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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 novembre 2022

Cassazione n. 35102/2022

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 26576/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Siena s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Giordano ed elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA]. 691 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso; - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria civile della Corte Suprema di Cassazione,rappresentato e difesodall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2284/2018 della C orte d’ a ppello di M ilano , pubblicata l’8maggio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 17 maggio 2 016 , n. 6194, in parziale accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] contro la Consum.it s.p.a. ( ora [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena ) , dichiarò la nullità della clausol a di determinazione degli i nteressi moratoriapplicati al contratto di credito personale stipulato tra le parti in data 10dicembre 2009, con un tasso del 15,96 % annuo, superiore al tasso soglia pari al 14,96%.

Il Tribunale (sulla base di perizia redatta da consulente di parte attrice) concluse, pertanto, per la non debenza di tali interessi di morama riget tò le ulteriori domande di accertamento della usurarietà del «TAEG o tasso effettivamente applicato » e di condanna alla ripetizione delle somme pagate a titolo di interessi di mora, in difetto di allegazione e dimostrazione del relativo pagamento.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del l’8 maggio 2018 , in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accertato “ l’usurarietà genetica degli interessi corrispettivi pattuiti in relazione al finanziamento di cui è causa”ed ha condannato la banc a a restituire la somma di € 30.567,20, corrispondente agli interessi percepiti a tale titolodalla banca, come documentato in primo grado e non contestato, oltre agli interessi legali dalla data dei singoli versamenti.

La Corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che : a) dovesse essererigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 , c.p.c., in quanto rispettoso dei requisiti di legge ; b) n el calcolo del «TAEG», al fine del riscontro del superamento del tasso - soglia usurario, dovessero essere computate tutte le spese collegate al credito, come previsto dall’art.644, c od. pen . , nel testo introdot t o dalla l.del 7 marzo 19 96 , n. 108 , che, all’art. 1, considera rilevanti tutt i gli oneri applicati nel rapporto di credito, e, quindi, anche le spese di assicurazione, trattandosi di costi che il cliente ha sopportato in relazione al credito accordatogli e quindi, nella specie, il costo di € 4.848,00 per la polizza infortunie il costo di € 1 . 097,50 per la polizza incendio e responsabilità civile, attesa la connessione genetica e funzionale fra le polizze stipulate e il prestito erogato, oltre l’obbligatorietà e la contestualità delle due polizze assicurative, come risultante dalle rispettive clausole negoziali; c) in caso, come quello in esame, di accertata usurarietà pattizia, ai sensi dell’art.1815, comma 2, c.c., nessuna somma doveva essereversata a titolo di interesse dal mutuatario alla banca finanziatrice, che doveva essere condannata alla relativa restituzione.

Avverso questa decisione,propone ricorre per cassazione, con ricorso notificato il 18/9/2018,la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di S iena , sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso , notificato il 25/10/2018, [OSCURATO:PERSONA].Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per i rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il quinto motivo, di rilievo pregiudiziale e che va quindi per primo esaminato, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 342 e 348, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello avrebbeerroneamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello del Distefano, ex artt. 342 e 348-bis, cod. proc. civ., mentre avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile.

1.1. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame del Distefano, sollevata dalla banca, rilevando, correttamente, che l’atto di appello conteneva la parte del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste e gli argomenti contrapposti a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione.

In effetti, si evince dagli atti che l’appellante si doleva essenzialmente del riferimento, quale strumento di valutazione del costo totale del credito a carico dell’esponente, al TEG anziché al TAEG, della mancata inclusione,tra gli oneri computabili ai fini del calcolo del TEG, delle spese di assicurazione stipulate dall’attore contestualmente alla sottoscrizione del contratto di credito personale.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 27199/2017) ha chiarito che«gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata».

In motivazione, le Sezioni Unite hanno precisato che «nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice», cosicché «la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado», in quanto «ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado», mentre una più puntuale confutazione, da parte del giudice di primo grado, delle argomentazioni, richiederà«una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa», senza tuttavia la necessità di formulare altresì «un progetto alternativo di sentenza».

L’appellante deve consentire al giudice superiore di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta.

Risulta pertanto che nei motivi dell’appello del Di s tefano si esplicitaavano in maniera chiara ed esauriente le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado, individuandosi anche le parti di motivazione ritenute erronee, e il gravameera pertanto pienamente ammissibile.

2. Con il primo motivo di ricorso , si deduce la v iolazione e la falsa applicazione dell’art. 644, cod. pen., della l.del 7 marzo 1996, n. 108, delle Istruzioni della Banca d’Italia e dei dd.mm. recanti la rilevazione del TEGM applicabile nei trimestri di riferimento,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata ha accertato l’usurarietà del tasso soglia,raffrontandolo con il « TAEG » e non con il «TEG», mentre si riti ene che il parametro ogget t ivo di comparazione con i c.d. tassi sogliasia il «TEG» e non il «TAEG», come risulta dal dettato normativo di cui all’art. 2, l . n. 108 del 19 96 , dal terzo comma dell’art. 644, del cod. pen. , nonché dalla giurisprudenza unanime.

2.1. La censuraè inammissibile.

La Corte d’appello ha anzitutto ritenuto che il giudice di primo grado avesse errato nell’escludere dal calcolo del «TAEG», che rappresenta il costo effettivo del finanziamento ovvero «il tasso effettivamente applicato», anche i costi di una polizza infortuni e di una polizza incendio e responsabilità civile, stipulate contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento, in quanto esse erano invece collegate all’operazione di credito e rispondevano a un preciso interesse del mutuante (la prima essendo volta a coprire i rischi che potrebbero compromettere l’adempimento della prestazione restitutoria, mentre la seconda era destinataa coprire eventuali danni dell’immobile verso cui il finanziamento era stato finalizzato); la connessione genetica e funzionale era indubbiamente ricavabile poi dalla contestuale conclusione dei contratti, dalla identica durata del prestito e delle assicurazioni e vi era stata la stipulazione di polizze collettive, sulla base di convenzione tra l’ente finanziatore e la società di assicurazione, cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva aderito.

In conclusione, la Corte territoriale ha rilevato che dalla perizia, «non contestata, quanto ai meri calcoli, dalla parte appellata», emergeva che «computando i costi assicurativi nel TAEG, l’interesse applicato risulta pari al 17,60%.

Essoè dunque superiore a quello del 13,35% indicato in contratto e superiore al tasso soglia di usura del 14,66%».

Questa Corte (Cass. 8806/2017, richiamata in motivazione nella sentenza impugnata) ha già affermato: « Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.

La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo» (il principio è stato confermato successivamente in Cass.3025/2022).

Ora nel motivo, invece, si contesta che la Corte territoriale, al fine di verificare il superamento del tasso soglia ex L.108/1996, anziché fare riferimento al TAEG, tasso annuale effettivo globale, introdotto come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, che deve essere ex ante portato a conoscenza dell’utilizzatore del credito, avrebbe dovuto avere riguardo al TEG, [OSCURATO:PERSONA], su base annuale, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla Banca d’Italia, dalla cui aggregazione statistica, ovvero l’insieme dei TEG, viene determinato il TEGM, [OSCURATO:PERSONA], il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie, oggetto di rilevazione e pubblicazione trimestrale nei decreti ministeriali.

Ad avviso della ricorrente, sarebbe mancata ogni verifica del TEG, non essendo stati prodotte né le istruzioni della Banca d’Italia (e, secondo dette istruzioni, nel periodo che interessa i costi delle assicurazioni erano inclusi nel TEG solo se contestuali alla concessione del finanziamento ovvero obbligatorie per ottenere il credito)né copia dei decreti ministeriali.

Mala doglianza è aspecifica, in quanto - al di là del richiamo , operato in sentenza, al « TAEG » , che , specificamente, è uno degli istituti espressione della c.d.

«trasparenza bancaria», introdotto dal DM 8.7.1992, recante la "Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo", e, come stabilito dagliart. 121 e ss.

T.U.B., costituisce un parametro di costo globale del prestito o del mutuo espresso in percentuale annua, che obbligatoriamente deve essere riportato «in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata»negli « annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito»(art. 123 T.U.B.), poiché l’informazione fornisceal consumatore uno strumento utile e immediato per poter scegliere il finanziamento migliore offerto dal mercato e, dunque, incentivare la leale concorrenza all'interno dello stesso, mentre la normativa in tema di usuradi cui alla L. 108/1996 espressamente prevede all'art. 2 che la valutazione di usurarietà di un rapporto vada effettuata utilizzando esclusivamente il «[OSCURATO:PERSONA] (TEG)» - la Corte d’appello ha inteso dire che il tasso dell’interesse corrispettivo (non essendo più in discussione l’usurarietà, già affermata in primo grado, dell’interesse di mora, in difetto di impugnazione da parte della banca), in concreto applicato al finanziamento in oggetto, inclusi i costi assicurativi delle due polizze, era superiore al tasso dichiarato in contratto e al tasso soglia, rilevato trimestralmente, in vigore alla data di stipula del finanziamento.

Tale affermazione non viene contestata in maniera puntuale con allegazione della diversa misura del tasso di interesse in oggetto o altro.

Peraltro, la ricorrente neppure contesta puntualmente la decisione, di base, della Corte d’appello circa la necessità di includere nel costo del finanziamento e quindi nel tasso degli interessi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro,anche le spese delle due polizze assicurative , attese le loro caratteristiche genetiche e funzionali. 3.Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1339, 1367, 1418, 1419, 1424 e 1815 , c od . civ., in correlazione con l’art. 3 Cost., dell’art 117, t.u.b. e del d.l. n. 394 del 2000, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c od . proc. c iv ., in quanto la corte territoriale, accertando l’avvenuto superamento del tasso soglia, ha dichiarato la nullità delle clausole contrattuali, mentre si ritiene che, nel caso d i tassi pattuiti s uperiori alla soglia usura, il rimedio applicabile consista in una riduzione del tasso a quello previsto dall’art. 117 t.u.b., oppure, in subordine, al tasso soglia.

3.1. La doglianza è infondata.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass.SU 19597/2020 ) ha, di recente , chiarito che « a differenza di altri ordinamenti anche Europei, nei quali il superamento del tasso soglia non determina la nullità della clausola sugli interessi, ma la mera restituzione del surplus, la legge nazionale ha comminato la gratuità sanzionatoria del contratto», stante l’inefficacia della pattuizione relativa, ai sensi dell’art.1815 comma 2 c.c., potendo la norma «trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato» (vale a dire, l’interesse corrispettivo o l’interesse moratorio, in quanto la nullità della clausola su un tipo di interessi non porta con sé anche quella degli interessi di altro tipo, sempre che questi siano stati lecitamente convenuti).

Quindi accertata l’usurarietà del tasso di interesse corrispettivo applicato al rapporto, la conseguenza era la non debenza di tale interesse .

4. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.2697, c od . c iv . , ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 , cod. proc. civ., non avendo l’attore fornito la prova dell’avvenuto pagamento di interessi moratori o corrispettivi, né individuato quali somme siano state pagate a titolo di interessi moratori o corrispettivi, né quali addebiti superassero il tasso soglia,dovendosi comparare solo dati omogenei fra di loro, per la necessaria «simmetria» tra il calcolo del TEGM e del connesso TEG contrattuale, e neppure avendo mai l’attore prodotto i dd.mm. di rilevazione del TEGM, atti amministrativi per i quali non vige il principio iuria novit curia, e neppure acquisibili mediante CTU.

4.1. La censura è, in parte,inammissibile e, in parte, infondata .

Quanto alla eccepita mancata prova nel corso del giudizio di «quali somme siano state pagate a titolo di interessi moratori o a titolo di interessi corrispettivi, né quali addebiti superassero il tasso soglia», è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758).

Peraltro, la sentenza dà atto che la somma di € 30.567,20 corrispondeva al totale degli interessi corrispettivi, anche perché già il Tribunale aveva rilevato la mancata dimostrazione del pagamento di importi «a titolo di interessi di mora», tanto che la domanda di ripetizione era stata respinta dal Tribunale, pur accertata l’usurarietà di tale tipo di interesse, con giudicato formatosi sul punto.

Quanto alla mancata produzione in giudizio dei D.D.M.M. recanti la rilevazione del TEGM applicabile nel trimestre di riferimento, l’assunto posto a base della censura, secondo cui tal i decreti ministeriali, in quanto atti di natura non normativa ma provvedimentale amministrativa, rientrano nell’onere probatorio a carico de lla parte attrice,la quale deve quindi pro vvedere alla loro produzione in giudizio , al paridegli elementi di fatto documentali atti a sorreggere la domanda , non è fondato, per le considerazioni che seguono.

Occorre, al riguardo, rilevare che la L. n. 108 del 1996, norma primaria, ha scelto di rinviare ad autorità economico – amministrative, il Ministero del tesoro, ora dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia,la definizione degli aspetti prettamente tecnici necessari per dare concreta operatività al precetto penaledi cui all’art.644 c.p..

La L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, stabilisce, infatti, che «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (...) nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.

I valori medi derivanti da tale rilevazione (...) sono pubblicati senza ritardo nella [OSCURATO:PERSONA]».

La funzione dei decreti in questione è dunque essenzialmente di rilevazione dei dati necessari ai fini della determinazione del tasso soglia, in vista della comparazione, con questo, delle condizioni praticate in concreto dagli operatori.

Orbene, deve riconoscersi ai suddetti decreti ministeriali la natura di norme giuridiche, con la conseguenza che nei loro confronti vale il principio «iura novit curia»e non quello dispositivo.

Il principio «iura novit curia»trova fondamento nell’art.113 c.p.c., che sancisce la regola per cui il giudice deve decidere secondo dirittocon il compito di individuare le fonti del diritto atte a regolare il caso concreto, anche quando esse non siano state introdotte dalle parti, le qualidebbono invece allegare e provare gli elementi fattuali del caso dedotto nel processo.

Tale principio « ladd ove eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventiforza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni)» (Cass. 34158/2019; Cass. 6933/1999).

L’art.1 delle preleggi individua, tra le fonti del diritto, le leggi, i regolamenti, gli usi.

A norma della L. n. 400 del 1988, art. 17, per i regolamenti di competenza ministeriale sono richiesti il parere del Consiglio di Stato e la preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.

Ora, i decreti ministeriali per la rilevazione dei tassi antiusura si distinguono dai meri provvedimenti amministrativi in quanto hanno indubbiamentenatura generale e astratta, trattandosi di atti rivolti alla generalità indistinta dei consociati e destinati a regolamentare non singoli casi, ma una classe di fattispecie non determinabili a priori; gli stessi dispongono anche dicapacità innovativa, integrando la disciplina di rango primario: essi completano i precetti generali in materia di usura con una normativa di dettaglio, tanto che il sistema di computo del tasso soglia finale, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari, promana sia dalla legge che dai decreti stessi.

Le stesse Sezioni unite, nella sentenza n. 19597/2020, hanno chiaramente affermato (pagg. 20 e ss.) che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi sono da ritenere fonte privilegiata (« parametro privilegiato di comparazione»)per la determinazione quantitativa del limite, in relazioneai singoli periodi di vigenza della relativa rilevazione statistica, sulla base di «valutazioniquanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità».

Vero che, in alcune occasioni,si è detto che i decreti ministeriali hanno per lo più natura di atti meramente amministrativi, il che «rende loro inapplicabile il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l'esibizione, ex art. 372 cod. proc. civ., in sede di giudizio di legittimità, ed altresì inammissibile (anche "in parte qua") il ricorso per cassazione fondato, in punto di diritto, sulla loro pretesa applicazione» (Cass. 8742/2001 e Cass. 11706/2002 , in merito a decreti ministeriali determinativi del tasso di riferimento degli interessi ai fini della l.108/1996; Cass. 12476/2002, con riguardo a decreti del Ministero per i Beni culturali ed ambientali del2000 impositivi di vincoli su beni immobili; Cass.

SS.UU. 9941/2009, in relazione a decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004, attuativo del divieto di procedere all'aggiornamento dell'indennità di confine).

Per contro,si è già affermato che: a) « l e prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice, in virtù del principio "iura novit curia", acquisirne conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte » ( Cass.17692/2009, Cass. 14446/2010 e Cass. 2661/2020) ; b) « i l provvedimento emesso da un'Autorità amministrativa indipendente non può essere qualificato unicamente come delibera, riconducibile alla categoria degli atti amministrativi, ma, ove provvisto del valore di fonte normativa regolamentare, ovvero attuato con atto regolamentare, soggiace al principio "iura novit curia", con la conseguenza che il giudice è tenuto ad attivarsi autonomamente per reperirlo, e comunque a valutarlo ove prodotto dalle parti, indipendentemente dal rispetto delle preclusioni processuali istruttorie» (Cass. 21407/2022; c) «nella fase del giudizio di merito», «la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell'usura» h a «carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile»e deve pertanto « essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che l'abbiano invocata»( Cass. 8883/2020 , non massimata; conf.

Cass. 29240/2021 e Cass. 7872/2022 , non massimate, con le quali si è evidenziato che, laddove il cliente lamenta, nel giudizio di legittimità,la violazione del calcolo del tasso soglia, per effetto del la mancata applicazione, o del la non corretta applicazione, del D.M. di riferimento per i singoli periodi, si introduceuna questione di diritto e non di fatto, non essendo allegatala sussistenza di un fatto, bensì lamentatal’indiretta violazione dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, laddove esso fa espresso rinvio ai periodici decreti ministeriali di rilevazione dei tassi applicabili ai vari rapporti bancari).

In definitiva,deve essere affermato il seguente principio di diritto: « I n materia di usurabancaria, i decreti ministeriali , pubblicati in [OSCURATO:PERSONA], di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi , indispensabili, stante il rinvio disposto dall'art. 2 della L. n. 108 del 1996, per la concreta individuazione dei tassi - soglia di riferimento , essendo atti amministrativi di carattere generale ed astratt o , normativo (svolgendo la funzione di integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e specificazionedel tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo, vanno considerati alla stregua di veree proprie fontiintegrative d el diritto, così da dovere essere conosciuti dal giudice in base al principio «iura novit curia»espresso nell’art.113 c.p.c.».

5. Con il quarto motivosi deduce poi la violazione e falsa applicazione dell’art. 115,cod. p roc . civ . , ai sensi de ll’art. 360 , comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. , in quanto la Corte d’ a ppello no n avrebbe correttamente applicato il principio di non contestazione ed ha considerato provati i fattimenzionati, ritenendo erroneamente che la ricorrente non li avesse contestati, senza tuttavia motivare in alcun modo le ragioni del suo convincimento.

Inoltre, il primo giudice ha ritenuto non provato il pagamento degli interessi di mora, fatto non appellato e su cuipertanto si è formato il giudicato.

5.1. Anche tale censura è inammissibile.

Giova rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Cassazione, n. 4699/2018; Cass. n. 20382/2016).

In ordine alla doglianza circa la violazione del principio di non contestazione di cui all’art.115 c.p.c., la Corte d’appello ha semplicemente ritenuto che «i calcoli» dell’elaborato peritale di parte attrice non erano stati specificamente contestati dalla banca, con riferimento quindi sia alla quantificazione dei tassi di interesse, corrispettivo e di mora, effettivamente applicati al contratto di finanziamento, sia al tasso soglia e la ricorrente si limita genericamente ad allegare di avere, in comparsa di costituzione e risposta, contestato la valenza probatoria della suddetta perizia di parte.

6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto ilricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza .

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00, a titolo di compensi, oltre € 2 00,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese genera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 26576/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Siena s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Giordano ed elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA]. 691 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso; - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria civile della Corte Suprema di Cassazione,rappresentato e difesodall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2284/2018 della C orte d’ a ppello di M ilano , pubblicata l’8maggio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 17 maggio 2 016 , n. 6194, in parziale accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] contro la Consum.it s.p.a. ( ora [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena ) , dichiarò la nullità della clausol a di determinazione degli i nteressi moratoriapplicati al contratto di credito personale stipulato tra le parti in data 10dicembre 2009, con un tasso del 15,96 % annuo, superiore al tasso soglia pari al 14,96%. Il Tribunale (sulla base di perizia redatta da consulente di parte attrice) concluse, pertanto, per la non debenza di tali interessi di morama riget tò le ulteriori domande di accertamento della usurarietà del «TAEG o tasso effettivamente applicato » e di condanna alla ripetizione delle somme pagate a titolo di interessi di mora, in difetto di allegazione e dimostrazione del relativo pagamento. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del l’8 maggio 2018 , in parziale riforma della sentenza impugnata, ha accertato “ l’usurarietà genetica degli interessi corrispettivi pattuiti in relazione al finanziamento di cui è causa”ed ha condannato la banc a a restituire la somma di € 30.567,20, corrispondente agli interessi percepiti a tale titolodalla banca, come documentato in primo grado e non contestato, oltre agli interessi legali dalla data dei singoli versamenti. La Corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che : a) dovesse essererigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 , c.p.c., in quanto rispettoso dei requisiti di legge ; b) n el calcolo del «TAEG», al fine del riscontro del superamento del tasso - soglia usurario, dovessero essere computate tutte le spese collegate al credito, come previsto dall’art.644, c od. pen . , nel testo introdot t o dalla l.del 7 marzo 19 96 , n. 108 , che, all’art. 1, considera rilevanti tutt i gli oneri applicati nel rapporto di credito, e, quindi, anche le spese di assicurazione, trattandosi di costi che il cliente ha sopportato in relazione al credito accordatogli e quindi, nella specie, il costo di € 4.848,00 per la polizza infortunie il costo di € 1 . 097,50 per la polizza incendio e responsabilità civile, attesa la connessione genetica e funzionale fra le polizze stipulate e il prestito erogato, oltre l’obbligatorietà e la contestualità delle due polizze assicurative, come risultante dalle rispettive clausole negoziali; c) in caso, come quello in esame, di accertata usurarietà pattizia, ai sensi dell’art.1815, comma 2, c.c., nessuna somma doveva essereversata a titolo di interesse dal mutuatario alla banca finanziatrice, che doveva essere condannata alla relativa restituzione. Avverso questa decisione,propone ricorre per cassazione, con ricorso notificato il 18/9/2018,la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di S iena , sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso , notificato il 25/10/2018, [OSCURATO:PERSONA].Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per i rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il quinto motivo, di rilievo pregiudiziale e che va quindi per primo esaminato, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 342 e 348, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la Corte d’appello avrebbeerroneamente rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello del Distefano, ex artt. 342 e 348-bis, cod. proc. civ., mentre avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile. 1.1. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame del Distefano, sollevata dalla banca, rilevando, correttamente, che l’atto di appello conteneva la parte del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste e gli argomenti contrapposti a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione. In effetti, si evince dagli atti che l’appellante si doleva essenzialmente del riferimento, quale strumento di valutazione del costo totale del credito a carico dell’esponente, al TEG anziché al TAEG, della mancata inclusione,tra gli oneri computabili ai fini del calcolo del TEG, delle spese di assicurazione stipulate dall’attore contestualmente alla sottoscrizione del contratto di credito personale. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 27199/2017) ha chiarito che«gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata». In motivazione, le Sezioni Unite hanno precisato che «nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice», cosicché «la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado», in quanto «ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado», mentre una più puntuale confutazione, da parte del giudice di primo grado, delle argomentazioni, richiederà«una più specifica e rigorosa formulazione dell'atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa», senza tuttavia la necessità di formulare altresì «un progetto alternativo di sentenza». L’appellante deve consentire al giudice superiore di comprendere con chiarezza il contenuto della censura proposta. Risulta pertanto che nei motivi dell’appello del Di s tefano si esplicitaavano in maniera chiara ed esauriente le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal giudice di primo grado, individuandosi anche le parti di motivazione ritenute erronee, e il gravameera pertanto pienamente ammissibile. 