008, n. 28405).Anche l'interesse all'impugnazione, inteso quale manifestazione delgenerale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anched'ufficio in ogni stato e grado del processo, deve essere individuato infunzione di un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nellaconcreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, nonessendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto a una piùcorretta soluzione di una questione giuridica (v. Cass., Sez. Un., 19 maggio2008, n. 12637; Cass., sez. III, 12 dicembre 2014, n. 26157; Cass., sez.6-V, 18 febbraio 2020, n. 3991). Ai fini dell’interesse a impugnare ènecessario, pertanto, che ricorra una soccombenza, anche parziale, intesain senso sostanziale e non formale, in relazione al pregiudizio che la partesubisce per la decisione gravata (Cass., sez. I, 29 dicembre 2022, n. 38054;Cass., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13395; Cass., sez. I, 12 aprile 2013, n.8934), da apprezzare in funzione dell’utilità giuridica che può derivaredall’eventuale accoglimento (Cass., sez. lav., 11 luglio 2014, n. 6016;Cass., sez. 6-III, 4 dicembre 2014, n. 25712; Cass., sez. III, 27 aprile 2015,n. 8477).La Corte d’appello ha escluso la ricorrenza dei presupposti sopraindicati per essere stata totalmente accolta la domanda proposta dallabanca, “che aveva richiesto con il decreto ingiuntivo il pagamento dellasomma di euro 143.762,64, avendo il giudice di prime cure condannato laRegione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Banca della somma di euro89.164,30 e l’[OSCURATO:PERSONA] alla somma di euro 54.598,34” (pagina 8,secondo capoverso).La Corte d’appello, tuttavia, non ha considerato che [OSCURATO:PERSONA].p.a. era in realtà portatrice di un interesse giuridicamente tutelabilelegittimante la proposizione dell’appello, poiché l’appellante era rimastaparzialmente soccombente nel giudizio di primo grado quanto alla revocadel decreto ingiuntivo opposto, recante l’ordine del pagamento di euroPag. 4 di 8Numero registro generale 20151/2023Numero sezionale 4729/2025Numero di raccolta generale 12109/2026Data pubblicazione 30/04/2026143.762,64, oltre agli interessi ex D.Lgs. 231/2002, e all’accoglimentoparziale della domanda svolta nei confronti di Regione [OSCURATO:PERSONA] per euro89.164,30, con la conseguente compensazione delle spese di lite, anche nelrapporto con la terza chiamata.Non è dirimente, nella prospettiva della verifica del pregiudizio che laparte riceve per effetto della decisione impugnata, da apprezzare infunzione dell’utilità giuridica che può derivare dall’eventuale accoglimento,la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sia stata condannata al pagamento di54.598,34, pari alla differenza rispetto al credito azionato in via monitoria,posto che, oltre a quanto già rilevato per effetto della revoca del decretoingiuntivo opposto, viene in rilievo anche la decisione della Corte d’appello,la quale ha ritenuto non essere applicabili a tale importo gli interessi exD.Lgs. 231/2002.È stato affermato da questa Corte che “[…] ove sia condannato alpagamento di quanto richiesto dall'attore, a seguito dell'accoglimento delladomanda principale, il convenuto, quale debitore, è legittimato adimpugnare la sentenza, senza che tale legittimazione sia elisadall'accoglimento della domanda di manleva proposta dal convenutomedesimo nei confronti del terzo, chiamato in causa proprio per tenerloindenne dagli effetti di quella condanna, trattandosi di domanda diversa,che non fa venire meno la soccombenza del primo rispetto all'attore” (v.,Cass., sez. II, 20 ottobre 2016, n. 21304; Cass., Sez. Un., 5 febbraio 2003,n. 1729).Va, altresì, rimarcato, che questa Corte ha costantemente affermatoche “in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spesepuò essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capodella decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno dicui all'art. 336 comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame dellaparte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emessocondanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto diPag. 5 di 8Numero registro generale 20151/2023Numero sezionale 4729/2025Numero di raccolta generale 12109/2026Data pubblicazione 30/04/2026impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché lapreclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazionedi modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito,qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in sensopiù favorevole alla parte vittoriosa in primo grado” (v. Cass., 29 ottobre2019, n. 27606; Cass. 26 maggio 2020, n. 9695).Nel caso in esame, proprio in ragione della soccombenza reciproca ilTribunale di Catanzaro dispose la compensazione delle spese di lite. Con ilche risulta definitivamente confermato che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. erarisultata parzialmente soccombente in senso sostanziale ed era, quindi,portatrice di un interesse alla rimozione della pronuncia censurata, al finedi vedere accolte le domande svolte in sede di procedimento ex art. 645cod. proc. civ. nei confronti dell’opponente e alla conseguente rifusione dellespese di lite.3. L’accoglimento del primo motivo d’impugnazione determinal’assorbimento dei restanti motivi ( il 2° motivo, violazione e/o falsaapplicazione di legge in relazione all’art. 115 cod. proc. civ. e agli artt. 2697,2943 e 2948 cod. civ., con il quale si lamenta che Corte d’Appello ha violatoi principi di legge e giurisprudenziali in tema di onere della prova e di noncontestazione in relazione alla sussistenza di atti interruttivi dellaprescrizione; il 3° motivo, violazione e/o falsa applicazione di legge inrelazione agli artt. 115 e 183 cod. proc. civ. e/o all’art. 2697 cod. civ., peraver la corte d’appello erroneamente ritenuto tempestiva l’eccezionedell’opponente di non debenza di alcune fatture perché imputabili ad altrienti; il 4° motivo, violazione e/o falsa applicazione di legge in relazioneall’art. 2697 cod. civ. e al D.L. 3 agosto 2007 n. 125 con riferimento allefatture di asserita competenza del Consorzio di bonifica di [OSCURATO:PERSONA]; il 5°motivo, violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2697cod. civ. e al D.L. 3 agosto 2007 n. 125 con riferimento alle fatture nn.2316334292, 2319017808, 1912269598, 2309294189, 2307182213 e2319043063; la Corte di Appello erroneamente ha impostoPag. 6 di 8Numero registro generale 20151/2023Numero sezionale 4729/2025Numero di raccolta generale 12109/2026Data pubblicazione 30/04/2026un’inammissibile inversione degli oneri probatori, là dove ha affermato cheBanca Sistema non avrebbe provato la debenza delle fatture de quibus; il6° motivo, violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all’art.2697 cod. civ. per aver la Corte d’appello accolto l’avversa eccezione dipagamento sulla scorta di documenti di parte; il 7° motivo, omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti in relazione all’eccepito pagamento di talune fatture; la Corte d’Appelloha omesso di esaminare la decisiva circostanza per la quale il mandato dipagamento prodotto dalla Regione, oltre a essere inidoneo a dimostrare ipagamenti in quanto atto di parte, non riguarda le fatture per cui è causa;l’8° motivo, violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.1226 e 1266 cod. civ., nonché D.Lgs. 231/2002, per aver la Corte d’appelloindebitamente ritenuto che sulla porzione del credito che il tribunale haposto a carico di [OSCURATO:PERSONA], la terza chiamata debba corrispondere gliinteressi al tasso legale dalla domanda al saldo anziché gli interessi moratoriex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.4. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbiti gli altri,consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Catanzaro, chein diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicatidisattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti gli altri 7 motivi. Cassa in relazione la sentenza impugnatae rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile dellaCorte Suprema di Cassazione in data 5 dicembre 2015.Pag. 7 di 8Numero registro generale 20151/2023Numero sezionale 4729/2025Numero di raccolta generale 12109/2026Data pubblicazione 30/04/2026Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA] ScaranoPag. 8 di 8
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