CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 febbraio 2021
Cassazione n. 28467/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20263/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 54/56, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Avversola SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO n.671/2021 depositata i l 04/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio (hinc: CTR), con sentenza n. 621/2021 depositata in data 04/02/2021, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 18522/2017, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Roma aveva accolto il ricorso depositato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro l’avviso di accertamento n. TK3036301204/2015, in relazione all’anno d’imposta 2010. 2. La CTR ha ritenuto, in sintesi, che in ragione della natura meramente presuntiva del cd. redditometro –così come per gli studi di settore –gli elementi di accertamento dovevano essere corredati da ulteriori dati idonei a sostenerne le risultanze. Talidati, ad avviso del giudice di secondo grado, non erano stati forniti dall’ufficio e, anche a voler attribuire allo studio di settore una portata probatoria più ampia, era comunque pacifico che producesse presunzioni relative, tali da consentire al contribuente la prova contraria. Nel caso di specie il contribuente aveva documentato che le perdite dichiarate per l’attività svolta fossero dovute a investimenti fatti per la ristrutturazione dell’azienda, dai quali erano scaturiti negli anni successivi gli utili dichiarati. 3. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con due motivi. 4. La società contribuente ha resistito con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha contestato la nullità dellasentenza per motivazione apparente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 1.1. La ricorrente ha evidenziato che nel caso di specie la sentenza impugnata è caratterizzata, oltre che da un inconferente richiamo al redditometro, dalla mancanza della specificazione delle prove fornite dalleparti e da una loro valutazione critica. Dopo aver richiamato alcune pronunce giurisprudenziali in materia di studi di settore, la CTR si sarebbe, quindi, limitata ad affermare del tutto assiomaticamente che l’ufficio non avrebbe fornito gli elementi per dimostrare l’applicabilità dei parametri utilizzati nell’attività di verifica. Non avrebbe, poi, considerato gli elementi forniti dall’ufficio nel corso dell’attività procedimentale, decidendo senza valutare questi ultimi. 2. Con il secondo motivola ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sui motivi di gravame prospettati dall’agenzia nell’atto d’appello in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. 2.1. La ricorrente rileva che il percorso logico del giudice di secondo grado è fondato su argomentazioni teoriche, oltre che sulla citazione di orientamenti giurisprudenziali e non offre una valutazione critica dei numerosi elementi offerti dall’amministrazione finanziaria a sostegno della propria pretesa impositiva. 2.2. Rileva che l’accertamento fondato sugli studi di settore trova fondamento nella preventiva instaurazione del contraddittorio con il contribuente, unitamente alla corretta ripartizione dell’onere della prova. Nel caso di specie, nella motivazione dell’avviso di accertamento, l’amministrazione finanziaria, oltre ad esporre ulteriori motivi a sostegno della fondatezza della stima dei ricavi operata dallo studio di settore (come l’incongruenza dei ricavi dichiarati, le anomalie dei dati dichiarati, l’anormalità economica e l’incongruenza della redditività),ha analiticamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto non adeguate alcune argomentazioni fornite dalla società per giustificare lo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli fondatamente attribuibili in base a tale strumento. In particolare, l’ufficio aveva evidenziato che: - il calcolo dello studio di settore non considerava i ricavi derivanti dall’affitto del bar, perché i costi di tale attività sono di un altro soggetto d’imposta; -la società, dall’anno di inizio dell’attività, dichiarava redditi modesti a fronte di ingenti costi sostenuti, sintomo di una condotta antieconomica non immediatamente giustificabile, visto che, di solito, l’azienda che svolge un’attività economica è, normalmente, indotta a ridurre i costi e a massimizzare i ricavi; - l’unico elemento posto a giustificazione di tale scostamento tra ricavi di riferimento e ricavi dichiarati (i.e. la riduzione della superficie della spiaggia) era documentato solo con la ricevuta del calcolo del canone demaniale dimezzato. La stessa contribuente aveva, peraltro, dichiarato (sia nell’anno d’imposta 2009 che nel 2010) la medesima superficie utilizzabile; -considerati i dati dichiarati e che il 50% dei ricavi era relativo alla ristorazione, non era plausibile che nello studio di settore non fossero dichiarati costi al rigo F14 (costi per materie prime), pur risultando dal bilancio d’esercizio al 31/12/2010un importo di Euro 203.611. L’importo dei costi indicati in bilancio non corrispondeva, inoltre, a quello riportato nello studio di settore; -nell’anno d’imposta 2010 risultava un aumento del valore dei beni strumentali da Euro 516.678 a Euro 610.715. L’ufficio aveva poi rilevato l’appartenenza al cluster n. 3 (stabilimenti con piscina), mentre il cluster n. 7 (stabilimento con bar e servizio di ristorazione a gestione diretta) indicato dal contribuente era previsto per stabilimenti con un’area complessiva di mq. 3300, decisamente minore di quella di cui disponeva la società (pari a mq. 10441 di area scoperta, oltre ristorante aperto tutto l’anno, stabilimento balneare con piscina e organizzazione di eventi. 2.3. L’ufficio ha, peraltro, tenuto conto delle osservazioni del contribuente, riducendo i maggiori imponibili determinati con tale strumento da Euro 153.639 a Euro 84.118. 3. La controricorrente ha, preliminarmente, contestato l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 360 bis, primo comma, n. 1), cod. proc. civ., dal momento che la CTR ha deciso in conformità alla giurisprudenza della Cortedi cassazione. 3.1. Ha poi contestato, in relazione al primo motivo di ricorso, l’inammissibilità ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: la ricorrente, pur invocando la nullità della sentenza, non fa riferimento ad alcun parametro normativo a fondamento del ricorso. Ha rilevato, poi, come nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata non possa essere considerata apparente. 3.2. La controricorrente ha eccepito anche l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, contestando l’erronea indicazione dei parametri normativi asseritamente violati, rilevando che, contestando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., viene chiesta una nuova valutazione di merito alla Corte. 4. Il ricorso è infondato. 4.1. Il primo motivo è infondato, in quanto è chiaramente desumibile –per quanto sintetico – l’iter motivazionale seguito dalla CTR che, a parte l’improprio riferimento al redditometro, ha ritenuto, in primo luogo, che i dati ricavati da quest’ultimo e dagli studi di settore (rilevanti nel caso di specie) hanno natura presuntiva e devono essere corroborati da ulteriori dati idonei a sostenere le relative risultanze. In secondo luogo, la CTR ha ritenuto che, anche a voler conferire un’efficacia probatoria più ampia allo studio di settore,è pacifico che si tratti di presunzioni relative, che consentono al contribuente la prova contraria. Nella specie tale prova è stata desunta da quellarelativa alla riconducibilità delle perdite dichiarate per l’attività svolta a investimenti fatti per la ristrutturazione dell’azienda che negli anni successivi hanno consentito la produzione di utili regolarmente dichiarati. La parte ricorrente non si confronta con questa ratio della sentenza impugnata e, sotto tale aspetto, il motivo, oltre che infondato, è anche inammissibile. 4.2. Simili considerazioni valgono anche per il secondo motivo, da ritenere inammissibile nella misura in cui l’omessa pronuncia contestata dalla parte ricorrente veicola, in fatto, una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio che la CTR risulta aver, comunque, eseguito, ritenendo che il contribuente avesse fornito la prova contraria alle risultanze dello studio di settore impiegato dall’amministrazione finanziaria. L’illustrazione del secondo motivo di ricorso non contiene, infatti, l’enucleazione di specifici motivi di impugnazione avverso la sentenza del giudice di prime cure, ma richiama una serie di elementi fattuali portati dall’amministrazione finanziaria a sostegno della pretesa impositiva, la cui valutazione rientra, a pieno titolo, nel «prudente apprezzamento»da parte del giudice (art. 116 cod. proc. civ.). Quest’ultimo è tenuto a dare una spiegazione logica e adeguata dell’iter argomentativo che ha condotto ad assumere una determinata decisione, ma non a enucleare ogni e qualsivoglia argomentazione di parte, anche laddove non sia ritenuta dirimente, in quanto soccombente rispetto ad altre ragioni e valutazioni ritenute prioritarie e prevalenti. Di conseguenza: «Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi.» (Cass., 30/01/2020, n. 2153). Nello stesso senso è stato rilevato che: «Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in proposito. È quindi sufficientequella motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi.» (Cass., 02/04/2020, n. 7662). 4.3. Ulteriore profilo di inammissibilità è riconducibile alla circostanza che la ricorrente non spende alcuna argomentazione per confutare la seconda ratio della sentenza, secondo la quale il contribuente avrebbe fornito la prova contraria alle risultanze dello studio di settore, mediante la produzione di documentazione idonea a provare la presenza di perdite derivanti da investimenti fatti per la ristrutturazione dell’azienda, da cui sarebbero derivati, negli anni successivi, utili regolarmente dichiarati. 5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità,