Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20636/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

LAMARO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO;2648 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2173/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 12/06/2023 R.G.N. 685/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24387/2023Numero di raccolta generale 20636/20261.

Con sentenza n. 2173/2023, depositata il 12 giugno 2023Da,t a pubblicazione 18/06/2026la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenzadel locale Tribunale n. 977/2020, ha accertato la naturasubordinata del rapporto di lavoro intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16.11.2015, inquadrando lalavoratrice nel V livello del CCNL Commercio (in luogo del IIIlivello riconosciuto in primo grado) e condannando la società alpagamento di € 52.794,06 a titolo di differenze retributive, oltrerivalutazione monetaria e interessi, nonché alla rifusione dellametà delle spese di lite di entrambi i gradi.2.

Per la cassazione di tale pronunzia [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso assistito da memoria articolato in sette motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] si è tardivamente costituita concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt.112, 434, 414 n. 4 e 2697 c.c., lamentandosi che la Corteterritoriale avrebbe accolto una domanda mai proposta dallalavoratrice, relativa all'attività svolta presso l'unità operativa di"vico Strettola a Chiaia", non menzionata nel ricorso introduttivoma emersa per la prima volta dalla deposizione della teste DeVito.2.

Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità perviolazione del principio di specificità dei motivi di cui all’art. 366c.p.c.La ricorrente si limita, invero, a generiche affermazionisull'asserito "fatto nuovo" rappresentato dalla deposizione dellateste [OSCURATO:PERSONA] circa la prestazione lavorativa presso vico [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia trascrivere integralmente le deposizionitestimoniali rilevanti ovvero indicare la precisa collocazione diNumero registro generale 24387/2023tali deposizioni nel fascicolo processuale e dimostrare, altresìN, umero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 20636/2026che tale circostanza configurasse una domanda "nuova" rispettDoat a pubblicazione 18/06/2026a quella formulata.Come affermato dalle Sezioni Unite (Cass.

S.U. n. 22986/2024),il principio di “autosufficienza” del ricorso richiede"l'individuazione chiara del contenuto dell'atto nonché laproduzione o l'indicazione della esatta collocazione dello stessonel fascicolo processuale".Quanto al merito della doglianza, d’altro canto, come si evincedalla decisione della Corte territoriale, la domanda formulata nelricorso ex art. 414 c.p.c. aveva ad oggetto l'accertamento dellanatura subordinata del rapporto di lavoro.

Il luogo disvolgimento della prestazione (via Schipa, vico Strettola, viaDiocleziano) costituisce un fatto secondario che non altera né ilpetitum né la causa petendi della domanda.

La circostanza chela prestazione si sia svolta in più sedi aziendali nel corso deglianni non introduce alcun "fatto nuovo", ma rappresenta lanormale evoluzione organizzativa dell'impresa.3.Il secondo e terzo motivo di ricorso, da esaminarsicongiuntamente per l’intima connessione, sono inammissibili.Segnatamente, con il secondo motivo, denunciando omessoesame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione degliartt. 111 Cost. e 2697 c.c., la società lamenta che la sentenzanon avrebbe esaminato le deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e Trasi,che avevano negato l'esistenza di un'unità operativa in viaSchipa.Con il terzo motivo, sempre denunciando omesso esame di fattodecisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., la ricorrente contesta lamancata valutazione della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] e deiprospetti paga prodotti dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], chedimostrerebbero l'assenza degli elementi della subordinazione.Va premesso, quanto alla prima censura, che è da riteNunmeerros rie gistro generale 24387/2023Numero sezionale 2648/2026inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione diN ummereo zdiz rai ccolta generale 20636/2026d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diversDeat a pubblicazione 18/06/2026ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.,non essendo consentita la prospettazione di una medesimaquestione sotto profili incompatibili, quali quello della violazionedi legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, inquanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice dilegittimità il compito di isolare le singole censure teoricamenteproponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazioneenunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o qualidisposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dareforma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al finedi decidere successivamente su di esse (Cass. n. 3397 del2024).Sempre in via preliminare, deve osservarsi, quanto alla dedottaviolazione dell’art. 2697 cod. civ. che, per consolidatagiurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Sez.

III, n.15107/2013) la doglianza relativa alla violazione del precetto dicui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi incui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne risulta gravata secondo le regoledettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel casodi specie, avendo la Corte fatto corretta applicazione deldisposto normativo considerato.3.1.Occorre, poi, ribadire che, come affermato dalle SezioniUnite (Cass.

S.U. n. 8053/2014) e dalla giurisprudenzaconsolidata di questa Corte (ex multis, Cass. n. 10650/2023;Cass. n. 14616/2016), l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoNumero registro generale 24387/2023qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunqueN umero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 20636/2026preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza noDnat a pubblicazione 18/06/2026abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha esaminatocompiutamente il fatto storico rilevante (natura del rapporto dilavoro), valutando il complesso delle prove testimoniali edocumentali.La circostanza che non abbia espressamente confutato ognisingola affermazione della ricorrente non integra alcun vizio,trattandosi di argomentazioni implicitamente disattese perchéincompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 1759/2008).La Corte d'Appello ha specificamente valorizzato le deposizionidella teste [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito in modo circostanziato circal'obbligo di presenza, l'osservanza di orari, il controllodell'attività da parte del responsabile [OSCURATO:PERSONA], le sanzionidisciplinari (richiami per ritardi con sanzione di trenta minuti dinon lavoro), l'impossibilità di parlare tra colleghe durantel'attività.

La teste ha dichiarato: "Io ero operatrice telefonicacome la ricorrente.

Svolgevo lo stesso lavoro della ricorrente.Avevamo il medesimo orario di lavoro: dalle 10 alle 15 dal lunedìal sabato.

Avevamo un responsabile sig. [OSCURATO:PERSONA] di Salvo checi controllava e ci dava le disposizioni ogni mattina" (cfr. pag.10 sentenza impugnata).La Corte territoriale ha inoltre richiamato la deposizione dellateste Trasi (dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]), che ha confermatol'esistenza di direttive quotidiane (briefing) necessarie prima diiniziare a lavorare, il controllo sul linguaggio e sulla condottadegli operatori durante le telefonate.

La teste Trasi hadichiarato: "La ricorrente faceva capo sia al signor [OSCURATO:PERSONA] siaa me per quanto riguarda l'organizzazione e riceveva da noidirettive relative alla giornata di lavoro.

ADR QuesteNumero registro generale 24387/2023consistevano nella indicazione delle offerte, delle condizioni dNi umero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 20636/2026vendita...

Il nostro controllo avveniva anche sul linguaggDioat a pubblicazione 18/06/2026adoperato dagli operatori, e quindi dalla ricorrente, e sullacondotta corretta nella conversazione telefonica" (cfr. pag. 11sentenza impugnata).3.2.

Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, lavalutazione delle risultanze delle prove ed il giudiziosull'attendibilità dei testi costituiscono apprezzamenti di fattoriservati al giudice di merito.

Per costante giurisprudenza dilegittimità, (Cass. n. 5903/2025; Cass. n. 12903/2022), in temadi prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compitodi individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere evalutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza,di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelleritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fattiad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti.La ricorrente, nella sostanza, non denuncia l'omesso esame diun fatto storico, ma sollecita una rivalutazione nel merito dellerisultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.3.3.

Quanto alla doglianza relativa ai prospetti paga, la Corteterritoriale ha esaminato compiutamente tali documenti (pagg.10-11 della sentenza).

La società ricorrente lamenta che lasentenza non abbia considerato la variabilità delle ore lavoratee dei giorni lavorativi indicati nei prospetti paga prodotti dallastessa [OSCURATO:PERSONA].La Corte d'Appello ha invece correttamente rilevato che lavariabilità dell'orario di lavoro non esclude la subordinazionequando ricorrono, come nella specie, gli altri elementi tipici delrapporto dipendente: inserimento nell'organizzazione aziendale,uso esclusivo di strumenti e locali aziendali, assoggettamento alpotere direttivo e disciplinare (briefing quotidiani, controlNluom esrou rle gistro generale 24387/2023Numero sezionale 2648/2026linguaggio, sanzioni disciplinari).

Numero di raccolta generale 20636/2026Tale valutazione è conforme ai principi affermati da questa CortDeat a pubblicazione 18/06/2026(fra le tante, Cass. n. 32776/2024; Cass. n. 34885/2025),secondo cui la mera possibilità formale riconosciuta alcollaboratore di scegliere se prestare o meno la propria attivitànon esclude la configurabilità della subordinazione quando lemodalità di commisurazione del compenso e il contestoorganizzativo aziendale inducano di fatto il collaboratore agarantire la continuità della prestazione, traducendosi in uneffettivo assoggettamento all'organizzazione e alla disciplinadell'imprenditore.4.Con il quarto motivo viene dedotta violazione degli artt. 61 ss.D.lgs. 276/2003 e 2094 c.c., sostenendo che il progetto indicatonei contratti di collaborazione non era generico e che le modalitàconcrete di svolgimento del rapporto non presentavano icaratteri della subordinazione.Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha correttamente applicato i principiaffermati da questa Corte in materia di contratti a progetto,secondo cui manca il requisito di specificità del progetto quandoquesto coincida con la normale attività d'impresa rivolta asoddisfare esigenze ordinarie e continuative del committente.Come precisato, fra le altre, da Cass. n. 14339/2024, infatti, intema di contratto di lavoro a progetto disciplinato dall'art. 61del D.Lgs. n. 276 del 2003, il progetto concordato non puòconsistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale dellasocietà committente, né può prevedere prestazioni a carico dellavoratore che coincidano con l'ordinaria attività aziendale.Per giurisprudenza consolidata (Cass. n. 26829/2023; Cass. n.26147/2024), anche nel vigore dell'originaria disciplina delD.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, anterioreNu maerlole re gistro generale 24387/2023Numero sezionale 2648/2026modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012, il requisitNoum deroe dlli ara ccolta generale 20636/2026specificità del progetto ha carattere cogente e la suDaat a pubblicazione 18/06/2026inosservanza comporta la conversione ope legis del rapporto inlavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data dicostituzione, senza che sia necessario alcun accertamento inordine alle concrete modalità di svolgimento della prestazione.4.1.Nel caso di specie, il "progetto" indicato nei contratti sirisolveva nella mera indicazione dell'attività ordinaria dellasocietà (telemarketing per la vendita di vini per conto della dittaCassine di Pietra di Vicenza), senza alcuna specificafinalizzazione ad un risultato determinato e autonomamenteapprezzabile.La genericità del progetto emerge dalla sua stessaformulazione: "realizzazione di almeno venticinque acquisizioniin prevendita telefonica al mese a clienti consumer e/obusiness", che costituisce obiettivo generico proiettato in unarco temporale indefinito, coincidente con l'ordinaria attivitàaziendale.4.Come correttamente osservato dalla Corte territoriale (pag.11 sentenza impugnata), "L'attività prevista dal contratto dicollaborazione (prevendita telefonica nei paesi dell'UE deiprodotti e servizi multiutility) non appare coincidente con quellaeffettivamente svolta in costanza di rapporto (attività di merapromozione di vini) e, in ogni caso, di per sé non risultaincompatibile con la natura subordinata del rapporto".La sentenza impugnata ha comunque proceduto al dupliceaccertamento richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.n. 26297/2023), verificando sia la genericità del progetto aisensi dell'art. 69, comma 1, D.Lgs. 276/2003, sia la sussistenzain concreto degli elementi della subordinazione.Numero registro generale 24387/2023La Corte ha accertato: l'inserimento stabile nell'organizzazioneN umero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 20636/2026aziendale con obbligo di utilizzare le postazioni installate dalDlaat a pubblicazione 18/06/2026società presso gli uffici; l'uso esclusivo di strumenti e localiaziendali; l'assoggettamento al potere direttivo mediantebriefing quotidiani, direttive sulle offerte e sul linguaggio dautilizzare; l'assoggettamento al potere disciplinare con sanzioniper ritardi; l'assenza di autonomia organizzativa ed esecutiva.L'accertamento in fatto della sussistenza dei requisiti attinential progetto e della natura subordinata del rapporto di lavorocostituisce apprezzamento di merito non censurabile in sede dilegittimità (Cass. n. 25114/2025), non potendo la denuncia diviolazione di legge trasformare il giudizio di legittimità in unulteriore grado di merito nel quale ridiscutere gli esiti istruttori.5.

Con il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 112,99, 101 e 414 n. 4 c.p.c., la società lamenta che la Corteterritoriale avrebbe pronunziato condanna specifica in assenzadi domanda in tal senso, essendosi la lavoratrice limitata achiedere "il pagamento degli importi dovuti da determinarsi nelcorso del giudizio o con separato giudizio di quantificazione".Il motivo è infondato.Secondo quanto può evincersi dalla sentenza impugnata, laCuomo ha chiesto espressamente (conclusione n. 3) lacondanna di [OSCURATO:SOCIETA] "al pagamento degli importi in tal guisadovuti da determinarsi nel corso del giudizio o con separatogiudizio di quantificazione".Per giurisprudenza costante (Cass. n. 6732/2012; Cass. n.7865/1986), nel rito del lavoro l'esigenza della determinazionedel petitum è soddisfatta anche dalla sola - ma completa -esposizione dei punti di riferimento per la quantificazione dellapretesa, senza necessità di indicare numericamente la sommapretesa.Numero registro generale 24387/2023La ricorrente ha indicato: il contratto collettivo applicabile (CCNLN umero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 20636/2026Commercio); Data pubblicazione 18/06/2026il livello di inquadramento richiesto (III); l'orario di lavoro (30ore settimanali);il periodo di riferimento; i prospetti paga da raffrontare.Tali elementi consentono la quantificazione mediante merocalcolo aritmetico, integrando così una domanda di condannadeterminata nel quantum (Cass. n. 3231/1985).Per consolidata giurisprudenza di legittimità, d’altronde (Cass.n. 17209/2023; Cass. n. 32942/2025), il principio dellanecessaria corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, di cuiall'art. 112 cod. proc. civ., può ritenersi violato solo qualora ilgiudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alterialcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione(petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno deicontendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso,nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda.Nel caso di specie, la domanda aveva ad oggetto il pagamentodi differenze retributive derivanti dalla natura subordinata delrapporto, con indicazione dei parametri di calcolo (CCNL, livello,orario).

La quantificazione operata dal giudice mediante CTUnon ha alterato il petitum né attribuito un bene diverso da quellorichiesto, ma ha semplicemente determinato l'importo spettantein base ai parametri indicati dalla lavoratrice.Quanto alla richiesta di quantificazione "nel corso del giudizio ocon separato giudizio", questa Corte ha chiarito (fra le altre,Cass. n. 8572/2022) che la domanda di condanna specifica alpagamento di un credito costituisce domanda unitaria nonscindibile in due distinti capi relativi all'an debeatur e alquantum debeatur.Numero registro generale 24387/2023La scelta tra le due modalità alternative indicate dalla lavoratriceN umero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 20636/2026(quantificazione in corso di causa o in separato giudizio) spettDaat a pubblicazione 18/06/2026al giudice nell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art.421 c.p.c.La nomina del CTU e la successiva condanna a sommedeterminate costituiscono la naturale conseguenzadell'accoglimento della domanda, senza alcuna violazionedell'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 23621/2020).6.

Con il sesto motivo viene dedotta violazione degli artt. 111Cost., 2697 c.c., 414, 416 e 434 c.p.c., contestandol'applicazione del CCNL Commercio asseritamente maidepositato dalla lavoratrice e mai sottoscritto dalla società.Con il settimo motivo, denunciando violazione degli artt. 111Cost., 2697 c.c., 414, 416, 421 e 434 c.p.c., la ricorrentelamenta che la Corte d'Appello avrebbe acquisito d'ufficio ilCCNL in violazione del principio di decadenza di cui all'art. 416c.p.c.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico -sistematiche, sono infondati.Come precisato, fra le altre, da Cass. n. 5005/2021, ladeduzione da parte del datore di lavoro dell'inapplicabilità neisuoi confronti del contratto collettivo invocato dal lavoratore noncostituisce eccezione in senso stretto, bensì mera difesa volta acontestare l'esistenza e la portata di un fatto costitutivo.La genericità della contestazione della ricorrente ("non èun'azienda commerciale") è stata correttamente disattesa dallaCorte d'Appello, che ha rilevato come la società non abbiadedotto né provato quale contratto collettivo applicasse ai propridipendenti subordinati.

L'attività svolta (telemarketing pervendita di vini) rientra nel settore del commercio e del terziario.Numero registro generale 24387/2023La Corte territoriale ha fatto legittimo uso dei poteri di cui all'artN. umero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 20636/2026421 c.p.c., disponendo l'acquisizione del CCNL con ordinanza dDealt a pubblicazione 18/06/20267 giugno 2022.Per costante giurisprudenza di legittimità, (Cass. n. 6610/2017;Cass. n. 20349/2025), nel rito del lavoro, ove sia stata omessao sia errata l'indicazione del contratto collettivo applicabile, nonricorre la nullità del ricorso introduttivo, in quanto rientra nelpotere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c.,qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, noncomportando tale acquisizione una supplenza ad una carenzaprobatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto ilsuperamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai finidel decidere.Questa Corte ha chiarito che l'onere di depositare il testointegrale dei contratti collettivi a pena di improcedibilità èimposto dall'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. con esclusivoriferimento al giudizio di cassazione, mentre un analogo onerenon sussiste nel giudizio di merito, nel quale il giudice può farericorso ai poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. ove ritengaindispensabile l'acquisizione del testo integrale del contrattocollettivo (Cass. n. 20349/2025).La mancata produzione del CCNL da parte della lavoratrice nelgiudizio di primo grado non costituisce violazione di alcun onereprocessuale.Peraltro, l'acquisizione del CCNL ha consentito di accertare cheil livello di inquadramento corretto era il V e non il III richiestodalla lavoratrice, con conseguente riduzione della condannarispetto alla sentenza di primo grado.

La Corte territoriale hainfatti rilevato (pag. 15 sentenza impugnata) che le mansionisvolte dalla [OSCURATO:PERSONA], estremamente semplici e ripetitive e dimera promozione di un prodotto, non risultavano caratterizzateda particolare autonomia operativa, riconduceNnumdeorole re gistro generale 24387/2023Numero sezionale 2648/2026correttamente al V livello del CCNL Commercio ("lavoratNoumrie roc hdi era ccolta generale 20636/2026eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richiestDeat a pubblicazione 18/06/2026normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche").La riduzione della condanna da € 72.756,30 (differenzeretributive) a € 52.794,06, oltre all'esclusione della domanda diTFR (in quanto il rapporto era cessato successivamente aldeposito del ricorso), dimostra che l'esercizio dei poteri istruttorid'ufficio ha giovato proprio alla ricorrente, rendendo ancor piùinfondata la doglianza.6.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Nulla spese attesa la tardiva costituzione in giudizio della partecontroricorrente.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.228.La Corte respinge il ricorso.

Nulla spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Cosi deciso nell'Adunanza camerale del 27 maggio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 24387/2023Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 20636/2026Data pubblicazione 18/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LAMARO;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO;2648 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2173/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 12/06/2023 R.G.N. 685/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24387/2023Numero di raccolta generale 20636/20261. Con sentenza n. 2173/2023, depositata il 12 giugno 2023Da,t a pubblicazione 18/06/2026la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenzadel locale Tribunale n. 977/2020, ha accertato la naturasubordinata del rapporto di lavoro intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16.11.2015, inquadrando lalavoratrice nel V livello del CCNL Commercio (in luogo del IIIlivello riconosciuto in primo grado) e condannando la società alpagamento di € 52.794,06 a titolo di differenze retributive, oltrerivalutazione monetaria e interessi, nonché alla rifusione dellametà delle spese di lite di entrambi i gradi.2. Per la cassazione di tale pronunzia [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto ricorso assistito da memoria articolato in sette motivi.3. [OSCURATO:PERSONA] si è tardivamente costituita concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt.112, 434, 414 n. 4 e 2697 c.c., lamentandosi che la Corteterritoriale avrebbe accolto una domanda mai proposta dallalavoratrice, relativa all'attività svolta presso l'unità operativa di"vico Strettola a Chiaia", non menzionata nel ricorso introduttivoma emersa per la prima volta dalla deposizione della teste DeVito.2. Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità perviolazione del principio di specificità dei motivi di cui all’art. 366c.p.c.La ricorrente si limita, invero, a generiche affermazionisull'asserito "fatto nuovo" rappresentato dalla deposizione dellateste [OSCURATO:PERSONA] circa la prestazione lavorativa presso vico [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia trascrivere integralmente le deposizionitestimoniali rilevanti ovvero indicare la precisa collocazione diNumero registro generale 24387/2023tali deposizioni nel fascicolo processuale e dimostrare, altresìN, umero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 20636/2026che tale circostanza configurasse una domanda "nuova" rispettDoat a pubblicazione 18/06/2026a quella formulata.Come affermato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 22986/2024),il principio di “autosufficienza” del ricorso richiede"l'individuazione chiara del contenuto dell'atto nonché laproduzione o l'indicazione della esatta collocazione dello stessonel fascicolo processuale".Quanto al merito della doglianza, d’altro canto, come si evincedalla decisione della Corte territoriale, la domanda formulata nelricorso ex art. 414 c.p.c. aveva ad oggetto l'accertamento dellanatura subordinata del rapporto di lavoro. Il luogo disvolgimento della prestazione (via Schipa, vico Strettola, viaDiocleziano) costituisce un fatto secondario che non altera né ilpetitum né la causa petendi della domanda. La circostanza chela prestazione si sia svolta in più sedi aziendali nel corso deglianni non introduce alcun "fatto nuovo", ma rappresenta lanormale evoluzione organizzativa dell'impresa.3.Il secondo e terzo motivo di ricorso, da esaminarsicongiuntamente per l’intima connessione, sono inammissibili.Segnatamente, con il secondo motivo, denunciando omessoesame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione degliartt. 111 Cost. e 2697 c.c., la società lamenta che la sentenzanon avrebbe esaminato le deposizioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e Trasi,che avevano negato l'esistenza di un'unità operativa in viaSchipa.Con il terzo motivo, sempre denunciando omesso esame di fattodecisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., la ricorrente contesta lamancata valutazione della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA] e deiprospetti paga prodotti dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], chedimostrerebbero l'assenza degli elementi della subordinazione.Va premesso, quanto alla prima censura, che è da riteNunmeerros rie gistro generale 24387/2023Numero sezionale 2648/2026inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione diN ummereo zdiz rai ccolta generale 20636/2026d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diversDeat a pubblicazione 18/06/2026ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.,non essendo consentita la prospettazione di una medesimaquestione sotto profili incompatibili, quali quello della violazionedi legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, inquanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice dilegittimità il compito di isolare le singole censure teoricamenteproponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazioneenunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o qualidisposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo,inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dareforma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al finedi decidere successivamente su di esse (Cass. n. 3397 del2024).Sempre in via preliminare, deve osservarsi, quanto alla dedottaviolazione dell’art. 2697 cod. civ. che, per consolidatagiurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Sez. III, n.15107/2013) la doglianza relativa alla violazione del precetto dicui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi incui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una partediversa da quella che ne risulta gravata secondo le regoledettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel casodi specie, avendo la Corte fatto corretta applicazione deldisposto normativo considerato.3.1.Occorre, poi, ribadire che, come affermato dalle SezioniUnite (Cass. S.U. n. 8053/2014) e dalla giurisprudenzaconsolidata di questa Corte (ex multis, Cass. n. 10650/2023;Cass. n. 14616/2016), l'omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoNumero registro generale 24387/2023qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunqueN umero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 20636/2026preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza noDnat a pubblicazione 18/06/2026abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha esaminatocompiutamente il fatto storico rilevante (natura del rapporto dilavoro), valutando il complesso delle prove testimoniali edocumentali.La circostanza che non abbia espressamente confutato ognisingola affermazione della ricorrente non integra alcun vizio,trattandosi di argomentazioni implicitamente disattese perchéincompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 1759/2008).La Corte d'Appello ha specificamente valorizzato le deposizionidella teste [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito in modo circostanziato circal'obbligo di presenza, l'osservanza di orari, il controllodell'attività da parte del responsabile [OSCURATO:PERSONA], le sanzionidisciplinari (richiami per ritardi con sanzione di trenta minuti dinon lavoro), l'impossibilità di parlare tra colleghe durantel'attività. La teste ha dichiarato: "Io ero operatrice telefonicacome la ricorrente. Svolgevo lo stesso lavoro della ricorrente.Avevamo il medesimo orario di lavoro: dalle 10 alle 15 dal lunedìal sabato. Avevamo un responsabile sig. [OSCURATO:PERSONA] di Salvo checi controllava e ci dava le disposizioni ogni mattina" (cfr. pag.10 sentenza impugnata).La Corte territoriale ha inoltre richiamato la deposizione dellateste Trasi (dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]), che ha confermatol'esistenza di direttive quotidiane (briefing) necessarie prima diiniziare a lavorare, il controllo sul linguaggio e sulla condottadegli operatori durante le telefonate. La teste Trasi hadichiarato: "La ricorrente faceva capo sia al signor [OSCURATO:PERSONA] siaa me per quanto riguarda l'organizzazione e riceveva da noidirettive relative alla giornata di lavoro. ADR QuesteNumero registro generale 24387/2023consistevano nella indicazione delle offerte, delle condizioni dNi umero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 20636/2026vendita... Il nostro controllo avveniva anche sul linguaggDioat a pubblicazione 18/06/2026adoperato dagli operatori, e quindi dalla ricorrente, e sullacondotta corretta nella conversazione telefonica" (cfr. pag. 11sentenza impugnata).3.2. Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, lavalutazione delle risultanze delle prove ed il giudiziosull'attendibilità dei testi costituiscono apprezzamenti di fattoriservati al giudice di merito. Per costante giurisprudenza dilegittimità, (Cass. n. 5903/2025; Cass. n. 12903/2022), in temadi prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compitodi individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere evalutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza,di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelleritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fattiad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti.La ricorrente, nella sostanza, non denuncia l'omesso esame diun fatto storico, ma sollecita una rivalutazione nel merito dellerisultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.3.3. Quanto alla doglianza relativa ai prospetti paga, la Corteterritoriale ha esaminato compiutamente tali documenti (pagg.10-11 della sentenza). La società ricorrente lamenta che lasentenza non abbia considerato la variabilità delle ore lavoratee dei giorni lavorativi indicati nei prospetti paga prodotti dallastessa [OSCURATO:PERSONA].La Corte d'Appello ha invece correttamente rilevato che lavariabilità dell'orario di lavoro non esclude la subordinazionequando ricorrono, come nella specie, gli altri elementi tipici delrapporto dipendente: inserimento nell'organizzazione aziendale,uso esclusivo di strumenti e locali aziendali, assoggettamento alpotere direttivo e disciplinare (briefing quotidiani, controlNluom esrou rle gistro generale 24387/2023Numero sezionale 2648/2026linguaggio, sanzioni disciplinari). Numero di raccolta generale 20636/2026Tale valutazione è conforme ai principi affermati da questa CortDeat a pubblicazione 18/06/2026(fra le tante, Cass. n. 32776/2024; Cass. n. 34885/2025),secondo cui la mera possibilità formale riconosciuta alcollaboratore di scegliere se prestare o meno la propria attivitànon esclude la configurabilità della subordinazione quando lemodalità di commisurazione del compenso e il contestoorganizzativo aziendale inducano di fatto il collaboratore agarantire la continuità della prestazione, traducendosi in uneffettivo assoggettamento all'organizzazione e alla disciplinadell'imprenditore.4.Con il quarto motivo viene dedotta violazione degli artt. 61 ss.D.lgs. 276/2003 e 2094 c.c., sostenendo che il progetto indicatonei contratti di collaborazione non era generico e che le modalitàconcrete di svolgimento del rapporto non presentavano icaratteri della subordinazione.Il motivo è infondato.La Corte territoriale ha correttamente applicato i principiaffermati da questa Corte in materia di contratti a progetto,secondo cui manca il requisito di specificità del progetto quandoquesto coincida con la normale attività d'impresa rivolta asoddisfare esigenze ordinarie e continuative del committente.Come precisato, fra le altre, da Cass. n. 14339/2024, infatti, intema di contratto di lavoro a progetto disciplinato dall'art. 61del D.Lgs. n. 276 del 2003, il progetto concordato non puòconsistere nella mera riproposizione dell'oggetto sociale dellasocietà committente, né può prevedere prestazioni a carico dellavoratore che coincidano con l'ordinaria attività aziendale.Per giurisprudenza consolidata (Cass. n. 26829/2023; Cass. n.26147/2024), anche nel vigore dell'originaria disciplina delD.Lgs. n. 276 del 2003, art. 69, comma 1, anterioreNu maerlole re gistro generale 24387/2023Numero sezionale 2648/2026modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012, il requisitNoum deroe dlli ara ccolta generale 20636/2026specificità del progetto ha carattere cogente e la suDaat a pubblicazione 18/06/2026inosservanza comporta la conversione ope legis del rapporto inlavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data dicostituzione, senza che sia necessario alcun accertamento inordine alle concrete modalità di svolgimento della prestazione.4.1.Nel caso di specie, il "progetto" indicato nei contratti sirisolveva nella mera indicazione dell'attività ordinaria dellasocietà (telemarketing per la vendita di vini per conto della dittaCassine di Pietra di Vicenza), senza alcuna specificafinalizzazione ad un risultato determinato e autonomamenteapprezzabile.La genericità del progetto emerge dalla sua stessaformulazione: "realizzazione di almeno venticinque acquisizioniin prevendita telefonica al mese a clienti consumer e/obusiness", che costituisce obiettivo generico proiettato in unarco temporale indefinito, coincidente con l'ordinaria attivitàaziendale.4.Come correttamente osservato dalla Corte territoriale (pag.11 sentenza impugnata), "L'attività prevista dal contratto dicollaborazione (prevendita telefonica nei paesi dell'UE deiprodotti e servizi multiutility) non appare coincidente con quellaeffettivamente svolta in costanza di rapporto (attività di merapromozione di vini) e, in ogni caso, di per sé non risultaincompatibile con la natura subordinata del rapporto".La sentenza impugnata ha comunque proceduto al dupliceaccertamento richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.n. 26297/2023), verificando sia la genericità del progetto aisensi dell'art. 69, comma 1, D.Lgs. 276/2003, sia la sussistenzain concreto degli elementi della subordinazione.Numero registro generale 24387/2023La Corte ha accertato: l'inserimento stabile nell'organizzazioneN umero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 20636/2026aziendale con obbligo di utilizzare le postazioni installate dalDlaat a pubblicazione 18/06/2026società presso gli uffici; l'uso esclusivo di strumenti e localiaziendali; l'assoggettamento al potere direttivo mediantebriefing quotidiani, direttive sulle offerte e sul linguaggio dautilizzare; l'assoggettamento al potere disciplinare con sanzioniper ritardi; l'assenza di autonomia organizzativa ed esecutiva.L'accertamento in fatto della sussistenza dei requisiti attinential progetto e della natura subordinata del rapporto di lavorocostituisce apprezzamento di merito non censurabile in sede dilegittimità (Cass. n. 25114/2025), non potendo la denuncia diviolazione di legge trasformare il giudizio di legittimità in unulteriore grado di merito nel quale ridiscutere gli esiti istruttori.5. Con il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 112,99, 101 e 414 n. 4 c.p.c., la società lamenta che la Corteterritoriale avrebbe pronunziato condanna specifica in assenzadi domanda in tal senso, essendosi la lavoratrice limitata achiedere "il pagamento degli importi dovuti da determinarsi nelcorso del giudizio o con separato giudizio di quantificazione".Il motivo è infondato.Secondo quanto può evincersi dalla sentenza impugnata, laCuomo ha chiesto espressamente (conclusione n. 3) lacondanna di [OSCURATO:SOCIETA] "al pagamento degli importi in tal guisadovuti da determinarsi nel corso del giudizio o con separatogiudizio di quantificazione".Per giurisprudenza costante (Cass. n. 6732/2012; Cass. n.7865/1986), nel rito del lavoro l'esigenza della determinazionedel petitum è soddisfatta anche dalla sola - ma completa -esposizione dei punti di riferimento per la quantificazione dellapretesa, senza necessità di indicare numericamente la sommapretesa.Numero registro generale 24387/2023La ricorrente ha indicato: il contratto collettivo applicabile (CCNLN umero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 20636/2026Commercio); Data pubblicazione 18/06/2026il livello di inquadramento richiesto (III); l'orario di lavoro (30ore settimanali);il periodo di riferimento; i prospetti paga da raffrontare.Tali elementi consentono la quantificazione mediante merocalcolo aritmetico, integrando così una domanda di condannadeterminata nel quantum (Cass. n. 3231/1985).Per consolidata giurisprudenza di legittimità, d’altronde (Cass.n. 17209/2023; Cass. n. 32942/2025), il principio dellanecessaria corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, di cuiall'art. 112 cod. proc. civ., può ritenersi violato solo qualora ilgiudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alterialcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione(petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad alcuno deicontendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso,nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda.Nel caso di specie, la domanda aveva ad oggetto il pagamentodi differenze retributive derivanti dalla natura subordinata delrapporto, con indicazione dei parametri di calcolo (CCNL, livello,orario). La quantificazione operata dal giudice mediante CTUnon ha alterato il petitum né attribuito un bene diverso da quellorichiesto, ma ha semplicemente determinato l'importo spettantein base ai parametri indicati dalla lavoratrice.Quanto alla richiesta di quantificazione "nel corso del giudizio ocon separato giudizio", questa Corte ha chiarito (fra le altre,Cass. n. 8572/2022) che la domanda di condanna specifica alpagamento di un credito costituisce domanda unitaria nonscindibile in due distinti capi relativi all'an debeatur e alquantum debeatur.Numero registro generale 24387/2023La scelta tra le due modalità alternative indicate dalla lavoratriceN umero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 20636/2026(quantificazione in corso di causa o in separato giudizio) spettDaat a pubblicazione 18/06/2026al giudice nell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art.421 c.p.c.La nomina del CTU e la successiva condanna a sommedeterminate costituiscono la naturale conseguenzadell'accoglimento della domanda, senza alcuna violazionedell'art. 112 c.p.c. (Cass. n. 23621/2020).6. Con il sesto motivo viene dedotta violazione degli artt. 111Cost., 2697 c.c., 414, 416 e 434 c.p.c., contestandol'applicazione del CCNL Commercio asseritamente maidepositato dalla lavoratrice e mai sottoscritto dalla società.Con il settimo motivo, denunciando violazione degli artt. 111Cost., 2697 c.c., 414, 416, 421 e 434 c.p.c., la ricorrentelamenta che la Corte d'Appello avrebbe acquisito d'ufficio ilCCNL in violazione del principio di decadenza di cui all'art. 416c.p.c.I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico -sistematiche, sono infondati.Come precisato, fra le altre, da Cass. n. 5005/2021, ladeduzione da parte del datore di lavoro dell'inapplicabilità neisuoi confronti del contratto collettivo invocato dal lavoratore noncostituisce eccezione in senso stretto, bensì mera difesa volta acontestare l'esistenza e la portata di un fatto costitutivo.La genericità della contestazione della ricorrente ("non èun'azienda commerciale") è stata correttamente disattesa dallaCorte d'Appello, che ha rilevato come la società non abbiadedotto né provato quale contratto collettivo applicasse ai propridipendenti subordinati. L'attività svolta (telemarketing pervendita di vini) rientra nel settore del commercio e del terziario.Numero registro generale 24387/2023La Corte territoriale ha fatto legittimo uso dei poteri di cui all'artN. umero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 20636/2026421 c.p.c., disponendo l'acquisizione del CCNL con ordinanza dDealt a pubblicazione 18/06/20267 giugno 2022.Per costante giurisprudenza di legittimità, (Cass. n. 6610/2017;Cass. n. 20349/2025), nel rito del lavoro, ove sia stata omessao sia errata l'indicazione del contratto collettivo applicabile, nonricorre la nullità del ricorso introduttivo, in quanto rientra nelpotere-dovere del giudice acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.p.c.,qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, noncomportando tale acquisizione una supplenza ad una carenzaprobatoria su fatti costitutivi della domanda, ma piuttosto ilsuperamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai finidel decidere.Questa Corte ha chiarito che l'onere di depositare il testointegrale dei contratti collettivi a pena di improcedibilità èimposto dall'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. con esclusivoriferimento al giudizio di cassazione, mentre un analogo onerenon sussiste nel giudizio di merito, nel quale il giudice può farericorso ai poteri istruttori d'ufficio ex art. 421 c.p.c. ove ritengaindispensabile l'acquisizione del testo integrale del contrattocollettivo (Cass. n. 20349/2025).La mancata produzione del CCNL da parte della lavoratrice nelgiudizio di primo grado non costituisce violazione di alcun onereprocessuale.Peraltro, l'acquisizione del CCNL ha consentito di accertare cheil livello di inquadramento corretto era il V e non il III richiestodalla lavoratrice, con conseguente riduzione della condannarispetto alla sentenza di primo grado. La Corte territoriale hainfatti rilevato (pag. 15 sentenza impugnata) che le mansionisvolte dalla [OSCURATO:PERSONA], estremamente semplici e ripetitive e dimera promozione di un prodotto, non risultavano caratterizzateda particolare autonomia operativa, riconduceNnumdeorole re gistro generale 24387/2023Numero sezionale 2648/2026correttamente al V livello del CCNL Commercio ("lavoratNoumrie roc hdi era ccolta generale 20636/2026eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richiestDeat a pubblicazione 18/06/2026normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche").La riduzione della condanna da € 72.756,30 (differenzeretributive) a € 52.794,06, oltre all'esclusione della domanda diTFR (in quanto il rapporto era cessato successivamente aldeposito del ricorso), dimostra che l'esercizio dei poteri istruttorid'ufficio ha giovato proprio alla ricorrente, rendendo ancor piùinfondata la doglianza.6. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Nulla spese attesa la tardiva costituzione in giudizio della partecontroricorrente.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.228.La Corte respinge il ricorso. Nulla spese.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Cosi deciso nell'Adunanza camerale del 27 maggio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 24387/2023Numero sezionale 2648/2026Numero di raccolta generale 20636/2026Data pubblicazione 18/06/2026