2. Con il primo motivo di ricorso , si deduce la v iolazione e la falsa applicazione dell’art. 644, cod. pen., della l.del 7 marzo 1996, n. 108, delle Istruzioni della Banca d’Italia e dei dd.mm. recanti la rilevazione del TEGM applicabile nei trimestri di riferimento,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata ha accertato l’usurarietà del tasso soglia,raffrontandolo con il « TAEG » e non con il «TEG», mentre si riti ene che il parametro ogget t ivo di comparazione con i c.d. tassi sogliasia il «TEG» e non il «TAEG», come risulta dal dettato normativo di cui all’art. 2, l . n. 108 del 19 96 , dal terzo comma dell’art. 644, del cod. pen. , nonché dalla giurisprudenza unanime. 2.1. La censuraè inammissibile. La Corte d’appello ha anzitutto ritenuto che il giudice di primo grado avesse errato nell’escludere dal calcolo del «TAEG», che rappresenta il costo effettivo del finanziamento ovvero «il tasso effettivamente applicato», anche i costi di una polizza infortuni e di una polizza incendio e responsabilità civile, stipulate contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento, in quanto esse erano invece collegate all’operazione di credito e rispondevano a un preciso interesse del mutuante (la prima essendo volta a coprire i rischi che potrebbero compromettere l’adempimento della prestazione restitutoria, mentre la seconda era destinataa coprire eventuali danni dell’immobile verso cui il finanziamento era stato finalizzato); la connessione genetica e funzionale era indubbiamente ricavabile poi dalla contestuale conclusione dei contratti, dalla identica durata del prestito e delle assicurazioni e vi era stata la stipulazione di polizze collettive, sulla base di convenzione tra l’ente finanziatore e la società di assicurazione, cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva aderito. In conclusione, la Corte territoriale ha rilevato che dalla perizia, «non contestata, quanto ai meri calcoli, dalla parte appellata», emergeva che «computando i costi assicurativi nel TAEG, l’interesse applicato risulta pari al 17,60%. Essoè dunque superiore a quello del 13,35% indicato in contratto e superiore al tasso soglia di usura del 14,66%». Questa Corte (Cass. 8806/2017, richiamata in motivazione nella sentenza impugnata) ha già affermato: « Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo» (il principio è stato confermato successivamente in Cass.3025/2022). Ora nel motivo, invece, si contesta che la Corte territoriale, al fine di verificare il superamento del tasso soglia ex L.108/1996, anziché fare riferimento al TAEG, tasso annuale effettivo globale, introdotto come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, che deve essere ex ante portato a conoscenza dell’utilizzatore del credito, avrebbe dovuto avere riguardo al TEG, [OSCURATO:PERSONA], su base annuale, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla Banca d’Italia, dalla cui aggregazione statistica, ovvero l’insieme dei TEG, viene determinato il TEGM, [OSCURATO:PERSONA], il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie, oggetto di rilevazione e pubblicazione trimestrale nei decreti ministeriali. Ad avviso della ricorrente, sarebbe mancata ogni verifica del TEG, non essendo stati prodotte né le istruzioni della Banca d’Italia (e, secondo dette istruzioni, nel periodo che interessa i costi delle assicurazioni erano inclusi nel TEG solo se contestuali alla concessione del finanziamento ovvero obbligatorie per ottenere il credito)né copia dei decreti ministeriali. Mala doglianza è aspecifica, in quanto - al di là del richiamo , operato in sentenza, al « TAEG » , che , specificamente, è uno degli istituti espressione della c.d. «trasparenza bancaria», introdotto dal DM 8.7.1992, recante la "Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo", e, come stabilito dagliart. 121 e ss. T.U.B., costituisce un parametro di costo globale del prestito o del mutuo espresso in percentuale annua, che obbligatoriamente deve essere riportato «in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata»negli « annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito»(art. 123 T.U.B.), poiché l’informazione fornisceal consumatore uno strumento utile e immediato per poter scegliere il finanziamento migliore offerto dal mercato e, dunque, incentivare la leale concorrenza all'interno dello stesso, mentre la normativa in tema di usuradi cui alla L. 108/1996 espressamente prevede all'art. 2 che la valutazione di usurarietà di un rapporto vada effettuata utilizzando esclusivamente il «[OSCURATO:PERSONA] (TEG)» - la Corte d’appello ha inteso dire che il tasso dell’interesse corrispettivo (non essendo più in discussione l’usurarietà, già affermata in primo grado, dell’interesse di mora, in difetto di impugnazione da parte della banca), in concreto applicato al finanziamento in oggetto, inclusi i costi assicurativi delle due polizze, era superiore al tasso dichiarato in contratto e al tasso soglia, rilevato trimestralmente, in vigore alla data di stipula del finanziamento. Tale affermazione non viene contestata in maniera puntuale con allegazione della diversa misura del tasso di interesse in oggetto o altro. Peraltro, la ricorrente neppure contesta puntualmente la decisione, di base, della Corte d’appello circa la necessità di includere nel costo del finanziamento e quindi nel tasso degli interessi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro,anche le spese delle due polizze assicurative , attese le loro caratteristiche genetiche e funzionali. 3.Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1339, 1367, 1418, 1419, 1424 e 1815 , c od . civ., in correlazione con l’art. 3 Cost., dell’art 117, t.u.b. e del d.l. n. 394 del 2000, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c od . proc. c iv ., in quanto la corte territoriale, accertando l’avvenuto superamento del tasso soglia, ha dichiarato la nullità delle clausole contrattuali, mentre si ritiene che, nel caso d i tassi pattuiti s uperiori alla soglia usura, il rimedio applicabile consista in una riduzione del tasso a quello previsto dall’art. 117 t.u.b., oppure, in subordine, al tasso soglia. 3.1. La doglianza è infondata. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass.SU 19597/2020 ) ha, di recente , chiarito che « a differenza di altri ordinamenti anche Europei, nei quali il superamento del tasso soglia non determina la nullità della clausola sugli interessi, ma la mera restituzione del surplus, la legge nazionale ha comminato la gratuità sanzionatoria del contratto», stante l’inefficacia della pattuizione relativa, ai sensi dell’art.1815 comma 2 c.c., potendo la norma «trovare una interpretazione che, pur sanzionando la pattuizione degli interessi usurari, faccia seguire la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma limitatamente al tipo che quella soglia abbia superato» (vale a dire, l’interesse corrispettivo o l’interesse moratorio, in quanto la nullità della clausola su un tipo di interessi non porta con sé anche quella degli interessi di altro tipo, sempre che questi siano stati lecitamente convenuti). Quindi accertata l’usurarietà del tasso di interesse corrispettivo applicato al rapporto, la conseguenza era la non debenza di tale interesse . 4. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.2697, c od . c iv . , ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 , cod. proc. civ., non avendo l’attore fornito la prova dell’avvenuto pagamento di interessi moratori o corrispettivi, né individuato quali somme siano state pagate a titolo di interessi moratori o corrispettivi, né quali addebiti superassero il tasso soglia,dovendosi comparare solo dati omogenei fra di loro, per la necessaria «simmetria» tra il calcolo del TEGM e del connesso TEG contrattuale, e neppure avendo mai l’attore prodotto i dd.mm. di rilevazione del TEGM, atti amministrativi per i quali non vige il principio iuria novit curia, e neppure acquisibili mediante CTU. 4.1. La censura è, in parte,inammissibile e, in parte, infondata . Quanto alla eccepita mancata prova nel corso del giudizio di «quali somme siano state pagate a titolo di interessi moratori o a titolo di interessi corrispettivi, né quali addebiti superassero il tasso soglia», è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758). Peraltro, la sentenza dà atto che la somma di € 30.567,20 corrispondeva al totale degli interessi corrispettivi, anche perché già il Tribunale aveva rilevato la mancata dimostrazione del pagamento di importi «a titolo di interessi di mora», tanto che la domanda di ripetizione era stata respinta dal Tribunale, pur accertata l’usurarietà di tale tipo di interesse, con giudicato formatosi sul punto. Quanto alla mancata produzione in giudizio dei D.D.M.M. recanti la rilevazione del TEGM applicabile nel trimestre di riferimento, l’assunto posto a base della censura, secondo cui tal i decreti ministeriali, in quanto atti di natura non normativa ma provvedimentale amministrativa, rientrano nell’onere probatorio a carico de lla parte attrice,la quale deve quindi pro vvedere alla loro produzione in giudizio , al paridegli elementi di fatto documentali atti a sorreggere la domanda , non è fondato, per le considerazioni che seguono. Occorre, al riguardo, rilevare che la L. n. 108 del 1996, norma primaria, ha scelto di rinviare ad autorità economico – amministrative, il Ministero del tesoro, ora dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia,la definizione degli aspetti prettamente tecnici necessari per dare concreta operatività al precetto penaledi cui all’art.644 c.p.. La L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1, stabilisce, infatti, che «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari (...) nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione (...) sono pubblicati senza ritardo nella [OSCURATO:PERSONA]». La funzione dei decreti in questione è dunque essenzialmente di rilevazione dei dati necessari ai fini della determinazione del tasso soglia, in vista della comparazione, con questo, delle condizioni praticate in concreto dagli operatori. Orbene, deve riconoscersi ai suddetti decreti ministeriali la natura di norme giuridiche, con la conseguenza che nei loro confronti vale il principio «iura novit curia»e non quello dispositivo. Il principio «iura novit curia»trova fondamento nell’art.113 c.p.c., che sancisce la regola per cui il giudice deve decidere secondo dirittocon il compito di individuare le fonti del diritto atte a regolare il caso concreto, anche quando esse non siano state introdotte dalle parti, le qualidebbono invece allegare e provare gli elementi fattuali del caso dedotto nel processo. Tale principio « ladd ove eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventiforza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni)» (Cass. 34158/2019; Cass. 6933/1999). L’art.1 delle preleggi individua, tra le fonti del diritto, le leggi, i regolamenti, gli usi. A norma della L. n. 400 del 1988, art. 17, per i regolamenti di competenza ministeriale sono richiesti il parere del Consiglio di Stato e la preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Ora, i decreti ministeriali per la rilevazione dei tassi antiusura si distinguono dai meri provvedimenti amministrativi in quanto hanno indubbiamentenatura generale e astratta, trattandosi di atti rivolti alla generalità indistinta dei consociati e destinati a regolamentare non singoli casi, ma una classe di fattispecie non determinabili a priori; gli stessi dispongono anche dicapacità innovativa, integrando la disciplina di rango primario: essi completano i precetti generali in materia di usura con una normativa di dettaglio, tanto che il sistema di computo del tasso soglia finale, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari, promana sia dalla legge che dai decreti stessi. Le stesse Sezioni unite, nella