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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 luglio 2026

Cassazione n. 24165/2026

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tefano D’Ercole e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 3481/2023 della CORTE d'APPELLO diMilano pubblicata il 12.12.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.7.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Pag. 1 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - successivamente divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione e in seguito [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - conveniva dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), peraccertare la nullità del contratto di leasing immobiliare stipulato con laconvenuta in data 11.10.2007 con conseguente ricostruzione del rapportodare-avere, la condanna alla ripetizione delle somme versate e alrisarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.L’attrice, premesso che il contratto aveva per oggetto un immobilesito in Roma per il corrispettivo di euro 5.054.859,80, oltre I.V.A., darestituirsi in 179 mesi, rappresentava che il contratto era nullo perl’applicazione di interessi indeterminati e indeterminabili, anatocistici e conprevisione di un tasso superiore alla soglia d’usura.[OSCURATO:PERSONA], costituitasi all’udienza per la precisazione delleconclusioni, contestava la fondatezza delle domande e l’interesse ad agiredell’attrice sul rilievo della mancata applicazione degli interessi moratori edella conformità sia dei tassi applicati a quelli convenuti, sia dei tassimoratori alla soglia usura.Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 16.3.2021,accoglieva parzialmente, dichiarando la nullità della clausola del contrattorelativa al tasso per il ritardato pagamento e rigettando ogni altradomanda.

In particolare, ritenuto sussistente l’interesse ad agiredell’attrice anche a fronte dell’«incontestato mancato pagamento diinteressi moratori», individuava il tasso soglia nel 13,38%, a fronte di untasso di mora convenuto del 13,73% e dichiarava nulla la relativapattuizione, sostituendo il tasso moratorio convenuto con quello previstoper gli interessi corrispettivi.2.

La Corte d’appello di Milano con sentenza n. 3481/2023 rigettava ilgravame proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Rilevava che le parti avevanoconvenuto un tasso di mora del 13,73%, superiore a quello soglia del13,38%, come tale illecito.

Pur dando atto dell’esistenza della clausola diPag. 2 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/2026salvaguardia, la Corte riteneva che non fosse di per sé sufficiente aescludere il carattere usurario degli interessi, ricadendo sull’appellante, incaso di contestazione, l’onere della prova dell’avvenuta applicazione diinteressi entro il tasso soglia.

Prova, quest’ultima, non ricorrente.

LaCorte, inoltre, affermava che anche l’eventuale mancata concretaapplicazione degli interessi moratori non avrebbe escluso l’interesseall’azione di mero accertamento, per essere sufficiente uno stato diincertezza oggettiva.3.

Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi.Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le partihanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5,c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso.1.1.

La Corte d’appello avrebbe omesso l’esame della mancataapplicazione degli interessi moratori nel corso del rapporto.

Tale fatto nonsolo era stato oggetto di discussione, essendo stato considerato già nellacomparsa conclusionale di primo grado e ribadito nella memoria di replica,ma anche accertato dal Tribunale, con statuizione passata in giudicato,laddove si era riferito all’«incontestato mancato pagamento di interessimoratori».

Se la corte territoriale avesse considerato tale circostanza, nonavrebbe affermato che la società di leasing sarebbe stata tenuta a provarel’effettiva applicazione della clausola di salvaguardia e il costante rispettodel tasso soglia, perché la clausola non era mai venuta in concreto inrilievo, non essendo mai stati applicati interessi moratori.La ricorrente, inoltre, osserva che nella vicenda non ricorre lapreclusione da doppia conforme, poiché la Corte d’appello ha confermatola prima sentenza sul rilievo del mancato assolvimento dell’onereprobatorio relativo all’applicazione della clausola di salvaguardia, mentre ilTribunale si era basato sul profilo della violazione del tasso soglia almomento della stipulazione.Pag. 3 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/20261.2.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma quarto, c.p.c.,applicabile ratione temporis, poiché in caso di una doppia pronunciaconforme, sulla base delle stesse ragioni inerenti alle questioni di fattooggetto di censura, non è ammesso il ricorso per cassazione ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.Nel caso di specie, la Corte d’appello ha confermato la pronuncia delprimo grado quanto alla nullità della previsione contrattuale in merito alladeterminazione del tasso di mora e la ricorrente non ha dimostrato ladiversità delle ragioni adottate nelle due sentenze con riferimento “aimedesimi fatti” (v.

Cass. 29 gennaio 2024 n. 2701; Cass. 20 settembre2023 n. 26934; Cass. 28 febbraio 2023 n. 5497; Cass. 7 maggio 2018 n.10897; Cass. 10 marzo 2014 n. 5528).Insegna questa Suprema Corte che ricorre l’ipotesi di c.d.

“doppiaconforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguenteinammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado siainteramente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando ledue statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo inrelazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che ilgiudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v., Cass. sez. 6-II,9 marzo 2022 n. 7724; 2701/2024, cit.; Cass., sez.

III, 12 giugno 2026 n.19481).

L’applicabilità nel presente procedimento dell’art. 360, commaquarto, c.p.c. non induce un esito diverso, dato che la previsionenormativa “per le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti” ha, semmai,reso ancor più netta nel riferimento «ai fatti» l’espressione “questioni difatto”, contenuta nella previgente formulazione dell’art. 348-ter, commiquarto e quinto, c.p.c., dovendosi verificare la conformità delle decisionirispetto «ai medesimi fatti».1.3.

La ricorrente a sostegno della non operatività della preclusione “dadoppia conforme” asserisce che la Corte d’appello ha sì confermato laPag. 4 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/2026prima decisione, ma seguendo un percorso argomentativo diverso daquello del Tribunale.

Quest’ultimo si era basato sulla sola questione deltasso soglia al momento della stipulazione, mentre la Corte d’appello hadeciso sulla base del mancato assolvimento dell’onere della prova da partedella concedente relativamente all’applicazione della clausola disalvaguardia contenuta nel contratto di leasing.In realtà, nella sentenza impugnata è stato evidenziato chel’appellante aveva proposto tre motivi e, precisamente, con il primo avevacensurato l’erroneità della sentenza del Tribunale “nella parte in cuiaccerta la nullità della clausola da ritardato pagamento del contratto dileasing”, mentre con il secondo aveva impugnato la sentenza nella partein cui “ha del tutto omesso di rilevare l’esistenza e la rilevanza dellaclausola c.d. di salvaguardia contenuta nelle condizioni generali dileasing”.

La Corte d’appello ha considerato che il Tribunale avevacompiuto la propria valutazione “in buona parte sui contorni tratteggiatidalla pronuncia n. 19597/20 delle SS.UU.”, la quale ha affrontato sia laquestione del possibile cumulo tra interessi corrispettivi e interessimoratori “ai fini del raggiungimento del tasso antiusura, sia quellainerente [al]la valenza e [a]gli effetti della c.d.

«clausola di salvaguardia»,così come inserita nel contratto di leasing” (pagina 4 della sentenza).

LaCorte, al riguardo, ha osservato: “La funzione di tale clausola è digarantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile omodificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassimai il limite della soglia dell'usura cd.

«oggettiva», stabilito dall'art. 2,comma 4, della legge n. 108 del 1996” e che, alla luce di Cass.35102/2022, i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassieffettivi globali medi, indispensabili per la concreta individuazione dei tassisoglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dalla legge 108/1996,vanno considerati alla stregua di “vere e proprie fonti integrative deldiritto”.

Ciò per poi affermare che “correttamente doveva considerarsiPag. 5 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/2026nulla la clausola inserita nel contratto inter partes in forza dei limitistabiliti dalle fonti suddette” (sentenza, pagine 2-3).Il giudice d’appello, nel concludere l’esame del primo motivo, purscrutinato congiuntamente al secondo, ha dichiarato: “Nel caso che quioccupa, il tasso di mora previsto in contratto è pari ad una maggiorazionedi 9 punti percentuali rispetto all'Euribor tre mesi alla data disottoscrizione (11.10.2007), ovvero 4,73%, così determinandosi un tassodi mora convenzionale del 13,73% in un periodo in cui la soglia usurariaera fissata al 13,38% per la categoria dei leasing immobiliari di importosuperiore ad € 50.000,00, con l’immediata conseguenza che in tal modo leparti, sin dal principio, avevano convenuto un interesse oltre soglia eperciò illecito” (sentenza, pagina 3).

Ha quindi esaminato la doglianzacontenuta nel secondo motivo, ed ha notato che “[s]ebbene la «clausola disalvaguardia» ponga le banche al riparo dall'applicazione della «sanzione»prevista dall'art. 1815, secondo comma, cod. civ. per il caso di pattuizionedi interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattereelusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia ècostituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione checonsegue alla violazione di tale divieto”, per poi rimarcare come a taleclausola sia attribuita una particolare connotazione sul piano probatorio acarico del concedente, onde “[OSCURATO:PERSONA] (peraltro costituitasi inprimo grado solo all’ultima udienza) era tenuta a dimostrare, conappropriati riscontri contabili, il dato rappresentato dall’applicazione dellaclausola e l’avvenuto rispetto (sempre) del tasso soglia.

In altre parole, laclausola in sé non è sufficiente a far escludere la qualità usuraria degliinteressi, a meno di un corretto uso della regola di distribuzione dell’onereprobatorio, avente ad oggetto l’impegno (o l’obbligazione) a non applicare(mai) tassi di interesse contra ius, prova da fornire solo in presenza dispecifica contestazione.” (sentenza, pagine 3-4).Senonché, ha proseguito la Corte d’appello, l’impugnazione sibasava sulla negata applicazione della clausola, considerando la diversaPag. 6 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/2026incidenza aritmetica delle due alternative calcolate: “[c]osì opinandotuttavia l’appellante, dando per scontato quel che era da dimostrare,trascura di dar seguito ai precetti elaborati dalla Cassazione sul pianoprobatorio, ai quali la stessa Corte aveva riservato, come appena notato,un particolare rilievo.

L’appello dev’essere dunque respinto, non potendosiritenere fondato l’automatismo applicativo perorato dall’appellante e nonavendo la stessa assolto gli oneri probatori che le competevano riguardoall’applicabilità o meno dei singoli decreti ministeriali ed alla ricostruzionedel rapporto, depurata dalle maggiorazioni infondate” (pagina 4).Da quanto riportato emerge che le due pronunce non si sono basatesu un diverso percorso argomentativo.

La Corte territoriale in primo luogoha confermato la decisione del Tribunale che aveva dichiarato la nullitàdella clausola di determinazione del tasso degli interessi di mora (pagina 3della sentenza), salvo poi evidenziare, non senza aver ricordato che laconcedente si era costituita nel giudizio di primo grado all’udienza diprecisazione delle conclusioni, il mancato assolvimento dell’onere dellaprova in ordine alla concreta applicazione della clausola di salvaguardia.Deficit probatorio, a cui, neanche troppo velatamente, la ricorrentevorrebbe ovviare in questa sede mediante il richiamo al compendioprobatorio prodotto in sede di appello.

E va altresì rimarcato che la stessaricorrente nel secondo motivo si duole per l’appunto “per aver [la Corted’appello] confermato la dichiarazione di nullità della clausola dipattuizione del tasso degli interessi di mora, pur in presenza della citata«clausola di salvaguardia»” (pagina 16 del ricorso).2.

Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 2697 c.c., 1 e2 della legge n. 108/1996 e dell’art. 1 del d.l. n. 394/2000, convertitodalla legge n. 24/2001, nonché dei principi di diritto in tema di clausola disalvaguardia.2.1.

Si sostiene che, avendo omesso l’esame del fatto decisivo dellamancata applicazione di interessi di mora, la Corte d’appello è incorsaPag. 7 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/2026nell’erronea applicazione del principio affermato da Cass. n. 26286/2019 eda Cass. n. 13144/2023.

L’onere probatorio dell’attuale ricorrente indicatodalla corte territoriale era impossibile, perché imponente la dimostrazionedi un fatto mai accaduto e che non sarebbe potuto accadere (la correttaapplicazione della clausola di salvaguardia), in assenza di richiesta dipagamento di interessi di mora.

La conferma della dichiarazione di nullitàdella clausola degli interessi di mora, pur in presenza della clausola disalvaguardia, è in contrasto con le norme indicate nell’intestazione.In ogni caso, la mancata applicazione degli interessi moratori erastata allegata, non contestata e accertata dal Tribunale, e la Corteterritoriale aveva a disposizione il fascicolo di primo grado della [OSCURATO:SOCIETA]., comprensivo delle fatture e dei pagamenti dei canoni, dai qualiavrebbe potuto verificare la mancata applicazione degli interessi di mora.In via subordinata, la ricorrente contesta anche l’affermazione della Corted’appello che essa avrebbe dovuto procedere alla ricostruzione delrapporto depurata dalle maggiorazioni infondate, poiché tale onerecoincideva con una richiesta istruttoria e una domanda già rigettate dalTribunale, la cui sentenza non era stata impugnata dall’attrice.2.2.

Il motivo deve essere disatteso.Un principio consolidato espresso dalle Sezioni Unite insegna che laviolazione dell'articolo 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applicala regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioèonerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulladifferenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (Sez.

Un., 5 agosto 2016 n.16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto;Cass., 6-III, 23 ottobre 2018 n. 26769; Cass., sez. lav., 19 agosto 2020n. 17313; Cass., sez.

V, 15 ottobre 2024 n. 26739; adde: Cass., sez.

III,29 maggio 2018 n. 13395 e successive conformi, declinanti un principio didiritto analogo).Pag. 8 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/2026La sentenza impugnata si è uniformata ai dicta di Cass. n.26286/2019 e di Cass. n. 13144/2023, affermando che la mera clausola disalvaguardia di per sé non basta, in presenza di una contestazione (e taleera quella contenuta nell’atto introduttivo del primo grado), a determinareun automatico assolvimento dell’onere della prova dell’impegno a nonapplicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misurasuperiore a quella massima consentita per legge.

L’appellante, invece, ha“dato per scontato quel che era da dimostrare” e non ha “assolto gli oneriprobatori che le competevano riguardo all’applicabilità o meno dei decretiministeriali ed alla ricostruzione del rapporto, depurata dallemaggiorazioni infondate” (pagina 4 della sentenza).

A tale lacunaprobatoria la ricorrente cerca di far fronte mediante il richiamo alladocumentazione prodotta in primo grado dall’attrice comprensiva dellefatture e dei pagamenti dei canoni.Ciò si osserva a prescindere dal rilievo che, nonostante la formaledenuncia di plurimi vizi di violazione di legge, il motivo in esame sirisolve in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti dicausa, non consentita in sede di legittimità.

Difatti evoca, nellasostanza, profili direttamente fattuali e mira a suscitare dalla Corte dicassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quelloformulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tantol'accertamento dei fatti, quanto l'apprezzamento - ad esso funzionale -delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cuicompete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta,insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (v., p. es., Cass. 16aprile 2024 n. 10161, Cass. 04 luglio 2017 n. 16467, Cass. 13 giugno2014 n. 13485, Cass. 23 maggio 2014 n. 11511 e Cass. 15 luglio 2009n. 16499).Pag. 9 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/20263.

Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per violazioneo falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 1421 c.c.3.1.

Si prospetta violazione dell’art. 100 c.p.c. da parte della Corted’appello, poiché la clausola di salvaguardia e la mancata applicazionedegli interessi moratori, in simultanea presenza, escludono qualsiasilesione, attuale o potenziale, della posizione dell’utilizzatrice e, perconseguenza, il suo interesse ad agire, non potendo far valere l’asseritanullità della pattuizione del tasso di interessi. [OSCURATO:SOCIETA] le pronunce deigiudici di merito sarebbero nulle, avendo il Tribunale omesso di rilevare lapresenza della clausola di salvaguardia, mentre la Corte d’appello, puravendo accertato l’esistenza di tale clausola, aveva omesso l’esame delfatto decisivo (mancata applicazione degli interessi di mora), per cui lepronunce erano state rese in assenza dell’interesse ad agire dell’attrice.3.2.

Il motivo è infondato.La ricorrente ripropone, peraltro allargando il perimetrodell’impugnazione anche alla sentenza del Tribunale, le medesimequestioni sollevate con i primi due motivi, cercando di declinarel’impugnazione nella prospettiva dell’interesse ad agire, che, in tesi, nonsussisteva affatto in capo all’utilizzatrice, considerate la previsionecontrattuale della clausola di salvaguardia e la mancata applicazione diinteressi di mora nel corso del rapporto.Questa Suprema Corte ha reiteratamente affermato che “[l]a figuradell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulladomanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto diinteresse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbenteha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in sensoimproprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o lapossibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta unimplicito rigetto di altre domande” (v.

Cass., sez.

I, 27 dicembre 2013 n.Pag. 10 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/202628663; Cass., sez.

I, 12 novembre 2018 n. 28995; Cass., sez.

I, 14settembre 2023 n. 26507).La Corte d’appello, disattesi i primi due motivi di impugnazione, haaffermato: “Una volta preso atto della mancanza di titolo per la riformadella sentenza, viene assorbita e travolta ogni altra questione agitata incausa, compresa la lagnanza, dedotta a terzo motivo di gravame, sulrigetto dell’eccezione di inammissibilità della domanda in esame percarenza di interesse ex art. 100 c.p.c.”Risulta così evidente che il giudice di secondo grado ha operato unassorbimento in senso improprio, tra le altre, della doglianza relativa alrigetto dell’eccezione di inammissibilità della domanda per carenza diinteresse ex art. 100 c.p.c.

Rispetto a tale decisione implicita di rigetto,giustificata in ragione dell’inosservanza dell’onere probatorio a propositodel rispetto dell’impegno sotteso alla clausola di salvaguardia, la ricorrentesi limita a riprodurre le medesime censure svolte con l’appello senzaaggredire in modo pertinente la sentenza impugnata, che, sia purcondividendo quanto affermato dal Tribunale, ha dichiarato che l’interessead agire non implica necessariamente l’attualità della lesione dei diritti,essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva in conformità aquanto affermato da Sez.

Un. 19597/2020 (“L'interesse ad agire inrelazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sindalla pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno dicertezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate comevalide ed efficaci, oppur no.

Ciò perché … l'interesse ad agire in un'azionedi mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesionedi un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva”).Né è pertinente il richiamo a Cass. 1818/2021, in quanto relativa auna vicenda afferente a due contratti di mutuo fondiario già estinti almomento della decisione di primo grado, le cui rate erano stateregolarmente adempiute dai mutuatari, mentre il caso trattato nellaPag. 11 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/2026sentenza impugnata riguarda la clausola di determinazione degli interessidi mora in un contratto di leasing.4.

Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazionedegli artt. 2909 c.c., 112, 329 e 342, comma 1, c.p.c.4.1.

Si sostiene che, qualora la Corte d’appello abbia inteso negarel’accertamento in fatto compiuto dal Tribunale sulla mancata applicazionedegli interessi moratori, tale accertamento non era stato impugnato daalcuna parte. [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto appello, mentre UnicreditLeasing aveva impugnato la sentenza di primo grado solo laddove avevadichiarato la nullità della clausola di determinazione degli interessi dimora, e aveva ribadito che il dato (la mancata applicazione degli interessidi mora) era incontestato e già rilevato dal Tribunale.

La corte territoriale,pertanto, non avrebbe potuto estendere la propria cognizione a un puntocoperto da giudicato interno, né travalicare i limiti dell’effetto devolutivodell’appello, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato.4.2.

Il motivo è inammissibile: la ricorrente si è limitata a prospettare unmero dubbio sulla possibile interpretazione della sentenza della Corted’appello, assumendo che quest’ultima possa aver contraddettol’accertamento in fatto compiuto dal Tribunale sulla mancata applicazionedegli interessi moratori.In disparte l’incoerenza di tale pretesa censura con quanto presentenel primo motivo, la ricorrente si limita a formulare un’ipotesiinterpretativa in termini di dubbio, ma non esplica una censura reale.

Valea dire, il motivo è privo di una effettiva portata censoria, in violazione delconsolidato principio di diritto per cui il motivo è ammissibile solo laddoveidentifichi l'errore del giudice, offrendone una rappresentazione critica especifica.

Senza un confronto analitico che intercetti le ragioni delladecisione, il motivo si configura quindi come inammissibile (principiocostante: si veda Cass. 11 gennaio 2005 n. 359; in motivazione Sez.

Un.,Pag. 12 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/202620 marzo 2017 n. 7074; Cass. 24 settembre 2018 n. 22478; Cass. 12gennaio 2024 n. 1341; Cass. 6 aprile 2025 n. 9059).5.

Il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost.e 132, comma 1, n. 4, c.p.c.5.1.

La ricorrente, qualora la pronuncia fosse interpretata nel senso chela Corte d’appello abbia inteso negare l’accertamento del Tribunale inordine alla mancata applicazione degli interessi moratori, lamental’assenza di motivazione nella sentenza impugnata.

In tale prospettivasostiene che la Corte territoriale avrebbe sovvertito un accertamento difatto svolto in primo grado senza indicare le ragioni del diversoconvincimento, limitandosi a utilizzare la formula dubitativa«quand’anche», e senza confrontarsi con le allegazioni difensive e con ilmateriale documentale presente nel fascicolo.5.2.

Il motivo è manifestamente infondato: la Corte d’appello haadeguatamente rappresentato il percorso logico-giuridico seguito perdisattendere l’impugnazione sia riguardo alla corretta dichiarazione dinullità della clausola di determinazione degli interessi di mora, in ragionedi rilevato divario tra il tasso soglia e quello pattuito (pagina 4 dellasentenza), sia riguardo al mancato assolvimento dell’onere della provacorrelato alla previsione della clausola di salvaguardia, mentre in alcunmodo è percepibile la curvatura decisionale addotta alla base del pretesovizio della motivazione.

Il «quand’anche» censurato dalla ricorrente siriferisce alla doglianza relativa alla pretesa carenza di interesse ad agire,già esaminata in occasione dell’esame del terzo motivo, e non si apprezzacome valutazione in contrasto con quella del Tribunale, ma semmai, alcontrario, come richiamo confermativo.Ciò vale a maggior ragione al cospetto del ristretto perimetro delsindacato in sede di legittimità della motivazione, poiché la ricorrenteallude a dati extratestuali in spregio al principio per cui la ritualeprospettazione del vizio della motivazione presuppone che “emergaPag. 13 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/2026immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Sez.Un., 7 aprile 2014 nn. 8053-8054), id est “prescindendo dal confronto conle risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, 20 giugno 2018n. 20955, non massimata, nonché Cass., sez.

I, 3 marzo 2022 n. 7090),essendo il vizio di motivazione, ormai, solo “testuale” (come rammenta,più di recente Sez.

Un., 5 marzo 2024 n. 5792, non massimata, inmotivazione al paragrafo 10.9.).6.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudiziodi cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrentele spese, che liquida in euro 10.000 euro per compensi ed euro 200 peresborsi, oltre alle spese forfettarie del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 14 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/2026Pag. 15 di 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tefano D’Ercole e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 3481/2023 della CORTE d'APPELLO diMilano pubblicata il 12.12.2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.7.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Pag. 1 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/20261. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - successivamente divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione e in seguito [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - conveniva dinanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), peraccertare la nullità del contratto di leasing immobiliare stipulato con laconvenuta in data 11.10.2007 con conseguente ricostruzione del rapportodare-avere, la condanna alla ripetizione delle somme versate e alrisarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.L’attrice, premesso che il contratto aveva per oggetto un immobilesito in Roma per il corrispettivo di euro 5.054.859,80, oltre I.V.A., darestituirsi in 179 mesi, rappresentava che il contratto era nullo perl’applicazione di interessi indeterminati e indeterminabili, anatocistici e conprevisione di un tasso superiore alla soglia d’usura.[OSCURATO:PERSONA], costituitasi all’udienza per la precisazione delleconclusioni, contestava la fondatezza delle domande e l’interesse ad agiredell’attrice sul rilievo della mancata applicazione degli interessi moratori edella conformità sia dei tassi applicati a quelli convenuti, sia dei tassimoratori alla soglia usura.Il Tribunale di Milano, con sentenza pubblicata il 16.3.2021,accoglieva parzialmente, dichiarando la nullità della clausola del contrattorelativa al tasso per il ritardato pagamento e rigettando ogni altradomanda. In particolare, ritenuto sussistente l’interesse ad agiredell’attrice anche a fronte dell’«incontestato mancato pagamento diinteressi moratori», individuava il tasso soglia nel 13,38%, a fronte di untasso di mora convenuto del 13,73% e dichiarava nulla la relativapattuizione, sostituendo il tasso moratorio convenuto con quello previstoper gli interessi corrispettivi.2. La Corte d’appello di Milano con sentenza n. 3481/2023 rigettava ilgravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevava che le parti avevanoconvenuto un tasso di mora del 13,73%, superiore a quello soglia del13,38%, come tale illecito. Pur dando atto dell’esistenza della clausola diPag. 2 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/2026salvaguardia, la Corte riteneva che non fosse di per sé sufficiente aescludere il carattere usurario degli interessi, ricadendo sull’appellante, incaso di contestazione, l’onere della prova dell’avvenuta applicazione diinteressi entro il tasso soglia. Prova, quest’ultima, non ricorrente. LaCorte, inoltre, affermava che anche l’eventuale mancata concretaapplicazione degli interessi moratori non avrebbe escluso l’interesseall’azione di mero accertamento, per essere sufficiente uno stato diincertezza oggettiva.3. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi.Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le partihanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5,c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso.1.1. La Corte d’appello avrebbe omesso l’esame della mancataapplicazione degli interessi moratori nel corso del rapporto. Tale fatto nonsolo era stato oggetto di discussione, essendo stato considerato già nellacomparsa conclusionale di primo grado e ribadito nella memoria di replica,ma anche accertato dal Tribunale, con statuizione passata in giudicato,laddove si era riferito all’«incontestato mancato pagamento di interessimoratori». Se la corte territoriale avesse considerato tale circostanza, nonavrebbe affermato che la società di leasing sarebbe stata tenuta a provarel’effettiva applicazione della clausola di salvaguardia e il costante rispettodel tasso soglia, perché la clausola non era mai venuta in concreto inrilievo, non essendo mai stati applicati interessi moratori.La ricorrente, inoltre, osserva che nella vicenda non ricorre lapreclusione da doppia conforme, poiché la Corte d’appello ha confermatola prima sentenza sul rilievo del mancato assolvimento dell’onereprobatorio relativo all’applicazione della clausola di salvaguardia, mentre ilTribunale si era basato sul profilo della violazione del tasso soglia almomento della stipulazione.Pag. 3 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/20261.2. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360, comma quarto, c.p.c.,applicabile ratione temporis, poiché in caso di una doppia pronunciaconforme, sulla base delle stesse ragioni inerenti alle questioni di fattooggetto di censura, non è ammesso il ricorso per cassazione ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.Nel caso di specie, la Corte d’appello ha confermato la pronuncia delprimo grado quanto alla nullità della previsione contrattuale in merito alladeterminazione del tasso di mora e la ricorrente non ha dimostrato ladiversità delle ragioni adottate nelle due sentenze con riferimento “aimedesimi fatti” (v. Cass. 29 gennaio 2024 n. 2701; Cass. 20 settembre2023 n. 26934; Cass. 28 febbraio 2023 n. 5497; Cass. 7 maggio 2018 n.10897; Cass. 10 marzo 2014 n. 5528).Insegna questa Suprema Corte che ricorre l’ipotesi di c.d. “doppiaconforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguenteinammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado siainteramente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando ledue statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo inrelazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che ilgiudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v., Cass. sez. 6-II,9 marzo 2022 n. 7724; 2701/2024, cit.; Cass., sez. III, 12 giugno 2026 n.19481). L’applicabilità nel presente procedimento dell’art. 360, commaquarto, c.p.c. non induce un esito diverso, dato che la previsionenormativa “per le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti” ha, semmai,reso ancor più netta nel riferimento «ai fatti» l’espressione “questioni difatto”, contenuta nella previgente formulazione dell’art. 348-ter, commiquarto e quinto, c.p.c., dovendosi verificare la conformità delle decisionirispetto «ai medesimi fatti».1.3. La ricorrente a sostegno della non operatività della preclusione “dadoppia conforme” asserisce che la Corte d’appello ha sì confermato laPag. 4 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/2026prima decisione, ma seguendo un percorso argomentativo diverso daquello del Tribunale. Quest’ultimo si era basato sulla sola questione deltasso soglia al momento della stipulazione, mentre la Corte d’appello hadeciso sulla base del mancato assolvimento dell’onere della prova da partedella concedente relativamente all’applicazione della clausola disalvaguardia contenuta nel contratto di leasing.In realtà, nella sentenza impugnata è stato evidenziato chel’appellante aveva proposto tre motivi e, precisamente, con il primo avevacensurato l’erroneità della sentenza del Tribunale “nella parte in cuiaccerta la nullità della clausola da ritardato pagamento del contratto dileasing”, mentre con il secondo aveva impugnato la sentenza nella partein cui “ha del tutto omesso di rilevare l’esistenza e la rilevanza dellaclausola c.d. di salvaguardia contenuta nelle condizioni generali dileasing”. La Corte d’appello ha considerato che il Tribunale avevacompiuto la propria valutazione “in buona parte sui contorni tratteggiatidalla pronuncia n. 19597/20 delle SS.UU.”, la quale ha affrontato sia laquestione del possibile cumulo tra interessi corrispettivi e interessimoratori “ai fini del raggiungimento del tasso antiusura, sia quellainerente [al]la valenza e [a]gli effetti della c.d. «clausola di salvaguardia»,così come inserita nel contratto di leasing” (pagina 4 della sentenza). LaCorte, al riguardo, ha osservato: “La funzione di tale clausola è digarantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile omodificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassimai il limite della soglia dell'usura cd. «oggettiva», stabilito dall'art. 2,comma 4, della legge n. 108 del 1996” e che, alla luce di Cass.35102/2022, i decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassieffettivi globali medi, indispensabili per la concreta individuazione dei tassisoglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dalla legge 108/1996,vanno considerati alla stregua di “vere e proprie fonti integrative deldiritto”. Ciò per poi affermare che “correttamente doveva considerarsiPag. 5 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/2026nulla la clausola inserita nel contratto inter partes in forza dei limitistabiliti dalle fonti suddette” (sentenza, pagine 2-3).Il giudice d’appello, nel concludere l’esame del primo motivo, purscrutinato congiuntamente al secondo, ha dichiarato: “Nel caso che quioccupa, il tasso di mora previsto in contratto è pari ad una maggiorazionedi 9 punti percentuali rispetto all'Euribor tre mesi alla data disottoscrizione (11.10.2007), ovvero 4,73%, così determinandosi un tassodi mora convenzionale del 13,73% in un periodo in cui la soglia usurariaera fissata al 13,38% per la categoria dei leasing immobiliari di importosuperiore ad € 50.000,00, con l’immediata conseguenza che in tal modo leparti, sin dal principio, avevano convenuto un interesse oltre soglia eperciò illecito” (sentenza, pagina 3). Ha quindi esaminato la doglianzacontenuta nel secondo motivo, ed ha notato che “[s]ebbene la «clausola disalvaguardia» ponga le banche al riparo dall'applicazione della «sanzione»prevista dall'art. 1815, secondo comma, cod. civ. per il caso di pattuizionedi interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattereelusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia ècostituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione checonsegue alla violazione di tale divieto”, per poi rimarcare come a taleclausola sia attribuita una particolare connotazione sul piano probatorio acarico del concedente, onde “[OSCURATO:PERSONA] (peraltro costituitasi inprimo grado solo all’ultima udienza) era tenuta a dimostrare, conappropriati riscontri contabili, il dato rappresentato dall’applicazione dellaclausola e l’avvenuto rispetto (sempre) del tasso soglia. In altre parole, laclausola in sé non è sufficiente a far escludere la qualità usuraria degliinteressi, a meno di un corretto uso della regola di distribuzione dell’onereprobatorio, avente ad oggetto l’impegno (o l’obbligazione) a non applicare(mai) tassi di interesse contra ius, prova da fornire solo in presenza dispecifica contestazione.” (sentenza, pagine 3-4).Senonché, ha proseguito la Corte d’appello, l’impugnazione sibasava sulla negata applicazione della clausola, considerando la diversaPag. 6 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/2026incidenza aritmetica delle due alternative calcolate: “[c]osì opinandotuttavia l’appellante, dando per scontato quel che era da dimostrare,trascura di dar seguito ai precetti elaborati dalla Cassazione sul pianoprobatorio, ai quali la stessa Corte aveva riservato, come appena notato,un particolare rilievo. L’appello dev’essere dunque respinto, non potendosiritenere fondato l’automatismo applicativo perorato dall’appellante e nonavendo la stessa assolto gli oneri probatori che le competevano riguardoall’applicabilità o meno dei singoli decreti ministeriali ed alla ricostruzionedel rapporto, depurata dalle maggiorazioni infondate” (pagina 4).Da quanto riportato emerge che le due pronunce non si sono basatesu un diverso percorso argomentativo. La Corte territoriale in primo luogoha confermato la decisione del Tribunale che aveva dichiarato la nullitàdella clausola di determinazione del tasso degli interessi di mora (pagina 3della sentenza), salvo poi evidenziare, non senza aver ricordato che laconcedente si era costituita nel giudizio di primo grado all’udienza diprecisazione delle conclusioni, il mancato assolvimento dell’onere dellaprova in ordine alla concreta applicazione della clausola di salvaguardia.Deficit probatorio, a cui, neanche troppo velatamente, la ricorrentevorrebbe ovviare in questa sede mediante il richiamo al compendioprobatorio prodotto in sede di appello. E va altresì rimarcato che la stessaricorrente nel secondo motivo si duole per l’appunto “per aver [la Corted’appello] confermato la dichiarazione di nullità della clausola dipattuizione del tasso degli interessi di mora, pur in presenza della citata«clausola di salvaguardia»” (pagina 16 del ricorso).2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 2697 c.c., 1 e2 della legge n. 108/1996 e dell’art. 1 del d.l. n. 394/2000, convertitodalla legge n. 24/2001, nonché dei principi di diritto in tema di clausola disalvaguardia.2.1. Si sostiene che, avendo omesso l’esame del fatto decisivo dellamancata applicazione di interessi di mora, la Corte d’appello è incorsaPag. 7 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/2026nell’erronea applicazione del principio affermato da Cass. n. 26286/2019 eda Cass. n. 13144/2023. L’onere probatorio dell’attuale ricorrente indicatodalla corte territoriale era impossibile, perché imponente la dimostrazionedi un fatto mai accaduto e che non sarebbe potuto accadere (la correttaapplicazione della clausola di salvaguardia), in assenza di richiesta dipagamento di interessi di mora. La conferma della dichiarazione di nullitàdella clausola degli interessi di mora, pur in presenza della clausola disalvaguardia, è in contrasto con le norme indicate nell’intestazione.In ogni caso, la mancata applicazione degli interessi moratori erastata allegata, non contestata e accertata dal Tribunale, e la Corteterritoriale aveva a disposizione il fascicolo di primo grado della [OSCURATO:SOCIETA]., comprensivo delle fatture e dei pagamenti dei canoni, dai qualiavrebbe potuto verificare la mancata applicazione degli interessi di mora.In via subordinata, la ricorrente contesta anche l’affermazione della Corted’appello che essa avrebbe dovuto procedere alla ricostruzione delrapporto depurata dalle maggiorazioni infondate, poiché tale onerecoincideva con una richiesta istruttoria e una domanda già rigettate dalTribunale, la cui sentenza non era stata impugnata dall’attrice.2.2. Il motivo deve essere disatteso.Un principio consolidato espresso dalle Sezioni Unite insegna che laviolazione dell'articolo 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applicala regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioèonerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulladifferenza fra fatti costitutivi ed eccezioni (Sez. Un., 5 agosto 2016 n.16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto;Cass., 6-III, 23 ottobre 2018 n. 26769; Cass., sez. lav., 19 agosto 2020n. 17313; Cass., sez. V, 15 ottobre 2024 n. 26739; adde: Cass., sez. III,29 maggio 2018 n. 13395 e successive conformi, declinanti un principio didiritto analogo).Pag. 8 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/2026La sentenza impugnata si è uniformata ai dicta di Cass. n.26286/2019 e di Cass. n. 13144/2023, affermando che la mera clausola disalvaguardia di per sé non basta, in presenza di una contestazione (e taleera quella contenuta nell’atto introduttivo del primo grado), a determinareun automatico assolvimento dell’onere della prova dell’impegno a nonapplicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misurasuperiore a quella massima consentita per legge. L’appellante, invece, ha“dato per scontato quel che era da dimostrare” e non ha “assolto gli oneriprobatori che le competevano riguardo all’applicabilità o meno dei decretiministeriali ed alla ricostruzione del rapporto, depurata dallemaggiorazioni infondate” (pagina 4 della sentenza). A tale lacunaprobatoria la ricorrente cerca di far fronte mediante il richiamo alladocumentazione prodotta in primo grado dall’attrice comprensiva dellefatture e dei pagamenti dei canoni.Ciò si osserva a prescindere dal rilievo che, nonostante la formaledenuncia di plurimi vizi di violazione di legge, il motivo in esame sirisolve in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti dicausa, non consentita in sede di legittimità. Difatti evoca, nellasostanza, profili direttamente fattuali e mira a suscitare dalla Corte dicassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quelloformulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tantol'accertamento dei fatti, quanto l'apprezzamento - ad esso funzionale -delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cuicompete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta,insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee adimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (v., p. es., Cass. 16aprile 2024 n. 10161, Cass. 04 luglio 2017 n. 16467, Cass. 13 giugno2014 n. 13485, Cass. 23 maggio 2014 n. 11511 e Cass. 15 luglio 2009n. 16499).Pag. 9 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/20263. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado per violazioneo falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 1421 c.c.3.1. Si prospetta violazione dell’art. 100 c.p.c. da parte della Corted’appello, poiché la clausola di salvaguardia e la mancata applicazionedegli interessi moratori, in simultanea presenza, escludono qualsiasilesione, attuale o potenziale, della posizione dell’utilizzatrice e, perconseguenza, il suo interesse ad agire, non potendo far valere l’asseritanullità della pattuizione del tasso di interessi. [OSCURATO:SOCIETA] le pronunce deigiudici di merito sarebbero nulle, avendo il Tribunale omesso di rilevare lapresenza della clausola di salvaguardia, mentre la Corte d’appello, puravendo accertato l’esistenza di tale clausola, aveva omesso l’esame delfatto decisivo (mancata applicazione degli interessi di mora), per cui lepronunce erano state rese in assenza dell’interesse ad agire dell’attrice.3.2. Il motivo è infondato.La ricorrente ripropone, peraltro allargando il perimetrodell’impugnazione anche alla sentenza del Tribunale, le medesimequestioni sollevate con i primi due motivi, cercando di declinarel’impugnazione nella prospettiva dell’interesse ad agire, che, in tesi, nonsussisteva affatto in capo all’utilizzatrice, considerate la previsionecontrattuale della clausola di salvaguardia e la mancata applicazione diinteressi di mora nel corso del rapporto.Questa Suprema Corte ha reiteratamente affermato che “[l]a figuradell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulladomanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto diinteresse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbenteha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in sensoimproprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o lapossibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta unimplicito rigetto di altre domande” (v. Cass., sez. I, 27 dicembre 2013 n.Pag. 10 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/202628663; Cass., sez. I, 12 novembre 2018 n. 28995; Cass., sez. I, 14settembre 2023 n. 26507).La Corte d’appello, disattesi i primi due motivi di impugnazione, haaffermato: “Una volta preso atto della mancanza di titolo per la riformadella sentenza, viene assorbita e travolta ogni altra questione agitata incausa, compresa la lagnanza, dedotta a terzo motivo di gravame, sulrigetto dell’eccezione di inammissibilità della domanda in esame percarenza di interesse ex art. 100 c.p.c.”Risulta così evidente che il giudice di secondo grado ha operato unassorbimento in senso improprio, tra le altre, della doglianza relativa alrigetto dell’eccezione di inammissibilità della domanda per carenza diinteresse ex art. 100 c.p.c. Rispetto a tale decisione implicita di rigetto,giustificata in ragione dell’inosservanza dell’onere probatorio a propositodel rispetto dell’impegno sotteso alla clausola di salvaguardia, la ricorrentesi limita a riprodurre le medesime censure svolte con l’appello senzaaggredire in modo pertinente la sentenza impugnata, che, sia purcondividendo quanto affermato dal Tribunale, ha dichiarato che l’interessead agire non implica necessariamente l’attualità della lesione dei diritti,essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva in conformità aquanto affermato da Sez. Un. 19597/2020 (“L'interesse ad agire inrelazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sindalla pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno dicertezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate comevalide ed efficaci, oppur no. Ciò perché … l'interesse ad agire in un'azionedi mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesionedi un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva”).Né è pertinente il richiamo a Cass. 1818/2021, in quanto relativa auna vicenda afferente a due contratti di mutuo fondiario già estinti almomento della decisione di primo grado, le cui rate erano stateregolarmente adempiute dai mutuatari, mentre il caso trattato nellaPag. 11 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/2026sentenza impugnata riguarda la clausola di determinazione degli interessidi mora in un contratto di leasing.4. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazionedegli artt. 2909 c.c., 112, 329 e 342, comma 1, c.p.c.4.1. Si sostiene che, qualora la Corte d’appello abbia inteso negarel’accertamento in fatto compiuto dal Tribunale sulla mancata applicazionedegli interessi moratori, tale accertamento non era stato impugnato daalcuna parte. [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto appello, mentre UnicreditLeasing aveva impugnato la sentenza di primo grado solo laddove avevadichiarato la nullità della clausola di determinazione degli interessi dimora, e aveva ribadito che il dato (la mancata applicazione degli interessidi mora) era incontestato e già rilevato dal Tribunale. La corte territoriale,pertanto, non avrebbe potuto estendere la propria cognizione a un puntocoperto da giudicato interno, né travalicare i limiti dell’effetto devolutivodell’appello, pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato.4.2. Il motivo è inammissibile: la ricorrente si è limitata a prospettare unmero dubbio sulla possibile interpretazione della sentenza della Corted’appello, assumendo che quest’ultima possa aver contraddettol’accertamento in fatto compiuto dal Tribunale sulla mancata applicazionedegli interessi moratori.In disparte l’incoerenza di tale pretesa censura con quanto presentenel primo motivo, la ricorrente si limita a formulare un’ipotesiinterpretativa in termini di dubbio, ma non esplica una censura reale. Valea dire, il motivo è privo di una effettiva portata censoria, in violazione delconsolidato principio di diritto per cui il motivo è ammissibile solo laddoveidentifichi l'errore del giudice, offrendone una rappresentazione critica especifica. Senza un confronto analitico che intercetti le ragioni delladecisione, il motivo si configura quindi come inammissibile (principiocostante: si veda Cass. 11 gennaio 2005 n. 359; in motivazione Sez. Un.,Pag. 12 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/202620 marzo 2017 n. 7074; Cass. 24 settembre 2018 n. 22478; Cass. 12gennaio 2024 n. 1341; Cass. 6 aprile 2025 n. 9059).5. Il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost.e 132, comma 1, n. 4, c.p.c.5.1. La ricorrente, qualora la pronuncia fosse interpretata nel senso chela Corte d’appello abbia inteso negare l’accertamento del Tribunale inordine alla mancata applicazione degli interessi moratori, lamental’assenza di motivazione nella sentenza impugnata. In tale prospettivasostiene che la Corte territoriale avrebbe sovvertito un accertamento difatto svolto in primo grado senza indicare le ragioni del diversoconvincimento, limitandosi a utilizzare la formula dubitativa«quand’anche», e senza confrontarsi con le allegazioni difensive e con ilmateriale documentale presente nel fascicolo.5.2. Il motivo è manifestamente infondato: la Corte d’appello haadeguatamente rappresentato il percorso logico-giuridico seguito perdisattendere l’impugnazione sia riguardo alla corretta dichiarazione dinullità della clausola di determinazione degli interessi di mora, in ragionedi rilevato divario tra il tasso soglia e quello pattuito (pagina 4 dellasentenza), sia riguardo al mancato assolvimento dell’onere della provacorrelato alla previsione della clausola di salvaguardia, mentre in alcunmodo è percepibile la curvatura decisionale addotta alla base del pretesovizio della motivazione. Il «quand’anche» censurato dalla ricorrente siriferisce alla doglianza relativa alla pretesa carenza di interesse ad agire,già esaminata in occasione dell’esame del terzo motivo, e non si apprezzacome valutazione in contrasto con quella del Tribunale, ma semmai, alcontrario, come richiamo confermativo.Ciò vale a maggior ragione al cospetto del ristretto perimetro delsindacato in sede di legittimità della motivazione, poiché la ricorrenteallude a dati extratestuali in spregio al principio per cui la ritualeprospettazione del vizio della motivazione presuppone che “emergaPag. 13 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/2026immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Sez.Un., 7 aprile 2014 nn. 8053-8054), id est “prescindendo dal confronto conle risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, 20 giugno 2018n. 20955, non massimata, nonché Cass., sez. I, 3 marzo 2022 n. 7090),essendo il vizio di motivazione, ormai, solo “testuale” (come rammenta,più di recente Sez. Un., 5 marzo 2024 n. 5792, non massimata, inmotivazione al paragrafo 10.9.).6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudiziodi cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrentele spese, che liquida in euro 10.000 euro per compensi ed euro 200 peresborsi, oltre alle spese forfettarie del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 10 luglio 2026Il PresidenteChiara GraziosiPag. 14 di 15Numero registro generale 14557/2024Numero sezionale 2290/2026Numero di raccolta generale 24165/2026Data pubblicazione 28/07/2026Pag. 15 di 15
Sentenza Cassazione n. 24165/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris