CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07574/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] per l'Amministrazione e la Destinazione dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Istituto di Servizi per il [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Al fine di una migliore comprensione, è opportuno ripercorrere la vicenda processuale: -Con atto del 26.6.2001, l’Istituto di Servizi per il [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti solo [OSCURATO:PERSONA]) vendeva con patto di riservato dominio ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il fondo rustico sito in Palagonia; -Nell’ambito del procedimento penale n. 13850/2004 R.G.N.R.per reati di criminalità organizzata a carico di [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], veniva disposto il sequestro e, successivamente, la confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. con legge n. 356 del 1992, del menzionato fondo rustico sito in Palagonia; -Il sequestro veniva trascritto presso la Conservatoria dei [OSCURATO:PERSONA] di Catania in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai nn. 58434/36962; -Con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare (G.u.p.) del Tribunale di Catania del 22 settembre 2012 veniva disposta la confisca dei beni in sequestro; -La Corte di appello di Catania, pur accogliendo parzialmente l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], confermava la confisca con sentenza n. 1991 del 2014, irrevocabile il 7.6.2016, che veniva trascritta il 9.11.2017 ai nn. 41655/31802; -Con ricorso depositato in data 13.4.2023, [OSCURATO:PERSONA], premesso: di essere proprietaria del fondo sito in Palagonia; che l’immobile era stato venduto con patto di riservato dominio cui non aveva fatto seguito il trasferimento di proprietà; che il 2.11.2021 era stato reso l’atto notarile di risoluzione del contratto per inadempimento degli acquirenti; di avere ignorato la pendenza del procedimento penale, chiedeva alla Corte di appello, quale giudice dell’esecuzione, la revoca della confisca e la restituzione del bene; -Con ordinanza del 22 gennaio 2024, l’istanza veniva accolta; -Avverso detta ordinanza, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (nel proseguo solo [OSCURATO:PERSONA]) proponeva ricorso in cassazione, lamentando la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza avanti il giudice dell’esecuzione e sostenendo di essere, ormai, divenuta proprietaria del fondo. Questa Corte, con ordinanza n. 28467 del 2024, riqualificato il ricorso come opposizione, rimetteva gli atti alla Corte di appello di Catania; -La Corte territoriale fissava udienza citando [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la Procura Generale e [OSCURATO:PERSONA] e, all’esito, decideva con ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] rigettando l’opposizione. Osservava che: ·[OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito la nullità dell’ordinanza del 22 gennaio 2024 per essere stata pronunciata con un contraddittorio parziale, essendo stati citati solo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e non anche la Agenzia opponente: sul punto, riteneva che l’eccezione fosse astrattamente fondata, ma che, in concreto, poiché a seguito del rinvio da cassazione era stata fissata udienza con la partecipazione di tutte le parti, di fatto nessun nocumento soffriva l’opponente, la quale erain condizione di poter far valere tutte le proprie ragioni. Osservava, altresì, che non avendo reiterato l’eccezione di nullità nella memoria conclusiva depositata, doveva ritenersi avesse rinunciato all’eccezione; ·[OSCURATO:PERSONA] aveva, altresì, eccepito la tardività della richiesta di revoca della confisca formulata da [OSCURATO:PERSONA] in base al disposto dell’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, il quale fissa, a pena di decadenza, il termine di mesi sei per richiedere la revoca del provvedimento di confisca, sulla base di prove nuove. Osservava, sul punto, che la norma era applicabile alle sole misure di prevenzione patrimoniale, mentre la confisca in oggetto era stata disposta ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. con legge n. 356 del 1992, ora art. 240- bis cod. pen., istituto che non prevede termini perentori, e al quale non poteva estendersi la disposizione di cui all’art. 28 invocata, che, comunque, è relativa all’ipotesi di richiesta formulata dal proposto e non dal terzo proprietario del bene confiscato. Escludeva, altresì, l’applicabilità della norma in base al disposto dell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., il quale richiama le disposizioni del titolo IV del Libro I del d.lgs. n. 159 del 2011, tra le quali non rientra l’art. 28. Concludeva ritenendo dovesse escludersi un’ipotesi di decadenza. Aggiungeva che, in ragione del principio di collaborazione che dovrebbe ispirare i rapporti tra enti pubblici, ci si poteva interrogare sulle ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] avesse atteso circa tre anni (2020) dalla conoscenza della sentenza che disponeva la confisca (evincendosi la data del protocollo in entrata dalla copia della sentenza della Corte di appello di Catania n. 1991/2014 depositata dalla parte), prima di proporre il ricorso, pur osservando che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] non aveva ufficialmente avuto notizia della procedura e che, pur essendo il sequestro e la confisca trascritti, non era esigibile che il proprietario si recasse quotidianamente in conservatorio per verificare iscrizioni pregiudizievoli; ·Tanto premesso, osservava che il contratto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] costituiva una vendita con patto di riservato dominio ex art. 1523 cod. civ., secondo il quale il trasferimento della proprietà si determina per effetto del pagamento dell’ultima rata del prezzo. Poiché, nel caso in esame, è pacifico che il prezzo non fosse stato interamente pagato, la proprietà non si era trasferita, tanto che era stato risolto il contratto per inadempimento dell’acquirente con atto notarile. Si rendeva, quindi, necessario disporre la restituzione del bene all’ente proprietario per consentirne l’utilizzo per i propri fini istituzionali. Rilevava che anche [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto valere il proprio interesse a mantenere la disponibilità del bene, che aveva già assegnato a terzi, così rimanendo esposta al rischio di azioni legali degli assegnatari. Riteneva, tuttavia, che l’interesse economico delle parti non potesse rilevare in sede penale, nella quale il giudice doveva arrestarsi di fronte alla prova della titolarità del bene da parte dell’opponente, potendo gli interessati far valere le proprie pretese risarcitorie in sede civile. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite l’Avvocatura dello Stato, articolando quattro motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1Con il primo motivo, censura l’ordinanza impugnata per non aver dichiarato la nullità dell’ordinanza del 22 gennaio 2024 nonostante abbia ritenuto fondata l’eccezione relativa al difetto di notifica del decreto di fissazione dell’udienza all’[OSCURATO:PERSONA] presso l’Avvocatura dello Stato. Osserva che l’introduzione della procedura ex art. 667, comma 4 cod. proc. pen. non può avere efficacia sanante delle precedenti cause di nullità per vizio di notifica in quanto, diversamente, non avrebbe senso proporre impugnazione per eccepire tali vizi; che la circostanza che, in ogni caso, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto introdurre un nuovo incidente di esecuzione costituisce argomento fondato su una mera ipotesi e, comunque, su argomenti “sostanzialistici”, giuridicamente non rilevanti; che la tesi della rinuncia all’eccezione era frutto di un travisamento degli atti. 2.2Con il secondo motivo, lamenta che l’ordinanza impugnata abbia ritenuto inapplicabile alla fattispecie in esame l’art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 ed abbia, quindi, revocato la confisca sulla base di motivi preesistenti e documentati e, quindi, in violazione della lett. a) della norma citata e nonostante il decorso del semestre dalla conoscenza della confisca, così violando la disposizione di cui al comma 3 della disposizione normativa. Osserva che è necessario individuare nel sistema un termine entro il quale far valere la causa di revoca della confisca, in quanto, diversamente, si determinerebbe una perdurante incertezza delle situazioni giuridiche relative a beni confiscati da destinare alla collettività e che tale termine può essere individuato o in quello di cui all’art. 28 d.lgs. citato in ragione della affinità strutturale tra la confisca di prevenzione e quella di cui all’art. 240-bis cod. pen. o in quello di 15 giorni decorrente dalla data di conoscenza del provvedimento ablatorio, posto che l’istanza di revoca della confisca ha, sostanzialmente, natura di impugnazione del provvedimento di confisca cui si applica il disposto dell’art. 676 e 667 comma 4 cod. proc. pen. 2.3Con il terzo motivo censura la decisione sotto plurimi profili: a)Violazione dell’art. 12-sexies d.lgs. n. 159 del 2011 e 240-bis cod. pen., in quanto la “disponibilità” del bene oggetto di confisca può essere acquisita anche con contratti diversi da quelli che determinano l’immediata trasmissione del diritto di proprietà quali, ad es., il contratto di vendita con patto di riservato dominio che trasferisce all’acquirente “quantomeno una aspettativa reale, se non la stessa proprietà”. In tali casi, oggetto di confisca può essere il diritto acquisito dal proposto nei limiti delle facoltà trasferite con il contratto in questione, ferma restando la necessità di sollevare il terzo in buona fede dagli effetti dell’ablazione in quanto estraneo alle vicende processuali che hanno condotto alla confisca, tutela che viene accordata nelle forme e con la procedura di cui al titolo IV del Libro I del d.lgs n. 159 del 2011. La confisca comporta, quindi, l’immediato trasferimento allo Stato del diritto trasmesso con il contratto, salva la tutela della buona fede del terzo nelle forme degli artt. 52 e segg. d.lgs. citato; b)Violazione delle finalità antielusive sottese alla scissione tra il trasferimento della proprietà del bene sotto il profilo civilistico e il trasferimento della disponibilità del bene, attuato mediante negozi volti ad assicurare il godimento del bene, senza trasferirne la proprietà, proprio al fine di mantenere la titolarità formale del bene in capo ad un terzo onde sottrarlo a misure ablatorie. Osserva come tale finalità sia propria anche del sistema tributario nel quale l’imposizione fiscale è legata al momento della conclusione del negozio e non a quello del trasferimento di proprietà conseguente al pagamento dell’ultima rata del prezzo; c)Violazione degli artt. 1523-1526 cod. civ. e degli artt. 1418 e 1421 cod. civ. Osserva che l’art. 1523 cod. civ., in deroga al principio generale per il quale i rischi inerenti al bene gravano sul proprietario, trasferisce i rischi di perimento e deterioramento del bene al compratore, il quale, nel momento in cui, consegnata la cosa, ne diviene possessore, acquisisce un diritto reale di godimento opponibile erga omnes, che si consoliderà con il passaggio dell’ultima rata del prezzo, assicurando, al contempo, al venditore una garanzia nel caso di inadempimento del compratore all’obbligo di pagamento del prezzo. Nel caso, quindi, in cui il bene perisca materialmente o giuridicamente (per essere sottratto al compratore), il rischio graverà su di questi che sarà, comunque, tenuto al pagamento del prezzo al venditore, non potendo restituire il bene in natura. La sopravvenuta indisponibilità giuridica del bene comporterebbe, cioè, una espansione del suo diritto reale di godimento, analoga a quella conseguente all’integrale pagamento del prezzo, estinguendosi, contestualmente, il diritto di garanzia per impossibilità della restituzione del bene. Sotto altro profilo, osserva che l’atto di risoluzione del contratto doveva ritenersi affetto da nullità in quanto le parti, a seguito della confisca, non erano più titolari del diritto sul bene, con la conseguenza che il venditore aveva solo una tutela relativa al credito vantato da far valere nelle forme di cui al titolo IV del d.lgs. n. 159 del 2011. A conferma della correttezza della tesi, osserva che principi analoghi si applicano in materia fallimentare in relazione all’art. 52 r.d. n. 267 del 16 marzo 1942. 2.4Con il quarto motivo di ricorso, osserva che la revoca della confisca è subordinata non solo alla prova del diritto sul bene, ma anche alla prova della buona fede e della diligenza del terzo che non deve essere incorso in colpevoli inosservanze di doverose regole di cautela. Lamenta che, nel caso di specie, questa verifica non è stata effettuata, avendo il giudice dell’esecuzione compiuto l’accertamento solo sulla titolarità del bene nonostante, da taluni passaggi della motivazione, possano evincersi dubbi sulla buona fede del terzo. Osserva che il provvedimento si fonda sul presupposto che [OSCURATO:PERSONA] abbia acquisito consapevolezza della confisca nel momento in cui ha dato corso alla procedura esecutiva di rilascio del fondo, nonostante le trascrizioni sul bene smentiscano la tesi di [OSCURATO:PERSONA] sul momento in cui ha acquisito conoscenza dell’intervenuta confisca. Nel momento in cui l’ente iniziava l’attività di recupero dando mandato al notaio di trascrivere la restrizione sui beni, i vincoli ablatori erano già presenti e, nonostante ciò, non si era attivato per ottenere la revoca della confisca, attendendo altri due anni per adire il giudice dell’esecuzione. Inoltre, nonostante l’inadempimento si fosse protratto per anni, l’ente aveva atteso a lungo prima di attivare le procedure a tutela dei propri interessi, ignorando le trascrizioni che, nel frattempo, si erano consolidate sul bene. In tal modo, aveva determinato le condizioni perché l’Agenzia procedesse nella procedura di destinazione dei beni, in tal modo rimanendo esposto alle pretese risarcitorie degli interessati impossibilitati ad entrare nella disponibilità dei beni in ragione della revoca della confisca e pregiudicando gli interessi della collettività ad avere la disponibilità di beni sottratti alla criminalità organizzata. Alla luce delle argomentazioni esposte, conclude chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza con conseguente ripristino della confisca. Osserva che, nell’incidente di esecuzione, il terzo che intenda far valere un proprio diritto sulla cosa oggetto del provvedimento ablativo deve provare il fondamento del proprio diritto e che questo, prima della confisca, si sia riespanso in tutta la sua interezza. Nel caso in esame, la prova sul secondo profilo è mancata, posto che il negozio risolutivo è intervenuto allorquando il compratore non era più titolare del diritto per effetto della confisca e non poteva, quindi, disporre del bene. Ne consegue che [OSCURATO:PERSONA] può vantare solo un diritto di credito da far valere nei confronti dell’attuale titolare del diritto ovvero lo Stato, il quale, per effetto del provvedimento ablatorio, ha acquisito i diritti sul bene nella disponibilità del condannato, oggetto del contratto di vendita con riservato dominio, consistenti, quantomeno, in una aspettativa reale sui beni.[OSCURATO:PERSONA], quindi, poteva far valere il proprio diritto di credito in sede di verifica dei crediti ex art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e artt. 52 e segg. d.lgs. n. 159 del 2011, nei tempi dettati dall’art. 57 d.lgs. citato, mentre, in sede penale, poteva solo chiedere venisse accertata la propria buona fede al fine di esercitare la propria pretesa sui diritti residui nei confronti dello Stato, successore a titolo derivativo nei diritti sul bene controverso. Concludeva, pertanto, osservando che «il ricorso è fondato in quanto è stata disposta la revoca della confisca in forza di un diritto di proprietà in capo al terzo in realtà legittimante solo una pretesa creditoria e non un diritto alla restituzione. Il diritto di credito vantato prima della confisca non è stato richiesto in sede di accertamento dei crediti ex art 52 e ss e pertanto l’ente venditore su tale pretesa è decaduto. Il diritto di credito e i diritti correlati inerenti il contratto di vendita con patto di riservato dominio per il tempo successivo alla confisca ineriscono a un rapporto contrattuale tra [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato, da definire e chiarire in sede civilistica e non davanti al giudice penale con incidente di esecuzione, sia per le pretese dei ratei scaduti, sia per il corretto esercizio della risoluzione del contratto.» [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso è infondato. A seguito del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione del 22 gennaio 2024, questa Corte, con ordinanza n. 28467 del 2024, evidenziava che il provvedimento menzionato era stato emesso, irritualmente, nelle forme dell’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen., anziché con la procedura de plano, come disposto dagli artt. 676 e 667, comma 4 cod. proc. pen. e che, avverso detto provvedimento, era esperibile solo l’opposizione. Per tale motivo, riqualificato il ricorso in cassazione come opposizione, rimetteva gli atti avanti la Corte, quale giudice dell’esecuzione. La Corte di appello di Catania fissava, quindi, udienza camerale, disponendo la citazione di tutte le parti interessate ovvero del Procuratore Generale, di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e, all’esito, assumeva la decisione oggi impugnata.Riteneva di respingere l’eccezione di nullità relativa all’ordinanza del 22 gennaio 2024, osservando che la questione relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi superata dal fatto che, a seguito dell’opposizione, la decisione era stata assunta nel pieno contraddittorio delle parti, in tal modo assicurando il pieno diritto di difesa a tutti gli interessati. La decisione sul punto deve essere confermata, sia pure con talune integrazioni e precisazioni. Le due fasi della procedura esecutiva, quella de plano e quella successiva partecipata, meramente eventuale, sono tra loro strettamente collegate, costituendo fasi diverse di uno stesso grado, come reso evidente, peraltro, dal fatto che il giudice che ha adottato il provvedimento de plano non è incompatibile nel giudizio scaturito dall’opposizione proposta ex art. 667, comma 4 cod. proc. pen. Si tratta di un caso di rito con contraddittorio eventuale e differito in quanto prevede che il giudice ricorra in prima battuta ad una procedura semplificata, al fine di evitare ogni formalità non essenziale, e che il provvedimento sia successivamente riesaminabile attraverso un procedimento a contraddittorio integro, nel quale l’interessato che, nella fase precedente, sia stato privato dell’interlocuzione, possa far valere le proprie ragioni, senza subire alcuna preclusione. Sez. U n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, Rv. 220577, hanno, infatti, chiarito che l’opposizione non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio e la Corte costituzionale ha sottolineato che i procedimenti de plano a contraddittorio differito che consentano alle parti di attivare un contraddittorio pieno, sono compatibili con il diritto di difesa e con il principio del giusto processo, restando nella discrezionalità della parte se attivare concretamente il contraddittorio (Corte cost., ord. 2/7/2003 n. 257; ord. 13/3/2003, n. 131; ord. 8/6/2005 n. 291). Nel caso in esame, sussiste una peculiarità per il fatto che il giudice dell’esecuzione, anziché procedere, in prima battuta, senza formalità, ha fissato l’udienza, così trasformando il procedimento de plano in procedimento partecipato, senza integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati. Tuttavia, tale circostanza non costituisce causa di nullità, non essendo prevista dalla legge e operando il principio di tassatività delle nullità previsto dall’art.177 cod. proc. pen. Non sono infatti, configurabili le nullità di ordine generale di cui all'art. 178 stesso codice, poiché le garanzie di contraddittorio e di difesa sono estranee alla fase preliminare "de plano" e trovano attuazione solo nel procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1852 del 27.10.2015, Rv. 265539; Sez. 3, n. 2414 del 22/06/1995, Rv. 202528). Inoltre – e trattasi di rilievo assorbente -, a seguito dell’opposizione, si è assicurato un contraddittorio integro, in tal modo realizzando esattamente la situazione che si sarebbe dovuta verificare ove il giudice dell’esecuzione avesse deciso inizialmente de plano e fosse stata poi proposta opposizione dalla parte interessata ovvero, nella specie, da [OSCURATO:PERSONA], la quale, pertanto, non ha subito alcun detrimento nella propria posizione né alcun vulnus alle proprie esigenze difensive. Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha, in tal modo, avuto piena cognizione di tutte le doglianze e di tutte le eventuali richieste (anche istruttorie) che il ricorrente non aveva potuto proporre nella fase preliminare a forma contratta. 2.Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. L’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. individua il complesso di norme dettate dal d.lgs. n. 159 del 2011 applicabili ai casi di sequestro e confisca previsti dall'articolo 240-bis cod. pen. Si allude alle disposizioni di cui al Titolo IV del Libro I del menzionato decreto legislativo, corrispondenti agli articoli da 52 a 65 e le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro corrispondenti agli articoli 21 e da 40 a 49. Non è compreso, quindi, tra quelli applicabili alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., l’art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, il quale detta i casi di revocazione della confisca. La tutela del diritto dei terzi titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene confiscato, che sia rimasto estraneo al procedimento, è affidata, invece, alla procedura dell’incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 23354 del 12/3/2025, Rv. 288279-01), la quale non prevede termini di decadenza. Il decorso del tempo può influire indirettamente sulla pretesa fatta valere dal terzo che vanti un diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene ablato, posto che, per effetto della confisca, l’ente assegnatario del bene può compiere atti di disposizione rispetto alla cui opponibilità operano sia le disposizioni in tema di trascrizione sia il principio della buona fede del terzo avente causa. Ma certamente non può valere a introdurre cause di decadenza o preclusioni processuali non previste dal legislatore. 3.È, invece, fondato il terzo motivo di ricorso. 3.1Occorre prendere le mosse dal disposto dell’art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, ora confluito nell’art. 240-bis cod. pen., il quale dispone che, nel caso di condanna o di applicazione della pena per uno dei reati indicati dalla norma, tra i quali rientrano quelli di cui all’art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., che interessa il caso in esame, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica. L’utilizzo del termine “utilità” estende l’oggetto della confisca oltre il concetto di proprietà per includervi qualunque vantaggio, profitto, tornaconto e il termine “disponibilità” indica qualunque possibilità di utilizzo del bene anche al di fuori della titolarità formale legata al diritto di proprietà. L’ampiezza della previsione normativa trova la propria logica nella necessità di contrastare quelle condotte che, con il ricorso a collegamenti negoziali o a negozi con causa atipica, abbiano la finalità di eludere l’applicazione della misura cautelare reale, prima, e della misura di sicurezza della confisca, poi, così da conseguire il risultato di privare soggetti condannati per gravi reati della “disponibilità” di quei beni di cui non siano in grado di giustificare il legittimo possesso, e non semplicemente di privarli della titolarità di diritti.Ne consegue che la confisca può avere ad oggetto non solo il diritto di proprietà, ma anche i diritti reali di godimento e le facoltà connesse al diritto di proprietà, le aspettative o ad altri diritti reali che si sostanzino in una “disponibilità” del bene dal quale il condannato tragga una “utilità”. 3.2Il contratto di vendita con patto di riservato dominio è istituto civilistico disciplinato dagli artt. 1523 e segg. cod. civ. con il quale si trasferisce il possesso del bene e, quindi, tutte le utilità conseguenti, unitamente al rischio di perimento del bene, mantenendo, tuttavia, la proprietà in capo al venditore, che verrà trasferita solo con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, così espandendo, solo in quel momento, il diritto trasferito a tutte le facoltà tipiche del diritto di proprietà. La questione che si pone è, quindi, relativa alla possibilità di confiscare l’oggetto della vendita con patto di riservato dominio e in quali limiti. Alla luce delle considerazioni dinnanzi esposte in ordine alla ratio dell’art. 240-bis cod. pen. e all’oggetto dello stesso, la risposta non può che essere positiva. Non interessa in questa sede affrontare la questione civilistica relativa alla natura del contratto in questione e, quindi, stabilire se si tratti di contratto i cui effetti reali siano sottoposti alla condizione sospensiva del pagamento dell’ultima rata del prezzo o se si tratti di una vendita con effetti obbligatori o di un negozio collegato ad uno scopo di garanzia in seguito al quale il venditore conserverebbe sul bene un diritto reale di garanzia mentre al compratore sarebbe trasferita la proprietà immediatamente, con ogni conseguenza in ordine ai poteri ed alle facoltà di diritto sostanziale e processuale che spettano al proprietario o, ancora, se con la stipula l’acquirente acquisti una aspettativa di carattere reale, a divenire titolare del diritto di proprietà. Ciò che unicamente interessa è individuare se e quali posizioni giuridiche soggettive possano costituire oggetto di confisca nel caso di vendita con patto di riservato dominio. Ebbene, una volta chiarito che la confisca si estende a qualsiasi utilità della quale il condannato possa disporre a qualunque titolo, non può dubitarsi della sottoponibilità a confisca dei diritti e facoltà inerenti il bene, nei limiti nei quali sono stati trasferiti con il contratto ex art. 1523 cod. civ. Sono, quindi, confiscabili il possesso del bene con le facoltà connesse di godimento esclusivo del bene, nonché l’aspettativa di acquistarne la proprietà con il pagamento del prezzo. In questo senso, peraltro, si è già espressa questa Corte con la sentenza Sez. 1, n. 8775 del 28/1/2008, Rv. 239245-01 (relative a confisca di prevenzione, ma applicabile anche al caso in esame per identità di ratio), la quale ha affermato che «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, qualora sia stata ordinata la confisca di una azienda ceduta al proposto mediante una vendita a rate con patto di riservato dominio, l'effetto ablativo resta limitato al diritto che spettava all'acquirente [...]» e, quindi, a quei diritti o aspettative di cui la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risultava potere disporre direttamente o indirettamente, anche se non collegati alla piena proprietà. Il principio è stato confermato con la successiva sentenza Sez. 5, n. 7917 del 3/12/2018, Rv. 275494-01, con la quale si è affermato che «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, qualora sia stato disposto il sequestro di prevenzione di un ramo d'azienda ceduto al proposto mediante una vendita a rate con patto di riservato dominio, l'effetto ablativo si verifica in relazione al diritto che spettava all'acquirente [...]». A tale conclusione non può opporsi la constatazione che la confisca ha ad oggetto un bene, sicché il provvedimento ablatorio influirebbe sulla res nella sua interezza. Il provvedimento di confisca individua i beni oggetto del provvedimento ablativo, perché è la legge che dispone in tal senso laddove, nel caso di condanna per i delitti indicati dalla norma, dispone la confisca dei “beni o delle altre utilità” di cui il condannato abbia la disponibilità, ma l’indicazione è finalizzata solo a individuare la res sulla quale opera il provvedimento ablativo in quanto i limiti dell’oggetto dell’ablazione coincidono con quelli del diritto del proposto (Sez. 1, n. 8775 del 28.1.2008, Rv. 239245). 3.3Ne consegue che, come in precedenza evidenziato, la confisca ha avuto ad oggetto la medesima posizione giuridica trasferita all’acquirente con la vendita con patto di riservato dominio e, quindi, il possesso, con le relative facoltà di godimento, l’aspettativa di reale di acquisto, rimanendo, invece, in capo al proprietario [OSCURATO:PERSONA] le facoltà residue inerenti il diritto reale di proprietà nonché eventuali crediti indennitari o risarcitori, con pretese da azionare separatamente. 4. Si impone un’ulteriore precisazione. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il terzo che invochi la restituzione delle cose sequestrate o soggette a confisca, qualificandosi come proprietario o titolare di altro diritto reale, è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa. Per tale motivo, [OSCURATO:PERSONA], che ha venduto con patto di riservato dominio la proprietà dei beni sopra indicati ai coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], ha dedotto di aver riacquistato la piena proprietà del bene per effetto della risoluzione del contratto e, prospettando la propria buona fede, ha chiesto la restituzione del bene. In particolare, ha dedotto che il contratto si sarebbe risolto in conseguenza del protratto inadempimento al pagamento delle rate del prezzo, per effetto dell’attestazione notarile d’inadempimento di contratto stipulato ai sensi dell’art. 1523 cod. civ., del 2 novembre 2021. Tanto per effetto dell’art. 13 comma 4-bis d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni con legge n. 225 del 2016, il quale prevede che nei contratti stipulati da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 1523 cod. civ., l’Istituto possa rilasciare avanti ad un notaio, sulla base delle risultanze delle scritture contabili, l’attestazione dell’inadempimento del compratore relativo al pagamento delle rate, che sia tale da integrare gli estremi della risoluzione di diritto del contratto. Il processo verbale notarile costituisce titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile nonché titolo per l’annotazione della risoluzione a margine della trascrizione del contratto di compravendita. In base a tale procedura, pertanto, [OSCURATO:PERSONA] sostiene di essere rientrata nella piena proprietà del bene, il quale non sarebbe confiscabile, stante la propria buona fede. La tesi non può essere condivisa. La risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende avvalersi della clausola risolutiva. Nel caso in esame, la comunicazione, ove vi sia stata, sarebbe stata formulata ad una parte non più titolare dei diritti aventi fonte nel contratto, perché già oggetto di sequestro (nel 2010) e di confisca (nel 2016). Invero, il sequestro preventivo e la confisca sono stati regolarmente trascritti rispettivamente nel 2010 e nel 2017, e, quindi, prima della procedura di risoluzione e della annotazione della risoluzione medesima a margine della trascrizione dell’atto di compravendita procedura, peraltro, avviata con molto ritardo rispetto all’epoca in cui si realizzò l’inadempimento. Poiché l’art. 1458, secondo comma, cod. civ. dispone che la risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione, e poiché, nel caso in esam