sentenza n. 19597/2020, hanno chiaramente affermato (pagg. 20 e ss.) che i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi sono da ritenere fonte privilegiata (« parametro privilegiato di comparazione»)per la determinazione quantitativa del limite, in relazioneai singoli periodi di vigenza della relativa rilevazione statistica, sulla base di «valutazioniquanto più basate su dati fattuali di tipo statistico medio, prive di discrezionalità». Vero che, in alcune occasioni,si è detto che i decreti ministeriali hanno per lo più natura di atti meramente amministrativi, il che «rende loro inapplicabile il principio "iura novit curia" di cui all'art. 113 cod. proc. civ., da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi (che non comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile l'esibizione, ex art. 372 cod. proc. civ., in sede di giudizio di legittimità, ed altresì inammissibile (anche "in parte qua") il ricorso per cassazione fondato, in punto di diritto, sulla loro pretesa applicazione» (Cass. 8742/2001 e Cass. 11706/2002 , in merito a decreti ministeriali determinativi del tasso di riferimento degli interessi ai fini della l.108/1996; Cass. 12476/2002, con riguardo a decreti del Ministero per i Beni culturali ed ambientali del2000 impositivi di vincoli su beni immobili; Cass. SS.UU. 9941/2009, in relazione a decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004, attuativo del divieto di procedere all'aggiornamento dell'indennità di confine). Per contro,si è già affermato che: a) « l e prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria), sicché spetta al giudice, in virtù del principio "iura novit curia", acquisirne conoscenza d'ufficio, quando la violazione di queste sia dedotta dalla parte » ( Cass.17692/2009, Cass. 14446/2010 e Cass. 2661/2020) ; b) « i l provvedimento emesso da un'Autorità amministrativa indipendente non può essere qualificato unicamente come delibera, riconducibile alla categoria degli atti amministrativi, ma, ove provvisto del valore di fonte normativa regolamentare, ovvero attuato con atto regolamentare, soggiace al principio "iura novit curia", con la conseguenza che il giudice è tenuto ad attivarsi autonomamente per reperirlo, e comunque a valutarlo ove prodotto dalle parti, indipendentemente dal rispetto delle preclusioni processuali istruttorie» (Cass. 21407/2022; c) «nella fase del giudizio di merito», «la disciplina regolamentare in materia di superamento del tasso soglia ai fini della valutazione dell'usura» h a «carattere integrativo della normativa dettata in via generale dalla legge penale e civile»e deve pertanto « essere conosciuta dal giudice del merito, ed applicata alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che l'abbiano invocata»( Cass. 8883/2020 , non massimata; conf. Cass. 29240/2021 e Cass. 7872/2022 , non massimate, con le quali si è evidenziato che, laddove il cliente lamenta, nel giudizio di legittimità,la violazione del calcolo del tasso soglia, per effetto del la mancata applicazione, o del la non corretta applicazione, del D.M. di riferimento per i singoli periodi, si introduceuna questione di diritto e non di fatto, non essendo allegatala sussistenza di un fatto, bensì lamentatal’indiretta violazione dell'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, laddove esso fa espresso rinvio ai periodici decreti ministeriali di rilevazione dei tassi applicabili ai vari rapporti bancari). In definitiva,deve essere affermato il seguente principio di diritto: « I n materia di usurabancaria, i decreti ministeriali , pubblicati in [OSCURATO:PERSONA], di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi , indispensabili, stante il rinvio disposto dall'art. 2 della L. n. 108 del 1996, per la concreta individuazione dei tassi - soglia di riferimento , essendo atti amministrativi di carattere generale ed astratt o , normativo (svolgendo la funzione di integrazione della disciplina dettata dalla norma primaria, concorrendo alla definizione e specificazionedel tasso-soglia di periodo per la categoria di operazioni rilevate) ed innovativo, vanno considerati alla stregua di veree proprie fontiintegrative d el diritto, così da dovere essere conosciuti dal giudice in base al principio «iura novit curia»espresso nell’art.113 c.p.c.». 5. Con il quarto motivosi deduce poi la violazione e falsa applicazione dell’art. 115,cod. p roc . civ . , ai sensi de ll’art. 360 , comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. , in quanto la Corte d’ a ppello no n avrebbe correttamente applicato il principio di non contestazione ed ha considerato provati i fattimenzionati, ritenendo erroneamente che la ricorrente non li avesse contestati, senza tuttavia motivare in alcun modo le ragioni del suo convincimento. Inoltre, il primo giudice ha ritenuto non provato il pagamento degli interessi di mora, fatto non appellato e su cuipertanto si è formato il giudicato. 5.1. Anche tale censura è inammissibile. Giova rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Cassazione, n. 4699/2018; Cass. n. 20382/2016). In ordine alla doglianza circa la violazione del principio di non contestazione di cui all’art.115 c.p.c., la Corte d’appello ha semplicemente ritenuto che «i calcoli» dell’elaborato peritale di parte attrice non erano stati specificamente contestati dalla banca, con riferimento quindi sia alla quantificazione dei tassi di interesse, corrispettivo e di mora, effettivamente applicati al contratto di finanziamento, sia al tasso soglia e la ricorrente si limita genericamente ad allegare di avere, in comparsa di costituzione e risposta, contestato la valenza probatoria della suddetta perizia di parte. 6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto ilricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza . P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.000,00, a titolo di compensi, oltre € 2 00,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese genera