CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 17209/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19586/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliat e ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 347/2019 pubblicata il09/04/2019, R.G. n. 1571/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva rigettato la domanda nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] a r.l., [OSCURATO:PERSONA] figli s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. diretta a ottenere l’accertamento dello svolgimento di attività lavorativa a favore di tutte le società e la condanna al pagamento di differenze retributive; 2. la Corte territoriale – precisato che la violazione dell’art. 36 Cost. era stata invocata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado unicamente con riguardo al pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori e di lavoro straordinario -ha sottolineato che gli esiti dell’istruttoria erano estremamente incerti e, ripercorse le deposizioni rilasciate dalle parti in sede di interrogatorio libero e dai testimoni in sede di escussione, ha ritenuto sfornito di prova il diritto preteso alle differenze retributive, in applicazione della regola finale di giudizio dettata dall’art. 2697 cod.civ.; 3. nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore con tre motivi, illustrati da memoria. La società [OSCURATO:PERSONA] figli s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha resistito con controricorso; anche le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 36 Cost. e 112 cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.), avendo, la Corte territoriale, trascurato le risultanze istruttorie (persino quelle documentali) che comprovavano che le ore retribuite al lavoratore erano di gran lunga inferiori rispetto a quelle svolte, dovendosi ritenere implicita la richiesta di adeguamento della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost. ove il lavoratore ne deduca, come nel caso di specie, l’insufficienza; 2. con il secondo motivo si deduce omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 36 Cost. e “dei contratti collettivi nazionali di lavoro” (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, trascurato la dichiarazione resa in sede di interrogatorio libero dal datore di lavoro nonché i riferimenti di tutti i testimoni escussi che deponevano senz’altro per un orario certamente superiore alle 40 ore settimanali; 3. con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 132 cod.proc.civ. e nullità della sentenza (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.), avendo, la Corte territoriale, trascurato di motivare sulla ragione del rigetto della domanda del lavoratore quando tutte, ma proprio tutte, le dichiarazioni testimoniali concordavano nell’indicare un orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali; 4. i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili per plurimi motivi; 5. la disciplina dettata dall'art. 112 cod. proc. civ. implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti o qualifichi diversamente i fatti medesimi. Il principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato può essere ritenuto violato solo qualora il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (petitum e causa petendi ), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo untitolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda ( in tal senso fra le più recenti Cass. n. 29200/2018), profili che non ricorrono nel caso di specie; 6. questa Corte ha, inoltre, affermato che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, il giudice di legittimità non deve limitarsi a vagliare la sufficienza e logicità della motivazione con cui quello di merito ha statuito sul punto, ma ha il potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata ritualmente formulata, rispettando, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto l'esame diretto degli atti e dei documenti è circoscritto a quelli che la parte abbia specificamente indicato ed allegato (Cass. n. 896 del 2014, Cass. n. 20998 del 2019): nel caso di specie, il ricorrente –contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata - deduce di aver invocato la violazione dell’art. 36 Cost. anche con riferimento alla ordinaria retribuzione (e non solo con riguardo al pagamento di differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori e di lavoro straordinario), ma non trascrivere nel ricorso il contenuto (o quantomeno i tratti salienti) del ricorso introduttivo del giudizio né fornisce alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ.; 7. i motivi appaiono, inoltre, inammissibili in quanto si sostanziano, anche laddove denunciano la violazione di norme di diritto, in un vizi di motivazione formulati in modo non coerente allo schema legale del nuovo art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. applicabile ratione temporisalla fattispecie in esame; 8. come più volte precisato da questa Corte, il vizio di violazione di legge coincide con l'errore interpretativo, cioè con l'erronea individuazione della norma regolatrice della fattispecie o con la comprensione errata della sua portata precettiva; la falsa applicazione di norme di diritto ricorre quando la disposizione normativa, interpretata correttamente, sia applicata ad una fattispecie concreta in essa erroneamente sussunta. Al contrario, l'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 26272 del 2017; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; n. 26307 del 2014). Solo quest'ultima censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa; 9. nel caso di specie, le censure investono tutte la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano, attraverso il richiamo al contenuto delle deposizioni testimoniali e degli interrogatori “liberi” delle parti, in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio (quanto allo svolgimento di un orario di lavoro eccedente l’ordinario), a monte non consentite dall'art. 348-ter, quarto e quinto comma, cod. proc. civ., essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la ricognizione delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del lavoratore; 10. infine, con riguardo alle argomentazioni svolte in sede di memoria dal ricorrente, va rammentato che questa Corte ha affermato che “Le dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio libero o non formale, che è istituto finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art. 229 cod. proc. civ., ma possono solo fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite; ne consegue che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la scelta relativa alla concreta utilizzazione di tale strumento processuale, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, e che la mancata considerazione delle sue risultanze, da parte del giudice, non integra il vizio di omesso esame di un punto decisivo dellacontroversia” (Cass. n. 17239 del 2010); né può esplicare effetti, secondo il principio sancito dall’art. 2909 cod.civ. con riguardo ai limiti soggettivi del giudicato, l’accertamento svolto in altro giudizio, nei confronti di diverse parti; 11. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. 12. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri