CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 39655/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/3/2024 della Corte d'appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 marzo 2024 la Corte d'appello di Campobasso, provvedendo sulla impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 10 gennaio 2023 del Tribunale di Larino, con la quale la stessa era stata condannata alla pena di otto mesi di arresto e 3.500,00 euro di ammenda, oltre che alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi, in relazione ai reati di cui all'art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006 (per avere realizzato un deposito incontrollato di rifiuti, costituito da rifiuti legnosi e dai residui dell'attività di lavaggio delle carene delle navi, all'interno dell'area del cantiere navale del porto di Termoli su suolo demaniale marittimo in concessione alla [OSCURATO:PERSONA], capo A; e per aver effettuato smaltimento non autorizzato di rifiuti prodotti nell'area del suddetto cantiere navale, provenienti dal lavaggio delle carene delle navi, capo B; fatti entrambi commessi in Termoli dal 7/5/2019 al 18/6/2019), ha ridotto la pena a quattro mesi e quindici giorni di arresto e 2.500,00 euro di ammenda, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 256, primo e secondo comma, d.lgs. 152/2006, con riferimento alla ritenuta configurabilità delle due fattispecie di reato contestate. Quanto al reato di cui al capo a), ossia al deposito incontrollato di rifiuti nell'area del cantiere navale del porto di Termoli concessa alla [OSCURATO:PERSONA], rifiuti consistenti in residui dell'attività di lavaggio delle carene delle navi (per essere l'imputata stata assolta dalla contestazione relativa ai rifiuti legnosi), ha affermato che tale condotta doveva essere qualificata come deposito controllato temporaneo, penalmente irrilevante, stante la liceità di tale deposito, essendo stati rispettati i limiti quantitativi e cronologici stabiliti dall'art. 183, primo comma, lett. bb), d.lgs. 152/2006 (ora art. 185-bis del medesimo d.lgs. 152/2006, introdotto dal d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116), in quanto il deposito temporaneo in questione aveva interessato una sola categoria di rifiuti pericolosi, rispettando le relative norme tecniche e quelle che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, posto che i liquami derivanti dagli sporadici casi di lavaggio delle carene delle imbarcazioni venivano regolarmente convogliati, attraverso una griglia di raccolta, in un pozzetto e da qui, con una pompa mobile, in una apposita cisterna fuori terra della capacità di 1 mc, per essere temporaneamente conservati e in seguito smaltiti, con il conseguente rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, primo comma, lett. bb ), d.lgs. 152/2006 (ora, come già ricordato, art. 185-bis) per poter ritenere configurabile un deposito controllato temporaneo. In relazione alla condotta di cui al capo b), ossia lo smaltimento dei medesimi rifiuti in assenza di autorizzazione, ne ha contestato la sussistenza, non essendo tale condotta stata accertata, ma ritenuta provata sulla base di presunzioni e in assenza di qualsiasi elemento di riscontro o di prova, non essendovi alcun elemento per ritenere che in occasione delle operazioni di alaggio delle navi fosse stato eseguito anche il lavaggio delle relative carene. Al riguardo ha anche eccepito la violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., derivante dalla circostanza che il teste [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la Capitaneria di Porto di Termoli, aveva riferito su circostanze apprese da un terzo, ossia [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva riferito che i rifiuti provenienti dal lavaggio delle carene delle imbarcazioni eseguito nel cantiere della [OSCURATO:PERSONA] venivano scaricati all'interno di un impianto di trattamento delle acque che si trovava presso un altro cantiere navale limitrofo all'area della [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente violazione dei criteri di acquisizione delle prove di cui all'art. 238 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo ha lamentato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., nonostante il non ingente quantitativo di rifiuti oggetto della condotta e il contenuto disvalore della stessa, in considerazione dei quali erano state riconosciute all'imputata le circostanze attenuanti generiche, aspetti che, unitamente al comportamento della imputata successivo al reato, avrebbero dovuto determinare l'applicazione di detta causa di esclusione della punibilità, tenuto conto della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, sottolineando l'assenza di elementi dimostrativi della realizzazione di un deposito temporaneo di rifiuti e la piena prova della realizzazione delle condotte contestate, sulla base di quanto riferito dal teste Irrigati e di quanto risultante dai registri di alaggio e di varo delle imbarcazioni, dalla documentazione acquisita in atti, dalle analisi effettuate presso il laboratorio ARPA del Molise e dai controlli di polizia giudiziaria presso il cantiere navale "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Quanto al secondo motivo ha evidenziato l'adeguatezza della motivazione del diniego della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, essendo stati evidenziati gli elementi sintomatici della accentuata pericolosità sociale dell'imputata, dell'elevato grado di colpevolezza e della sua propensione a commettere reati, con valutazioni di merito adeguatamente motivate, non sindacabili nel giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, peraltro riproduttivo senza significativi elementi di novità critica dell'atto di appello, è manifestamente infondato. 2. Per quanto riguarda le doglianze formulate in ordine al reato di cui al capo a), ossia la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti speciali (costituiti da legname e dai residui delle operazioni di lavaggio delle carene delle imbarcazioni eseguite all'interno del cantiere navale della [OSCURATO:PERSONA]), che non sarebbe configurabile in quanto sarebbe stato, in realtà, realizzato un lecito deposito temporaneo di rifiuti, va, in premessa, ricordato che, ai sensi dell'art. 183, lett. bb), del d.lgs. n. 152 del 2006, applicabile, ratione temporis, alle condotte contestate (essendo ora disciplinato dall'art. 185-bis il deposito temporaneo prima della raccolta), ricorre la figura del deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all'anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza (Sez. 3, n. 50129 del 28/06/2018, D., Rv. 273965; v. anche Sez. 3, n. 44516 del 17/7/2019, 3annotti Pecci, non mass.), mentre integra il reato di cui all'articolo 256, comma primo, d.lgs. n. 152 del 2006 lo stoccaggio senza autorizzazione di rifiuti effettuato in mancanza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste per la configurabilità di un deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma primo, lett. bb), (ora, come già ricordato, dell'art. 185-bis, v. Sez. 3, n. 47991 del 24/09/2015, Spinelli, Rv. 265970 - 01; v. anche Sez. 7, Ordinanza n. 17333 del 18/03/2016, Passarelli, Rv. 266912 - 01, e Sez. 3, n. 31398 del 11/05/2018, Capuzzi, Rv. 273687 - 01). Il deposito temporaneo, secondo l'art. 183, lett. bb ), del d.lgs. n. 152 del 2006, è configurabile quando: a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; b) i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti (che può conservare i rifiuti per tre mesi in qualsiasi quantità, oppure 4 L L1, conservarli per un anno purché essi non raggiungano i limiti volumetrici previsti dall'art. 183, lett. bb), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152); c) il 'deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; d) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio l'etichettatura delle sostanze pericolose; e) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo. Attualmente il secondo comma dell'art. 185-bis del medesimo d.lgs. 152/2006, al quale ora rinvia l'art. 183, lett. bb ), stabilisce che: "Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni: a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regola mento; b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose". Nel caso in esame i presupposti per poter ritenere configurabile un "deposito temporaneo" sono stati motivatamente esclusi, sottolineando, anzitutto, che non è stata dimostrata la ricorrenza dei prescritti limiti qualitativi, quantitativi e temporali previsti dall'art. 183, lett. bb ), del d.lgs. n. 152 del 2006, ed ora dal citato art. 185-bis del medesimo d.lgs. 152/2006, adempiendo al relativo onere di allegazione, incombente sull'imputata che, avendo invocato l'applicazione della disciplina del deposito temporaneo, avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, poiché, come più volte affermato, l'applicazione di norme aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti fa sì che l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge debba essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione (v., con riferimento al deposito temporaneo Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267636 — 01, richiamata anche nella motivazione della sentenza impugnata, nonché Sez. 3, n. 15680 del 3/3/2010, Abbatino, non massimata; Sez. 3, n. 21587 del 17/3/2004, Marucci, non massimata; Sez. 3, n. 30647 del 15/06/2004, Dell'Angelo, non massimata). In ogni caso la Corte d'appello ha escluso la configurabilità di un lecito deposito temporaneo, che presentasse le caratteristiche richieste, sottolineando che, in considerazione del luogo ove i rifiuti erano depositati e delle modalità di collocazione degli stessi, non erano stati osservati i principi di precauzione ed azione preventiva, in quanto il materiale legnoso (in relazione al quale vi è stata assoluzione per il reato di cui al capo C ma non anche per quello di cui al capo A di cui si discute) non poteva essere legittimamente raggruppato nello stato in cui è stato rinvenuto dagli operanti di polizia giudiziaria, per la compresenza nella stessa area di cantiere di una cisterna di plastica contenente rifiuti speciali pericolosi derivanti dal lavaggio delle carene delle navi (classificato come tale nel rapporto di prova dell'ARPA Molise), di cui non risultano apprezzabili né la regolare etichettatura, né i necessari presidi di sicurezza, oltre a rifiuti di materiale legnoso frammisti anche a rottami ferrosi accatastati alla rinfusa, il che esclude in sé la regolarità del deposito, il tutto in assenza di qualsivoglia segnalazione dei suddetti rifiuti nell'obbligatorio registro di carico e scarico, non rilevando in tal senso che l'imputata abbia provveduto, successivamente al rinvenimento degli stessi da parte della di polizia giudiziaria, a istituire il nuovo registro, fra l'altro descrivendovi i rifiuti come soluzioni acquose di scarto con classificazioni di non pericolosità, solo a partire dal 26/06/2019. Si tratta di motivazione pienamente idonea a escludere, alla stregua dei criteri ricordati, la configurabilità di un lecito deposito temporaneo di rifiuti, essendo stata chiaramente sottolineata la mancanza dei presupposti per poterlo ravvisare, che la ricorrente non ha considerato, tantomeno in modo critico, riproponendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie, da contrapporre a quella dei giudici di merito, allo scopo di affermare la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di un deposito temporaneo, rilettura che, però, non è consentita, in presenza di motivazione idonea e non manifestamente illogica, non fondata sul travisamento dei dati probatori, nel giudizio di legittimità. 3. Quanto alle censure in ordine al reato di cui al capo b), la cui prova sarebbe stata desunta indebitamente da presunzioni sfornite di riscontri e da dichiarazioni rese da terzi e acquisite in violazione di legge, ossia sulla base della testimonianza 4 0•1; del solo teste Irrigati che le aveva ricevute, va osservato che detta prova non è stata ritenuta raggiunta esclusivamente sulla base della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la Capitaneria di Porto di Termoli, ma anche da un complesso di elementi, tra cui il registro di alaggio e di varo delle imbarcazioni della [OSCURATO:PERSONA] (da cui risulta che nel periodo dal 27/1/2019 al 10/7/2019 erano state effettuate costantemente operazioni sulle barche, come poi riscontrato dalle indagini eseguite dal suddetto teste Irrigati), dagli altri documenti acquisiti (tra cui il certificato camerale della [OSCURATO:PERSONA], da cui risulta che detta attività di pulizia rientra nel suo oggetto sociale), dalle analisi effettuate presso il laboratorio ARPA del Molise sui fanghi rinvenuti nella cisterna presente nell'area di cantiere e in attesa di smaltimento. L'esecuzione delle operazioni di pulizia e lavaggio delle carene delle imbarcazioni in occasione del loro alagggio, e la conseguente produzione di rifiuti speciali derivanti da tale attività, smaltiti irregolarmente, in assenza della prescritta autorizzazione, è stata, dunque, ritenuta provata sulla base di una valutazione razionale di un complesso di elementi indiziari univocamente deponenti nel senso della produzione di detti rifiuti e del loro smaltimento in assenza di autorizzazione (non essendo la [OSCURATO:PERSONA] autorizzata a tale smaltimento né essendo stato provato uno smaltimento lecito), con la conseguente irrilevanza delle violazioni di legge processuale prospettate dalla ricorrente (peraltro genericamente e senza neppure allegare i verbali di prova), nonché l'inammissibilità dei rilievi dalla stessa formulati, volti, nuovamente, a conseguire una diversa lettura delle risultanze istruttorie, allo scopo, questa volta, di escludere la stessa produzione dei rifiuti, che è stata riscontrata inoppugnabilmente dalla loro presenza nell'area del cantiere navale della [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue la manif esta infondatezza delle censure di cui al primo motivo. 4. Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, essendo volto a conseguire una riconsiderazione di valutazioni di merito adeguatamente giustificate dalla Corte d'appello, che ha escluso l'applicabilità di tale causa di non punibilità per avere l'imputata già fruito del beneficio due volte e per l'esistenza di un precedente penale specifico a suo carico. La non abitualità della condotta, ossia la sua occasionalità, che consente, in presenza delle altre condizioni richieste dall'art. 131-bis, primo comma, cod. pen., di escludere la punibilità di un fatto costituente reato per la sua particolare tenuità, può essere oggetto di valutazione in concreto e non richiede la dichiarazione di abitualità nel reato (che, invece, determina, a norma del quarto comma della medesima disposizione, una presunzione assoluta di abitualità del comportamento, ostativa al riconoscimento del beneficio), e tale valutazione è stata compiuta in modo né manifestamente illogico nè irragionevole dalla Corte d'appello, che ha evidenziato gli elementi sintomatici della accentuata pericolosità sociale dell'imputata e della sua propensione a commettere reati, che si contrappongono in radice alla possibilità di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non potendo neppure affermarsi che la condotta sia espressione di una situazione episodica, essendo, tra l'altro, stata realizzata nell'esercizio di una attività d'impresa e con una certa sistematicità, essendo sostanzialmente, strutturale alla organizzazione d'impresa della [OSCURATO:PERSONA], cosicché non può, in definitiva, affermarsi che la condotta nella sua complessità sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità (v., in proposito, Sez. 4, n. 36534 del 15/09/2021, Carrusci, Rv. 281922 - 01, nonché, in termini generali, Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01, e Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589 - 01). 4. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, in considerazione della manifesta infondatezza di tutti i motivi ai quali esso è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della rícorrente (Corte Cost. sentenza 7 - 13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi